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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6378/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabato Barra;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità civile, a seguito di domanda amministrativa del 13.3.2024, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Costituendosi in giudizio, l' convenuto ha chiesto di dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto le censure sollevate dalla parte ricorrente specificamente prospettate, all'udienza del 20.2.2025 si è disposto il rinnovo delle operazioni peritali e si è proceduto alla nomina di nuovo CTU.; in data odierna, atteso il deposito della consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La nuova perizia medico-legale, disposta nel corso della presente fase del giudizio, ha consentito di accertare che non sussistono allo stato le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore della ricorrente, della pensione di inabilità civile.
Il Ctu, nominato nel presente giudizio, ha sottoposto la ricorrente a nuovo esame clinico ed ha esaminato la documentazione prodotta in sede di ATP e quella successivamente formatasi, ed ha espresso la seguente diagnosi:
Broncopatia Cronica Asmatica in trattamento con Brocodilatatori e con Deficit Restrittivo
Moderato alla Spirometria (Fev1 60%- Fvc 62%);
2. Ipoacusia Neurosensoriale;
3. Esiti di
Tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo e in buon compenso;
4. Esiti di intervento di
By Pass Gastrico (Intervento Bariatrico) per Severa Obesità, con successiva Perdita di peso,
Attualmente lieve obesità , I Grado (Bmi 31), con Cervicalgia da compressione radicale e
Lombalgia in Assenza di Limitazioni Funzionali 5. Diabete Mellito in Trattamento con
Ipoglicemizzanti Orali in Ottimo Compenso Glicometabolico;
6. Epilessia Generalizzata
Con Crisi A Frequenza Mensili;
7. Stato Ansioso Depressivo Generalizzato.
Per le patologie così diagnosticate, il Consulente, tenuto conto delle osservazioni successive all'invio della bozza, corroborate da ulteriore documentazione specialistica del 12.6.2025, ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa in capo alla ricorrente, in misura pari complessivamente all'85% .
A tale conclusione il Ctu è pervenuto tenuto conto delle tabelle ministeriali e, nello specifico: ha applicato alla Broncopatia cronica asmatica, per analogia, il cod. 6004 (“asma intrinseco”) e attribuito la percentuale del 25%; agli esiti di intervento di by pass gastrico per severa obesità ha attribuito, per analogia, il cod. 7150 (obesità con BMI tra 35 e 40 con complicazioni artrosiche) ma trattandosi, all'attualità, di obesità di grado lieve e senza complicanze artrosiche, ha riconosciuto la percentuale del 15%, che è inferiore a quella tabellata;
al diabete mellito il cod. 9309 (“diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”) e, in assenza di complicanze, tenuto conto dell'ottimo controllo glico – metabolico, ha riconosciuto il 20%; allo stato ansioso depressivo il cod. 2207 (“nevrosi ansiosa”) con percentuale di invalidità del 15%; alla sindrome delle apnee ostruttive di grado moderato e all'incontinenza urinaria, in via analogica, rispettivamente il cod. 6003 (“asma allergico” ) e il cod. 6203 ”cistite cronica”) e per entrambe una riduzione della capacità lavorativa del 20%. Poiché come previsto dall'art.5 D.L 509/88 nella valutazione complessiva del grado di invalidità non si deve tener conto delle minorazioni iscritte tra lo 0% e il 10% non sono state invece valutati la ipoacusia neurosensoriale (cod.4005) e il deficit del visus (cod. 5031) che, avendo raggiunto rispettivamente il 7% ed il 3%, rimangono al di sotto della soglia prevista. In ordine alla sindrome epilettica (cod.2001) a cui inizialmente il Ctu ha riconosciuto il 20%, in seguito alle osservazioni alla bozza peritale, sorrette da nuova documentazione medica e tenuto conto dell'aggravamento in essa documentato in ordine alla frequenza mensili delle crisi, il Consulente ha ritenuto opportuno riconoscere la superiore percentuale del 45% abbinata al codice 2002. Sono state poi ritenute prive di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, gli esiti di tiroidectomia totale (in buon compenso e con valori normali di FT3 e FT4 come risultanti dagli esami di laboratorio) e il trait talassemico.
Conseguentemente, tenuto conto che le infermità rappresentate sono plurime e coesistenti, il Consulente ha applicato il calcolo riduzionistico di RD concludendo che alla ricorrente vada riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari all'85%, percentuale che non soddisfa i requisiti medico - legali necessari per accedere al beneficio richiesto.
La relazione peritale, risulta congruamente motivata ed immune da vizi, per cui va condivisa.
Non si è dato seguito alla istanza di supplemento di perizia –richiesta dal difensore di parte ricorrente alla odierna udienza del 26.9.2025- avendo il CTU già compiutamente ed esaustivamente esaminato il documento medico del
12.6.2025, attestante “epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento” ed avendo in virtù di esso attribuito una percentuale di invalidità superiore del
46% a fronte del codice 2002 del DM 5 febbraio 1992.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità civile.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione della ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di Ctu vengono conseguentemente e definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell' art. 152 disp. Att. c.p.c;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, addì 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6378/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabato Barra;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità civile, a seguito di domanda amministrativa del 13.3.2024, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Costituendosi in giudizio, l' convenuto ha chiesto di dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto le censure sollevate dalla parte ricorrente specificamente prospettate, all'udienza del 20.2.2025 si è disposto il rinnovo delle operazioni peritali e si è proceduto alla nomina di nuovo CTU.; in data odierna, atteso il deposito della consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La nuova perizia medico-legale, disposta nel corso della presente fase del giudizio, ha consentito di accertare che non sussistono allo stato le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore della ricorrente, della pensione di inabilità civile.
Il Ctu, nominato nel presente giudizio, ha sottoposto la ricorrente a nuovo esame clinico ed ha esaminato la documentazione prodotta in sede di ATP e quella successivamente formatasi, ed ha espresso la seguente diagnosi:
Broncopatia Cronica Asmatica in trattamento con Brocodilatatori e con Deficit Restrittivo
Moderato alla Spirometria (Fev1 60%- Fvc 62%);
2. Ipoacusia Neurosensoriale;
3. Esiti di
Tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo e in buon compenso;
4. Esiti di intervento di
By Pass Gastrico (Intervento Bariatrico) per Severa Obesità, con successiva Perdita di peso,
Attualmente lieve obesità , I Grado (Bmi 31), con Cervicalgia da compressione radicale e
Lombalgia in Assenza di Limitazioni Funzionali 5. Diabete Mellito in Trattamento con
Ipoglicemizzanti Orali in Ottimo Compenso Glicometabolico;
6. Epilessia Generalizzata
Con Crisi A Frequenza Mensili;
7. Stato Ansioso Depressivo Generalizzato.
Per le patologie così diagnosticate, il Consulente, tenuto conto delle osservazioni successive all'invio della bozza, corroborate da ulteriore documentazione specialistica del 12.6.2025, ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa in capo alla ricorrente, in misura pari complessivamente all'85% .
A tale conclusione il Ctu è pervenuto tenuto conto delle tabelle ministeriali e, nello specifico: ha applicato alla Broncopatia cronica asmatica, per analogia, il cod. 6004 (“asma intrinseco”) e attribuito la percentuale del 25%; agli esiti di intervento di by pass gastrico per severa obesità ha attribuito, per analogia, il cod. 7150 (obesità con BMI tra 35 e 40 con complicazioni artrosiche) ma trattandosi, all'attualità, di obesità di grado lieve e senza complicanze artrosiche, ha riconosciuto la percentuale del 15%, che è inferiore a quella tabellata;
al diabete mellito il cod. 9309 (“diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”) e, in assenza di complicanze, tenuto conto dell'ottimo controllo glico – metabolico, ha riconosciuto il 20%; allo stato ansioso depressivo il cod. 2207 (“nevrosi ansiosa”) con percentuale di invalidità del 15%; alla sindrome delle apnee ostruttive di grado moderato e all'incontinenza urinaria, in via analogica, rispettivamente il cod. 6003 (“asma allergico” ) e il cod. 6203 ”cistite cronica”) e per entrambe una riduzione della capacità lavorativa del 20%. Poiché come previsto dall'art.5 D.L 509/88 nella valutazione complessiva del grado di invalidità non si deve tener conto delle minorazioni iscritte tra lo 0% e il 10% non sono state invece valutati la ipoacusia neurosensoriale (cod.4005) e il deficit del visus (cod. 5031) che, avendo raggiunto rispettivamente il 7% ed il 3%, rimangono al di sotto della soglia prevista. In ordine alla sindrome epilettica (cod.2001) a cui inizialmente il Ctu ha riconosciuto il 20%, in seguito alle osservazioni alla bozza peritale, sorrette da nuova documentazione medica e tenuto conto dell'aggravamento in essa documentato in ordine alla frequenza mensili delle crisi, il Consulente ha ritenuto opportuno riconoscere la superiore percentuale del 45% abbinata al codice 2002. Sono state poi ritenute prive di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, gli esiti di tiroidectomia totale (in buon compenso e con valori normali di FT3 e FT4 come risultanti dagli esami di laboratorio) e il trait talassemico.
Conseguentemente, tenuto conto che le infermità rappresentate sono plurime e coesistenti, il Consulente ha applicato il calcolo riduzionistico di RD concludendo che alla ricorrente vada riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari all'85%, percentuale che non soddisfa i requisiti medico - legali necessari per accedere al beneficio richiesto.
La relazione peritale, risulta congruamente motivata ed immune da vizi, per cui va condivisa.
Non si è dato seguito alla istanza di supplemento di perizia –richiesta dal difensore di parte ricorrente alla odierna udienza del 26.9.2025- avendo il CTU già compiutamente ed esaustivamente esaminato il documento medico del
12.6.2025, attestante “epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento” ed avendo in virtù di esso attribuito una percentuale di invalidità superiore del
46% a fronte del codice 2002 del DM 5 febbraio 1992.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità civile.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione della ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di Ctu vengono conseguentemente e definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell' art. 152 disp. Att. c.p.c;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, addì 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio