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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9422/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Tiziana Piva Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alberto Negri CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari;
CP_1
• ordinare al Comune di San Martino di Lupari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni
1) A titolo di mantenimento della figlia minore , il padre IG. si obbliga a versare Per_1 CP_1 ogni giorno 10 del mese la somma di €.400,00 mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente materno, già di sua conoscenza, importo che sarà modificato in €.450,00 mensili , da versare nel mese stesso in cui il padre tornerà a lavorare oltre alle spese straordinarie inerenti alla figlia da sostenere tra i pagina 1 di 3 due genitori nella misura del 50% ciascuno in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova. Con diritto all'assegno unico INPS e/o altri contributi dovuti da corrispondersi in via esclusiva alla madre con rinuncia espressa da parte del padre. Con aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'udienza che sarà fissata. Con autorizzazione materna sin d'ora al versamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla figlia mediante bonifico sul conto intestato alla stessa dal mese successivo al compimento della sua maggiore età.
2) Affidamento condiviso della figlia minore sedicenne , con abitazione prevalente presso la Per_1
madre, con possibilità di vedere il padre ogni volta che vorrà e di andare, con preavviso telefonico, presso la sua abitazione dove convive anche suo fratello . Le spese straordinarie inerenti alla figlia, come Per_2
indicate nel protocollo del Tribunale di Padova, saranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50%, individuate come da Protocollo del Tribunale di Padova.
3) Nulla sulle spese legali perché compensate tra le parti.
Si allega dichiarazione di rinuncia alla partecipazione all'udienza sottoscritta dalla IG.ra Parte_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1
il 12.6.1968, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 30.8.1997 a San Martino di Lupari
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie
A, anno 1997.
Dalla loro unione nascevano tre figli: , il 14.5.1999, il 14.11.2004 – entrambi Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti - ed , il 10.5.2008. Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 5.8.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 9.10.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre pagina 2 di 3 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia minorenne anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 Per_1
bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 30.8.1997 a San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel relativo registro
[...]
degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.05.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9422/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Tiziana Piva Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alberto Negri CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari;
CP_1
• ordinare al Comune di San Martino di Lupari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni
1) A titolo di mantenimento della figlia minore , il padre IG. si obbliga a versare Per_1 CP_1 ogni giorno 10 del mese la somma di €.400,00 mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente materno, già di sua conoscenza, importo che sarà modificato in €.450,00 mensili , da versare nel mese stesso in cui il padre tornerà a lavorare oltre alle spese straordinarie inerenti alla figlia da sostenere tra i pagina 1 di 3 due genitori nella misura del 50% ciascuno in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova. Con diritto all'assegno unico INPS e/o altri contributi dovuti da corrispondersi in via esclusiva alla madre con rinuncia espressa da parte del padre. Con aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'udienza che sarà fissata. Con autorizzazione materna sin d'ora al versamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla figlia mediante bonifico sul conto intestato alla stessa dal mese successivo al compimento della sua maggiore età.
2) Affidamento condiviso della figlia minore sedicenne , con abitazione prevalente presso la Per_1
madre, con possibilità di vedere il padre ogni volta che vorrà e di andare, con preavviso telefonico, presso la sua abitazione dove convive anche suo fratello . Le spese straordinarie inerenti alla figlia, come Per_2
indicate nel protocollo del Tribunale di Padova, saranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50%, individuate come da Protocollo del Tribunale di Padova.
3) Nulla sulle spese legali perché compensate tra le parti.
Si allega dichiarazione di rinuncia alla partecipazione all'udienza sottoscritta dalla IG.ra Parte_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1
il 12.6.1968, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 30.8.1997 a San Martino di Lupari
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie
A, anno 1997.
Dalla loro unione nascevano tre figli: , il 14.5.1999, il 14.11.2004 – entrambi Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti - ed , il 10.5.2008. Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 5.8.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 9.10.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre pagina 2 di 3 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia minorenne anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 Per_1
bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 30.8.1997 a San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel relativo registro
[...]
degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.05.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3