Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Onofrio Castaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ON Pantalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nautica Ischia Sas, non costituita in giudizio;
ON MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza prot. n. 49348 del 21 dicembre2021 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
per l’annullamento
delle determine n. 15807 del 21.4.2022 e n.19758 del 16.5.2022 del Comune di Ischia, nonché di ogni altro connesso, annesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e di ON MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 marzo 2022 e depositato il successivo 16 marzo, il ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia sulla istanza da egli formulata il 21 dicembre 2021 con la quale sollecitava l’esercizio dei poteri inibitori sulla CILA presentata da ON MA, odierno controinteressato.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato ed il controinteressato, per resistere al ricorso.
2.1. Il Comune, in particolare, ha contestato la sussistenza del silenzio, dimostrato documentalmente di aver dato riscontro nei termini alla istanza formulata dal ricorrente, tramite la nota prot. n. 50348 del 29 dicembre 2021, con la quale aveva comunicato l’avvio del procedimento ed invitato le parti alla presentazione di memorie scritte e documenti entro sessanta giorni da tale comunicazione.
3. Con successivo ricorso notificato in data 20 maggio 2022 e depositato il 23 maggio, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento espresso, nelle more sopraggiunto, id est , la nota prot. n.19758 del 16 maggio 2022, con cui il Comune di Ischia ha accertato la legittimità della riferita CILA e disposto l’archiviazione dell’istanza del ricorrente.
3.1. A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente articola un unico motivo, rubricato “ Eccesso di potere per violazione del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione – sviamento della funzione – falsità del presupposto – travisamento dei dati di fatto – violazione dell’art.146 del d.lvo 42/04 – violazione e falsa applicazione del DPR 31/17 – violazione e falsa applicazione del’art.6 del PTP dell’8.2.1999 – omesso esercizio del potere di controllo e di inibizione dell’illecito edilizio ai sensi dell’art.31 del DPR 380/01 e dell’art.35 della legge 47/95 ”.
4. Con ordinanza collegiale del 16 giugno 2022, n.1180, questo Tribunale ha respinto l’istanza di tutela interinale proposta dal ricorrente, ritenendo insussistente, oltre al periculum in mora , altresì il fumus boni iuris , “ dato che: a) non è dimostrato che le opere contestate si riferiscano alle medesime opere per le quali pende condono edilizio (anzi ciò è smentito da quanto risulta dalla relazione tecnica alla C.I.L.A., non puntualmente contestata); b) per la sua modestia l’intervento in questione risulta assimilabile a quelli per i quali non è richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata in base all’allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ”.
5. All’esito dell’udienza di merito straordinario del 14 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
6. Tutto ciò premesso, va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale avverso il silenzio, atteso che il procedimento si è concluso con provvedimento espresso, impugnato con i motivi aggiunti.
7. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, deve dichiararsene la infondatezza.
7.1. Con la richiamata istanza del 21 dicembre 2021, il ricorrente aveva sollecitato il Comune resistente affinché esercitasse i propri poteri inibitori nei confronti della CILA presentata dal controinteressato, consistenti “ nell’apertura di un varco carrabile per la creazione di un posto auto all’interno del lotto […]. Considerato il dislivello presente tra la proprietà del sig. MA e il viale, saranno necessari un lieve livellamento del terreno, la realizzazione di muri di delimitazione del posto auto, i quali comunque avranno altezza molto ridotta (circa 1 metro), e la costruzione di una piccola scala in muratura per l’accesso alla corte della proprietà. I muri saranno realizzati con pietre naturali faccia a vista concatenate con malta non visibile dall’esterno, mentre la pavimentazione del posto auto sarà realizzata con la posa in opera di piastre green parking ” (cfr. relazione tecnica allegata alla CILA).
7.2. Come già evidenziato, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso principale, il Comune, ricevuta l’istanza, ha prontamente avviato il procedimento, nel corso del quale sono stati effettuati tre sopralluoghi, e, con il provvedimento gravato ha accertato che la CILA “ risponde alle direttive delle norme edilizie e in particolare al DPR 31/2017 in materia paesaggistica, DPR 380/2001 e RUEC vigente in materia urbanistica ”, escluso la sussistenza delle “ criticità denunciate dal sig. TO AL ” e, infine, precisato che “ le contestazioni su violazioni del godimento della proprietà […] riguardano presunte violazioni di materia esclusivamente civilistica, e in quanto tali sono di competenza del Giudice Ordinario ”.
7.3. Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, sostenendo che le opere insistano su aree interessate da abusi edilizi, che non possano considerarsi opere di straordinaria manutenzione e che per esse occorra l’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, ha sostenuto che il controinteressato intenda realizzare “ una copertura del posto auto realizzato con escavazione in zona sottoposta a vincolo ambientale, con irrimediabile modificazione dello stato dei luoghi e impermeabilizzazione del suolo ”.
7.4. Tali deduzioni appaiono affatto indimostrate, ove si consideri che il ricorrente ha prodotto in giudizio un solo documento consistente in un report fotografico dello stato dei luoghi che si rivela del tutto inidoneo a sostenere le proprie ragioni.
Le richiamate deduzioni risultano, inoltre, smentite dall’attività istruttoria condotta dall’amministrazione procedente.
Come si evince dal rapporto tecnico prot. n° 19214 del 12.05.2022, redatto all’esito del sopralluogo effettuato il 2 maggio 2022, i tecnici dell’ufficio tecnico comunale hanno accertato che “ nella parte superiore dell’area da adibire a posto auto non è stata realizzata alcuna copertura e sulla stessa area, risultano poggiati orizzontalmente alla muratura perimetrale n. 2 sostegni metallici per natanti, sui quali è posta un’imbarcazione di piccole dimensioni. Detti sostegni risultano rialzati di cm. 30 circa dal piano di calpestio, con blocchi di cemento poggiati a secco, senza utilizzo di malta cementizia, come risulta dalle foto allegate al presente rapporto. In merito alla impermeabilizzazione del suolo, come segnalato nella nota prot. n. 17120/2022 sopra richiamata, si riferisce che il piano di calpestio dell’area da destinare a posto auto, al momento risulta costituito da terreno e la posa in opera di piastre green parking, prevista nella CILA prot. n. 4607/2021, non è stata ancora eseguita. In conclusione si riferisce che, non risulta realizzata alcuna copertura sull’area da adibire a posto auto e le opere edilizie sin qui eseguite risultano conformi alla CILA prot. n. 4607/2021. Al momento del sopralluogo non vi erano opere in corso, né si è riscontrata la presenza di operai ...”.
Esclusa, quindi, la fondatezza delle censure in ordine alla reale consistenza delle opere contestate, deve ribadirsi, in ordine alle ulteriori ragioni di ricorso, quanto già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare, non essendo, in primo luogo, dimostrato l’assunto secondo cui le opere ricadono su aree interessate da abusi – circostanza peraltro espressamente esclusa dalla relazione tecnica allegata alla CILA – e trattandosi di intervento che “ per la sua modestia […] risulta assimilabile a quelli per i quali non è richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata in base all’allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ”.
Il provvedimento gravato resiste, pertanto, alle censure del ricorrente.
8. Per le esposte ragioni, va dichiarata la improcedibilità del ricorso principale e rigettato il ricorso per motivi aggiunti, giacché infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge quello per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del Comune resistente e del controinteressato – per quest’ultimo, con distrazione – nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO