TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1280 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1280 /2024, introdotta da:
(c.f. ), n. in PERÙ Parte_1 C.F._1 il 01/06/1976, con il patrocinio dell'Avv. SQUEO STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. n. in ECUADOR il Controparte_1 C.F._2
21/05/1980, con il patrocinio dell'Avv. AMOROSO RITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., Parte_1 ha chiesto: accertare l'acquisto dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di San Giuliano Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo Turati n.13, piano 2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99. Rogito avente Repertorio n.46407 e Raccolta n.8131 Notaio , Persona_1 ricadente nella comunione legale dei beni in quanto acquistato dal marito in costanza di matrimonio e per l'effetto riconoscere e dichiarare sussistente la proprietà sullo stesso della ricorrente al 50%. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emanando provvedimento. Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente in questa sede.
Pag. 1 Condannare il Sig. a tutte le spese della presente Controparte_1 causa compresi onorari di avvocato, come da nota spese allegata, oltre rimborso del contributo unificato di €.518,00; marca di €.27,00, tassa di registro dell'emanando provvedimento e tassa per la trascrizione del provvedimento in Conservatoria.
A sostegno di tali domande, ha dedotto di essersi sposata con Controparte_1 il 21.1.2006 a S. Giuliano Milanese, in regime di comunione dei beni;
in costanza
[...] di vincolo, il 23.11.2018, avrebbe acquistato, per atto a rogito Notaio dott. CP_1 un immobile sito in San Giuliano Milanese 20098 (MI), Via Filippo Turati, Persona_2
13, dichiarando falsamente il proprio stato libero. Tale circostanza sarebbe stata appresa dalla ricorrente soltanto nell'ambito del giudizio di separazione (RG 2573/23), tutt'ora pendente avanti questo Tribunale.
2. Con comparsa ex art. 281-undecies co. 3, c.p.c., depositata il 5.10.2024,
[...] ha dedotto che l'acquisto dell'immobile de quo era Controparte_1 circostanza nota – anche quanto alle dichiarazioni rese – alla moglie, siccome concordato per ragioni legate alla concessione del mutuo e ai c.d. benefici per la prima casa. Ha evidenziato che, con provvedimento del 30.1.2024, il cespite è stato assegnato, quale casa familiare, alla ricorrente;
ha infine dedotto che se l'immobile deve ritenersi caduto in comunione, allora anche gli oneri per il mutuo graverebbero su entrambi i coniugi in eguale misura. Di conseguenza, sarebbe obbligata a corrispondere la metà delle rate del Pt_1 predetto mutuo.
ha quindi rassegnato le conclusioni che seguono: CP_1 rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra Parte_1
perchè infondate in fatto e diritto per quanto dedotto e motivato nel
[...] presente atto in quanto l'abitazione sita in San Giuliano Milanese in via Turati n. 13 censita catastalmente al foglio 9 mappale 126 subalterno 14 piano 2/4/S1 categoria A3 classe 2 vani 4,5 fa parte del patrimonio comune essendo il bene caduto in comunione;
-Il sig aderisce alla regolarizzazione amministrativa in conservatoria CP_1
In Via Riconvenzionale
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in forza del regime patrimoniale Pt_1 della comunione legale è tenuta a pagare il 50% dell'importo di mutuo (contratto di mutuo di credito Fondiario Rep. N. 46408 Raccolta n. 8132) acceso per l'acquisto dell'abitazione a far data dalla stipula 12.12.2018 e fino all'estinzione e per l'effetto condannare la stessa a versare al sig la CP_1 somma di euro 17.465,96 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo, e/o comunque in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia
Pag. 2 2)In Subordine: Accertare e dichiarare che la sig.ra in forza del regime Pt_1 patrimoniale della comunione legale è tenuta a pagare il 50% dell'importo di mutuo (contratto di mutuo di credito Fondiario Rep. N. 46408 Raccolta n. 8132 del 12.12.2018) acceso per l'acquisto dell'abitazione a far data dal 31.03.2024 e fino all'estinzione e per l'effetto condannare la stessa a versare al sig CP_1 la somma di euro 2.384,80 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza, comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo, e/o comunque in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Sentite le parti all'udienza del 25.10.2024, il procedimento è stato immediatamente rinviato all'udienza del 3.12.2024 per discussione e decisione.
2. La legge applicabile alla controversia è quella italiana.
L'art. 30, legge 218/1995, prevede che “[i] rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali”; l'art. 29, co. 2, della medesima fonte normativa prescrive che “[i] rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
A prescindere dal fatto che le parti non hanno avuto alcuna cura di documentare il proprio status civitatis, si ritiene che – in caso di conservazione dell'originaria cittadinanza per ciascuna delle parti – l'art. 29, co. 2, legge 218/1995 renda applicabile la legge italiana, in quanto la vita matrimoniale è in Italia localizzata, come risulta chiaramente dagli atti e dai documenti tutti.
3. La domanda principale dev'essere accolta, anche in ragione delle dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 25/10/2024.
È provato in via documentale – e non è contestato – che le parti si siano sposate il
21/01/2006 a San Giuliano Milanese e che il 23/11/2018, in costanza di vincolo coniugale,
ha perfezionato l'acquisto dell'immobile censito al N.C.E.U. Controparte_1 del Comune di San Giuliano Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo
Turati n.13, piano 2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99.
In tale sede, il convenuto aveva dichiarato di essere libero di stato.
Tale bene, tuttavia, deve ritenersi oggetto della comunione legale tra i coniugi, com'è pacifico e come, del resto, è documentato.
Infatti, (v. l'art. 159 c.c.) il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è costituito dalla comunione dei beni;
l'acquisto è stato effettuato in costanza di vincolo e il convenuto non ha neppure eccepito che si sia verificata alcuno degli acquisti di cui all'art. 179 c.c., con la conseguenza che l'immobile deve ritenersi, ex art. 177 c.c., acquisito in comunione tra i coniugi.
Pag. 3 Com'è stato correttamente osservato (Cass. 11668/18), “in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se
[…] il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi”.
La domanda merita quindi accoglimento, con la precisazione che (in arg. cfr. Cass.
8193/24), la comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
4. In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto – sul presupposto che l'immobile de quo
è gravato da mutuo (sub doc. 4) – la condanna dell'attrice a corrispondere l'importo di
17.465,96 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza, comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo
La domanda – che è ammissibile – non può essere accolta, difettandone i presupposti nel merito.
In via preliminare, il Tribunale osserva che il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte
n. 1072/2018 è quantomeno inesatto: vuoi perché l'ordinanza del Supremo Collegio (non massimata ufficialmente) non afferma quanto si legge nella comparsa del convenuto, vuoi perché origina da (e riguarda) una fattispecie completamente estranea a questo giudizio.
Si osserva che, fino al momento in cui si sia verificato l'evento che determina lo scioglimento della comunione legale nessuna ripetizione pro quota può essere effettivamente richiesta. Infatti, qualora le rate di un mutuo, relative all'immobile destinato a uso familiare, siano state pagate da uno solo dei coniugi, tali importi si ritengono non ripetibili: infatti, i pagamenti esclusivamente sostenuti sono da considerarsi espressione dell'obbligo generale di cui all'art. 143 c.c. (Cass. 10927/18, 18749/04), o, in ogni caso, quale manifestazione della solidarietà che contraddistingue i rapporti familiari (Cass.
12551/09).
A tutto concedere, il convenuto unico acquirente avrebbe potuto – ma non l'ha fatto – evocare una fattispecie di acquisto personale ex art. 179 c.c. o una specifica convenzione matrimoniale derogatoria (cfr. Cass. 17175/20) in modo da evitare che il cespite ricadesse in comunione.
Né tale rimborso può essere evocato ai sensi del co. 3 dell'art. 192 c.c., dal cui ambito applicativo si ritiene costantemente escluso il diritto al rimborso, totale o parziale, del denaro proprio asseritamente speso per l'acquisto di un cespite caduto in comunione (in arg., Cass. 4879/24; 19454/12).
Pag. 4 Peraltro, quando oggetto di lite è l'immobile adibito a casa familiare, tali circostanze sono considerate, dal giudice del conflitto familiare, al momento dell'assegnazione della casa ex art. 337-sexies, co. 1, seconda frase, c.c. e della correlata parametrazione del mantenimento indiretto, com'è avvenuto in questa specie (cfr. § 6 dell'ordinanza già menzionata nel proc. 2573/23).
Ogni ulteriore questione sul mutuo, anche per i ratei successivi al verificarsi della fattispecie da cui discende lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. dovrà essere esaminata nel momento in cui le parti provvederanno alla divisione, con applicazione dell'art. 194 c.c. (in arg., cfr., oltre alla citata giurisprudenza, Cass. 20066/23).
In conclusione, dunque, la domanda riconvenzionale dev'essere rigettata.
5. Le spese di lite possono essere compensate per 1/2, tenuto conto (a) della sostanziale non opposizione del convenuto quanto alla domanda principale dell'attrice e (b) della necessità di acquisire un provvedimento suscettibile di trascrizione.
Nella residua parte di 1/2, le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi per ogni fase processuale, tenuto conto della semplicità e della brevità del giudizio, nonché dell'assoluta carenza di istruttoria.
Nella medesima misura – pari ai 1/2 del totale – l'attrice ha diritto al rimborso, dalla controparte, delle spese di registrazione e trascrizione (cfr., in tema, Cass. 925/1969).
La misura è determinata sulla base dello scaglione 26.001-52.000 euro, tenuto conto che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali, domanda riconvenzionale non si cumula – a tali fini – con domanda principale dell'attore, concernendo esattamente il medesimo titolo già dedotto in causa e non ha comportato alcuna attività difensiva sostanziale.
Per le fasi di studio e introduzione si applicano i valori medi;
è esclusa quella istruttoria;
si applicano i minimi quanto alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di San Giuliano
Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo Turati n.13, piano
2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99., acquistato da
[...] per atto a rogito del 23.11.2018 Notaio Controparte_1 Persona_1
Repertorio n.46407 e Raccolta n.8131, è ricaduto, al momento dell'acquisto, nella comunione legale dei beni tra i coniugi e Controparte_1
in quanto acquistato in costanza di Parte_1 matrimonio;
2) Dichiara la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari;
3) Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
Pag. 5 4) Compensa per 1/2 le spese di lite;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite per Controparte_1 la residua misura di 1/2, incluse pro quota quelle di registrazione e trascrizione, a favore di , che vengono liquidate – Parte_1 operata la decurtazione – in 2.200,00 euro totali, oltre 278,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa a Lodi il 04/12/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1280 /2024, introdotta da:
(c.f. ), n. in PERÙ Parte_1 C.F._1 il 01/06/1976, con il patrocinio dell'Avv. SQUEO STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. n. in ECUADOR il Controparte_1 C.F._2
21/05/1980, con il patrocinio dell'Avv. AMOROSO RITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., Parte_1 ha chiesto: accertare l'acquisto dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di San Giuliano Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo Turati n.13, piano 2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99. Rogito avente Repertorio n.46407 e Raccolta n.8131 Notaio , Persona_1 ricadente nella comunione legale dei beni in quanto acquistato dal marito in costanza di matrimonio e per l'effetto riconoscere e dichiarare sussistente la proprietà sullo stesso della ricorrente al 50%. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emanando provvedimento. Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente in questa sede.
Pag. 1 Condannare il Sig. a tutte le spese della presente Controparte_1 causa compresi onorari di avvocato, come da nota spese allegata, oltre rimborso del contributo unificato di €.518,00; marca di €.27,00, tassa di registro dell'emanando provvedimento e tassa per la trascrizione del provvedimento in Conservatoria.
A sostegno di tali domande, ha dedotto di essersi sposata con Controparte_1 il 21.1.2006 a S. Giuliano Milanese, in regime di comunione dei beni;
in costanza
[...] di vincolo, il 23.11.2018, avrebbe acquistato, per atto a rogito Notaio dott. CP_1 un immobile sito in San Giuliano Milanese 20098 (MI), Via Filippo Turati, Persona_2
13, dichiarando falsamente il proprio stato libero. Tale circostanza sarebbe stata appresa dalla ricorrente soltanto nell'ambito del giudizio di separazione (RG 2573/23), tutt'ora pendente avanti questo Tribunale.
2. Con comparsa ex art. 281-undecies co. 3, c.p.c., depositata il 5.10.2024,
[...] ha dedotto che l'acquisto dell'immobile de quo era Controparte_1 circostanza nota – anche quanto alle dichiarazioni rese – alla moglie, siccome concordato per ragioni legate alla concessione del mutuo e ai c.d. benefici per la prima casa. Ha evidenziato che, con provvedimento del 30.1.2024, il cespite è stato assegnato, quale casa familiare, alla ricorrente;
ha infine dedotto che se l'immobile deve ritenersi caduto in comunione, allora anche gli oneri per il mutuo graverebbero su entrambi i coniugi in eguale misura. Di conseguenza, sarebbe obbligata a corrispondere la metà delle rate del Pt_1 predetto mutuo.
ha quindi rassegnato le conclusioni che seguono: CP_1 rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra Parte_1
perchè infondate in fatto e diritto per quanto dedotto e motivato nel
[...] presente atto in quanto l'abitazione sita in San Giuliano Milanese in via Turati n. 13 censita catastalmente al foglio 9 mappale 126 subalterno 14 piano 2/4/S1 categoria A3 classe 2 vani 4,5 fa parte del patrimonio comune essendo il bene caduto in comunione;
-Il sig aderisce alla regolarizzazione amministrativa in conservatoria CP_1
In Via Riconvenzionale
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in forza del regime patrimoniale Pt_1 della comunione legale è tenuta a pagare il 50% dell'importo di mutuo (contratto di mutuo di credito Fondiario Rep. N. 46408 Raccolta n. 8132) acceso per l'acquisto dell'abitazione a far data dalla stipula 12.12.2018 e fino all'estinzione e per l'effetto condannare la stessa a versare al sig la CP_1 somma di euro 17.465,96 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo, e/o comunque in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia
Pag. 2 2)In Subordine: Accertare e dichiarare che la sig.ra in forza del regime Pt_1 patrimoniale della comunione legale è tenuta a pagare il 50% dell'importo di mutuo (contratto di mutuo di credito Fondiario Rep. N. 46408 Raccolta n. 8132 del 12.12.2018) acceso per l'acquisto dell'abitazione a far data dal 31.03.2024 e fino all'estinzione e per l'effetto condannare la stessa a versare al sig CP_1 la somma di euro 2.384,80 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza, comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo, e/o comunque in quell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Sentite le parti all'udienza del 25.10.2024, il procedimento è stato immediatamente rinviato all'udienza del 3.12.2024 per discussione e decisione.
2. La legge applicabile alla controversia è quella italiana.
L'art. 30, legge 218/1995, prevede che “[i] rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali”; l'art. 29, co. 2, della medesima fonte normativa prescrive che “[i] rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
A prescindere dal fatto che le parti non hanno avuto alcuna cura di documentare il proprio status civitatis, si ritiene che – in caso di conservazione dell'originaria cittadinanza per ciascuna delle parti – l'art. 29, co. 2, legge 218/1995 renda applicabile la legge italiana, in quanto la vita matrimoniale è in Italia localizzata, come risulta chiaramente dagli atti e dai documenti tutti.
3. La domanda principale dev'essere accolta, anche in ragione delle dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 25/10/2024.
È provato in via documentale – e non è contestato – che le parti si siano sposate il
21/01/2006 a San Giuliano Milanese e che il 23/11/2018, in costanza di vincolo coniugale,
ha perfezionato l'acquisto dell'immobile censito al N.C.E.U. Controparte_1 del Comune di San Giuliano Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo
Turati n.13, piano 2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99.
In tale sede, il convenuto aveva dichiarato di essere libero di stato.
Tale bene, tuttavia, deve ritenersi oggetto della comunione legale tra i coniugi, com'è pacifico e come, del resto, è documentato.
Infatti, (v. l'art. 159 c.c.) il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è costituito dalla comunione dei beni;
l'acquisto è stato effettuato in costanza di vincolo e il convenuto non ha neppure eccepito che si sia verificata alcuno degli acquisti di cui all'art. 179 c.c., con la conseguenza che l'immobile deve ritenersi, ex art. 177 c.c., acquisito in comunione tra i coniugi.
Pag. 3 Com'è stato correttamente osservato (Cass. 11668/18), “in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se
[…] il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi”.
La domanda merita quindi accoglimento, con la precisazione che (in arg. cfr. Cass.
8193/24), la comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
4. In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto – sul presupposto che l'immobile de quo
è gravato da mutuo (sub doc. 4) – la condanna dell'attrice a corrispondere l'importo di
17.465,96 per le rate maturate sino al 30.09.2024 e per le rate in scadenza fino all'estinzione per la quota del 50% di competenza, comprensivi di interessi a tasso variabile per come previsto dal contratto di mutuo
La domanda – che è ammissibile – non può essere accolta, difettandone i presupposti nel merito.
In via preliminare, il Tribunale osserva che il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte
n. 1072/2018 è quantomeno inesatto: vuoi perché l'ordinanza del Supremo Collegio (non massimata ufficialmente) non afferma quanto si legge nella comparsa del convenuto, vuoi perché origina da (e riguarda) una fattispecie completamente estranea a questo giudizio.
Si osserva che, fino al momento in cui si sia verificato l'evento che determina lo scioglimento della comunione legale nessuna ripetizione pro quota può essere effettivamente richiesta. Infatti, qualora le rate di un mutuo, relative all'immobile destinato a uso familiare, siano state pagate da uno solo dei coniugi, tali importi si ritengono non ripetibili: infatti, i pagamenti esclusivamente sostenuti sono da considerarsi espressione dell'obbligo generale di cui all'art. 143 c.c. (Cass. 10927/18, 18749/04), o, in ogni caso, quale manifestazione della solidarietà che contraddistingue i rapporti familiari (Cass.
12551/09).
A tutto concedere, il convenuto unico acquirente avrebbe potuto – ma non l'ha fatto – evocare una fattispecie di acquisto personale ex art. 179 c.c. o una specifica convenzione matrimoniale derogatoria (cfr. Cass. 17175/20) in modo da evitare che il cespite ricadesse in comunione.
Né tale rimborso può essere evocato ai sensi del co. 3 dell'art. 192 c.c., dal cui ambito applicativo si ritiene costantemente escluso il diritto al rimborso, totale o parziale, del denaro proprio asseritamente speso per l'acquisto di un cespite caduto in comunione (in arg., Cass. 4879/24; 19454/12).
Pag. 4 Peraltro, quando oggetto di lite è l'immobile adibito a casa familiare, tali circostanze sono considerate, dal giudice del conflitto familiare, al momento dell'assegnazione della casa ex art. 337-sexies, co. 1, seconda frase, c.c. e della correlata parametrazione del mantenimento indiretto, com'è avvenuto in questa specie (cfr. § 6 dell'ordinanza già menzionata nel proc. 2573/23).
Ogni ulteriore questione sul mutuo, anche per i ratei successivi al verificarsi della fattispecie da cui discende lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. dovrà essere esaminata nel momento in cui le parti provvederanno alla divisione, con applicazione dell'art. 194 c.c. (in arg., cfr., oltre alla citata giurisprudenza, Cass. 20066/23).
In conclusione, dunque, la domanda riconvenzionale dev'essere rigettata.
5. Le spese di lite possono essere compensate per 1/2, tenuto conto (a) della sostanziale non opposizione del convenuto quanto alla domanda principale dell'attrice e (b) della necessità di acquisire un provvedimento suscettibile di trascrizione.
Nella residua parte di 1/2, le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi per ogni fase processuale, tenuto conto della semplicità e della brevità del giudizio, nonché dell'assoluta carenza di istruttoria.
Nella medesima misura – pari ai 1/2 del totale – l'attrice ha diritto al rimborso, dalla controparte, delle spese di registrazione e trascrizione (cfr., in tema, Cass. 925/1969).
La misura è determinata sulla base dello scaglione 26.001-52.000 euro, tenuto conto che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali, domanda riconvenzionale non si cumula – a tali fini – con domanda principale dell'attore, concernendo esattamente il medesimo titolo già dedotto in causa e non ha comportato alcuna attività difensiva sostanziale.
Per le fasi di studio e introduzione si applicano i valori medi;
è esclusa quella istruttoria;
si applicano i minimi quanto alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di San Giuliano
Milanese, al foglio 9, mappale 126, subalterno 14, Via Filippo Turati n.13, piano
2/4/S/1, categoria A3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.336,99., acquistato da
[...] per atto a rogito del 23.11.2018 Notaio Controparte_1 Persona_1
Repertorio n.46407 e Raccolta n.8131, è ricaduto, al momento dell'acquisto, nella comunione legale dei beni tra i coniugi e Controparte_1
in quanto acquistato in costanza di Parte_1 matrimonio;
2) Dichiara la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari;
3) Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
Pag. 5 4) Compensa per 1/2 le spese di lite;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite per Controparte_1 la residua misura di 1/2, incluse pro quota quelle di registrazione e trascrizione, a favore di , che vengono liquidate – Parte_1 operata la decurtazione – in 2.200,00 euro totali, oltre 278,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa a Lodi il 04/12/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 6