Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.2939/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. VOLPE FRANCESCO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previa declaratoria del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia ex art.1 comma 8 D.L.vo n.503/1992, la condanna dell'ente convenuto all'erogazione della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – deve essere accolta per quanto di ragione sulla base dei motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dal D.Lgs. n. 503 del 1992,
1
Con il predetto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per
Part conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall' da 55 CP_1
a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia,
l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto ha stabilito che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi,
l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a
60 se uomini.
Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità
(pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici – ha riconosciuto la parte ricorrente invalida ex L. n.222/1984 nella misura non
2 inferiore all'80% con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa (11/11/2021) [si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.9 e 10 della sua relazione scritta: «L'accertamento sanitario eseguito sulla persona della sig.ra ha evidenziato che è affetta da: “Cardiopatia Parte_1 ipertensiva di III classe NYHA. Fibrillazione atriale sottoposta ad ablazione e in trattamento anticoagulante orale. Tabagismo attivo. Obesità di I grado. Coxartrosi bilaterale. Gonartrosi tricompartimentale bilaterale. Tendinopatia severa del sovraspinoso e del sottoscapolare destro. Pt_3
Spondiloartrosi con discopatie multiple cervicali. Sindrome del tunnel carpale builaterale. Esiti di correzione alluce valgo bilaterale”.
Il cumulo delle affezioni rilevate è causa di deficit funzionali ed invalidità con globale incidenza pari all'85%
(ottantacinquepercento).
Sussistono le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste in ricorso (pensione anticipata di vecchiaia).
Con decorrenza dalla data della domanda amministrativa»].
Inoltre, dall'esame dell'estratto conto previdenziale (all.3 del fascicolo di parte ricorrente) si evince sia la cessazione dell'attività lavorativa nell'anno 2018 (che peraltro non era stata contestata neppure in sede amministrativa), sia la sussistenza del prescritto requisito contributivo ovvero la presenza di una contribuzione minima versata o accreditata pari a
20 anni ovvero 15 anni se maturata entro il 31/12/1992 oppure un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, di cui almeno 10 anni con meno di 52 settimane nell'anno solare, ex art. 2, comma 3 lett. a) e b) D.lgs. 503/92.
Inoltre, occorre evidenziare che, secondo l'autorevole e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 29191 del 13/11/2018 (Rv. 651692 - 01)], «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto
3 dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n.
122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"».
Pertanto, tenuto conto anche dell'età anagrafica della parte ricorrente il ricorso deve trovare accoglimento con decorrenza dal
01°/12/2022 (applicato lo slittamento di un anno).
Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad
Euro 26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con espletamento della CTU e distratte come in dispositivo – vengono poste a carico dell' , secondo soccombenza. CP_1
Analogamente le spese di CTU – nella misura liquidata come da separato decreto – vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01°/12/2022 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore della stessa CP_1 parte ricorrente il corrispondente trattamento pensionistico con la stessa decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro con le decorrenze di legge;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.697,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario per spese
4 generali, CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario;
pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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