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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5850 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), succeduta ex lege Parte_1 P.IVA_1 a a sua volta già , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E (CF ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Lorenzo del Federico e Laura Rosa;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente: Con sentenza n. 16092/2015 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da
[...]
incorporante , già agente per la riscossione per la Provincia di CP_1 Controparte_4
avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di € 65.596,76, oltre accessori, ottenuto dalla CP_5
a titolo di conguaglio dovuto al mancato Controparte_3 riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della CP_3
(Avvocati iscritti all'ente di previdenza). Con sentenza 2681/2019 pubblicata il 21-11-2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_6 , a spese compensate. La Corte di merito ha disatteso il motivo di gravame Controparte_3 sul difetto di giurisdizione e, pur ammettendo astrattamente l'applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell'agente della riscossione, che non aveva riversato l'intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l'attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l'ambito di in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le CP_5 modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre, secondo la Corte d'appello, la perdita del diritto al discarico derivava nella specie dal fatto che l'agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione, anche quanto ai termini, non poteva giustificare l'inadempimento dell'agente di riscossione, che era “pacifico”.
Avverso la predetta sentenza, , subentrata a Controparte_7 CP_1
, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla
[...]
, che ha proposto ricorso incidentale condizionato Controparte_3 affidato a due motivi. Con il primo motivo di ricorso principale l' ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in relazione alla pretesa azionata, anche per l'operatività dell'art. 1 comma 529 L. 228/12 e afferma che non sussisterebbe azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente della riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/99. Con il secondo motivo l' ha dedotto che la Corte di merito ha erroneamente escluso Pt_1
l'operatività nella fattispecie in esame delle previsioni di cui alla L. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, jus superveniens applicabile al caso di specie, nonché del D.M. del 15-6-2015, in quanto detta disciplina ha determinato l'annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, nonché l'automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai € 2.000,00, non potendo trovare più applicazione per i ruoli oggetto del contendere gli artt.19 e 20 del d.lgs.n.112/1999, essendo stata esclusa in radice la trasmissione delle comunicazioni d'inesigibilità e sullo stato delle procedure.
Con il terzo motivo ha rilevato la ricorrente principale, in subordine, che in ogni caso la Corte d'appello non ha considerato che per le ipotesi di cui agli artt.19 e 20 citati sussiste una fase precontenziosa prevista ex lege con la quale l'agente contabile può definire in modo agevolato l'eventuale mancata riscossione, sicché anche sotto tale profilo l'opzione ermeneutica della Corte
d'appello sarebbe errata. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l' nella denegata ipotesi di ritenuta sua Pt_1 responsabilità, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999, per errata determinazione del quantum, che, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto commisurarsi alla somma che l'agente della riscossione avrebbe dovuto corrispondere all'ente, in caso di diniego di discarico.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la Parte ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1, commi 527, 528 e
529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, per avere la Corte d'appello ritenuto in astratto l'applicabilità dell'istituto dell'annullamento automatico dei ruoli anche ai ruoli emessi dalla , e ciò in contrasto con la natura privata e l'autonomia contabile della stessa CP_3 CP_3 Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., Parte la ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell'art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell'art.117 Cost. e dell'art. 6 CEDU. La denuncia l'irragionevolezza CP_3 dell'ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della anche in violazione CP_3 delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della CP_3
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 24257/23 – dopo aver respinto il primo motivo di impugnazione principale di - ha esaminato il secondo motivo di ricorso principale Pt_1 congiuntamente ai due motivi di ricorso incidentale condizionato, così statuendo:
“Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall' e condiviso dal Collegio Pt_1 (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020; Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass.26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023). I motivi di ricorso incidentale condizionato non offrono argomenti per mutare indirizzo, Parte sicché va disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione Parte dell'art.6 CEDU le deduzioni della non colgono nel segno. 12.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata. Per quel che ora più interessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare alla il gettito delle procedure di riscossione (c.d. CP_3 meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente CP_3 nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha CP_3 introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla (art. 2 CP_3 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla solo CP_3 ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall'art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all'art. 20 d.lgs. CP_3 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell'art. 1 del detto d.m. 15.6.2015, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore;
2) l'obbligo dell' di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € CP_8 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato ( artt. 2 e 3 d.m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all' , obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su Controparte_9 supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CNF, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo. Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527- 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le Parte questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla secondo motivo di ricorso incidentale condizionato). Inoltre è stato rimarcato che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti;
«rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l'epoca dell'iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell'esazione ed i benefici dell'eventuale riscossione ( così tra le tante Parte Cass.21031/2021). E' stato inoltre rimarcato che la è sì ente privatizzato ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. D'altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti della CP_3 e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza;
artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura. Le suesposte considerazioni consentono di superare gli Parte ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la ), senza differenziazioni, anche CP_3 a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020). Come pure ribadito da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell'art. 117 Cost., sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private. Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l'esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci;
se non v'è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l'annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. Ciò perché la formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell'ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni. La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco). In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente escludendo l'appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l'attivo patrimoniale (cfr. pronunce sopra citate). Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che i termini per l'invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l'anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023). La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico - CP_1 e, poi, ad - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in Controparte_10 concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004). Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a « e alle società dalla stessa partecipate [...]» [che] Controparte_2 sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta
[...]
subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche Controparte_10 processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Le proroghe CP_1 c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 -ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della Riscossione». Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da (poi Gruppo Equitalia e, quindi, Controparte_2 [...]
), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione Controparte_7 degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria del ramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005». La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4- quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda;
per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l' . I principi affermati dalla sentenza ora citata Controparte_10 sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico CP_1
- e, successivamente, all' - in conseguenza della cessazione Controparte_10 dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023). Per finire, neppure può sostenersi che il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduca in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore. Come già osservato nelle citate ordinanze n. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un'analoga eccezione, ai fini della qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsi o minacci di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C706/17, Achema;
13/09/2017, in causa C-329/15, , 19/12/2013, in CP_11 causa C-262/12, Association Vent de Colere ed altri). Nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione dell'introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell'idoneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causa C-556.19, Eco TLC;
10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c. Commissione;
28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c. Commissione), nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell' rispetto ai Controparte_7 concessionari operanti nel medesimo settore (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C- 659/17, ; 27.6.2017, in causa C74/16, Congregación de Escuelas PEas Controparte_12 Provincia Betania), non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema;
17.7.2008, in causa C-206/06,
e altri;
27.6.2017, in causa C74/6, Congregación de Escuelas PEas Provincia Controparte_13 Betania). In senso contrario, depone d'altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe concesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792). 12.2. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d'appello, pur ammettendo astrattamente l'applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto, ciò nondimeno, applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell'agente della riscossione, che non aveva riversato l'intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l'attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l'ambito di in CP_5 esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre, secondo la Corte d'appello la perdita del diritto al discarico deriva nella specie dal fatto che l'agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione anche quanto ai termini non poteva giustificare l'inadempimento dell'agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata). La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, poiché la legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Inoltre, come chiarito da Cass. 21031/2021, ai ruoli formati prima del 30.9.1999, quindi cartacei non informatizzati, non è applicabile il flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22.10.1999. Infine, va ribadito che i termini per l'invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l'anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023 citata). 13. In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale va accolto e di conseguenza vanno rigettati i motivi di ricorso incidentale condizionato, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale”.
§ 2 —ADER ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “in accoglimento dell'appello proposto da subentrata a Controparte_7 Controparte_1
riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda, n.
[...] 16092/2015 e per l'effetto, previo accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 26886/2010 (n. r.g. 51901/2010) del 21.12.2010, depositato il 31.12.2010, reso dal Tribunale di Roma in favore di , con reiezione di Controparte_3 ogni domanda proposta della medesima nei confronti dell'opponente Controparte_7
. Con condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite di tutti i
[...] gradi di giudizi
Ha resistito la chiedendo “- in via principale, Controparte_14 rigettare l'appe fermando la sentenza resa dal Controparte_7 Tribunale di Roma n. 16092/20 di tutti i gradi di giudizio;
- in via subordinata, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- in via ulteriormente gradata, disporre in ogni caso la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della particolarità delle questioni trattate e della modifica legislativa intervenuta in corso di causa.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 - Va preliminarmente ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Orbene, in questo giudizio di rinvio non può che tenersi conto del principio dettato a proposito della inesistenza di dubbi di legittimità costituzionale sollevati in riferimento agli artt. 3, 38, 42 Cost., ma anche insussistenti le ipotizzate violazioni dell'art. 1, par. 1, del I Protocollo addizionale Cedu (in tema di inviolabilità della proprietà) e degli artt. 6 e 13 Cedu (in tema di giusto processo e di parità delle armi delle parti in causa), rilevanti nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 117 Cost..
Peraltro, ancora di recente, su tali questioni, la Corte di Legittimità si è espressa (v. Cass. N.
25865/25) confermando totalmente il proprio orientamento al quale, quindi, anche questo Collegio intende dare ossequio, anche perché – come detto – vincolato dalla ordinanza da cui promana questo giudizio di rinvio.
Ne consegue che tali questioni devono intendersi ormai superate dal dettato della Corte di Cassazione che non ha, infatti, neanche da ultimo atteso il pronunciamento della CEDU né delle Sezioni Unite;
si condivide, quindi, anche tale scelta, pure in ragione del principio di ragionevole durata del processo, così respingendo l'istanza di differimento che pure in sede di note finali la ha formulato CP_3
Ed allora, oltre ad alcuni profili di giudicato interno – evidenti e dei quali la non tiene CP_3 conto – non può che evidenziarsi come la Corte di Legittimità ha risolto tutte le questioni giuridiche implicate in questo contenzioso “seriale”, il cui esito non può che essere la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto, previa riforma della sentenza di primo grado, atteso che non sussistono – sotto nessun profilo – i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla CP_3
Quanto alle spese del doppio grado di merito, queste possono essere compensate in ragione della serialità delle molteplici questioni ormai risolte dalla giurisprudenza di legittimità, nonché tenendo conto anche della copiosa entità degli atti difensivi reciprocamente impegnativi per le parti.
Per il giudizio di legittimità, può applicarsi lo stesso principio, proprio in ragione del consolidarsi –
solo di recente – dell'orientamento suddetto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'originaria opposizione e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5850 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), succeduta ex lege Parte_1 P.IVA_1 a a sua volta già , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E (CF ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Lorenzo del Federico e Laura Rosa;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente: Con sentenza n. 16092/2015 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da
[...]
incorporante , già agente per la riscossione per la Provincia di CP_1 Controparte_4
avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di € 65.596,76, oltre accessori, ottenuto dalla CP_5
a titolo di conguaglio dovuto al mancato Controparte_3 riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della CP_3
(Avvocati iscritti all'ente di previdenza). Con sentenza 2681/2019 pubblicata il 21-11-2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_6 , a spese compensate. La Corte di merito ha disatteso il motivo di gravame Controparte_3 sul difetto di giurisdizione e, pur ammettendo astrattamente l'applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell'agente della riscossione, che non aveva riversato l'intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l'attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l'ambito di in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le CP_5 modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre, secondo la Corte d'appello, la perdita del diritto al discarico derivava nella specie dal fatto che l'agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione, anche quanto ai termini, non poteva giustificare l'inadempimento dell'agente di riscossione, che era “pacifico”.
Avverso la predetta sentenza, , subentrata a Controparte_7 CP_1
, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla
[...]
, che ha proposto ricorso incidentale condizionato Controparte_3 affidato a due motivi. Con il primo motivo di ricorso principale l' ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in relazione alla pretesa azionata, anche per l'operatività dell'art. 1 comma 529 L. 228/12 e afferma che non sussisterebbe azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente della riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/99. Con il secondo motivo l' ha dedotto che la Corte di merito ha erroneamente escluso Pt_1
l'operatività nella fattispecie in esame delle previsioni di cui alla L. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, jus superveniens applicabile al caso di specie, nonché del D.M. del 15-6-2015, in quanto detta disciplina ha determinato l'annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, nonché l'automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai € 2.000,00, non potendo trovare più applicazione per i ruoli oggetto del contendere gli artt.19 e 20 del d.lgs.n.112/1999, essendo stata esclusa in radice la trasmissione delle comunicazioni d'inesigibilità e sullo stato delle procedure.
Con il terzo motivo ha rilevato la ricorrente principale, in subordine, che in ogni caso la Corte d'appello non ha considerato che per le ipotesi di cui agli artt.19 e 20 citati sussiste una fase precontenziosa prevista ex lege con la quale l'agente contabile può definire in modo agevolato l'eventuale mancata riscossione, sicché anche sotto tale profilo l'opzione ermeneutica della Corte
d'appello sarebbe errata. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l' nella denegata ipotesi di ritenuta sua Pt_1 responsabilità, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999, per errata determinazione del quantum, che, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto commisurarsi alla somma che l'agente della riscossione avrebbe dovuto corrispondere all'ente, in caso di diniego di discarico.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la Parte ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1, commi 527, 528 e
529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, per avere la Corte d'appello ritenuto in astratto l'applicabilità dell'istituto dell'annullamento automatico dei ruoli anche ai ruoli emessi dalla , e ciò in contrasto con la natura privata e l'autonomia contabile della stessa CP_3 CP_3 Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., Parte la ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell'art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell'art.117 Cost. e dell'art. 6 CEDU. La denuncia l'irragionevolezza CP_3 dell'ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della anche in violazione CP_3 delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della CP_3
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 24257/23 – dopo aver respinto il primo motivo di impugnazione principale di - ha esaminato il secondo motivo di ricorso principale Pt_1 congiuntamente ai due motivi di ricorso incidentale condizionato, così statuendo:
“Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall' e condiviso dal Collegio Pt_1 (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020; Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass.26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023). I motivi di ricorso incidentale condizionato non offrono argomenti per mutare indirizzo, Parte sicché va disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione Parte dell'art.6 CEDU le deduzioni della non colgono nel segno. 12.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata. Per quel che ora più interessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare alla il gettito delle procedure di riscossione (c.d. CP_3 meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente CP_3 nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha CP_3 introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla (art. 2 CP_3 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla solo CP_3 ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall'art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all'art. 20 d.lgs. CP_3 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell'art. 1 del detto d.m. 15.6.2015, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore;
2) l'obbligo dell' di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € CP_8 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato ( artt. 2 e 3 d.m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all' , obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su Controparte_9 supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CNF, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo. Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527- 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le Parte questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla secondo motivo di ricorso incidentale condizionato). Inoltre è stato rimarcato che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti;
«rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l'epoca dell'iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell'esazione ed i benefici dell'eventuale riscossione ( così tra le tante Parte Cass.21031/2021). E' stato inoltre rimarcato che la è sì ente privatizzato ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. D'altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti della CP_3 e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza;
artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura. Le suesposte considerazioni consentono di superare gli Parte ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la ), senza differenziazioni, anche CP_3 a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020). Come pure ribadito da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell'art. 117 Cost., sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private. Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l'esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci;
se non v'è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l'annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. Ciò perché la formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell'ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni. La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco). In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente escludendo l'appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l'attivo patrimoniale (cfr. pronunce sopra citate). Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che i termini per l'invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l'anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023). La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico - CP_1 e, poi, ad - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in Controparte_10 concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004). Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a « e alle società dalla stessa partecipate [...]» [che] Controparte_2 sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta
[...]
subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche Controparte_10 processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Le proroghe CP_1 c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 -ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della Riscossione». Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da (poi Gruppo Equitalia e, quindi, Controparte_2 [...]
), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione Controparte_7 degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria del ramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005». La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4- quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda;
per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l' . I principi affermati dalla sentenza ora citata Controparte_10 sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico CP_1
- e, successivamente, all' - in conseguenza della cessazione Controparte_10 dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023). Per finire, neppure può sostenersi che il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduca in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore. Come già osservato nelle citate ordinanze n. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un'analoga eccezione, ai fini della qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsi o minacci di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C706/17, Achema;
13/09/2017, in causa C-329/15, , 19/12/2013, in CP_11 causa C-262/12, Association Vent de Colere ed altri). Nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione dell'introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell'idoneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causa C-556.19, Eco TLC;
10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c. Commissione;
28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c. Commissione), nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell' rispetto ai Controparte_7 concessionari operanti nel medesimo settore (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C- 659/17, ; 27.6.2017, in causa C74/16, Congregación de Escuelas PEas Controparte_12 Provincia Betania), non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema;
17.7.2008, in causa C-206/06,
e altri;
27.6.2017, in causa C74/6, Congregación de Escuelas PEas Provincia Controparte_13 Betania). In senso contrario, depone d'altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe concesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792). 12.2. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d'appello, pur ammettendo astrattamente l'applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto, ciò nondimeno, applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell'agente della riscossione, che non aveva riversato l'intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l'attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l'ambito di in CP_5 esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre, secondo la Corte d'appello la perdita del diritto al discarico deriva nella specie dal fatto che l'agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione anche quanto ai termini non poteva giustificare l'inadempimento dell'agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata). La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, poiché la legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Inoltre, come chiarito da Cass. 21031/2021, ai ruoli formati prima del 30.9.1999, quindi cartacei non informatizzati, non è applicabile il flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22.10.1999. Infine, va ribadito che i termini per l'invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l'anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023 citata). 13. In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale va accolto e di conseguenza vanno rigettati i motivi di ricorso incidentale condizionato, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale”.
§ 2 —ADER ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “in accoglimento dell'appello proposto da subentrata a Controparte_7 Controparte_1
riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda, n.
[...] 16092/2015 e per l'effetto, previo accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 26886/2010 (n. r.g. 51901/2010) del 21.12.2010, depositato il 31.12.2010, reso dal Tribunale di Roma in favore di , con reiezione di Controparte_3 ogni domanda proposta della medesima nei confronti dell'opponente Controparte_7
. Con condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite di tutti i
[...] gradi di giudizi
Ha resistito la chiedendo “- in via principale, Controparte_14 rigettare l'appe fermando la sentenza resa dal Controparte_7 Tribunale di Roma n. 16092/20 di tutti i gradi di giudizio;
- in via subordinata, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- in via ulteriormente gradata, disporre in ogni caso la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della particolarità delle questioni trattate e della modifica legislativa intervenuta in corso di causa.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 - Va preliminarmente ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Orbene, in questo giudizio di rinvio non può che tenersi conto del principio dettato a proposito della inesistenza di dubbi di legittimità costituzionale sollevati in riferimento agli artt. 3, 38, 42 Cost., ma anche insussistenti le ipotizzate violazioni dell'art. 1, par. 1, del I Protocollo addizionale Cedu (in tema di inviolabilità della proprietà) e degli artt. 6 e 13 Cedu (in tema di giusto processo e di parità delle armi delle parti in causa), rilevanti nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 117 Cost..
Peraltro, ancora di recente, su tali questioni, la Corte di Legittimità si è espressa (v. Cass. N.
25865/25) confermando totalmente il proprio orientamento al quale, quindi, anche questo Collegio intende dare ossequio, anche perché – come detto – vincolato dalla ordinanza da cui promana questo giudizio di rinvio.
Ne consegue che tali questioni devono intendersi ormai superate dal dettato della Corte di Cassazione che non ha, infatti, neanche da ultimo atteso il pronunciamento della CEDU né delle Sezioni Unite;
si condivide, quindi, anche tale scelta, pure in ragione del principio di ragionevole durata del processo, così respingendo l'istanza di differimento che pure in sede di note finali la ha formulato CP_3
Ed allora, oltre ad alcuni profili di giudicato interno – evidenti e dei quali la non tiene CP_3 conto – non può che evidenziarsi come la Corte di Legittimità ha risolto tutte le questioni giuridiche implicate in questo contenzioso “seriale”, il cui esito non può che essere la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto, previa riforma della sentenza di primo grado, atteso che non sussistono – sotto nessun profilo – i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla CP_3
Quanto alle spese del doppio grado di merito, queste possono essere compensate in ragione della serialità delle molteplici questioni ormai risolte dalla giurisprudenza di legittimità, nonché tenendo conto anche della copiosa entità degli atti difensivi reciprocamente impegnativi per le parti.
Per il giudizio di legittimità, può applicarsi lo stesso principio, proprio in ragione del consolidarsi –
solo di recente – dell'orientamento suddetto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'originaria opposizione e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE