Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 20.03.2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n.1236/2023 R.G.
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva Parte 1
ricorrente
E
nata il [...] a [...], rappresentata e difesaControparte_1 ノ
dall'avv.to Teresa Ercolanese;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, 1' Pt 1 ha depositato ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU nel giudizio per ATPO, chiedendo accertarsi che parte opposta non possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Parte opposta si è ritualmente costituita contestando il fondamento dell'opposizione.
Disposta la nomina di un nuovo CTU, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziario.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: "Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione".
Nel merito l'opposizione è infondata in quanto ricorrono i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, nominato nel presente procedimento, ed indicati dettagliatamente nella consulenza in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, determinano il diritto al beneficio sanitario richiesto.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nel complessivo quadro patologico (Malattia artrosica in esiti di artroplastica anca destra con protesi totale biarticolare per frattura sottocapitata di femore ed esiti di frattura da schiacciamento del soma di L1, Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico complicato da micro e macroangiopatia e retinopatia, Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitiva, Incontinenza urinaria, Ipertensione arteriosa) da cui l'istante è affetta e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte opposta è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le patologie riscontrate.
In particolare, il CTU ha fatto discendere il requisito sanitario richiesto, dalla natura e dall'entità delle suddette minorazioni, la cui gravità, "dà luogo alla sussistenza di gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non in grado di deambulare autonomamente".
Contrariamente alle doglianze di parte ricorrente, il Ctu ha analizzato le singole patologie di cui l'opposta è affetta, tra cui: vascolopatia cerebrale cronica, rispetto alla quale la periziata è apparsa scarsamente orientata nel tempo e nello spazio con apprezzabile rallentamento ideo-motorio e grave ipoacusia bilaterale;
con riferimento alla malattia artrosica, essa ha compromesso la deambulazione autonoma e i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana, giacché
l'esaminanda è risultata "allettata con ulcera da decubito al tallone destro in fase di guarigione, con imbibizione edematosa degli arti inferiori, presenza di una lesione infetta secernente nella regione interna della gamba sinistra, quale esito di asportazione di neoformazione di n.d.d..
La ridotta capacità motoria, pertanto, si ripercuote in modo rilevante sulla possibilità di svolgimento degli atti quotidiani, per cui si può sicuramente affermare che essi risultano impossibili senza l'assistenza continua dei familiari".
La gravità delle infermità di cui risulta affetta la resistente e l'esame della documentazione agli atti, fanno propendere per il riconoscimento del requisito richiesto fin dalla per la data di presentazione della domanda amministrativa del 21.01.2021.
Conclusivamente, va accertato che parte resistente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 21.01.2021
Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come le spese di CTU, poste a carico dell' Pt 1 e liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, e per l'effetto, dichiara che parte resistente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 21.01.2021;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in euro 1170, per la fase di ATP ed euro 2697,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separati decreti.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini