Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 786/22 RG, avente ad oggetto “appalto”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 49/22, pubblicata il 13 Gennaio 2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 25 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 22 Maggio 2025), e pendente
TRA
P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura Parte_1 P.IVA_1 in atti) dall'avv. Carlo Iannace ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso C.F._1
il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Carmelo Sandomenico
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._2
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 12 Febbraio 2019 la società (in sigla Controparte_1 CP_2
[...
chiedeva di ingiungersi alla società il pagamento, in suo favore, della somma di euro Parte_1
203.670,44, oltre accessori e spese della procedura.
La pretesa creditoria derivava dal contratto di appalto del 27 Luglio 2018, con cui aveva Parte_1
incaricato di eseguire lavori di ampliamento di un opificio industriale, su terreno di proprietà CP_2
della società Iannone Ferro Tubi SpA.
In particolare si addiveniva all'importo dovuto di euro 203.670,44 per le seguenti ragioni:
euro 47.646,62 per lavori eseguiti fino al 31.10.2018, ed a saldo della fattura n. 8/18 (essendo scaduti i termini di pagamento di cui all'art. 5 del contratto del 27.7.2018);
euro 46.573,60 per la seconda rata scaduta il 31.01.2019, per lavori eseguiti al 30.11.2018, e di cui alla fattura n. 10/18;
euro 109.450,22, di cui euro 65.434,13 per prima rata scaduta il 31.01.2019, ed euro 43.780,09 a titolo di intero importo IVA per lavori eseguiti al 31.12.2018.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Benevento, giusta d.i. n. 382/19, pubblicato il 20 Marzo
2019, e notificato l'8 Aprile 2019, ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
della somma di euro 203.670,44, oltre accessori e spese della procedura. CP_2
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta giusta citazione Parte_1
notificata il 16 Maggio 2019. La srl ingiunta chiedeva di revocarsi il d.i. opposto.
Da tale opposizione derivava il procedimento n. 2298/19 RG.
2 Altresì, con ricorso monitorio del 13 Marzo 2019, la società chiedeva di ingiungersi alla CP_2
società il pagamento, in suo favore, della somma di euro 113.655,04, oltre accessori e Parte_1
spese della procedura.
La pretesa creditoria derivava dal medesimo contratto di appalto del 27 Luglio 2018.
In particolare si addiveniva all'importo dovuto di euro 113.655,04 per le seguenti ragioni:
euro 47.984,91 per terza rata scaduta il 28 Febbraio 2019, per lavori eseguiti al 30.11.2018 (secondo
SAL), e di cui alla fattura n. 10/18;
euro 65.670,13 per la seconda rata scaduta il 28.02.2019.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Benevento, giusta d.i. n. 441/19, pubblicato il Primo Aprile
2019, e notificato il 23 Maggio 2019, ingiungeva a l pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
della somma di euro 113.655,04, oltre accessori e spese della procedura. CP_2
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta giusta citazione Parte_1
notificata il 31 Maggio 2019. La srl ingiunta-opponente chiedeva di revocarsi il d.i. opposto. Altresì, in via riconvenzionale, chiedeva di condannarsi al risarcimento dei danni all'immagine CP_2
commerciale, anche in via equitativa (violazione degli obblighi di correttezza e buona fede). Inoltre vi era istanza risarcitoria anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Da tale opposizione derivava il procedimento n. 2463/19 RG.
Ancora, con ulteriore ricorso monitorio, datato 15 Aprile 2019, la società chiedeva di CP_2
ingiungersi alla società il pagamento, in suo favore, della somma di euro 67.660,14, oltre Parte_1
accessori e spese della procedura.
La pretesa creditoria derivava dal medesimo contratto di appalto del 27 Luglio 2018.
In particolare l'importo di euro 67.660,14 era relativo alla terza rata scaduta il 31 Marzo 2019.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Benevento, giusta d.i. n. 783/19, pubblicato il 3 Giugno
2019, e notificato il 2 Luglio 2019, ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
della somma di euro 67.660,14, oltre accessori e spese della procedura. CP_2
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta giusta citazione Parte_1
ritualmente notificata nei confronti di La srl ingiunta-opponente chiedeva di revocarsi il CP_2
d.i. opposto. Altresì, in via riconvenzionale, chiedeva di condannarsi al risarcimento dei CP_2
danni ex art. 96 cpc.
3 Da tale opposizione derivava il procedimento n. 2899/19 RG.
Nel giudizio n. 2298/19 RG (opposizione avverso il d.i. n. 382/19), si costituiva l'opposta CP_2
(giusta comparsa depositata il 16.10.2019), chiedendo di rigettarsi l'opposizione.
Nel giudizio n. 2463/19 RG (opposizione avverso il d.i. n. 441/19), si costituiva l'opposta CP_2 chiedendo di rigettarsi l'opposizione.
Nel giudizio n. 2899/19 RG (opposizione avverso il d.i. n. 783/19), si costituiva l'opposta CP_2 chiedendo parimenti di rigettarsi l'opposizione.
Il G.I. del Tribunale di Benevento, per ragioni di connessione, disponeva la riunione dei procedimenti nn. 2463/19 RG e 2899/19 RG al più risalente n. 2298/19 RG.
Quindi – come già osservato – i tre decreti ingiuntivi, nn. 382/19, 441/19 e 783/19, erano stati chiesti ed ottenuti separatamente dalla pedissequamente ai inerenti al succitato contratto CP_2 Pt_2
di appalto del 27 Luglio 2018. Tra le parti era altresì intervenuto un accordo aggiuntivo (addendum) in data 26 Ottobre 2018. Inoltre la aveva emesso le fatture nn. 8/18 e 10/18. CP_2
I lavori erano stati preventivati in complessivi euro 686.004,85, al netto dello sconto pattuito (art. 4 del contratto) per oltre euro 45.151,99, per la realizzazione degli impianti elettrici, come da addendum al contratto originario.
Successivamente le parti si erano accordate per un prezzo dei materiali, pari ad euro 9,50 per tonnellata oltre IVA (per il conferimento in sito autorizzato del materiale proveniente dagli scavi).
Con certificato di pagamento n. 1 del 12 Novembre 2018 la Direzione dei Lavori aveva determinato il credito spettante all'impresa appaltatrice, per i lavori eseguiti fino al 31 Ottobre 2018, nella misura di euro 88.277,89, oltre IVA al 22 % (euro 19.421,14); quindi complessivi euro 107.699,03.
Dunque, la Direzione dei Lavori aveva quantificato il credito (per i lavori eseguiti al 31 Ottobre 2018), nella misura di euro 107.699,03.
Pedissequamente in data 13 Novembre 2018, aveva emesso la fattura n. 8/18 pari ad euro CP_2
107.699,03.
La committente in data 6 Dicembre 2018, aveva versato alla controparte un acconto, nella Parte_1
misura di euro 27.236.89.
4 Negli atti di opposizione l'ingiunta evidenziava come – giusta missiva a mezzo PEC del 22 Parte_1
Dicembre 2018 – avesse disposto la sospensione dei lavori;
altresì, a mezzo di nota emessa in pari data, aveva chiesto la redazione di uno stato di consistenza, per i lavori eseguiti in cantiere.
Dal canto suo la Direzione dei Lavori, con l'ordine di servizio n. 1 del 22 Dicembre 2018, aveva ordinato di: “sospendere i lavori in esecuzione;
di preservare e custodire i manufatti ad oggi eseguiti;
di porre in sicurezza l'area di cantiere con ogni mezzo non escluso l'illuminazione notturna;
di porre in essere ogni misura di salvaguardia sia per cose che per persone presenti nel cantiere per il tempo di sospensione”.
Quindi la Direzione dei Lavori aveva redatto lo stato di consistenza ed avanzamento dei lavori n. 3 del 18 Gennaio 2019, compilato in base ai prezzi stabiliti nei contratti del 27 Luglio 2018, del 5
Settembre 2018 e del 17-26 Ottobre 2018.
Dal suddetto stato di avanzamento era emerso un ulteriore credito dell'appaltatrice per euro CP_2
199.000,40.
Ad avviso dell'appaltatrice i lavori di impiantistica erano stati eseguiti a regola d'arte; CP_2
tuttavia la committente non aveva provveduto ad onorare i saldi dovuti. Parte_1
Dal canto suo l'ingiunta-committente negli atti di opposizione, deduceva l'infondatezza Parte_1
delle pretese creditorie di in ragione di: a) variazioni non autorizzate al progetto esecutivo, CP_2
né comunicate alla committente;
b) superamento del 20 % del valore dei lavori, senza previa autorizzazione;
c) mancata documentazione delle spese di smaltimento materiale di scavo;
d) crediti ritenuti inesigibili per tempistiche contrattuali, in quanto azionati prima della scadenza del termine indicato dall'art. 5 del contratto di appalto;
e) contestazioni sulla regolarità esecutiva dei lavori e della contabilità (in tale contesto, si doleva anche della negligenza della Direzione dei Lavori). Parte_1
Ad avviso di l'appaltatrice aveva contabilizzato i lavori in violazione dell'art. 5 del Parte_1 CP_2
contratto di appalto.
Soltanto in data 28 Gennaio 2019, a seguito di continue insistenze della committente, aveva CP_2
consegnato la contabilità dei lavori ed il certificato di pagamento.
Inoltre, l'opponente osservava come la soltanto successivamente all'inizio dei lavori, Parte_1 CP_2
avesse comunicato l'emergere di una ulteriore voce di spesa, non contenuta nel computo metrico, costituita dal costo di smaltimento del materiale proveniente dagli scavi.
Ad avviso dell'ingiunta-committente era infondata la pretesa di pagamento, avanzata dall'appaltatrice, relativa agli oneri di conferimento di cui al Primo ed al Secondo SAL.
5 aveva fatto esaminare all'ing. , nuovo Direttore dei Lavori, la documentazione (SAL, Parte_1 Per_1
libretti di lavoro e certificati di pagamento) trasmessa dall'appaltatrice CP_2
Dunque aveva erogato i seguenti pagamenti: Parte_1
euro 76.390,28 a saldo del Secondo SAL, al netto degli oneri di conferimento contestati, con bonifico bancario del 20 Marzo 2019;
euro 23.609,00, con bonifico del 28 Marzo 2019, a titolo di acconto sul Terzo SAL, con riserva di ripetere le somme eventualmente pagate in eccesso, all'esito delle verifiche degli extra costi sulle opere di fondazione;
euro 100.000,00 con bonifico del 29 Aprile 2019 a titolo di ulteriore acconto sul Terzo SAL, sempre con riserva di ripetizione di eventuali pagamenti.
Dunque aveva versato l'intero importo portato dal (al netto degli oneri di Parte_1 Parte_3
conferimento in contestazione), nonché la prima rata del (oltre una parte della seconda Parte_4
rata non oggetto di ingiunzione).
Per giunta, al momento del pagamento della somma complessiva di euro 200.000,00, aveva Parte_1
espressamente dichiarato quali poste di debito intendesse soddisfare, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 1193 cc..
Come sopra accennato, l'opposta si costituiva, con distinte comparse, nei tre giudizi di CP_2
opposizione a decreto ingiuntivo, e precisamente:
nel procedimento n. 2298/19 RG (opposizione al d.i. n. 382/19);
nel procedimento n. 2463/19 RG (opposizione al d.i. n. 441/19);
nel procedimento n. 2899/19 RG (opposizione al d.i. n. 783/19).
Altresì si è già accennato alla circostanza per cui, nel corso del primo grado, il G.I. del Tribunale di
Benevento, per ragioni di connessione, abbia riunito i procedimenti nn. 2463/19 RG e 2899/19 RG al più risalente n. 2298/19 RG.
Le tre comparse di costituzione di quale opposta, erano caratterizzate dalla medesima CP_2
eccezione di giudicato sostanziale.
Infatti, deduceva come avesse ottenuto, nei confronti della committente un primo CP_2 Parte_1
decreto ingiuntivo, e precisamente il n. 232/19, per euro 77.622,66, divenuto irrevocabile per mancata opposizione.
6 Dunque, ad avviso di si era formato il giudicato sulle circostanze indicate da essa CP_2
appaltatrice nel ricorso monitorio del 15 Gennaio 2019 (appunto accolto a mezzo del d.i. n. 232/19).
Ci si riferiva, in particolare: al preventivo dei lavori per euro 800.784,07 (oltre gli euro 45.151,99 per impianti elettrici, di cui all'addendum del 5 Settembre 2018); all'intervenuto accordo sul prezzo di euro 9,50 per tonnellata, oltre IVA, in ordine al conferimento in sito autorizzato del materiale proveniente dagli scavi;
nonché al fatto che l'appaltatrice avesse formulato richieste di pagamento delle tranches del corrispettivo globale, del tutto rispettose della tempistica fissata nell'art. 5 del contratto (ed effettivamente è in atti il d.i. del Tribunale di Benevento n. 232/19, per euro 77.622,66, pubblicato il 19 Febbraio 2019, e notificato il 5 Marzo 2019, corredato di attestazione di cancelleria del 3 Ottobre 2019, di mancata proposizione di opposizione, avverso il d.i. medesimo).
In particolare, l'opposta insisteva nell'evidenziare di non avere in alcun modo violato – in CP_2
punto di contabilizzazione dei lavori – l'art. 5 del contratto inter partes, poiché le poste contabilizzate erano state indicate, all'esito del confronto con la Direzione dei Lavori.
Nel corso del primo grado, all'esito della disposta riunione, venivano sentiti (all'udienza del Primo
Ottobre 2020) i testi e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 49/22, pubblicata il 13
Gennaio 2022.
Il G.M. ha rigettato le opposizioni riunite, con la conseguente conferma dei tre decreti ingiuntivi, nn.
382/19, 441/19 e 783/19 (dichiarati anche esecutivi).
Altresì il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Le ragioni poste a sostegno della decisione oggi appellata possono così sintetizzarsi:
Le pretese creditorie sono fondate sulla contabilità (SAL) redatta dalla Direzione dei Lavori, nominata dalla committente stessa;
secondo il G.M. i crediti azionati in sede monitoria da CP_2
traggono fondamento dalle previsioni contrattuali, nonché dalla contabilità redatta dai Direttori dei
Lavori nominati dalla medesima opponente Parte_1
Le modifiche al progetto originario risultavano approvate, ed erano note alla committente.
Altresì la committente non ha provato la dedotta infedeltà o irregolarità dell'operato della Parte_1
Direzione dei Lavori.
7 Nel merito, ad avviso del Tribunale è provata per tabulas la corretta esecuzione dei lavori commissionati da (ampliamento di un opificio industriale su terreno di proprietà della Parte_1
Iannone Ferro Tubi). Appunto, i crediti azionati dalla trovano il proprio fondamento nei CP_2
nonchè nelle attestazioni della Direzione dei Lavori (aventi ad oggetto la ricognizione della Pt_2
natura e della quantità dei lavori progressivamente eseguiti).
Ad avviso del G.M., tali conclusioni sono state confermate dall'espletata prova orale, e ciò con particolare riferimento all'escussione dei testi e :…Il libretto delle misure e la Tes_3 Tes_1
contabilità dei lavori fu redatta da me e dall'ing. . Preciso che le misure vennero prese in Tes_1
contraddittorio e poi elaborate successivamente dai Direttori dei Lavori….
Inoltre la prova orale ha confermato le risultanze documentali, con riferimento alla quantificazione del materiale di scavo sottoprodotto. Così il teste , sentito all'udienza del Primo Ottobre Tes_3
2020:…il quantitativo del materiale di scavo sottoprodotto è stato determinato sulla base dei volumi di scavo effettuati, oggetto di misurazione sul campo….La misurazione sul campo dei volumi di scavo fu fatta in contraddittorio e non ricordo contestazioni….
Pertanto, il G.M. ha concluso nei seguenti termini:….le opere indicate nelle varie fatture azionate, risultanti dai SAL e dallo stato di consistenza redatto nel Gennaio 2019, sono state effettivamente eseguite nei precisi termini risultanti dai documenti di cantiere…..quanto precede permette di affermare che ciascuna delle fatture emesse corrisponde a prestazioni che, al momento dell'emissione, erano state già completamente eseguite…
A fronte di ciò la committente ha eseguito dei pagamenti parziali e tardivi. Parte_1
In ordine all'eccepita inesigibilità delle pretese creditorie, il Tribunale ha osservato quanto segue:….I decreti ingiuntivi risultano essere stati richiesti, emessi e notificati dopo la scadenza dei relativi tempi di pagamento, atteso che i termini di pagamento stabiliti in contratto decorrono dalla “fine del mese oggetto di contabilità”, espressione che non può essere intesa, come sostenuto dall'opponente, come
“fine del mese in cui è stata redatta la contabilità”….
Peraltro il G.M. – pur nel contesto di una pronuncia di rigetto delle opposizioni (e quindi di conferma dei dd.ii. opposti) – ha precisato come le detrazioni (inerenti ai pagamenti effettuati dopo la notifica dei provvedimenti monitori) dovessero essere fatte valere in sede esecutiva – anche considerata la mancata produzione, da parte dell'opponente di un prospetto contabile. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente con la citazione notificata in Parte_1 data 14 Febbraio 2022 nei confronti dell'opposta CP_2
8 Innanzi tutto, la società si duole del fatto che il primo Giudice non abbia disposto l'invocata Parte_1
sospensione del procedimento, ex art. 295 cpc (sospensione richiesta, dato che, nelle more, la committente aveva instaurato un giudizio di responsabilità nei confronti dei primi Direttori dei Pt_1
Lavori, poi sostituiti).
Nel merito, deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, per incertezza, inesigibilità ed Parte_1
illiquidità del credito – mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta….
Altresì la srl appellante deduce l'erroneità della pronuncia, in tema di valutazione dell'inadempimento dell'appaltatrice, nonché in tema di vizi e variazioni delle opere commissionate.
Dunque, ha concluso nei seguenti termini: Parte_1
In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, revocarsi i decreti ingiuntivi nn.
382/19, 441/19 e 783/19 (ed in definitiva rigettarsi le domande creditorie di;
il tutto, con CP_2
vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 27 Giugno 2022, si è costituita l'appellata chiedendo CP_2
Co di rigettarsi il gravame principale. Altresì la appellata si duole del fatto che – con riferimento alle spese del primo grado – i compensi professionali siano stati liquidati nella misura di euro 6.715,00.
condivide la scelta del primo Giudice, di applicare lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 CP_2
ed euro 260.000,00; infatti il valore della causa non corrisponde alla mera sommatoria degli importi dei tre decreti ingiuntivi opposti, e cioè euro 384.985,62 (e tanto in considerazione dei pagamenti parziali, effettuati dalla committente successivamente alla notifica dei provvedimenti Parte_1 monitori). Tuttavia – osserva – l'importo di euro 6.715,00, orientato sui minimi di scaglione, CP_2
è inadeguato, non rispecchiando la complessità della resa prestazione professionale;
da qui la richiesta
– veicolata nelle forme di un gravame incidentale – di liquidazione (a titolo di compensi professionali per il primo grado) di una somma non inferiore ad euro 13.430,00; il tutto, con vittoria di spese anche per il presente grado.
ha chiesto anche di condannarsi l'appellante principale al risarcimento dei danni CP_2 Parte_1
per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
La Corte, giusta ordinanza pubblicata il 24 Gennaio 2023, ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, avanzata dall'impugnante principale Parte_1
Successivamente – giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25
Febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine
9 di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale della committente Parte_1
Il gravame principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta la mancata sospensione, ex art. 295 cpc, Parte_1
dei giudizi riuniti di opposizione, in attesa degli esiti del giudizio di responsabilità, incardinato dalla medesima nei confronti della Direzione dei Lavori. Parte_1
Ad avviso della srl appellante, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione a d.i., per la pretesa pregiudizialità del procedimento – avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità professionale dei Direttori dei Lavori, ingegneri e . Tes_3 Tes_1
Appunto, in tale ottica le opposizioni sono state introdotte da per far valere l'infondatezza Parte_1
ed insussistenza delle richieste di pagamento di per opere e/o lavori non autorizzati dalla CP_2
Direzione dei Lavori.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha così statuito:….Sul punto deve subito chiarirsi che, nel presente giudizio,
l'opponente non ha allegato e provato alcun elemento concreto, per provare che i due Direttori dei
Lavori, dalla stessa nominati, abbiano svolto in modo infedele o errato la propria funzione. Invece
l'opponente, successivamente alle opposizioni in esame, ha instaurato un giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale nei confronti degli originari Direttori dei Lavori, ma tale evenienza non giustifica una sospensione del presente giudizio, atteso che in esso ben potevano essere svolte le argomentazioni, anche legate all'operato dei Direttori dei Lavori, che dimostrassero come la contabilità da essi redatta non fosse veritiera. Invece tale allegazione non è stata fatta ed i motivi di opposizione si sono limitati alle deduzioni sopra riassunte…
Nella vicenda in esame, il G.M. di Benevento ha correttamente respinto l'istanza di adozione del provvedimento di sospensione ex art. 295 cpc.
È da escludere infatti che la causa petendi ed il petitum del giudizio di accertamento della responsabilità professionale dei Direttori dei Lavori, per la dedotta negligenza in sede di controllo sulla contabilizzazione dei lavori pattuiti e commissionati, possa avere efficacia pregiudiziale nei riguardi del giudizio instaurato a mezzo degli atti di opposizione.
10 Infatti, in sede di opposizioni riunite, la causa petendi ed il petitum erano incentrati sulla tesi della committente , circa l'infondatezza/inesigibilità delle pretese creditorie avanzate da titolo Pt_1 CP_2
di Secondo e Terzo SAL.
In altri termini, contrariamente a quanto dedotto dalla srl appellante principale, non è il giudizio di responsabilità dei Direttori dei Lavori ad essere pregiudiziale nei confronti dell'accertamento disposto in sede di opposizione;
piuttosto, all'inverso, le opposizioni riunite sono pregiudiziali,
“inglobando” anche le contestazioni della committente, in ordine ad una presunta condotta negligente dei Direttori dei lavori (negligenza solo superficialmente dedotta).
Appunto, il giudizio di responsabilità attiene al mero rapporto interno tra la committente e la
Direzione dei Lavori.
In modo strumentale, la committente ha introdotto l'autonomo giudizio di responsabilità, quando già pendevano le opposizioni poi riunite;
al contrario, sarebbe stato opportuno sollevare le contestazioni inerenti all'operato dei Direttori dei Lavori, proprio in sede di opposizione.
Le pretese creditorie di traggono origine da un regolare contratto di appalto, e dalla CP_2
successiva redazione di documentazione contabile.
Pertanto, va escluso il rischio di un'incompatibilità tra i due giudicati. Invero il thema decidendum delle opposizioni riunite (sussistenza o meno del debito di per le somme ex contractu Parte_1
invocate dalla assorbe in sé anche il thema decidendum della pretesa responsabilità dei CP_2
Direttori dei Lavori, per la loro condotta inadempiente.
Si ribadisce quindi l'infondatezza del motivo di gravame principale, inerente alla richiesta di sospensione del procedimento.
Né può condividersi il motivo di gravame, con cui si duole delle osservazioni svolte dal Parte_1
primo Giudice, inerenti al succitato d.i. n. 232/19, divenuto irrevocabile per omessa opposizione.
A giusta ragione il Tribunale ha attribuito pregnante rilievo all'incontrovertibilità, inter partes, del d.i. n. 232/19, inerente al medesimo rapporto contrattuale (oggetto degli ulteriori tre decreti ingiuntivi, invece opposti dall'ingiunta . In particolare, a mezzo del suddetto decreto, si è accolta la Parte_1
domanda creditoria, relativa ai lavori eseguiti, come da certificato di pagamento n. 2 del 5 Dicembre
2018.
Ebbene, una parte del credito di euro 77.622,66 (riconosciuto a mezzo del d.i. n. 232/19) compensava anche l'attività, svolta fino a quel momento, di conferimento in un sito autorizzato del materiale di scavo. Quindi nulla quaestio sul fatto che – stante l'incontrovertibilità del d.i. n. 232/19 – si sia
11 definitivamente accertata la seguente circostanza: e cioè che committente ed appaltatrice si siano accordate anche sull'attività di conferimento del materiale di scavo in un sito autorizzato, al prezzo di euro 9,50 per tonnellata. Trattasi, a tutti gli effetti (come correttamente sostenuto dall'appaltatrice
, di una voce del complessivo corrispettivo contrattuale. CP_2
Non può revocarsi in dubbio che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il d.i., faccia stato tra le stesse parti, circa l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 13207/15, opportunamente citata dall'odierna appellata, sul “giudicato per implicazione discendente”).
Il Collegio evidenzia altresì come l'appaltatrice non abbia posto in essere alcun abusivo CP_2
frazionamento del credito, con riferimento alla proposizione di plurimi ricorsi monitori, inerenti al medesimo rapporto contrattuale.
Infatti, ogni tranche corrispondeva ad una quota funzionalmente distinta delle prestazioni rese.
Non siamo dinanzi ad un artificioso "spacchettamento" di un unico credito;
piuttosto ha CP_2
progressivamente azionato delle pretese creditorie, che scaturivano da Stati Avanzamento Lavori
(SAL), per loro natura autonomamente esigibili.
Appunto, il credito si è formato progressivamente, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
E' quindi corretta l'implicita valutazione del primo giudicante, di insussistenza di qualsivoglia abusivo frazionamento del credito:….non configura frazionamento abusivo della pretesa creditoria, in violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc., l'esercizio progressivo di pretese nascenti da una pluralità di rapporti o da un rapporto unitario, ma con obbligazioni autonome ed esigibili in momenti distinti (Cass. civ., Sez. Un., n. 4090/17).
Ed ancora,…in materia di appalto, i singoli acconti previsti dai SAL sono autonomamente esigibili e non è abusivo il frazionamento delle relative azioni (Cass. civ., n. 4135/20).
E' d'uopo ribadire come, in un contratto di appalto, ogni S.A.L. possa determinare un credito autonomo in capo all'appaltatore; appunto, il creditore agisce per un compenso già esigibile, poichè riferito ad uno specifico stato di avanzamento lavori.
Con ulteriore motivo di gravame, censura la sentenza di prime cure, per avere il Tribunale Parte_1
ritenuto non fondate le opposizioni. In particolare, la srl opponente reitera le eccezioni di incertezza, inesigibilità ed illiquidità del credito, nonché ribadisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta…
12 Ad avviso di dalla documentazione in atti era evidente la discrepanza tra il prezzo Parte_1
concordato e pattuito nel contratto, e quello richiesto dalla con i diversi decreti ingiuntivi poi CP_2
opposti…La srl impugnante ribadisce come la non avrebbe giammai redatto né trasmesso i CP_2
SAL.
Aggiunge l'appellante principale: in presenza di contestazioni circa la difformità delle opere, sarebbe stato onere dell'appaltatrice, quello di fornire la prova della conformità delle opere realizzate a quanto indicato nel contratto.
Neanche questo motivo è fondato.
Nell'ottica dell'appellante principale, la documentazione in atti era inidonea per ritenere provato il credito dell'appaltatrice CP_2
Orbene, non si può prescindere dall'esame dell'elaborazione giurisprudenziale, in materia di onere probatorio nel contratto di appalto.
L'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve provare l'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico (Cass. civ., nn. 19019/17; 23556/20).
Inoltre, i SAL privi di sottoscrizione da parte del committente non costituiscono piena prova del credito (Cass. civ., n. 10860/07).
La contabilità di cantiere o del Direttore dei Lavori non ha valore vincolante, se non è accettata dal committente (espressamente o per facta concludentia).
Inoltre, l'esigibilità del credito dell'appaltatore è subordinata alla verifica della conformità dell'opera al progetto ed al contratto (Cass. civ., nn. 106/11; 23556/20).
Ebbene, nella fattispecie concreta risulta che i SAL siano stati regolarmente redatti dalla Direzione dei Lavori. In particolare il Primo, il Secondo ed il Terzo SAL sono stati redatti dalla D.L., nonché trasmessi alla srl committente, come dimostrato da PEC, certificati di pagamento, libretti delle misure, stato di consistenza.
Significativamente, la committente ha richiesto aggiornamenti sulla consistenza dei lavori, ed Pt_1
ha formulato riserve (sia pure tardivamente); quindi, nulla quaestio sul fatto che la committente abbia conosciuto ed accettato i SAL, per facta concludentia.
Altresì ha effettuato pagamenti spontanei, sulla base del Secondo e del Terzo SAL;
pertanto, Parte_1
tali versamenti spontanei integrano una ricognizione del debito, per quanto implicita.
13 Dalla documentazione in atti emerge come non abbia immediatamente contestato i SAL;
ed Parte_1
anzi la committente ha interagito con la Direzione dei Lavori, al fine di essere ulteriormente aggiornata.
Né può revocarsi in dubbio il principio dell'imputabilità alla committente, degli atti della Direzione dei Lavori.
Infatti, costituisce principio consolidato quello per cui gli atti della Direzione dei Lavori vincolano il committente nei confronti dell'appaltatore.
Per giunta eventuali negligenze dell'operato del Direttore dei Lavori, rilevano soltanto nel rapporto interno tra il committente ed il professionista.
Né può trascurarsi il pregnante rilievo, che va attribuito alle plurime ricognizioni (svolte dalla D.L.) dei lavori eseguiti dall'appaltatrice (ad Ottobre, Novembre e Dicembre 2018). CP_2
Pertanto, le opere realizzate dalla debbono ritenersi conformi al contratto;
analoga conformità CP_2
riguarda il Secondo ed il Terso SAL.
In definitiva ha adempiuto al suo obbligo contrattuale. CP_2
In ordine al quesito se le opere realizzate siano state eseguite o meno a regola d'arte – ed in conformità al contratto – deve attribuirsi efficacia dirimente alla ricognizione degli Stati di Avanzamento dei
Lavori.
Del resto non ha indicato quali opere – tra quelle per le quali si è chiesto il pagamento – non Parte_1
fossero conformi a quanto risultante dai SAL;
né ha indicato quali opere fossero caratterizzate da vizi o difetti.
In ordine al quantum debeatur, la committente invero non ha contestato la quantificazione dei Pt_1
costi, effettuata dall'appaltatrice CP_2
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante principale sostiene che l'appaltatrice CP_2
avrebbe unilateralmente modificato il progetto esecutivo, le opere da realizzare, ed i relativi costi, senza previa autorizzazione scritta della committente.
Neanche questo motivo è fondato.
Invero la srl committente era perfettamente a conoscenza delle modifiche contrattuali, avendo ricevuto e non contestato i SAL. Appunto, si era limitata a chiedere dei chiarimenti, soltanto dopo l'emissione delle fatture.
14 Dal canto suo anche la Direzione dei Lavori, che rappresentava la srl committente, aveva approvato e seguito le lavorazioni.
Sul punto il Tribunale si è correttamente espresso nei seguenti termini:…le modifiche risultano tutte ordinate dalla Direzione dei Lavori ed approvate anche riguardo agli importi contabilizzati. In particolare le trivellazioni dei pali di fondazione, le cui dimensioni (16mt di altezza ed 80 cm di diametro) furono variate rispetto a quelle previste nel contratto di appalto (10 mt di altezza e 60 cm di diametro), furono persino inserite nella denuncia dei lavori per l'autorizzazione sismica presso il competente Ufficio del Genio Civile di Benevento, producendo oltre alla modulistica rituale il progetto esecutivo dell'opera, contenente numerosi elaborati tecnici relativi alla fondazione, tutti recanti timbro e firma della committente sul frontespizio, il che ne comprova la piena conoscenza.
Orbene, tra di essi, quello denominato “Esecutivo Fondazione Tav.07” prevede la realizzazione di pali di fondazione da 800 mm aventi una lunghezza di 16 mt. Il che smentisce in radice le allegazioni dell'opponente circa l'esecuzione di lavori non concordati. E ciò senza neppure considerare che non si tratta di lavori aggiuntivi, ma della ridefinizione di alcuni aspetti progettuali, nella fase di passaggio dal progetto di massima a quello esecutivo, dovuta alla natura del sito fondale….
Né può trascurarsi il dato letterale proveniente dall'art. 4 del contratto di appalto, secondo cui “i lavori saranno compensati “a misura”, in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania dell'anno 2018, oltre IVA come per Legge se dovuta, secondo il computo metrico consuntivo che sarà redatto in contraddittorio tra le parti”.
Quindi, risulta per tabulas la seguente circostanza: le parti hanno concordato che il corrispettivo da erogarsi sarebbe stato determinato solo a posteriori, in base alla misura delle prestazioni effettivamente rese in corso di esecuzione;
in altri termini, si tenne conto della possibilità di una divergenza tra quanto preventivato in sede progettuale, e quanto poi concretamente realizzato.
Si è già accennato all'infondatezza del motivo di gravame, con cui l'appellante principale si duole del credito riconosciuto a per i costi di conferimento in discarica dei materiali di scavo. CP_2
Invero, l'accordo tra le parti verteva anche sul seguente profilo: vale a dire, l'appalto riguardava anche l'attività di conferimento in un sito autorizzato del materiale di scavo (attività per la quale fu pattuito un corrispettivo, pari ad euro 9,50 per tonnellata).
Il motivo è infondato, considerato che trattasi di circostanze già definitivamente accertate, in sede di emissione del d.i. del Tribunale di Benevento n. 232/19, divenuto irrevocabile per omessa opposizione.
15 In definitiva, il gravame principale proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_1
Ne consegue la conferma della pronuncia di primo grado, di rigetto delle tre opposizioni – con la pedissequa conferma dei tre dd.ii. opposti nn. 382/19, 441/19 e 783/19 (decreti dichiarati anche esecutivi).
A questo punto, resta da statuire sul gravame incidentale, proposto dall'appaltatrice CP_2
riguardante esclusivamente la quantificazione dell'importo da liquidarsi a titolo di spese del primo grado (con riferimento al compenso professionale).
Sul gravame incidentale proposto da CP_2
L'appello incidentale dell'appaltatrice riguarda un aspetto specifico, e cioè l'importo CP_2
riconosciuto alla medesima a titolo di compenso professionale (con riferimento al governo CP_2
delle spese del primo grado).
L'impugnante incidentale condivide la scelta del primo Giudice, di applicare lo scaglione di valore, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. Infatti, il valore della causa non può essere rapportato alla mera sommatoria degli importi dei tre decreti ingiuntivi opposti, considerato che vi sono stati parziali pagamenti, a seguito della notifica dei provvedimenti monitori (appunto, la effettiva disputa processuale riguarda le somme contestate, e quindi non oggetto dei pagamenti parziali).
La doglianza riguarda il fatto che il Tribunale abbia liquidato soltanto euro 6.715,00, cifra ritenuta troppo esigua, considerato il valore della resa prestazione professionale (in altri termini, CP_2 invoca la quantificazione dei compensi in una misura “proiettata” verso i valori medi). Peraltro, CP_2
[... non aveva presentato una propria nota specifica in primo grado.
Effettivamente, l'importo liquidato di euro 6.715,00 non può essere confermato, in quanto inferiore al minimo parametrico di euro 7.052,00 (minimo parametrico previsto dalle vigenti tabelle, di cui al
D.M. n. 147/22).
In ogni caso, nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ad avviso del Collegio risulta equo e congruo (con riferimento al compenso professionale per il primo grado) attestarsi sulla linea esattamente intermedia, tra valori minimi e valori medi.
Non può revocarsi in dubbio l'applicazione delle vigenti tabelle parametriche, nel contesto dell'accoglimento del gravame incidentale (in parziale riforma della pronuncia di prime cure).
In base al criterio testè indicato, a titolo di compenso professionale per il primo grado, va liquidato l'importo di euro 10.577,50.
16 Pertanto, in accoglimento del gravame incidentale (inerente soltanto al governo delle spese), a titolo di compensi professionali per il primo grado, è d'uopo riconoscere all'opposta l'importo di CP_2
euro 10.577,50 (anziché euro 6.715,00).
La società è stata difesa sia nel presente grado, che in primo grado, dall'avv. Carmelo CP_2
Sandomenico. Di conseguenza, in tale sede, come da rituale richiesta, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico.
In definitiva, in accoglimento del gravame incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, la società deve essere condannata al pagamento delle spese del primo grado, in favore Parte_1 di – spese liquidate in euro 10.577,50 per compenso Controparte_3
professionale (anziché gli euro 6.715,00 riconosciuti dal Tribunale), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico.
Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, proposta dall'appellata ed appellante incidentale
CP_2
ha anche proposto domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, nei confronti di con
[...] Parte_1 riferimento all'avanzato gravame principale. Ebbene, tale domanda non può trovare accoglimento, considerato che non emerge che l'interposto appello principale sia stato caratterizzato da profili di dolo o colpa grave (e quindi di temerarietà).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Parte_1
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Appunto, nulla quaestio sulla soccombenza dell'impugnante principale alla luce del Parte_1 rigetto dell'appello principale, e del contestuale accoglimento del gravame incidentale.
Trattasi di sostanziale ed integrale soccombenza di non scalfita dal rigetto della Parte_1
domanda risarcitoria ex art. 96 cpc (pretesa dalla valenza meramente accessoria).
Anche con riferimento al presente grado, il valore della causa va collocato nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
17 Anche per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida l'importo di euro
10.738,50.
Tale compenso complessivo comprende non soltanto i compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche il compenso specifico per la fase istruttoria. Non può revocarsi in dubbio la necessità di liquidare anche il compenso per la fase istruttoria, alla luce della delibazione, nel presente grado, anche dell'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc.
A titolo di esborsi per il presente grado va liquidata, in favore dell'appellata la somma CP_2 di euro 777,00 (infatti l'appellata, in data 27 Giugno 2022, ha depositato in telematico documentazione, attestante il versamento dell'importo di euro 777,00, quale contributo unificato,
pedissequo allo spiegato appello incidentale).
Anche con riferimento alle spese del presente grado, deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico (Difensore di in entrambi i gradi). CP_2
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ( , nonché Parte_1 Controparte_1 CP_2 pronunciando sul gravame incidentale proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 49/22, pubblicata il 13 Gennaio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale, proposto da Parte_1
B) Accoglie il gravame incidentale proposto da (inerente al regime delle spese del primo CP_2 grado); per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condanna al Parte_1 pagamento delle spese del primo grado in favore di – spese che liquida in euro 10.577,50 CP_2
per compenso professionale (anziché gli euro 6.715,00 liquidati dal Tribunale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Carmelo
Sandomenico;
18 C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di – spese che Parte_1 CP_2
liquida in euro 777,00 per esborsi ed euro 10.738,50 (diecimilasettecentotrentotto/50) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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