Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00229/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2021, proposto da
Nova Apulia S. Cons. r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliata;
per l'annullamento
del provvedimento 6 luglio 2021 di rigetto dell'istanza del 7 giugno 2021;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'accesso agli atti e ai documenti relativi:
a) alla costituzione e ogni successivo aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'art. 138 del D.Lgs. 174/20161 - Nuovo Codice della Giustizia Contabile e relativa comunicazione alla Corte dei Conti;
b) alla individuazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs. 174/2016 e relativa comunicazione alla Corte dei Conti;
c) a ogni atto, oggi non noto al concessionario, che, a insaputa del medesimo, lo abbia inserito nei predetti elenchi e/o atti da predisporre a cura del MarTA entro i termini perentori previsti dalla normativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per il resistente l’avv. dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso, in via preliminare, che non si terrà conto della memoria depositata dalla ricorrente in data 31.1.2022, stante la sua tardività;
- rilevato che:
a) con istanza 7.6.2021 la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione resistente l’ostensione della seguente documentazione:
“i . costituzione ed aggiornamento dell’Anagrafe di cui all’art. 138 del D.Lgs. 174/20161 - Nuovo Codice della Giustizia Contabile e relativa comunicazione alla Corte dei Conti;
ii. individuazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 139 comma 2 del D.Lgs. 174/2016 e relativa comunicazione alla Corte dei Conti;
iii. ogni atto, oggi non noto al concessionario, che, a insaputa del medesimo, lo abbia inserito nei predetti elenchi e/o atti da predisporre a cura del MarTA entro i termini perentori previsti dalla normativa ”;
b) l’Amministrazione resistente ha rigettato tale richiesta, “ non sussistendo alcun documento adottato da questa Amministrazione che veda il concessionario autonomamente inserito dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto negli elenchi di cui al D. Lgs. 174/2016, in quanto già presente in virtù dell’univoco Atto di Concessione Rep. 968/2013 del 9.08.2013 ”;
- rilevato che la Corte regolatrice ha chiarito che: “ L'eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l'indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l'assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile ” (Cass. Civ, SS.UU, 8.7.2020, n. 14234);
- ritenuto pertanto che, avendo la ricorrente disponibilità o comunque maneggio di denaro pubblico, in virtù del citato atto di concessione 9.8.2013, essa è costituita ex lege agente contabile, e per tale ragione è già inserito negli elenchi di cui al d. lgs. n. 174/16;
- per tali ragioni, reputa il Collegio di condividere le deduzioni dell’Amministrazione resistente, in ordine alla mancanza di prova circa la sussistenza di un documento formato o detenuto da una pubblica amministrazione, che ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/90 legittima la richiesta ostensiva da parte della ricorrente;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;
- ritenuto che la peculiarità delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO