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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1435/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI; ricorrente contro e , Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Brindisi, dott.ssa DI NOIA ANGELA
TIZIANA; resistenti
OGGETTO: altre ipotesi – retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 11.08.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente ha convenuto l'Amministrazione resistente davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; 2. per l'effetto, condannare il
nonché l' ciascuno per le proprie Controparte_1 Controparte_2
determinazioni, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” In particolare, allegava la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in virtù di contratto a tempo determinato e in qualità di docente precaria, per i seguenti Controparte_1 periodi: • dal 18.02.2019 al 24.02.2019; • dal 25.02.2019 al 12.06.2019; • dal 17.06.2019 al
30.06.2019, senza però percepire, al pari dei docenti di ruolo, il compenso accessorio denominato retribuzione professionale docenti.
Assumendo l'illegittimità di tale determinazione alla luce del dettato normativo nazionale ed europeo in materia, nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, di cui diffusamente al libello introduttivo, rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e rilevando CP_1 come l'amministrazione convenuta avesse operato correttamente nel rispetto del dettato normativo in materia, per cui detto compenso debba essere riconosciuto ai soli lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato, come parimenti chiarito da diverse note e circolari ministeriali pure richiamate. Insisteva quindi per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Com'è noto, l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato "Retribuzione Professionale Docenti", stabilisce che: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli artt. 24 e 25 del CCNL
4.8.1995".
Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle
"condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).
Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla "Retribuzione Professionale Docenti": "Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza generalizzazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto dell'art. 7, comma 3, del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1
durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 "esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contrada disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di 4fferenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate" (cfr.
Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. 619/2020).
Pertanto, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratto a tempo determinato (circostanza pacifica), durante il quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6) ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio.
A ben vedere infatti la prestazione del personale docente a tempo determinato o supplente fino a termine attività scolastiche ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere trattamento professionale per aver svolto incarichi temporanei (supplenze brevi), subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento.
Per queste ragioni, condivise dagli orientamenti della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis,
Tribunale di Milano, sent. 1347/2021; Tribunale di Foggia, sent. 4086/2020; Tribunale di Reggio
Emilia, sent. 311/2021), anche la ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.
Conclusivamente: il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve riconoscersi alla ricorrente il diritto alla Retribuzione professionale accessoria e la conseguente condanna del
[...]
a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti. Controparte_1
La ricorrente a completamento della domanda ha allegato conteggi da cui emerge l'importo dovuto.
Tanto premesso in assenza di precise contestazioni della resistente, sul quantum, si ritiene di poter condividere l'ipotesi di calcolo prospettata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia accertabile in relazione alle differenze retributive dovute per i gg di supplenza indicati in ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti per i rispettivi periodi indicati in ricorso per i giorni lavorati così come indicati in ricorso e condanna il convenuto al pagamento di tale trattamento CP_1
accessorio, rispettivamente nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
Cont
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidando le stesse in euro 300,00 per compensi professionali oltre accessori, con distrazione.
Brindisi, 19/02/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio