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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
16191 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 16191 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Ederle, n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. POLITI ENRICA
e
AR OT, nato il [...] a [...], residente a [...], Via Carlo
Ederle, n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO FILIPPO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e RT DI (nata a [...] il [...]), ordinando
[...] all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) di annotare l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio. Per_ 2) Darsi atto che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente dei figli minori presso la madre presso la quale stabiliranno la residenza.
3) Darsi atto che a decorrere dal primo giugno 2026 la signora RT DI si trasferirà, Per_ unitamente ai figli minori e , in abitazione differente dalla casa coniugale – sita in Per_2
Verona, Via Carlo Ederle n. 15 e di proprietà del signor - che la stessa acquisterà Parte_1 con rogito fissato per il giorno 18 dicembre 2025. Il sig. , pertanto, rientrerà nella Parte_1 propria abitazione sita in Via Carlo Ederle n. 15, con gli arredi e corredi già ivi esistenti, a far data dal 01.06.2026 rimanendo nel frattempo domiciliato presso altro immobile dallo stesso condotto in locazione, ove permarrà fino alla data del 31 maggio 2026.
4) Darsi atto che in relazione alla frequentazione del padre, le Parti hanno concordato che il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- weekend alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina (quando il padre provvederà ad accompagnare i figli a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici);
- nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre potrà tenere i figli con sé tre giorni alla settimana di cui due consecutivi con relativi pernotti (indicativamente il martedì ed il mercoledì) e li riaccompagnerà l'indomani a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici. Il terzo giorno sarà individuato nel venerdì con pernotto presso il padre. Durante la settimana il padre si recherà a prendere i figli alle ore 18:30.
- Nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà i figli con sé un giorno infrasettimanale con relativo pernotto (indicativamente il martedì o mercoledì) dalle 18:30 sino al mattino successivo riaccompagnandoli a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici. Per_
- e trascorreranno tutti i venerdì pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni ed Per_2
Per_ in particolare: in occasione del venerdì in cui poi e pernotteranno presso il padre, Per_2 quest'ultimo si recherà a prenderli direttamente presso l'abitazione dei nonni paterni, mentre il venerdì successivo i minori faranno rientro presso l'abitazione materna alle ore 18:30 dopo aver trascorso il pomeriggio con i nonni.
- Durante le vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi in un periodo e con modalità da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicarsi luogo e località del pernottamento;
- durante le festività natalizie il padre potrà trascorrere con i figli, secondo il principio dell'alternanza, una settimana nel periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, utilizzando il 30 dicembre come giorno di passaggio da un'abitazione all'altra. Andrà inoltre garantita l'alternanza tra genitori tra il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale, e così pure tra il 31 dicembre e il primo dell'anno;
- metà delle vacanze pasquali scolastiche con ciascun genitore, alternate di anno in anno;
- ponti, vacanze di carnevale ed altre pause scolastiche da trascorrere con i genitori secondo il principio dell'alternanza.
5) Darsi atto che il signor , per il periodo antecedente il trasferimento della Parte_1 signora DI unitamente ai due figli minori presso la sua nuova abitazione, continuerà a sostenere integralmente la rata del mutuo attualmente cointestato con la signora DI ed acceso presso CREDEM per euro 750,00 mensili.
6) Darsi atto che il signor provvederà entro la data fissata per la compravendita Parte_1 della nuova abitazione da parte della signora DI, prevista per il giorno 18.12.2025, a definire l'integrale accollo del mutuo fondiario CREDEM cointestato con la signora RT DI - Rep.
349 e Racc. 205 – d'importo residuo al giorno 11.11.2025 di € 110.636,23 - con effetto liberatorio a favore della stessa trattandosi di condizione essenziale per la signora DI ai fini di poter ottenere l'erogazione di un mutuo per l'acquisto della nuova unità immobiliare.
7) Darsi atto che, sino alla ultima mensilità di permanenza della signora RT DI con i figli presso l'attuale abitazione sita in Via Ederle n. 15 – Verona, nel rispetto in ogni caso del termine ultimo fissato al 31.05.2025, il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
DI la somma mensile di complessivi € 250,00 (duecentocinquanta//00 e dunque € 125,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e si farà espressamente carico della retta e delle mense dei due bambini sino alla conclusione della scuola primaria di ognuno.
A decorrere dalla mensilità di effettivo trasferimento della signora DI con i minori presso la nuova abitazione, il signor si obbliga a corrispondere alla signora DI la Parte_1 somma mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento//00 e dunque € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e continuerà a farsi espressamente carico della retta e delle mense dei due bambini sino alla conclusione della scuola primaria di ognuno.
Detta somma a titolo di mantenimento ordinario dei figli dovrà essere versata tramite bonifico bancario permanente, con valuta fissa, sul conto corrente intestato a RT DI entro il giorno
5 di ogni mese, e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali ISTAT.
8) Darsi atto altresì che i signori e RT DI hanno concordato la Parte_1 corresponsione a favore della signora RT DI dell'importo di euro 190.000,00
(centonovantamila/00) quale somma integrativa necessaria all'acquisto, da parte della medesima, Per_ del nuovo immobile presso cui si trasferirà ad abitare con i figli minori e , in tal modo Per_2 integrando l'importo che alla stessa verrà erogato mediante accensione da parte di quest'ultima di un nuovo mutuo personalmente intestato. Il signor si obbliga a versare l'importo Parte_1 sopra citato di euro 190.000,00, con le modalità che verranno indicate dalla signora RT DI, entro il giorno 18 dicembre 2025 (data fissata per il rogito d'acquisto della nuova abitazione che la signora DI è in procinto di acquistare).
9) Darsi atto che i coniugi chiederanno in relazione alle attribuzioni patrimoniali, tutte qui concordate, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999, trattandosi le stesse di attribuzioni/liberazioni a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
10) Darsi atto che le spese straordinarie ed accessorie da sostenere per i figli minori, come da
Protocollo del Tribunale di Verona che qui si richiama integralmente, eccetto la diversa regolamentazione per la retta e la mensa di cui al punto 7, rimarranno poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori o comunque come previsto dal predetto protocollo.
11) L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla signora RT DI.
12) Darsi atto che, sino a trasferimento presso la sua nuova abitazione (e dunque fino al termine ultimo del 31 maggio 2026), la signora RT DI si farà carico di sostenere il pagamento delle utenze, della TARI e delle spese condominiali ordinarie relative all'abitazione coniugale che la stessa occuperà unitamente ai minori.
13) Darsi atto che le Parti si dichiarano economicamente indipendenti e che con l'esatto e integrale adempimento di quanto qui previsto dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, in ordine a pagamenti intervenuti reciprocamente nel corso del matrimonio avendo definito integralmente ogni reciproca debenza.
14) Darsi atto che le parti si obbligano alla chiusura dei conti correnti cointestati.
15) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
16) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione prestando espressamente acquiescenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
28/11/2025, e AR OT – sul presupposto per cui in data 30 Parte_1 agosto 2014 avevano contratto matrimonio concordatario in Verona;
che dall'unione erano nati
[...]
(02 marzo 2016) e (24 febbraio 2020)– hanno chiesto che fosse Per_3 Persona_4 pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
(VR) e AR OT, nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
228, parte II, serie A, anno 2014;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 16191 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Ederle, n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. POLITI ENRICA
e
AR OT, nato il [...] a [...], residente a [...], Via Carlo
Ederle, n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO FILIPPO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e RT DI (nata a [...] il [...]), ordinando
[...] all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) di annotare l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio. Per_ 2) Darsi atto che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente dei figli minori presso la madre presso la quale stabiliranno la residenza.
3) Darsi atto che a decorrere dal primo giugno 2026 la signora RT DI si trasferirà, Per_ unitamente ai figli minori e , in abitazione differente dalla casa coniugale – sita in Per_2
Verona, Via Carlo Ederle n. 15 e di proprietà del signor - che la stessa acquisterà Parte_1 con rogito fissato per il giorno 18 dicembre 2025. Il sig. , pertanto, rientrerà nella Parte_1 propria abitazione sita in Via Carlo Ederle n. 15, con gli arredi e corredi già ivi esistenti, a far data dal 01.06.2026 rimanendo nel frattempo domiciliato presso altro immobile dallo stesso condotto in locazione, ove permarrà fino alla data del 31 maggio 2026.
4) Darsi atto che in relazione alla frequentazione del padre, le Parti hanno concordato che il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- weekend alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina (quando il padre provvederà ad accompagnare i figli a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici);
- nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre potrà tenere i figli con sé tre giorni alla settimana di cui due consecutivi con relativi pernotti (indicativamente il martedì ed il mercoledì) e li riaccompagnerà l'indomani a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici. Il terzo giorno sarà individuato nel venerdì con pernotto presso il padre. Durante la settimana il padre si recherà a prendere i figli alle ore 18:30.
- Nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà i figli con sé un giorno infrasettimanale con relativo pernotto (indicativamente il martedì o mercoledì) dalle 18:30 sino al mattino successivo riaccompagnandoli a scuola o presso il domicilio materno nei periodi non scolastici. Per_
- e trascorreranno tutti i venerdì pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni ed Per_2
Per_ in particolare: in occasione del venerdì in cui poi e pernotteranno presso il padre, Per_2 quest'ultimo si recherà a prenderli direttamente presso l'abitazione dei nonni paterni, mentre il venerdì successivo i minori faranno rientro presso l'abitazione materna alle ore 18:30 dopo aver trascorso il pomeriggio con i nonni.
- Durante le vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi in un periodo e con modalità da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicarsi luogo e località del pernottamento;
- durante le festività natalizie il padre potrà trascorrere con i figli, secondo il principio dell'alternanza, una settimana nel periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, utilizzando il 30 dicembre come giorno di passaggio da un'abitazione all'altra. Andrà inoltre garantita l'alternanza tra genitori tra il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale, e così pure tra il 31 dicembre e il primo dell'anno;
- metà delle vacanze pasquali scolastiche con ciascun genitore, alternate di anno in anno;
- ponti, vacanze di carnevale ed altre pause scolastiche da trascorrere con i genitori secondo il principio dell'alternanza.
5) Darsi atto che il signor , per il periodo antecedente il trasferimento della Parte_1 signora DI unitamente ai due figli minori presso la sua nuova abitazione, continuerà a sostenere integralmente la rata del mutuo attualmente cointestato con la signora DI ed acceso presso CREDEM per euro 750,00 mensili.
6) Darsi atto che il signor provvederà entro la data fissata per la compravendita Parte_1 della nuova abitazione da parte della signora DI, prevista per il giorno 18.12.2025, a definire l'integrale accollo del mutuo fondiario CREDEM cointestato con la signora RT DI - Rep.
349 e Racc. 205 – d'importo residuo al giorno 11.11.2025 di € 110.636,23 - con effetto liberatorio a favore della stessa trattandosi di condizione essenziale per la signora DI ai fini di poter ottenere l'erogazione di un mutuo per l'acquisto della nuova unità immobiliare.
7) Darsi atto che, sino alla ultima mensilità di permanenza della signora RT DI con i figli presso l'attuale abitazione sita in Via Ederle n. 15 – Verona, nel rispetto in ogni caso del termine ultimo fissato al 31.05.2025, il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
DI la somma mensile di complessivi € 250,00 (duecentocinquanta//00 e dunque € 125,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e si farà espressamente carico della retta e delle mense dei due bambini sino alla conclusione della scuola primaria di ognuno.
A decorrere dalla mensilità di effettivo trasferimento della signora DI con i minori presso la nuova abitazione, il signor si obbliga a corrispondere alla signora DI la Parte_1 somma mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento//00 e dunque € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e continuerà a farsi espressamente carico della retta e delle mense dei due bambini sino alla conclusione della scuola primaria di ognuno.
Detta somma a titolo di mantenimento ordinario dei figli dovrà essere versata tramite bonifico bancario permanente, con valuta fissa, sul conto corrente intestato a RT DI entro il giorno
5 di ogni mese, e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali ISTAT.
8) Darsi atto altresì che i signori e RT DI hanno concordato la Parte_1 corresponsione a favore della signora RT DI dell'importo di euro 190.000,00
(centonovantamila/00) quale somma integrativa necessaria all'acquisto, da parte della medesima, Per_ del nuovo immobile presso cui si trasferirà ad abitare con i figli minori e , in tal modo Per_2 integrando l'importo che alla stessa verrà erogato mediante accensione da parte di quest'ultima di un nuovo mutuo personalmente intestato. Il signor si obbliga a versare l'importo Parte_1 sopra citato di euro 190.000,00, con le modalità che verranno indicate dalla signora RT DI, entro il giorno 18 dicembre 2025 (data fissata per il rogito d'acquisto della nuova abitazione che la signora DI è in procinto di acquistare).
9) Darsi atto che i coniugi chiederanno in relazione alle attribuzioni patrimoniali, tutte qui concordate, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999, trattandosi le stesse di attribuzioni/liberazioni a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
10) Darsi atto che le spese straordinarie ed accessorie da sostenere per i figli minori, come da
Protocollo del Tribunale di Verona che qui si richiama integralmente, eccetto la diversa regolamentazione per la retta e la mensa di cui al punto 7, rimarranno poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori o comunque come previsto dal predetto protocollo.
11) L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla signora RT DI.
12) Darsi atto che, sino a trasferimento presso la sua nuova abitazione (e dunque fino al termine ultimo del 31 maggio 2026), la signora RT DI si farà carico di sostenere il pagamento delle utenze, della TARI e delle spese condominiali ordinarie relative all'abitazione coniugale che la stessa occuperà unitamente ai minori.
13) Darsi atto che le Parti si dichiarano economicamente indipendenti e che con l'esatto e integrale adempimento di quanto qui previsto dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, in ordine a pagamenti intervenuti reciprocamente nel corso del matrimonio avendo definito integralmente ogni reciproca debenza.
14) Darsi atto che le parti si obbligano alla chiusura dei conti correnti cointestati.
15) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
16) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione prestando espressamente acquiescenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
28/11/2025, e AR OT – sul presupposto per cui in data 30 Parte_1 agosto 2014 avevano contratto matrimonio concordatario in Verona;
che dall'unione erano nati
[...]
(02 marzo 2016) e (24 febbraio 2020)– hanno chiesto che fosse Per_3 Persona_4 pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
(VR) e AR OT, nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
228, parte II, serie A, anno 2014;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra