Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 01394/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi in data 21/10/2018 sulla istanza prot. -OMISSIS- del 22/08/2018 presentata ai sensi dell'art. 36, comma 1 d.P.R. 380/2001;
- della ordinanza n. -OMISSIS- del 14.06.2018, con la quale il Comune di Bagheria ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e la messa in pristino dello stato dei luoghi, notificata in data 15.06.2018;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 14.06.2018, con la quale il Comune di Bagheria ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno sito in contrada -OMISSIS-, catasto terreni -OMISSIS-, nonché del silenzio rigetto formatosi sulla istanza presentata in data 22/08/2018, ai sensi dell'art. 36, co. 1, d.P.R. 380/2001, per la sanatoria delle opere oggetto della ordinanza di demolizione, consistenti in: “ casa mobile su ruote con tettoia in legno per ombreggiamento. Deposito attrezzi in legno amovibile, piscina prefabbricata rialzata e sistemazione esterna eseguiti in assenza di titolo abilitativo su terreno in contrada -OMISSIS- catasto terreni -OMISSIS- del comune di Bagheria ”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
- le opere in questione devono ritenersi (già) assentite in forza della denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente in data 10/07/2009, sicché l'ordinanza di demolizione è “nulla e va revocata”;
- carenza della motivazione;
- omessa indicazione della “superficie oggetto della ipotetica acquisizione” al patrimonio del comune;
Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- quanto alla impugnazione della ordinanza di demolizione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, dal momento che l’Amministrazione comunale ha notificato l’ordinanza di demolizione, a mani della ricorrente, in data 15.06.2018, nel mentre il ricorso è stato proposto soltanto in data 18.12.2018 e quindi ben oltre la scadenza dell’ordinario termine di decadenza;
- quanto alla impugnazione del silenzio rigetto sulla istanza di sanatoria del 21.10.2018, il ricorso deve essere respinto non essendo corredato da puntuali censure e comunque stante l’assorbente circostanza che si tratta di un atto vincolato, atteso che l’area di riferimento è interessata da vincolo paesaggistico e le opere sono state realizzate in mancanza della necessaria autorizzazione: “ In tema di violazioni paesaggistiche, la disciplina di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non è suscettibile di applicazione in caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso, che è espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/10/2022 n. 8859); “ La procedura di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001, sostanzialmente in sanatoria, è inapplicabile nel caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 146 del d.l. n. 42/2004. Per le opere comportanti un aumento di volumetria, infatti, l'autorizzazione paesaggistica, la quale, poi, condiziona l'accertamento di conformità, non può essere rilasciata ex post dall'autorità preposta alla tutela del vincolo ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 03/05/2021 n. 2925);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile quanto alla impugnazione della ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 14.06.2018 e deve essere respinto quanto alla impugnazione del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di sanatoria del 21.10.2018;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Bagheria, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.