Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2872
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Sentenza 5 giugno 2025

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La Corte di Appello di Napoli, Sezione Nona Civile, ha pronunciato sulla controversia relativa a un contratto di appalto, rigettando l'appello principale proposto dalla società committente (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva confermato tre decreti ingiuntivi emessi in favore della società appaltatrice (appellata). L'appellante committente aveva contestato la fondatezza delle pretese creditorie dell'appaltatrice, deducendo l'incertezza, inesigibilità e illiquidità del credito, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appaltatrice, l'inadempimento di quest'ultima, vizi e variazioni non autorizzate delle opere, e la violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, l'appellante aveva lamentato la mancata sospensione del giudizio di primo grado in attesa di un giudizio di responsabilità nei confronti dei precedenti direttori dei lavori, e contestava la valutazione del Tribunale in merito alla regolarità dei lavori e alla contabilizzazione. L'appaltatrice, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'appello principale e, con appello incidentale, aveva contestato la liquidazione delle spese del primo grado, ritenuta inadeguata.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello principale, ritenendo infondati i motivi dedotti. In merito alla richiesta di sospensione del giudizio, ha chiarito che il giudizio di responsabilità dei direttori dei lavori non aveva carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento del credito dell'appaltatrice, e che le contestazioni relative all'operato dei direttori dei lavori avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione. Ha altresì confermato la validità del giudicato formatosi sul primo decreto ingiuntivo, divenuto irrevocabile per mancata opposizione, che aveva accertato l'accordo tra le parti anche sull'attività di conferimento del materiale di scavo. La Corte ha escluso l'abusivo frazionamento del credito da parte dell'appaltatrice, ritenendo che ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) generasse un credito autonomamente esigibile. Ha infine ritenuto provata la conformità delle opere e la corretta contabilizzazione, anche alla luce dei pagamenti parziali effettuati dalla committente e della conoscenza delle modifiche progettuali. Accogliendo parzialmente l'appello incidentale, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, aumentandone l'importo a favore dell'appaltatrice. Le spese del presente grado sono state poste a carico dell'appellante principale, rigettata anche la domanda di risarcimento per lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2872
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 2872
    Data del deposito : 5 giugno 2025

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