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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2433/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione 2433/2024 promosso da:
, (C.F. ), nato in [...]_1 C.F._1
(TUNISIA), il 20/11/1986 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via I. Frugoni
1/3, presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
(C.F. ), nato in [...], CP_1 C.F._3 il 02/04/1984 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Marcello Staglieno
10/25, presso e nello studio dell'Avv.ti BERTUCCIO MARIA CONCETTA (C.F.
) e OLIVERI MONICA (C.F. ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia Parte_1 di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di CP_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 7888 del 18/02/2025 emessa dal Tribunale di Primo Grado di Mahdia della Repubblica
Tunisina;
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 “a) Parte ricorrente rinuncia alla domanda di separazione in quanto le parti sono già divorziate in base alla sentenza nr. 7888 del 18.2.2025 pronunciata dal
Tribunale di Primo grado di Mahdia della Repubblica Tunisia in Tunisia che ha valore tra le stesse. Parte ricorrente dichiara di essersi costituita ed aver partecipato al procedimento in Tunisia con l'assistenza dell'avv. MABRUK
(anche se lo stesso non è indicato nel provvedimento);
b) Parte ricorrente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in Ababsa-El
Jem in Tunisia disposta con la sentenza del Tribunale di Mahdia. La IG.ra asporterà dalla casa coniugale i beni di sua proprietà entro trenta Pt_1 giorni con successiva restituzione delle chiavi al IG. ; CP_1
c) Parte ricorrente rinuncia all'assegno di 300 Dinari mensili disposto con la sentenza del Tribunale di Mahdia;
d) Il IG. corrisponderà un contributo di Euro 200 mensili al mese CP_1
alla IG.ra per il mantenimento delle figlie. La corresponsione del Pt_1 contributo di Euro 200 mensili avverrà a decorrere dal mese di settembre. Fino al mese di agosto compreso continuerà a depositare i 300 Dinari dovuti con la sentenza del tribunale di Mahdia;
e) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente al 100% dalla IG.ra
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
f) Il canone di locazione dell'immobile dove vive la IG.ra sito in via Pt_1
Federico Avio 5/14 scala A sarà versato direttamente dal IG. al CP_1
proprietario dell'immobile stesso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 g) Le spese di amministrazione dell'immobile sito in via Federico Avio 5/14 scala
A saranno pagate integralmente dal IG. fino a novembre 2025 mentre CP_1
da dicembre 2025 verranno pagate dalla IG.ra h) Le figlie Pt_1 Persona_1
e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione presso la madre nell'immobile di via Federico Avio 5/14 scala A
Genova. i) Il padre potrà vedere le figlie a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera con pernottamento presso il padre che provvederà a prenderle e riportarle. Il padre potrà vedere le figlie anche un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola a dopo cena previ accordi con la madre;
j) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno 3 settimane di ferie anche non consecutive durante l'estate. Entrambi i genitori potranno portare le figlie in Tunisia durante le vacanze estive;
k) Le festività scolastiche italiane e le festività religiose mussulmane saranno suddivise tra i genitori pariteticamente;
l) Entrambi i genitori si impegnano a far vivere le figlie in Italia e a far frequentare le scuole alle figlie in Italia;
m) I genitori esprimono il consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto proprio e per le figlie per l'eventuale espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione 2433/2024 promosso da:
, (C.F. ), nato in [...]_1 C.F._1
(TUNISIA), il 20/11/1986 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via I. Frugoni
1/3, presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
(C.F. ), nato in [...], CP_1 C.F._3 il 02/04/1984 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Marcello Staglieno
10/25, presso e nello studio dell'Avv.ti BERTUCCIO MARIA CONCETTA (C.F.
) e OLIVERI MONICA (C.F. ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia Parte_1 di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di CP_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 7888 del 18/02/2025 emessa dal Tribunale di Primo Grado di Mahdia della Repubblica
Tunisina;
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 “a) Parte ricorrente rinuncia alla domanda di separazione in quanto le parti sono già divorziate in base alla sentenza nr. 7888 del 18.2.2025 pronunciata dal
Tribunale di Primo grado di Mahdia della Repubblica Tunisia in Tunisia che ha valore tra le stesse. Parte ricorrente dichiara di essersi costituita ed aver partecipato al procedimento in Tunisia con l'assistenza dell'avv. MABRUK
(anche se lo stesso non è indicato nel provvedimento);
b) Parte ricorrente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in Ababsa-El
Jem in Tunisia disposta con la sentenza del Tribunale di Mahdia. La IG.ra asporterà dalla casa coniugale i beni di sua proprietà entro trenta Pt_1 giorni con successiva restituzione delle chiavi al IG. ; CP_1
c) Parte ricorrente rinuncia all'assegno di 300 Dinari mensili disposto con la sentenza del Tribunale di Mahdia;
d) Il IG. corrisponderà un contributo di Euro 200 mensili al mese CP_1
alla IG.ra per il mantenimento delle figlie. La corresponsione del Pt_1 contributo di Euro 200 mensili avverrà a decorrere dal mese di settembre. Fino al mese di agosto compreso continuerà a depositare i 300 Dinari dovuti con la sentenza del tribunale di Mahdia;
e) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente al 100% dalla IG.ra
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
f) Il canone di locazione dell'immobile dove vive la IG.ra sito in via Pt_1
Federico Avio 5/14 scala A sarà versato direttamente dal IG. al CP_1
proprietario dell'immobile stesso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 g) Le spese di amministrazione dell'immobile sito in via Federico Avio 5/14 scala
A saranno pagate integralmente dal IG. fino a novembre 2025 mentre CP_1
da dicembre 2025 verranno pagate dalla IG.ra h) Le figlie Pt_1 Persona_1
e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione presso la madre nell'immobile di via Federico Avio 5/14 scala A
Genova. i) Il padre potrà vedere le figlie a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera con pernottamento presso il padre che provvederà a prenderle e riportarle. Il padre potrà vedere le figlie anche un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola a dopo cena previ accordi con la madre;
j) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno 3 settimane di ferie anche non consecutive durante l'estate. Entrambi i genitori potranno portare le figlie in Tunisia durante le vacanze estive;
k) Le festività scolastiche italiane e le festività religiose mussulmane saranno suddivise tra i genitori pariteticamente;
l) Entrambi i genitori si impegnano a far vivere le figlie in Italia e a far frequentare le scuole alle figlie in Italia;
m) I genitori esprimono il consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto proprio e per le figlie per l'eventuale espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Pagina 5