Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 146/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. PALOMBA STEFANO, con elezione di domicilio in VIA DIAZ 58, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. M.P. TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: OPP ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3-1-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 21-9-2020; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_2
*****
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU della patologia a carico del rachide. Ha, quindi, dedotto un aggravamento delle condizioni psicofisiche rilevante ex art. 149 disp. att. cpc
E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate.
Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che, all'esame obiettivo, appare evidente la sofferenza di tono e di trofismo dei muscoli degli arti inferiori, in particolare dei gastrocnemi;
che le grandi articolazioni presentano evidente impegno funzionale, rilevando dismetria lieve degli arti inferiori;
che il rachide appare nel complesso rigido, con accentuata cifosi, elicita dolore la digito pressione dei metameri rachidei;
che la deambulazione avviene con assistenza, a piedi striscianti, con passaggi posturali in parte assistiti;
che si evidenziano esiti cicatriziali in coxo-femorale sinistra e in pre-rotulea bilaterale, per impianto di protesi.
2 Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento della patologia artrosica polidistrettuale, nella fattispecie fortemente condizionato da eventi fratturativi e da triplice protesizzazione di grandi articolazioni.
Da ciò ha tratto la conclusione che la perizianda ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana.
Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, all'intervento di impianto di protesi totale di ginocchio sinistro, quindi dal mese di giugno 2024.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del
CTU, dott. . Persona_1
Non può, invece, dichiararsi il diritto della perizianda alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c..
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un 2/3 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di CP_1 accompagnamento dalla data dell'1-6-2024; condanna l' alla rifusione, per 1/3, rifusione delle spese di lite in CP_2 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.400,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv.
Antistatario.
Così deciso in data 16/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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