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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
IO TO, RE
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2656/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4924/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6666/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione s.p.a., la sentenza n. 4924/2025, resa inter partes nella causa iscritta al n. 14603/24 R.G. dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XII, avente ad oggetto intimazione di pagamento n. 071 2024 90153149
72/000 di € 10.188,47, notificata con Racc. A/R n. 673985258735 in data 13.05.2024 relativa alla cartella di pagamento n. 07120150090047523000, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre accessori, come per legge se dovuti».
A sostegno del proprio appello deduce la mancata rilevazione, da parte del giudice di prime cure, della prescrizione degli interessi e delle sanzioni legate all'imposta e rassegna le seguenti conclusioni: «In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti in termini di fumus boni iuris, stante la verosimile fondatezza dei motivi di appello, che in termini di periculum in mora, che verrebbe arrecato all'odierno appellante dall'esecuzione forzata, volta ad ottenere coattivamente somme in realtà non dovute, in termini di: (a) danno patrimoniale tout court e (b) verosimile difficoltà connessa alle attività necessarie volte all'ottenimento di somme indebitamente percepite dalla P.A. intimante;
- In via principale e nel merito, sgravare il debito dell'appellante per l'importo relativo alle sanzioni e agli interessi accessori, perché prescritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si è costituita ADER la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello e deduce le seguenti conclusioni: «Nel merito, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI n. 4924/2025, SEZIONE 12, depositata in data 19/03/2025 e mai notificata, con la quale la Corte
Tributaria di primo grado rigettava il ricorso introduttivo e, conseguentemente, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato, oltre che non provato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio».
Con ordinanza del 16 maggio 2025 la richiesta sospensione dell'efficacia della sentenza appellata viene rigettata dalla Corte.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, l'appello è fondato.
È principio consolidato e ribadito anche recentemente dalla S.C. (da ultimo Cass., n. 23052 del 11/08/2025) quello in base al quale, in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Nella fattispecie emerge dagli atti che, in ordine alle sanzioni ed agli interessi, tale termine quinquennale non è stato interrotto e, dunque, per gli importi a tale titolo, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, esso era decorso. Pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, l'intimazione deve essere annullata in relazione alle sanzioni ed agli interessi con essa intimati.
Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla le sanzioni ed interessi dell'atto impugnato .
Condanna l'appellato alle spese del grado nella misura di euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
IO TO, RE
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2656/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4924/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015314972000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6666/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione s.p.a., la sentenza n. 4924/2025, resa inter partes nella causa iscritta al n. 14603/24 R.G. dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XII, avente ad oggetto intimazione di pagamento n. 071 2024 90153149
72/000 di € 10.188,47, notificata con Racc. A/R n. 673985258735 in data 13.05.2024 relativa alla cartella di pagamento n. 07120150090047523000, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre accessori, come per legge se dovuti».
A sostegno del proprio appello deduce la mancata rilevazione, da parte del giudice di prime cure, della prescrizione degli interessi e delle sanzioni legate all'imposta e rassegna le seguenti conclusioni: «In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti in termini di fumus boni iuris, stante la verosimile fondatezza dei motivi di appello, che in termini di periculum in mora, che verrebbe arrecato all'odierno appellante dall'esecuzione forzata, volta ad ottenere coattivamente somme in realtà non dovute, in termini di: (a) danno patrimoniale tout court e (b) verosimile difficoltà connessa alle attività necessarie volte all'ottenimento di somme indebitamente percepite dalla P.A. intimante;
- In via principale e nel merito, sgravare il debito dell'appellante per l'importo relativo alle sanzioni e agli interessi accessori, perché prescritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si è costituita ADER la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello e deduce le seguenti conclusioni: «Nel merito, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI n. 4924/2025, SEZIONE 12, depositata in data 19/03/2025 e mai notificata, con la quale la Corte
Tributaria di primo grado rigettava il ricorso introduttivo e, conseguentemente, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato, oltre che non provato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio».
Con ordinanza del 16 maggio 2025 la richiesta sospensione dell'efficacia della sentenza appellata viene rigettata dalla Corte.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, l'appello è fondato.
È principio consolidato e ribadito anche recentemente dalla S.C. (da ultimo Cass., n. 23052 del 11/08/2025) quello in base al quale, in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Nella fattispecie emerge dagli atti che, in ordine alle sanzioni ed agli interessi, tale termine quinquennale non è stato interrotto e, dunque, per gli importi a tale titolo, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, esso era decorso. Pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, l'intimazione deve essere annullata in relazione alle sanzioni ed agli interessi con essa intimati.
Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla le sanzioni ed interessi dell'atto impugnato .
Condanna l'appellato alle spese del grado nella misura di euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.