Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere EP di IE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 72/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 70110 del registro di segreteria, proposto da:
1) B. O., nato a [...] e residente a [...], C.F. OMISSIS;
2) B. R., nato a [...], ed ivi residente in [...], C.F OMISSIS;
3) C. N., nata a [...] ed ivi residente in [...], C.F.
OMISSIS;
4) D. L.A., nato a [...] ed ivi residente nella OMISSIS C.F.
OMISSIS;
5) D. L. R., nato a [...] e residente in [...]C.F. OMISSIS;
6) D.V. G., nato a [...] ed ivi residente in [...], C.F.
OMISSIS;
7) G. M. S., nato a [...] ed ivi residente in [...], C.F.
OMISSIS;
8) M. M. L., nata a [...] e residente a [...], C.F. OMISSIS;
9) S. V., nato a [...] ed ivi residente in via OMISSIS C.F.
OMISSIS;
10) V. M., nata a [...] ed ivi residente in [...]C.F.
OMISSIS;
11) N. G., nato a [...] e residente a [...]C.F. OMISSIS;
12) B. M.G., nato a [...] ed ivi residente nella via OMISSIS, C.F.
OMISSIS;
tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Daniele Dalfino e Sergio Scibetta, presso il cui studio, sito a Palermo in via Enrico Amari n. 94, sono elettivamente domiciliati, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
studiodalfino@pec.it;
studioscibetta@pec.it;
ricorrenti
CONTRO
Il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Margherita RA e BE IP, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta n. 2/c, presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
margheritasanfratello@pec.it;
avv.b.lipani@pec.it;
resistente
l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, cod. fisc. 80012000826, in persona del Dirigente generale pro
-tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Laura Lamacchia e Vito Longo, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta n. 2/c, presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
laura.macchia@pec.it;
vitolongo@pecavvpa.it;
resistente All’udienza del 5 marzo 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, B. O., B. R., C. N., D. L. A., D. L. R.,
D.V. G., G. M. S., M. M. L., S. V., V. M., N. G. e B. M. G. hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica –
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico, sulla scorta delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (la c.d. R.I.A.) in godimento per il triennio 1991 – 1993, nonché la corresponsione delle maggiori somme maturate
sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, i procuratori hanno dedotto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000 (Corte cost., sent. n. 4/2024), che aveva limitato l’applicabilità delle maggiorazioni della R.I.A. fino al 31.12.1990, i correlati aumenti avrebbero dovuto continuare ad operare per tutto il triennio 1991 – 1993.
In considerazione del parallelismo tra la normativa statale e quella regionale e della progressiva armonizzazione delle due discipline, l’espunzione dall’ordinamento del comma 3 dell’art. 51 l. 388/2000 avrebbe effetto anche a livello regionale, comportando l’applicabilità degli aumenti contrattuali, previsti dalla legge regionale n. 19/91 e dal D.P. Reg. del 30.1.1993, pure al triennio 1991 – 1993. A conferma della progressiva armonizzazione delle due discipline, la legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/1983) era stata recepita con la legge regionale n. 38/1991, che aveva introdotto il nuovo sistema di regolamentazione basato sulla progressione per classi ed aumenti periodici;
successivamente, come già verificatosi a livello statale con il DPR n.
266/1987, anche nell’ordinamento regionale era stato introdotto l’istituto della R.I.A, costituita dal valore delle classi e degli scatti in godimento al 31.12.1986; inoltre, analogamente a quanto previsto dall’art. 47 del DPR n. 266/1987, l’art. 5 della legge regionale n. 11/1998 aveva disposto l’attribuzione degli incrementi stipendiali a far data dal 1° gennaio 1989, ove il rinnovo contrattuale fosse stato attuato entro il 30 giugno; infine, non essendo intervenuto il rinnovo nei termini, ulteriori aumenti sono stati parallelamente riconosciuti a livello statale
(art 9 DPR n 44/1990) e regionale (l. r. n. 19/1991).
A seguito dei contrasti giurisprudenziali insorti in merito all’operatività dell’art. 9 del DPR n. 44/1990, veniva emanato il comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000, che, quale norma di interpretazione autentica, statuiva che la proroga prevista fino al 31.12.1993 dovesse intendersi valida solo per la disciplina giuridica e non anche per le maggiorazioni della R.I.A, il cui termine ultimo rimaneva fissato al 31.12.1990. La norma avrebbe trovato riscontro a livello regionale con il D.P. Reg. n. 11/1995, secondo il quale l’efficacia dei nuovi contratti del personale avrebbe avuto decorrenza dal 1°
gennaio 1994.
In forza del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000, gli aumenti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 19/1991 e dal D.P. Reg. del 30.1.1993, attribuiti fino al 30 giugno 1990, avrebbero costituito l’ultima tranche dei benefici economici previsti per il triennio 1988 – 1990.
La caducazione del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000, ad opera del Giudice delle leggi, determinava la validità e l’applicabilità della previsione di cui all’art. 7 del D.L. n. 384/1992, con la conseguente efficacia della proroga al 31.12.1993 anche per le maggiorazioni della R.I.A.
La disciplina opererebbe anche a livello regionale, in ragione della natura di riforma economico – sociale attribuita al D.L. n. 384/1992, sicché l’estensione al 31.12.1993 delle maggiorazioni della R.I.A sarebbe applicabile anche in favore del personale regionale.
Ne conseguirebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile, in funzione delle maggiorazioni della R.I.A. che avrebbero dovuto percepire nel triennio 1991 – 1993, oltre che il diritto a percepire le differenze pensionistiche sui ratei già maturati.
Il Fondo Pensioni Sicilia, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che l’istituto della R.I.A costituirebbe una maggiorazione stipendiale, risalente al periodo in cui i ricorrenti si trovavano in servizio, non una componente del trattamento pensionistico, che verrebbe attinto solo di riflesso; pertanto, essi avrebbero dovuto ricorrere contro il diniego dell’adeguamento al giudice del lavoro. In altri termini, la domanda avrebbe ad oggetto questioni attinenti al pregresso rapporto di servizio e non atti concernenti l’an e/o il quantum del trattamento di quiescenza.
In via preliminare di merito, il resistente ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento stipendiale per gli anni 1991 - 1993, che costituisce il presupposto per il connesso ricalcolo della base pensionabile, deducendo che il diritto sarebbe sorto quando i ricorrenti erano ancora in servizio e non successivamente al collocamento in quiescenza, sicché sarebbe maturato da tempo il termine quinquennale, essendo gli unici atti interruttivi in atti costituiti dalle recenti PEC di diffida. A tal proposito, non sarebbe fondata la contraria argomentazione dei ricorrenti, incentrata sull’individuazione del dies a quo dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000, giacché la pronuncia non potrebbe influire sui rapporti esauriti e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili. Infatti, benché le norme dichiarate incostituzionali non possano avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all’esercizio di un diritto, successivamente caducata dal Giudice delle leggi, non potrebbe qualificarsi come impedimento giuridico ma come un mero ostacolo di fatto superabile mediante la proposizione dell’incidente di costituzionalità. Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero mai promosso un giudizio prima dell’intervento della Consulta, che pertanto non inciderebbe sull’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
Nel merito, il Fondo ha dedotto che la declaratoria di incostituzionalità avrebbe effetti limitati ad una parte dei soli dipendenti statali, nello specifico a quelli del Comparto Ministeri, che in passato avevano incardinato un giudizio in tema di R.I.A.
Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del DPR n. 44/90, la norma che disciplina la R.I.A. si applicherebbe “al personale di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”, ovverosia al solo “Comparto del personale dipendente dai Ministeri”, dunque nemmeno a tutti dipendenti statali, sicché a fortiori vi rimarrebbero del tutto estranei quelli del Comparto Regioni ed Enti locali.
In quest’ottica, in attuazione dell’art. 14 comma 1 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, che riserva alla sua legislazione esclusiva la materia concernente lo “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione”, l’istituto della R.I.A. regionale sarebbe stato disciplinato in modo simile, ma del tutto peculiare ed autonomo e senza alcun rinvio alla normativa statale. Ne conseguirebbe l’inapplicabilità in Sicilia della sentenza della Corte costituzionale n.
4/2024, limitata al personale statale.
Per queste ragioni, il Fondo ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel merito, per l’accertamento della prescrizione del diritto o per la reiezione della domanda; col favore delle spese di lite.
L’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, costituendosi in giudizio, ha proposto le medesime eccezioni e deduzioni ed ha formulato le stesse conclusioni del Fondo Pensioni Sicilia, insistendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti o per l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, per l’accertamento della prescrizione del diritto o per la reiezione della domanda.
All’udienza di discussione, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre la difesa del Fondo e dell’Assessorato ne ha auspicato la reiezione.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.Il giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti, quali ex dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza, alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA asseritamente dovuta per il 1991
- 1993, sulla scorta della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000.
2. In via pregiudiziale, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che l’istituto della R.I.A costituirebbe una maggiorazione stipendiale, risalente al periodo in cui i ricorrenti si trovavano in servizio, non una componente del trattamento pensionistico, che verrebbe attinto solo di riflesso;
pertanto, essi avrebbero dovuto ricorrere contro il diniego dell’adeguamento al giudice del lavoro. In altri termini, la domanda avrebbe ad oggetto questioni attinenti al pregresso rapporto di servizio e non atti concernenti l’an e/o il quantum del trattamento di quiescenza.
L’eccezione è priva di pregio, giacché il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato.
Infatti, com’è noto, costituisce presupposto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica “l’assenza di conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico globalmente considerato quando non sul complessivo status attuale e futuro:
tale assenza costituendo la condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro” (Cass. 24/07/2013, sent. n. 17927; Cass.
Sezioni Unite, ord. 14/02/2007, n. 3195; Cass. Sezioni Unite, ord.
19/01/2007, n. 1134; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 296/2025). E’ stato chiarito, altresì, che “ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’ impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare -
dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive
- nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ., SS.UU. 20/05/2010, n. 12337).
Nel caso di specie, la domanda è incentrata unicamente sulla riliquidazione del trattamento pensionistico, senza alcuna conseguenza in ordine al pregresso rapporto di lavoro.
Ne consegue la reiezione dell’eccezione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
La pretesa alla riliquidazione migliorativa poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della RIA per il triennio 1991 – 1993, non rivendicati ex se, come già chiarito, ma quali presupposti per il ricalcolo della base pensionistica.
Una valutazione sul punto non è però ammissibile, in quanto “è preclusa dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 69, comma 7, del D. Lgs.
n. 165 del 2001, il quale stabilisce che le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora non siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione entro il termine di legge, sicché hanno perso la facoltà “di opporre in questa sede doglianze riguardanti la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata come spartiacque della disciplina intertemporale” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. App. Sicilia, sent. n. 133/2014, nonché Sez. giur.
Sardegna, sent. n. 106/2025).
Il dato è fondamentale, in quanto, ai sensi dell’art. 43 del DPR n.
1092/73, la base pensionabile dei dipendenti civili è costituita
“dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti”. Ne deriva che
“qualsiasi elemento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell’assegno pensionistico, deve essere necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto”, atteso che
“in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico” (Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025). Peraltro, non essendo stata l’azione proposta innanzi al giudice del lavoro e in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, i crediti retributivi sarebbero oramai caduti in prescrizione (ibidem, Sez. giur. Sardegna, sent. n.
106/2025).
Il ricorso è infondato, altresì, in quanto la pronuncia della Consulta attiene unicamente ad uno specifico comparto dei dipendenti statali e non è applicabile a quelli regionali, né è possibile “estrapolare dalla decisione (…) un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati o meglio ex impiegati) regionali”, a fortiori se si tratta di ex dipendenti della Regione siciliana, “in considerazione della specificità della disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14, comma 1, lettera q) dello Statuto, solo in via tendenziale, attraverso un complesso procedimento non ancora del tutto compiuto, armonizzata a quella statale” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025).
Infatti, “al fine di valutare l’applicabilità delle suddette disposizioni statali
(art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/9 interpretato autenticamente dall’art.
51, c. 3 l. 388/00) nell’ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all’attuale sistema della retribuzione individuale di anzianità. La progressione economica collegata all’anzianità è stata superata nell’ordinamento regionale.
Con l’art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valevoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio 1° luglio 1988 - 1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r.
41/85 ossia classi ed aumenti periodici. L’art. 5 della l.r. 19/91 ha abolito definitivamente il meccanismo già congelato dall’art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990. Tale norma costituisce, pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti in base all’art. 5 l.r. 11/88. Anche lo Stato, con l’art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l’istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall’1 gennaio 1989. Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l’applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall’interpretazione autentica effettuata con l’art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall’art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l’anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di comparto ... E così come non si applicava nella Regione il disposto dell’art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l’applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all’art. 51, c. 3 L. 388/00 che, non apportando alcuna novità in ordine al problema che qui interessa, ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell’ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell’art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r.
41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall’art. 5 l.r. 11/88” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2269/2012).
Quest’orientamento è stato seguito dalla costante giurisprudenza successiva di questa Sezione (sentt. nn. 3249/2012 e 2858/2013), che ha negato la natura di riforma economico sociale dell’art. 51, co. 3, legge n.388/2000 come prospettato da parte ricorrente nell’odierno giudizio
(sent. n. 1771/2013).
Ne consegue, anche sotto questo profilo, la reiezione del ricorso.
Risultano assorbite tutte le altre questioni, eccezioni e argomentazioni proposte dalle parti.
4.Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da B. O., B. R., C. N., D. L. A., D. L.R., D. V. G., G. M. S., M. M. L., S.V., V.
M., N. G. e B. M. G. contro il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché contro l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, in persona del Dirigente pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 marzo 2026.
IL GIUDICE
EP di IE
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)