TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 817/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato Pier Luigi Cappello, giusta procura rilasciata su separato foglio e depositato unitamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agrigento,
-ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Controparte_2
suo Procuratore, , elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio Controparte_3
dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura redatta su foglio separato e depositata unitamente alla comparsa di risposta
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. 1347/2019 del quale ha chiesto la revoca in ragione dei seguenti motivi: 1) eccepita inesistenza della prova del credito ingiunto per la dedotta limitata valenza probatoria alla sola fase monitoria della fattura commerciale prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del D.I.; 2) eccepita insussistenza della pretesa creditoria per non essere l'opponente titolare in proprio di alcun contratto di fornitura;
3) eccepita, in subordine, litispendenza, qualora la pretesa creditoria dovesse risultare azionata in riferimento al contratto di fornitura in testa alla ricorrente relativa ad un'attività commerciale appartenente alla società Edilmosè di VA SC e C.s.a.s. attesa la pendenza della causa portante il n. 3804/2018 RG, avente ad oggetto l'opposizione al D.I. n° 2675/2018; 4) in subordine eccepita erroneità della richiesta di pagamento in quanto frutto di illegittimi criteri presuntivi “laddove la pretesa azionata si riferisca alla Parte_2
” allegando che “nel periodo interessato dal predetto decreto ingiuntivo ed indi di
[...]
vigenza del regolamento negoziale in essere tra le parti, la società opposta ha periodicamente inviato alcune fatture che venivano regolarmente onerate dall'odierna opponente. Da tale dato discende che il rapporto negoziale sembrava avere regolare e pacifica esecuzione, non essendo emerse anomalie tali da indurre l'opponente a ritenere che vi fossero errori di computo nei consumi, ovvero anomalie di rilevazione, senonché, del tutto inopinatamente, la società opponente vedeva recapitarsi prima il provvedimento monitorio con il quale si è intimato alla stessa il pagamento della somma pari ad Euro 61.287,03, di cui si è detto sopra, per il quale pende il procedimento RG 3804/2018, e oggi il decreto oggetto della presente opposizione con il quale, per il medesimo periodo e per la stessa utenza (non avendo
l'esponente altri rapporti) si richiede la somma di cui al decreto ingiuntivo, somma a ben vedere eccessiva oltre che sproporzionata rispetto ai consumi medi dalla stessa registrata nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale vigente tra le parti.”
Indi, ferma restando l'eccezione di litispendenza, assunta l'infondatezza e l'incertezza del credito, eccepita altresì la prescrizione biennale qualora la somma ingiunta dovesse essere ritenuta da parte opposta dovuta a titolo di conguaglio, ha instato per la revoca del D.I.-
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, sulla base dei seguenti motivi: a) infondatezza della eccepita litispendenza in ragione della diversa ragione di credito sottesa al decreto ingiuntivo opposto rispetto a quella fatta valere nel proc. 3804/2018 R.G.- Invero, ha allegato che “ La pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 16.09.2016 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (già , Parte_3
incaricati di pubblico servizio, coadiuvati dai Carabinieri del Comando Stazione di
Agrigento “Villaggio Mosè”, presso il punto di prelievo sito in Agrigento, via Pantelleria 11, contraddistinto con il n. POD IT001E97461160, associato alla fornitura di energia elettrica per “usi abitativi” non contrattualizzata ma, di fatto, utilizzata dalla SI.ra , Parte_1
come attestato in seno al relativo verbale n. 271/16 (Allegato 4). Nel corso di tale sopralluogo
i tecnici accertatori riscontravano la presenza di un “ALLACCIO DIRETTO MONOFASE
DA 2X10 MMQ IN RAME AVVENUTO PER MEZZO DEL DANNEGGIAMENTO DEL
CAVO CONCENTRICO 3X25+16 MMQ IN RAME, PER POTER CREARE LA
CONNESSIONE ELETTRICA”. Al termine delle superiori operazioni, il cavo che era stato abusivamente collegato alla rete per realizzare detto allaccio diretto veniva rimosso e consegnato ai Carabinieri intervenuti sui luoghi dell'accertamento. Va altresì evidenziato che, alle operazioni appena descritte, presenziava personalmente anche l'odierna opponente, SI.ra , identificata chiaramente ed inequivocabilmente dai tecnici Parte_1
accertatori e dai Carabinieri quale utilizzatrice di fatto dell'allaccio abusivo, la quale, invitata ad esporre eventuali osservazioni e nel tentativo di fornire una qualche giustificazione in relazione a quanto le veniva contestato dai tecnici accertatori, dichiarava quanto segue: “ribadisco quanto dichiarato nel precedente verbale di verifica. Questa casa
è stata sempre servita dal contatore del negozio poiché abitazione temporanea. A maggio si
è verificato un cortocircuito riparato prontamente da un soggetto che si trovava nel negozio, probabilmente rumeno, di nome , che ha lavorato nel pozzetto da voi verificato. Non Per_1
so dire cosa abbia fatto, terminato il lavoro se ne andava prima che potesse rientrare mio marito che quella mattina era andato con l'avvocato in Tribunale per una autorizzazione per partecipare alla comunione di mio figlio . Dopo aver reso tale dichiarazione, la Per_2
SInora sottoscriveva in ogni sua pagina il relativo verbale di verifica in Parte_1
qualità di utilizzatrice di fatto della fornitura. Quanto finora esposto è confermato dalla nota prot. ED-22-09-2016-F0000106 del 22.09.2016 (Allegato 5) trasmessa da E-Distribuzione a
ed altresì indirizzata per conoscenza alla SI.ra Controparte_1 [...]
, con la quale, in particolare, il Distributore precisava che, in sede di verifica, era Parte_1 stato riscontrato un allaccio diretto e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dal 17.09.2011 al 16.09.2016, era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Al contempo, il Distributore rendeva noto di avere indirizzato la predetta informativa alla società odierna opposta “in quanto, nell'occasione, sono stati effettuati prelievi irregolari senza la preventiva stipula dei necessari contratti.”
In punto di diritto, ha altresì precisato “che, secondo quanto previsto dall'art.
4.3 del Testo
Integrato Vendita (TIV) di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la Maggior Tutela o dell'Esercente la Salvaguardia”. “Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege tra la SI.ra e l'odierna Parte_1
opposta, , quale esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella CP_1 Controparte_1 qualità di fornitore di ultima istanza.”
In ordine alla contestazione relativa alla ricostruzione dei consumi fatturati, preliminarmente rilevata l'inconferenza della stessa essendo stata riferita ai consumi addebitabili alla Edilmosè di VA SC e C. s.a.s., ha precisato: - che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal competente Distributore (E-Distribuzione S.p.A.), che è l'unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività, che ha comunicato la tabella di ricostruzione dei consumi alla SI.ra tabella sulla base della quale l'odierna opposta, Pt_1
pertanto, si è limitata ad emettere la fattura azionata in sede monitoria sulla base dei dati elaborati e trasmessi dal competente Distributore;
- “l'opponente non ha mai fatto pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa tabella di ricostruzione dei consumi le proprie “osservazioni scritte adeguatamente documentate”, con la conseguenza che la stessa
è decaduta dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal competente Distributore a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della Delibera ARERA
n. 200/99!;” - la ricostruzione dei consumi eseguita da E-Distribuzione S.p.A. è relativa ad un arco temporale di ben cinque anni, con la conseguenza che l'importo richiesto appare assolutamente corretto e coerente. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi, previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione, ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'opposizione è infondata nel merito e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, parte convenuta sulla quale grava, quale creditrice, l'onere della prova dell'esistenza del credito ha provato con la produzione del verbale di verifica n. 271/2016 del
6.9.2016 che la pretesa creditoria, azionata in sede monitoria sulla base della prodotta fattura trova fondamento sul prelievo illecito di energia elettrica effettuato dall'opponente, accertato come dal suddetto verbale di verifica proveniente da incaricato di pubblico servizio, cui va riconosciuta fede privilegiata, accertamento effettuato peraltro in presenza dei C.C. e sottoscritto dalla stessa opponente.
In ordine alla contestazione relativa alla ricostruzione dei consumi effettuata da
[...]
sulla scorta della quale ha emesso la fattura riversata in sede Parte_3 CP_4 monitoria deve rilevarsi che detta contestazione è stata formulata nell'atto di citazione in riferimento alla prospettata eventuale possibilità che i consumi per il quali è stato emesso il
D.I. opposto fossero relativi all'utenza intestata all'opponente relativa alla società Parte_4 tanto è vero che l'eccepita eccessività dei consumi fatturati è fondata sulla sproporzione
[...]
rispetto ai consumi medi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale vigente tra le parti.” Nella fattispecie invece i consumi fatturati si riferiscono all'utenza illecita, abusiva effettuata dall'opponente per uso domestico, consumi in ordine ai quali non può trovare applicazione il criterio dei consumi storici, che presuppone un pregresso consumo lecito, regolare, basato sul differenziale tra i consumi registrati nel periodo antecedente alla condotta illecita e quello successivo, per non essere stata l'opponente titolare di un contratto di fornitura per uso abitativo. La ricostruzione dei consumi per un punto di allaccio da sempre abusivo, come nella fattispecie, in assenza di una pregressa utenza regolare risulta essere stata effettuata stabilendo intanto il periodo di tempo per il quale effettuare la ricostruzione dei consumi, pari ad un quinquennio, individuando il tipo di utenza in quella di uso abitativo e applicando quale metodo di stima quello basato sulla potenza massima impegnata. Il conseguente calcolo dei consumi stimati per il periodo di riferimento non può non ritenersi adeguato considerato il lasso di tempo, la tipologia dell'utenza e il criterio di stima, nella carenza di dati ulteriori incidenti sul calcolo dei consumi che l'opponente non ha fornito né
a suo tempo non contestando la tabella dei consumi né in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui avrebbe potuto e dovuto indicare eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini di una diversa- inferiore stima dei consumi.
L'opposizione pertanto va rigettata e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite, liquidate nei minimi tariffari, per non avere implicato la controversia l'esame di questioni di particolari difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1347/2019 che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 22 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 817/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato Pier Luigi Cappello, giusta procura rilasciata su separato foglio e depositato unitamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agrigento,
-ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Controparte_2
suo Procuratore, , elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio Controparte_3
dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura redatta su foglio separato e depositata unitamente alla comparsa di risposta
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. 1347/2019 del quale ha chiesto la revoca in ragione dei seguenti motivi: 1) eccepita inesistenza della prova del credito ingiunto per la dedotta limitata valenza probatoria alla sola fase monitoria della fattura commerciale prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del D.I.; 2) eccepita insussistenza della pretesa creditoria per non essere l'opponente titolare in proprio di alcun contratto di fornitura;
3) eccepita, in subordine, litispendenza, qualora la pretesa creditoria dovesse risultare azionata in riferimento al contratto di fornitura in testa alla ricorrente relativa ad un'attività commerciale appartenente alla società Edilmosè di VA SC e C.s.a.s. attesa la pendenza della causa portante il n. 3804/2018 RG, avente ad oggetto l'opposizione al D.I. n° 2675/2018; 4) in subordine eccepita erroneità della richiesta di pagamento in quanto frutto di illegittimi criteri presuntivi “laddove la pretesa azionata si riferisca alla Parte_2
” allegando che “nel periodo interessato dal predetto decreto ingiuntivo ed indi di
[...]
vigenza del regolamento negoziale in essere tra le parti, la società opposta ha periodicamente inviato alcune fatture che venivano regolarmente onerate dall'odierna opponente. Da tale dato discende che il rapporto negoziale sembrava avere regolare e pacifica esecuzione, non essendo emerse anomalie tali da indurre l'opponente a ritenere che vi fossero errori di computo nei consumi, ovvero anomalie di rilevazione, senonché, del tutto inopinatamente, la società opponente vedeva recapitarsi prima il provvedimento monitorio con il quale si è intimato alla stessa il pagamento della somma pari ad Euro 61.287,03, di cui si è detto sopra, per il quale pende il procedimento RG 3804/2018, e oggi il decreto oggetto della presente opposizione con il quale, per il medesimo periodo e per la stessa utenza (non avendo
l'esponente altri rapporti) si richiede la somma di cui al decreto ingiuntivo, somma a ben vedere eccessiva oltre che sproporzionata rispetto ai consumi medi dalla stessa registrata nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale vigente tra le parti.”
Indi, ferma restando l'eccezione di litispendenza, assunta l'infondatezza e l'incertezza del credito, eccepita altresì la prescrizione biennale qualora la somma ingiunta dovesse essere ritenuta da parte opposta dovuta a titolo di conguaglio, ha instato per la revoca del D.I.-
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, sulla base dei seguenti motivi: a) infondatezza della eccepita litispendenza in ragione della diversa ragione di credito sottesa al decreto ingiuntivo opposto rispetto a quella fatta valere nel proc. 3804/2018 R.G.- Invero, ha allegato che “ La pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 16.09.2016 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (già , Parte_3
incaricati di pubblico servizio, coadiuvati dai Carabinieri del Comando Stazione di
Agrigento “Villaggio Mosè”, presso il punto di prelievo sito in Agrigento, via Pantelleria 11, contraddistinto con il n. POD IT001E97461160, associato alla fornitura di energia elettrica per “usi abitativi” non contrattualizzata ma, di fatto, utilizzata dalla SI.ra , Parte_1
come attestato in seno al relativo verbale n. 271/16 (Allegato 4). Nel corso di tale sopralluogo
i tecnici accertatori riscontravano la presenza di un “ALLACCIO DIRETTO MONOFASE
DA 2X10 MMQ IN RAME AVVENUTO PER MEZZO DEL DANNEGGIAMENTO DEL
CAVO CONCENTRICO 3X25+16 MMQ IN RAME, PER POTER CREARE LA
CONNESSIONE ELETTRICA”. Al termine delle superiori operazioni, il cavo che era stato abusivamente collegato alla rete per realizzare detto allaccio diretto veniva rimosso e consegnato ai Carabinieri intervenuti sui luoghi dell'accertamento. Va altresì evidenziato che, alle operazioni appena descritte, presenziava personalmente anche l'odierna opponente, SI.ra , identificata chiaramente ed inequivocabilmente dai tecnici Parte_1
accertatori e dai Carabinieri quale utilizzatrice di fatto dell'allaccio abusivo, la quale, invitata ad esporre eventuali osservazioni e nel tentativo di fornire una qualche giustificazione in relazione a quanto le veniva contestato dai tecnici accertatori, dichiarava quanto segue: “ribadisco quanto dichiarato nel precedente verbale di verifica. Questa casa
è stata sempre servita dal contatore del negozio poiché abitazione temporanea. A maggio si
è verificato un cortocircuito riparato prontamente da un soggetto che si trovava nel negozio, probabilmente rumeno, di nome , che ha lavorato nel pozzetto da voi verificato. Non Per_1
so dire cosa abbia fatto, terminato il lavoro se ne andava prima che potesse rientrare mio marito che quella mattina era andato con l'avvocato in Tribunale per una autorizzazione per partecipare alla comunione di mio figlio . Dopo aver reso tale dichiarazione, la Per_2
SInora sottoscriveva in ogni sua pagina il relativo verbale di verifica in Parte_1
qualità di utilizzatrice di fatto della fornitura. Quanto finora esposto è confermato dalla nota prot. ED-22-09-2016-F0000106 del 22.09.2016 (Allegato 5) trasmessa da E-Distribuzione a
ed altresì indirizzata per conoscenza alla SI.ra Controparte_1 [...]
, con la quale, in particolare, il Distributore precisava che, in sede di verifica, era Parte_1 stato riscontrato un allaccio diretto e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dal 17.09.2011 al 16.09.2016, era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Al contempo, il Distributore rendeva noto di avere indirizzato la predetta informativa alla società odierna opposta “in quanto, nell'occasione, sono stati effettuati prelievi irregolari senza la preventiva stipula dei necessari contratti.”
In punto di diritto, ha altresì precisato “che, secondo quanto previsto dall'art.
4.3 del Testo
Integrato Vendita (TIV) di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la Maggior Tutela o dell'Esercente la Salvaguardia”. “Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege tra la SI.ra e l'odierna Parte_1
opposta, , quale esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella CP_1 Controparte_1 qualità di fornitore di ultima istanza.”
In ordine alla contestazione relativa alla ricostruzione dei consumi fatturati, preliminarmente rilevata l'inconferenza della stessa essendo stata riferita ai consumi addebitabili alla Edilmosè di VA SC e C. s.a.s., ha precisato: - che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal competente Distributore (E-Distribuzione S.p.A.), che è l'unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività, che ha comunicato la tabella di ricostruzione dei consumi alla SI.ra tabella sulla base della quale l'odierna opposta, Pt_1
pertanto, si è limitata ad emettere la fattura azionata in sede monitoria sulla base dei dati elaborati e trasmessi dal competente Distributore;
- “l'opponente non ha mai fatto pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa tabella di ricostruzione dei consumi le proprie “osservazioni scritte adeguatamente documentate”, con la conseguenza che la stessa
è decaduta dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal competente Distributore a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della Delibera ARERA
n. 200/99!;” - la ricostruzione dei consumi eseguita da E-Distribuzione S.p.A. è relativa ad un arco temporale di ben cinque anni, con la conseguenza che l'importo richiesto appare assolutamente corretto e coerente. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi, previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione, ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'opposizione è infondata nel merito e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, parte convenuta sulla quale grava, quale creditrice, l'onere della prova dell'esistenza del credito ha provato con la produzione del verbale di verifica n. 271/2016 del
6.9.2016 che la pretesa creditoria, azionata in sede monitoria sulla base della prodotta fattura trova fondamento sul prelievo illecito di energia elettrica effettuato dall'opponente, accertato come dal suddetto verbale di verifica proveniente da incaricato di pubblico servizio, cui va riconosciuta fede privilegiata, accertamento effettuato peraltro in presenza dei C.C. e sottoscritto dalla stessa opponente.
In ordine alla contestazione relativa alla ricostruzione dei consumi effettuata da
[...]
sulla scorta della quale ha emesso la fattura riversata in sede Parte_3 CP_4 monitoria deve rilevarsi che detta contestazione è stata formulata nell'atto di citazione in riferimento alla prospettata eventuale possibilità che i consumi per il quali è stato emesso il
D.I. opposto fossero relativi all'utenza intestata all'opponente relativa alla società Parte_4 tanto è vero che l'eccepita eccessività dei consumi fatturati è fondata sulla sproporzione
[...]
rispetto ai consumi medi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale vigente tra le parti.” Nella fattispecie invece i consumi fatturati si riferiscono all'utenza illecita, abusiva effettuata dall'opponente per uso domestico, consumi in ordine ai quali non può trovare applicazione il criterio dei consumi storici, che presuppone un pregresso consumo lecito, regolare, basato sul differenziale tra i consumi registrati nel periodo antecedente alla condotta illecita e quello successivo, per non essere stata l'opponente titolare di un contratto di fornitura per uso abitativo. La ricostruzione dei consumi per un punto di allaccio da sempre abusivo, come nella fattispecie, in assenza di una pregressa utenza regolare risulta essere stata effettuata stabilendo intanto il periodo di tempo per il quale effettuare la ricostruzione dei consumi, pari ad un quinquennio, individuando il tipo di utenza in quella di uso abitativo e applicando quale metodo di stima quello basato sulla potenza massima impegnata. Il conseguente calcolo dei consumi stimati per il periodo di riferimento non può non ritenersi adeguato considerato il lasso di tempo, la tipologia dell'utenza e il criterio di stima, nella carenza di dati ulteriori incidenti sul calcolo dei consumi che l'opponente non ha fornito né
a suo tempo non contestando la tabella dei consumi né in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui avrebbe potuto e dovuto indicare eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini di una diversa- inferiore stima dei consumi.
L'opposizione pertanto va rigettata e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite, liquidate nei minimi tariffari, per non avere implicato la controversia l'esame di questioni di particolari difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1347/2019 che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 22 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò