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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 3378/2021, del Tribunale Ordinario di Santa Maria
Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 18.10.2021, non notificata
TRA
, (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in , Via Unità Italiana n. 28, ivi elettivamente domiciliata presso l'ufficio Pt_1 legale con l'avv. Antonia Sarro (c.f.: ) e con l'avv. Pierpaolo C.F._1
Pesce (c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa giusta procura su C.F._2
foglio separato.
Appellante
E
(c.f.: ), con sede in Piedimonte Matese (CE) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Epitaffio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa, rilasciato su foglio separato, dall'avv.
Francesco Picazio (c.f.: . C.F._3 Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 28.6.2017, la società in qualità di centro Controparte_2
accreditato con il per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche CP_3
afferenti alla branca di patologia clinica eseguite nel primo trimestre dell'anno 2017,
Part nell'ambito territoriale dell' chiedeva ingiungersi alla stessa il Parte_2 pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n.
231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza 1.08.2017 e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni, rese in virtù del contratto n. 310757 del
29.12.2016 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture n. 61 del 22.02.17, n. 62 dell'11.03.17 e n. 63 del 14.4.17
2. Con decreto n. 1417/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva il pagamento di € 19.490,55, oltre interessi come richiesti, oltre spese e competenze del procedimento in favore di a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie Controparte_2
rese agli assistiti in regime di accreditamento nel primo trimestre 2017, oltre interessi e spese di giudizio.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo, per varie ragioni, l'insussistenza del credito, a suo dire pagato, quanto agli acconti, giusta mandati di pagamento depositati unitamente ai corrispondenti bonifici bancari, risalenti al 2017, ovvero a circa 2 anni prima del deposito del ricorso monitorio e, quanto al saldo, previa emissione di 2 note di credito, n. 12 e 13 dell'11.10.2018, da parte della società convenzionata, come da accordi contrattuali, a titolo di regressione tariffaria;
deduceva che nulla è dovuto e che anzi residua un saldo negativo per la di CP_2
9.608,40 euro, per il quale si riservava di agire con separata domanda riconvenzionale;
che la somma presunta e non dovuta pari ad € 19.490,55 rientrava nell'importo di cui alle note di credito n. 12 e n. 13 del 2018 in applicazione della R.T.U. per l'anno 2017, richieste alla struttura sanitaria con comunicazione prot. 127838/24 del 30.05.2018.
Illustrava, conclusivamente, che, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, era stato attuato un piano di rientro con la delibera del
Commissario ad Acta n. 89/2016, che con detto decreto 89/2016 era stato fissato per la Parte il tetto di spesa, mentre per le strutture accreditate il tetto era stato determinato con
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 2 delibera n. 6972/2017 e relative tabelle allegate, dunque in tempo utile per consentire alle strutture di effettuare i riscontri sulle prestazioni ancora da effettuare entro i limiti imposti.
Deduceva che l'applicazione della regressione tariffaria era stata disposta in via trimestrale e, in considerazione del minore fabbisogno che si registra nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, ai sensi dell'articolo 5 bis del protocollo d'intesa con le associazioni di categoria nonché del contratto sottoscritto tra le parti, si era stabilita la suddivisione del tetto annuale di ogni singola branca specialistica in undicesimi, consentendo di “riassorbire” l'eventuale sforamento del tetto nel trimestre successivo e, comunque, entro l'anno.
Inoltre, illustrava che in applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91, ma che le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica avevano fatturato, per il primo trimestre
2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92; che a seguito di tagli per il superamento C.O.M., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di credito per prestazioni "R", rese oltre il limite prefissato, l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di € 4.871.350,62, a fronte di quello presentato come da fatture di €
5.486.714,92, con conseguente RTU di € 844.259,71, che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, relativa al
I trimestre 2017, e tabelle economiche allegate alla predetta delibera e depositate in atti.
Specificava, ancora, che per il coefficiente da applicare per la quantificazione CP_2
della RTU è 0,0269, come da calcolo che segue: € 844.259,71x0,0269= 22.714,73.
Ne derivava, sulla base di detti provvedimenti, che per il primo trimestre 2017 non era da riconoscere – sull'intero relativo fatturato - l'importo di € 22.714,73, per il superamento del tetto di spesa di branca e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), giustificata dal fatto che mentre il fatturato complessivo era stato pari ad € 131.063,22, titolo di acconto era stato pagato l'importo di € 117.956,90 mentre in applicazione della RTU l'importo massimo liquidabile era pari ad €
108.348,49, per cui risultava addirittura il predetto saldo negativo di € 9.608,40.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 rilevando che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa di branca e della Parte corretta applicazione della regressione tariffaria incombeva sulla che non aveva
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 3 eseguito il monitoraggio puntuale ed aveva operato tagli lineari matematici, senza
Parte controllare le strutture una per una ed agendo in modo arbitrario;
accusava la di aver disatteso l'obbligo, contrattualmente assunto, di fornire le dovute comunicazioni delle verifiche mensili in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, per consentire alle strutture accreditate di conoscere lo stato di avanzamento dei consumi sia dei budget trimestrali, sia a consuntivo e prefissati.
4. Con sentenza contestuale, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Santa Maria ha ritenuto che non è stato adempiuto l'onere della prova del superamento del tetto di Parte Parte spesa, che grava sulla per un principio di vicinanza, potendo esclusivamente l' verificare se, quando ed in che misura, vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, mentre il centro sanitario privato non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Il giudice Sammaritano ha statuito che mentre la società creditrice aveva rettamente adempiuto all'onere di provare l'esistenza del contratto e le fatture inerenti le Parte prestazioni eseguite, la invece, non aveva dato la prova della corretta attuazione della RTU, perché le richieste di emissione delle note di credito e le note sottoscritte dai rappresentanti dell'ente non avevano piena valenza probatoria in quanto trattavasi di atti di natura interna e meramente unilaterale.
Per altro verso, il tribunale ha evidenziato che i monitoraggi erano stati fatti con considerevole ritardo, con riferimento alle date presuntive di esaurimento del budget per la branca di patologia clinica, di guisa che non poteva ritenersi rispettato l'obbligo di cui all'art. 5 comma 3 del contratto che, in vista della corretta applicazione della RTU, richiedeva, necessariamente, non solo che le comunicazioni venissero inviate ai singoli centri, ma anche che dette comunicazioni fossero antecedenti alla data presuntiva di esaurimento del limite di spesa. La sentenza impugnata rileva che il monitoraggio, presente in atti, relativo al primo trimestre 2017, che indica come data di presunto sforamento dei budget il 27.3.2017 per le prestazioni erogate entro la regione e l'8.3.2017 per le prestazioni erogate fuori regione, è stato comunicato solamente in data
29.3.2017; pertanto le comunicazioni mensili prodotte recano una data di possibile esaurimento antecedente rispetto alla loro formazione e comunicazione.
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 4 Il tribunale ha, dunque, respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame la per i motivi Parte_2
che seguono.
5.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Parte 5.2. Con il secondo motivo la denuncia erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'
[...]
di regressione tariffaria unica. Pt_2
Censura la sentenza nella parte in cui non ha esaminato l'intera documentazione depositata in primo grado ed ha negato validità ai provvedimenti amministrativi aziendali di accertamento del superamento del tetto di spesa in quanto atti unilaterali ed evidenzia che l'applicazione della RTU nei confronti dell'odierna parte opposta è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 3776 del
18.05.2018 di approvazione del consuntivo delle prestazioni di , con Parte_3
cui la struttura è stata invitata ad emettere nota di credito per gli importi indicati nella tabella allegata.
Specifica che, proprio in stretta attuazione del meccanismo generale della RTU,
[...]
CP_ ha emesso la nota di credito per dopo l'invito alla sua emissione. Pt_4
Infine, deduce l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto che per l'applicazione della regressione tariffaria fosse necessario provare l'adempimento dei “monitoraggi”, comunque effettuati, e allega che la regressione tariffaria non può essere evitata laddove vi sia stato lo sforamento, indipendentemente dall'attività del singolo centro;
che il contratto non prevede affatto che l'invio dei monitoraggi sia in relazione sinallagmatica con la possibilità di effettuare decurtazioni;
che le decurtazioni sono un effetto dell'avvenuto superamento dei tetti di spesa e di prestazione indicati negli artt. 3 e 4 nonché dei criteri di remunerazione previsti dall'art. 5 del medesimo contratto.
Conclude, sul punto, che nessuna rilevanza può avere, al fine di evitare l'applicazione della RTU, la presunta tardività dei c.d. monitoraggi, in ragione dell'evidenziato meccanismo di regressione tariffaria, che opera soltanto a consuntivo e confrontando la produzione di tutte le strutture della branca.
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 5 6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.9.2022 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha chiesto rigettarsi il gravame, Controparte_2
con la conferma della sentenza appellata.
All'udienza di comparizione del 28.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025.
All'esito di trattazione scritta in data 26.2.2025, con ordinanza pubblicata il 5 marzo
2025, la Corte, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni
60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cf. Cass. n.
30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante. Parte 7.2. Merita accoglimento il secondo motivo, con il quale la censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di applicazione della regressione tariffaria unica.
Parte Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate dall' le eccezioni da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte Aveva, infatti, l' eccepito che, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, era stato attuato un piano di rientro con la delibera del
Commissario ad Acta n. 89/2016, con cui erano stati fissati i tetti di spesa per il biennio
2016-2017; che in applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91, ma che le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica avevano fatturato, per il primo trimestre
2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92; che a seguito di tagli per il
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 6 superamento C.O.M., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di credito per prestazioni "R", rese oltre il limite prefissato, l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di € 4.871.350,62, a fronte di quello presentato come da fatture di €
5.486.714,92, con conseguente RTU di € 844.259,71, che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, relativa al
I trimestre 2017, e tabelle economiche allegate e depositate in atti, da cui risultava che per il coefficiente da applicare per la quantificazione della RTU è 0,0269, CP_2
Parte come da calcolo che segue: € 844.259,71x0,0269= 22.714,73; la aveva altresì indicato che detto importo non era dovuto perché per il primo trimestre 2017 il fatturato complessivo era stato pari ad € 131.063,22, a titolo di acconto era stato pagato l'importo di € 117.956,90, che corrisponde all'acconto del 90% del fatturato presentato, mentre in applicazione della RTU l'importo massimo liquidabile era pari ad € 108.348,49 (di tal che vi era il saldo negativo di € 9.608,40). Parte Con atto di citazione in appello l' argomenta che “il Tribunale ha omesso di considerare quanto esposto in prime cure dall' secondo cui la regressione Parte_2
tariffaria è stata applicata in linea con le direttive regionali, in particolare secondo il
D.C.A. n. 89/2016 con cui la Regione Campania ha definito – per il biennio 2016/2017
– i limiti di spesa e i relativi contratti con i centri erogatori privati. Parte 7.2.1. Rileva la Corte che gli atti sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU, già depositati in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in questa fase di appello, sono la delibera del Commissario ad
Acta n. 89/2016 con la allegata Sezione III, nonché la determina dirigenziale n. Parte 6972/2017 del 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017), con cui la ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo trimestre 2017.
Riguardo a questi atti, occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte Parte dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, Part l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 7 nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione).
È evidente pertanto che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Il principio del contenimento della spesa sanitaria è canone che informa l'intera disciplina sulla quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e sulla loro remunerazione, ponendo un limite ai crediti delle strutture sanitarie accreditate.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive
Parte informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 8 contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame).
Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari. Pa Ciò posto e chiarito, altresì, dunque, che i criteri di liquidazione applicati dall' sono stati oggetto di pattuizione concordata, essendo recepiti essendo disciplinato nel contratto inter partes, nel suo art. 5 bis intitolato: “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”, la vicenda in punto di fatto va ricostruita nei termini che seguono, sulla base dei documenti disponibili nel fascicolo.
Poiché per l'intera branca di patologia clinica sulla base della trimestralizzazione il budget del tetto di spesa era pari per il primo trimestre ad € 4.027.090,91, al fine di evitare il suo sforamento, dopo i primi pagamenti in acconto nella misura del 90% per il
2017, poiché alle date indicate nella delibera n. 6972 (date rientranti nei mesi di gennaio
Parte e febbraio 2017) erano già stati superati i tetti di spesa, è stata applicata dalla legittimamente sugli importi complessivamente fatturati una regressione del 17%, che dava una somma di euro 844.259,71, da decurtare dai fatturati totali, importo poi di fatto detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo di
“surplus” registrato da ognuno di essi. Parte Per quanto concerne il Centro appellato, correttamente la applicando la regressione tariffaria, ha ritenuto che l'importo massimo liquidabile era pari ad €
108.348,49, tenendo conto di un importo non dovuto di € 22.714,73 (da RTU) per cui risultava il predetto saldo negativo di € 9.608,40.
Tutto quanto fin qui esposto è dimostrato per tabulas, proprio mediante la delibera prodotta in primo grado, la determina dirigenziale n. 6972/2017 del 20.10.2017, non Parte impugnata, con la quale il dirigente dell' ha accertato a consuntivo per il primo
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 9 trimestre dell'anno 2017 l'esaurimento ed il superamento del tetto di spesa, determinando la regressione tariffaria nella misura del 17% totale (vds tabelle b e c allegate alla delibera 6972 del 2017 da cui risulta anche la percentuale di sforamento addebitata all'appellata).
Peraltro, la non ha mai negato di aver superato il tetto di spesa, piuttosto ha CP_2
Parte censurato la per aver a suo dire in modo arbitrario e con tagli lineari decurtato a tutti i centri in misura uguale il fatturato liquidabile e, sotto altro profilo, per aver effettuato tardivamente i monitoraggi. Si tratta di difesa generica e priva di fondamento, che non scalfisce in nessun modo la prova, come si ricava dalle delibere citate, della corretta applicazione della RTU all'intera branca di patologia clinica.
Per completezza, si dà atto che alla delibera n. 6872/2017 di applicazione e calcolo della somma non dovuta per il primo trimestre 2017 a titolo di regressione tariffaria è seguita l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 3776 del 18.05.2018 di “approvazione Parte del consuntivo per l'anno 2017”, che rappresenta l'atto formale attraverso cui l' ratifica in maniera definitiva le risultanze del proprio operato in materia di tetti di spesa, pure essa comunicata al centro e non impugnata, con la quale è stato chiesto alla società appellata di emettere note di credito per gli importi pagati nel primo trimestre oltre il limite del tetto di spesa, il cui complessivo ammontare corrisponde esattamente al petitum del ricorso monitorio che ha originato la presente controversia, ovvero l'importo di € 19.715,20.
7.3. In conclusione, in accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo.
8. All'accoglimento dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio, secondo il criterio della soccombenza.
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con esclusione per il secondo grado di giudizio degli onorari per la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3378/2021, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 18.10.2021, così provvede:
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 10 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1417/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
20.6.2019; condanna al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di Controparte_2 giudizio, che liquida, in favore dell' per il primo grado in € 2.600,00 per Parte_2 onorario, per il secondo grado in € 2.000,00, per onorario, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 3378/2021, del Tribunale Ordinario di Santa Maria
Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 18.10.2021, non notificata
TRA
, (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in , Via Unità Italiana n. 28, ivi elettivamente domiciliata presso l'ufficio Pt_1 legale con l'avv. Antonia Sarro (c.f.: ) e con l'avv. Pierpaolo C.F._1
Pesce (c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa giusta procura su C.F._2
foglio separato.
Appellante
E
(c.f.: ), con sede in Piedimonte Matese (CE) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Epitaffio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa, rilasciato su foglio separato, dall'avv.
Francesco Picazio (c.f.: . C.F._3 Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 28.6.2017, la società in qualità di centro Controparte_2
accreditato con il per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche CP_3
afferenti alla branca di patologia clinica eseguite nel primo trimestre dell'anno 2017,
Part nell'ambito territoriale dell' chiedeva ingiungersi alla stessa il Parte_2 pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n.
231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza 1.08.2017 e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni, rese in virtù del contratto n. 310757 del
29.12.2016 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture n. 61 del 22.02.17, n. 62 dell'11.03.17 e n. 63 del 14.4.17
2. Con decreto n. 1417/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva il pagamento di € 19.490,55, oltre interessi come richiesti, oltre spese e competenze del procedimento in favore di a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie Controparte_2
rese agli assistiti in regime di accreditamento nel primo trimestre 2017, oltre interessi e spese di giudizio.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo, per varie ragioni, l'insussistenza del credito, a suo dire pagato, quanto agli acconti, giusta mandati di pagamento depositati unitamente ai corrispondenti bonifici bancari, risalenti al 2017, ovvero a circa 2 anni prima del deposito del ricorso monitorio e, quanto al saldo, previa emissione di 2 note di credito, n. 12 e 13 dell'11.10.2018, da parte della società convenzionata, come da accordi contrattuali, a titolo di regressione tariffaria;
deduceva che nulla è dovuto e che anzi residua un saldo negativo per la di CP_2
9.608,40 euro, per il quale si riservava di agire con separata domanda riconvenzionale;
che la somma presunta e non dovuta pari ad € 19.490,55 rientrava nell'importo di cui alle note di credito n. 12 e n. 13 del 2018 in applicazione della R.T.U. per l'anno 2017, richieste alla struttura sanitaria con comunicazione prot. 127838/24 del 30.05.2018.
Illustrava, conclusivamente, che, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, era stato attuato un piano di rientro con la delibera del
Commissario ad Acta n. 89/2016, che con detto decreto 89/2016 era stato fissato per la Parte il tetto di spesa, mentre per le strutture accreditate il tetto era stato determinato con
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 2 delibera n. 6972/2017 e relative tabelle allegate, dunque in tempo utile per consentire alle strutture di effettuare i riscontri sulle prestazioni ancora da effettuare entro i limiti imposti.
Deduceva che l'applicazione della regressione tariffaria era stata disposta in via trimestrale e, in considerazione del minore fabbisogno che si registra nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, ai sensi dell'articolo 5 bis del protocollo d'intesa con le associazioni di categoria nonché del contratto sottoscritto tra le parti, si era stabilita la suddivisione del tetto annuale di ogni singola branca specialistica in undicesimi, consentendo di “riassorbire” l'eventuale sforamento del tetto nel trimestre successivo e, comunque, entro l'anno.
Inoltre, illustrava che in applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91, ma che le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica avevano fatturato, per il primo trimestre
2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92; che a seguito di tagli per il superamento C.O.M., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di credito per prestazioni "R", rese oltre il limite prefissato, l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di € 4.871.350,62, a fronte di quello presentato come da fatture di €
5.486.714,92, con conseguente RTU di € 844.259,71, che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, relativa al
I trimestre 2017, e tabelle economiche allegate alla predetta delibera e depositate in atti.
Specificava, ancora, che per il coefficiente da applicare per la quantificazione CP_2
della RTU è 0,0269, come da calcolo che segue: € 844.259,71x0,0269= 22.714,73.
Ne derivava, sulla base di detti provvedimenti, che per il primo trimestre 2017 non era da riconoscere – sull'intero relativo fatturato - l'importo di € 22.714,73, per il superamento del tetto di spesa di branca e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), giustificata dal fatto che mentre il fatturato complessivo era stato pari ad € 131.063,22, titolo di acconto era stato pagato l'importo di € 117.956,90 mentre in applicazione della RTU l'importo massimo liquidabile era pari ad €
108.348,49, per cui risultava addirittura il predetto saldo negativo di € 9.608,40.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 rilevando che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa di branca e della Parte corretta applicazione della regressione tariffaria incombeva sulla che non aveva
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 3 eseguito il monitoraggio puntuale ed aveva operato tagli lineari matematici, senza
Parte controllare le strutture una per una ed agendo in modo arbitrario;
accusava la di aver disatteso l'obbligo, contrattualmente assunto, di fornire le dovute comunicazioni delle verifiche mensili in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, per consentire alle strutture accreditate di conoscere lo stato di avanzamento dei consumi sia dei budget trimestrali, sia a consuntivo e prefissati.
4. Con sentenza contestuale, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Santa Maria ha ritenuto che non è stato adempiuto l'onere della prova del superamento del tetto di Parte Parte spesa, che grava sulla per un principio di vicinanza, potendo esclusivamente l' verificare se, quando ed in che misura, vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, mentre il centro sanitario privato non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Il giudice Sammaritano ha statuito che mentre la società creditrice aveva rettamente adempiuto all'onere di provare l'esistenza del contratto e le fatture inerenti le Parte prestazioni eseguite, la invece, non aveva dato la prova della corretta attuazione della RTU, perché le richieste di emissione delle note di credito e le note sottoscritte dai rappresentanti dell'ente non avevano piena valenza probatoria in quanto trattavasi di atti di natura interna e meramente unilaterale.
Per altro verso, il tribunale ha evidenziato che i monitoraggi erano stati fatti con considerevole ritardo, con riferimento alle date presuntive di esaurimento del budget per la branca di patologia clinica, di guisa che non poteva ritenersi rispettato l'obbligo di cui all'art. 5 comma 3 del contratto che, in vista della corretta applicazione della RTU, richiedeva, necessariamente, non solo che le comunicazioni venissero inviate ai singoli centri, ma anche che dette comunicazioni fossero antecedenti alla data presuntiva di esaurimento del limite di spesa. La sentenza impugnata rileva che il monitoraggio, presente in atti, relativo al primo trimestre 2017, che indica come data di presunto sforamento dei budget il 27.3.2017 per le prestazioni erogate entro la regione e l'8.3.2017 per le prestazioni erogate fuori regione, è stato comunicato solamente in data
29.3.2017; pertanto le comunicazioni mensili prodotte recano una data di possibile esaurimento antecedente rispetto alla loro formazione e comunicazione.
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 4 Il tribunale ha, dunque, respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame la per i motivi Parte_2
che seguono.
5.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Parte 5.2. Con il secondo motivo la denuncia erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'
[...]
di regressione tariffaria unica. Pt_2
Censura la sentenza nella parte in cui non ha esaminato l'intera documentazione depositata in primo grado ed ha negato validità ai provvedimenti amministrativi aziendali di accertamento del superamento del tetto di spesa in quanto atti unilaterali ed evidenzia che l'applicazione della RTU nei confronti dell'odierna parte opposta è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 3776 del
18.05.2018 di approvazione del consuntivo delle prestazioni di , con Parte_3
cui la struttura è stata invitata ad emettere nota di credito per gli importi indicati nella tabella allegata.
Specifica che, proprio in stretta attuazione del meccanismo generale della RTU,
[...]
CP_ ha emesso la nota di credito per dopo l'invito alla sua emissione. Pt_4
Infine, deduce l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto che per l'applicazione della regressione tariffaria fosse necessario provare l'adempimento dei “monitoraggi”, comunque effettuati, e allega che la regressione tariffaria non può essere evitata laddove vi sia stato lo sforamento, indipendentemente dall'attività del singolo centro;
che il contratto non prevede affatto che l'invio dei monitoraggi sia in relazione sinallagmatica con la possibilità di effettuare decurtazioni;
che le decurtazioni sono un effetto dell'avvenuto superamento dei tetti di spesa e di prestazione indicati negli artt. 3 e 4 nonché dei criteri di remunerazione previsti dall'art. 5 del medesimo contratto.
Conclude, sul punto, che nessuna rilevanza può avere, al fine di evitare l'applicazione della RTU, la presunta tardività dei c.d. monitoraggi, in ragione dell'evidenziato meccanismo di regressione tariffaria, che opera soltanto a consuntivo e confrontando la produzione di tutte le strutture della branca.
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 5 6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.9.2022 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha chiesto rigettarsi il gravame, Controparte_2
con la conferma della sentenza appellata.
All'udienza di comparizione del 28.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025.
All'esito di trattazione scritta in data 26.2.2025, con ordinanza pubblicata il 5 marzo
2025, la Corte, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni
60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cf. Cass. n.
30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante. Parte 7.2. Merita accoglimento il secondo motivo, con il quale la censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di applicazione della regressione tariffaria unica.
Parte Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate dall' le eccezioni da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte Aveva, infatti, l' eccepito che, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, era stato attuato un piano di rientro con la delibera del
Commissario ad Acta n. 89/2016, con cui erano stati fissati i tetti di spesa per il biennio
2016-2017; che in applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91, ma che le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica avevano fatturato, per il primo trimestre
2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92; che a seguito di tagli per il
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 6 superamento C.O.M., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di credito per prestazioni "R", rese oltre il limite prefissato, l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di € 4.871.350,62, a fronte di quello presentato come da fatture di €
5.486.714,92, con conseguente RTU di € 844.259,71, che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%, come da determina dirigenziale n. 6972/2017, relativa al
I trimestre 2017, e tabelle economiche allegate e depositate in atti, da cui risultava che per il coefficiente da applicare per la quantificazione della RTU è 0,0269, CP_2
Parte come da calcolo che segue: € 844.259,71x0,0269= 22.714,73; la aveva altresì indicato che detto importo non era dovuto perché per il primo trimestre 2017 il fatturato complessivo era stato pari ad € 131.063,22, a titolo di acconto era stato pagato l'importo di € 117.956,90, che corrisponde all'acconto del 90% del fatturato presentato, mentre in applicazione della RTU l'importo massimo liquidabile era pari ad € 108.348,49 (di tal che vi era il saldo negativo di € 9.608,40). Parte Con atto di citazione in appello l' argomenta che “il Tribunale ha omesso di considerare quanto esposto in prime cure dall' secondo cui la regressione Parte_2
tariffaria è stata applicata in linea con le direttive regionali, in particolare secondo il
D.C.A. n. 89/2016 con cui la Regione Campania ha definito – per il biennio 2016/2017
– i limiti di spesa e i relativi contratti con i centri erogatori privati. Parte 7.2.1. Rileva la Corte che gli atti sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU, già depositati in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in questa fase di appello, sono la delibera del Commissario ad
Acta n. 89/2016 con la allegata Sezione III, nonché la determina dirigenziale n. Parte 6972/2017 del 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017), con cui la ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo trimestre 2017.
Riguardo a questi atti, occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte Parte dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, Part l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 7 nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione).
È evidente pertanto che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Il principio del contenimento della spesa sanitaria è canone che informa l'intera disciplina sulla quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e sulla loro remunerazione, ponendo un limite ai crediti delle strutture sanitarie accreditate.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive
Parte informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 8 contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame).
Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari. Pa Ciò posto e chiarito, altresì, dunque, che i criteri di liquidazione applicati dall' sono stati oggetto di pattuizione concordata, essendo recepiti essendo disciplinato nel contratto inter partes, nel suo art. 5 bis intitolato: “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”, la vicenda in punto di fatto va ricostruita nei termini che seguono, sulla base dei documenti disponibili nel fascicolo.
Poiché per l'intera branca di patologia clinica sulla base della trimestralizzazione il budget del tetto di spesa era pari per il primo trimestre ad € 4.027.090,91, al fine di evitare il suo sforamento, dopo i primi pagamenti in acconto nella misura del 90% per il
2017, poiché alle date indicate nella delibera n. 6972 (date rientranti nei mesi di gennaio
Parte e febbraio 2017) erano già stati superati i tetti di spesa, è stata applicata dalla legittimamente sugli importi complessivamente fatturati una regressione del 17%, che dava una somma di euro 844.259,71, da decurtare dai fatturati totali, importo poi di fatto detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo di
“surplus” registrato da ognuno di essi. Parte Per quanto concerne il Centro appellato, correttamente la applicando la regressione tariffaria, ha ritenuto che l'importo massimo liquidabile era pari ad €
108.348,49, tenendo conto di un importo non dovuto di € 22.714,73 (da RTU) per cui risultava il predetto saldo negativo di € 9.608,40.
Tutto quanto fin qui esposto è dimostrato per tabulas, proprio mediante la delibera prodotta in primo grado, la determina dirigenziale n. 6972/2017 del 20.10.2017, non Parte impugnata, con la quale il dirigente dell' ha accertato a consuntivo per il primo
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 9 trimestre dell'anno 2017 l'esaurimento ed il superamento del tetto di spesa, determinando la regressione tariffaria nella misura del 17% totale (vds tabelle b e c allegate alla delibera 6972 del 2017 da cui risulta anche la percentuale di sforamento addebitata all'appellata).
Peraltro, la non ha mai negato di aver superato il tetto di spesa, piuttosto ha CP_2
Parte censurato la per aver a suo dire in modo arbitrario e con tagli lineari decurtato a tutti i centri in misura uguale il fatturato liquidabile e, sotto altro profilo, per aver effettuato tardivamente i monitoraggi. Si tratta di difesa generica e priva di fondamento, che non scalfisce in nessun modo la prova, come si ricava dalle delibere citate, della corretta applicazione della RTU all'intera branca di patologia clinica.
Per completezza, si dà atto che alla delibera n. 6872/2017 di applicazione e calcolo della somma non dovuta per il primo trimestre 2017 a titolo di regressione tariffaria è seguita l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 3776 del 18.05.2018 di “approvazione Parte del consuntivo per l'anno 2017”, che rappresenta l'atto formale attraverso cui l' ratifica in maniera definitiva le risultanze del proprio operato in materia di tetti di spesa, pure essa comunicata al centro e non impugnata, con la quale è stato chiesto alla società appellata di emettere note di credito per gli importi pagati nel primo trimestre oltre il limite del tetto di spesa, il cui complessivo ammontare corrisponde esattamente al petitum del ricorso monitorio che ha originato la presente controversia, ovvero l'importo di € 19.715,20.
7.3. In conclusione, in accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo.
8. All'accoglimento dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio, secondo il criterio della soccombenza.
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con esclusione per il secondo grado di giudizio degli onorari per la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3378/2021, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 18.10.2021, così provvede:
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 10 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1417/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
20.6.2019; condanna al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di Controparte_2 giudizio, che liquida, in favore dell' per il primo grado in € 2.600,00 per Parte_2 onorario, per il secondo grado in € 2.000,00, per onorario, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 1526/2022 r.g.a.c.c. Sentenza 11