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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione civile
R.G. 3113-1/2021
Il Giudice
a scioglimento della riserva del 10.4.2025 e letti gli atti di causa,
- rilevato che parte attrice ha avanzato istanza di concessione di provvisionale ex art. 5, Legge n. 102/06, disposizione, questa che, giova rilevare, all'art. 24 della legge 990/69 ha introdotto un ulteriore comma che prevede la facoltà, in capo agli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, di richiedere anche in assenza di stato di bisogno, una somma a titolo di provvisionale nella misura pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento liquidato con sentenza, allorquando risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;
- rilevato che, quanto alla pretesa risarcitoria azionata dall'attore, sulla scorta dell'istruttoria finora espletata (CTU dinamica e CTU medico- legale), delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti può rilevarsi, allo stato, l'esistenza dei gravi elementi di responsabilità richiesti dalla norma ai fini della concessione della provvisionale, dovendosi al riguardo considerare che:
1. dalla CTU disposta al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, risulta che il fatto in esame, pur non potendosi escludere elementi di responsabilità in capo allo stesso istante (nella misura accertata del 30%), era stato causato in misura CP_1 prevalente (70%) dalla convenuta in quanto quest'ultima non aveva: Controparte_2
a) regolato la velocità del proprio veicolo avuto riguardo delle caratteristiche, dello stato e delle condizioni della strada;
b) conservato il controllo della propria autovettura così da poter effettuare tutte le manovre necessarie per un arresto tempestivo del veicolo;
c) consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento, di raggiungere in condizioni di sicurezza il lato opposto della strada;
2. dalla espletata CTU medico-legale, risulta provato il danno biologico lamentato dall'attore, da liquidarsi in maniera unitaria sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano comprensive anche del danno morale considerando, al riguardo, le sofferenze interiori della parte da considerare, anche in via presuntiva, in quanto “direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento
o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444). Pertanto alla luce delle indicate tabelle, considerando l'età del CP_1 all'epoca del sinistro (anni 43) la liquidazione del danno può essere così eseguita: per invalidità permanente del 35% comprensiva del danno morale, euro 232.518,00; per inabilità temporanea totale di giorni 45, euro 5.175,00; per inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40, € 2.300,00; per inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 25 € 718,00, oltre ad euro 394,00 per danno patrimoniale relativo alle spese mediche;
così complessivamente euro 241.105,00. 4. che con riguardo al lucro cessante richiesto dall'istante, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di tale posta di danno, avendo la ctu espletata escluso che i postumi residuati abbiano potuto incidere sulla capacità lavorativa dell'attore, peraltro già in pensione al momento della verificazione del sinistro;
- ritenuto che, alla luce degli indicati rilievi, può ammettersi la presenza di prova relativa al danno sofferto dall'attore nella misura complessiva di euro 241.105,00, non potendosi, di converso ammettersi, il richiesto incremento a titolo di personalizzazione non risultando, allo stato, alcuna allegazione relativa alla presenza di conseguenze anomale e peculiari ulteriori rispetto a quella già insita nella invalidità permanente e temporanea;
- rilevato che in ragione del rilevato concorso, pari al 30%, la liquidazione del danno è pari ad euro 168,773,00;
- atteso, infine, che, quanto alla provvisionale, ai sensi dell'art. 5 legge n. 102/2006, la stessa può essere liquidata in una misura pari “ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza” percentuale che nel caso in esame appare legittimo indicare nel 50%, pertanto, per un importo pari ad euro 84.386,50,
- considerato, pertanto, che la richiesta provvisionale può essere concessa nella misura indicata pari ad euro 84,386,50;
PQ condanna , in solido con , al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di , della somma di euro 84.386,50 a titolo di provvisionale. Controparte_4
Conferma l'udienza già fissata al 02.07.2025.
Viterbo, 15.4.2025 Il Giudice
Eugenio Maria Turco
R.G. 3113-1/2021
Il Giudice
a scioglimento della riserva del 10.4.2025 e letti gli atti di causa,
- rilevato che parte attrice ha avanzato istanza di concessione di provvisionale ex art. 5, Legge n. 102/06, disposizione, questa che, giova rilevare, all'art. 24 della legge 990/69 ha introdotto un ulteriore comma che prevede la facoltà, in capo agli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, di richiedere anche in assenza di stato di bisogno, una somma a titolo di provvisionale nella misura pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento liquidato con sentenza, allorquando risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;
- rilevato che, quanto alla pretesa risarcitoria azionata dall'attore, sulla scorta dell'istruttoria finora espletata (CTU dinamica e CTU medico- legale), delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti può rilevarsi, allo stato, l'esistenza dei gravi elementi di responsabilità richiesti dalla norma ai fini della concessione della provvisionale, dovendosi al riguardo considerare che:
1. dalla CTU disposta al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, risulta che il fatto in esame, pur non potendosi escludere elementi di responsabilità in capo allo stesso istante (nella misura accertata del 30%), era stato causato in misura CP_1 prevalente (70%) dalla convenuta in quanto quest'ultima non aveva: Controparte_2
a) regolato la velocità del proprio veicolo avuto riguardo delle caratteristiche, dello stato e delle condizioni della strada;
b) conservato il controllo della propria autovettura così da poter effettuare tutte le manovre necessarie per un arresto tempestivo del veicolo;
c) consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento, di raggiungere in condizioni di sicurezza il lato opposto della strada;
2. dalla espletata CTU medico-legale, risulta provato il danno biologico lamentato dall'attore, da liquidarsi in maniera unitaria sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano comprensive anche del danno morale considerando, al riguardo, le sofferenze interiori della parte da considerare, anche in via presuntiva, in quanto “direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento
o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444). Pertanto alla luce delle indicate tabelle, considerando l'età del CP_1 all'epoca del sinistro (anni 43) la liquidazione del danno può essere così eseguita: per invalidità permanente del 35% comprensiva del danno morale, euro 232.518,00; per inabilità temporanea totale di giorni 45, euro 5.175,00; per inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40, € 2.300,00; per inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 25 € 718,00, oltre ad euro 394,00 per danno patrimoniale relativo alle spese mediche;
così complessivamente euro 241.105,00. 4. che con riguardo al lucro cessante richiesto dall'istante, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di tale posta di danno, avendo la ctu espletata escluso che i postumi residuati abbiano potuto incidere sulla capacità lavorativa dell'attore, peraltro già in pensione al momento della verificazione del sinistro;
- ritenuto che, alla luce degli indicati rilievi, può ammettersi la presenza di prova relativa al danno sofferto dall'attore nella misura complessiva di euro 241.105,00, non potendosi, di converso ammettersi, il richiesto incremento a titolo di personalizzazione non risultando, allo stato, alcuna allegazione relativa alla presenza di conseguenze anomale e peculiari ulteriori rispetto a quella già insita nella invalidità permanente e temporanea;
- rilevato che in ragione del rilevato concorso, pari al 30%, la liquidazione del danno è pari ad euro 168,773,00;
- atteso, infine, che, quanto alla provvisionale, ai sensi dell'art. 5 legge n. 102/2006, la stessa può essere liquidata in una misura pari “ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza” percentuale che nel caso in esame appare legittimo indicare nel 50%, pertanto, per un importo pari ad euro 84.386,50,
- considerato, pertanto, che la richiesta provvisionale può essere concessa nella misura indicata pari ad euro 84,386,50;
PQ condanna , in solido con , al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di , della somma di euro 84.386,50 a titolo di provvisionale. Controparte_4
Conferma l'udienza già fissata al 02.07.2025.
Viterbo, 15.4.2025 Il Giudice
Eugenio Maria Turco