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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3067/2022
tra
, C.F.: , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F.: , , Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , C.F.: , C.F._5 Parte_6 C.F._6
, C.F.: , , C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
, , C.F.: , C.F._8 Parte_9 C.F._9
C.F.: , Parte_10 C.F._10 Parte_11
, C.F.: , C.F.:
[...] C.F._11 Parte_12
, C.F.: C.F._12 Parte_13
1 , C.F.: , C.F._13 Parte_14 C.F._14
, C.F.: , , Parte_15 C.F._15 Parte_16
C.F.: , C.F.: C.F._16 Parte_17
, , C.F.: , C.F._17 Parte_18 C.F._18
, C.F.: , , Parte_19 C.F._19 Parte_20
C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. NUNZIO C.F._20
CONDORELLI, giusta procura in atti
- Ricorrenti -
contro
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catania, giusta procura in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 30.11.2022, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, personale scolastico dipendente del , Parte_20 Controparte_1
esponevano che, in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, avevano scelto di non vaccinarsi, in adesione alla propria libera autodeterminazione sanitaria e di
2 aver subito i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
che avverso i provvedimenti di sospensione avevano adito il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., con procedimenti n. 544/2022 RG e n. 554/2022 RG, conclusi per estinzione e/o cessata materia del contendere, essendo intervenuto medio tempore il DL
24/2022, che aveva giustificato il venir meno delle esigenze cautelari connesse all'istanza anticipatoria;
che alcuni dei ricorrenti avevano contratto il Sars.Cov.2, con decorso parainfluenzale e conseguente comunicazione al proprio datore di lavoro del certificato di malattia elettronico, richiedendo l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della sospensione, determinato dalla malattia e che, in conseguenza della guarigione, venivano reintegrati in servizio nella propria mansione di lavoro.
Deducevano che gli atti di sospensione erano illegittimi, illogici, contrari al diritto vivente, carenti di bilanciamento, dannosi e pericolosi, in quanto capaci di mettere a rischio la vita e la salute, a causa dell'eccessivo numero di eventi avversi, anche mortali.
Rilevavano che la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e tutti i successivi decreti erano illegittimi, poiché emanati in assenza dei presupposti legislativi,
in quanto nessuna norma, costituzionale o avente forza di legge ordinaria, attribuiva al
Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Deducevano, inoltre, che l'introduzione della certificazione verde costituiva violazione del diritto euro-unitario e che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si poneva in violazione degli artt. 3 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,
violando anche il principio di precauzione, normativizzato nell'art. 191 TFUE.
Asserivano l'incostituzionalità dell'art. 2 del D.L. 172/2021 e dell'art. 1, 2, 3 e della legge di conversione nonché del D.L. 1/2022 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 27,
3 32, 36 e 38 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione della normativa vigente,
in quanto potenzialmente pregiudizievole per la salute degli obbligati.
Aggiungevano che il contratto collettivo non prevedeva alcuna vaccinazione obbligatoria per lavorare e non comportava per ciò solo la sospensione ed, inoltre, che era esclusa e vietata la vaccinazione con sostanze sperimentali o in sperimentazione,
ostando il fondamentale art. 32 co. 2 della Costituzione. Deducevano, infine, di avere subito danni gravi e irreparabili in conseguenza della illegittima sospensione e della privazione della retribuzione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, il e gli istituti scolastici di Controparte_1
appartenenza, al fine di sentire dichiarare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme che statuivano l'obbligo vaccinale e, quindi,
accertare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
per l'effetto,
sentire condannare l'amministrazione datoriale al pagamento delle retribuzioni non percepite, oltre alla ricostruzione della carriera ed alla restituzione di quanto speso per l'acquisto dei tamponi utili all'accesso a scuola da settembre 2021 fino al 30.4.2022 ed al risarcimento del danno morale e materiale subito, da quantificarsi in euro 18.000,00
per ciascuno dei ricorrenti o in quella maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva il , che contestava quanto dedotto dai ricorrenti e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale passiva degli istituti scolastici convenuti, essendo legittimato in relazione
4 alla presente controversia unicamente il , quale Controparte_1
amministrazione scolastica di vertice e la carenza di interesse ad agire per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'obbligo vaccinale.
Deduceva la legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. n. 172/2021 e dell'art. 1 del
D.L. 1/2022 e affermava la piena conformità dell'obbligo vaccinale alla normativa euro-
unitaria da un lato e alla Costituzione dall'altro. Evidenziava che il provvedimento di sospensione, previsto dalla legge, era conforme alle norme costituzionali, in quanto volto a tutelare il valore della salute nella duplice veste individuale e collettiva;
che lo stesso non comportava alcun pregiudizio al rapporto di lavoro, perché volto solo temporaneamente a sospenderlo, senza alcuna conseguenza neppure sanzionatoria, al solo fine di impedire rischi per la salute pubblica e del singolo in una situazione pandemica che aveva generato milioni di vittime a livello globale. Contestava, infine,
qualsivoglia pretesa retributiva, risarcitoria e di ricostruzione della carriera.
Preliminarmente, va osservato che il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, all'art. 2, con l'inserimento dell'art.
4-ter nel decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021 n. 76, ha introdotto, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale anche per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano
i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore [….]”. In particolare, il principio dell'obbligo vaccinale dettato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
5 modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76, si colloca nell'ambito della tutela costituzionale sancita dall'art. 32 Cost. – sia sul piano formale che su quello sostanziale
– essendo richiesto al legislatore di ricercare un risultato equilibrato attraverso lo strumento più adatto tra l'obbligo e la raccomandazione (sul punto, cfr. Corte Cost. n.
118/2020 e n. 268/2017), in funzione del raggiungimento degli scopi perseguiti, delle variabili della sensibilità del momento e del livello di adesione alla campagna vaccinale da parte delle platee di destinatari.
Posto che la citata normativa costituzionale vale, in via generale, per tutti i cittadini,
tanto maggiore va riscontrata la sua valenza quando l'obbligo si dirige nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato contrassegnato dal contatto sociale, anche con categorie di persone fragili. Come rilevato in numerosi precedenti giurisprudenziali, la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, oltre che ai sanitari ivi compresi gli operatori socio-sanitari anche al personale scolastico, risponde in modo pressoché esclusivo, al primario interesse pubblico costituito dalla tutela della salute collettiva, a fronte della quale la posizione del privato inevitabilmente recede.
L'obbligo vaccinale del personale scolastico introdotto dal D.L. n. 172/2021 costituisce,
pertanto, requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa come espressamente indicato dall'art. 2 comma 2, ed è esteso a tutto il personale scolastico,
docenti e personale ATA, comprendendo anche i dirigenti scolastici e con esclusione del personale scolastico il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso. La disposizione in esame prevede, altresì, che “[…] I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui
6 al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7”. Dunque, la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale è in capo al dirigente scolastico e ai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dalla norma nelle modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo, contenente una dettagliata procedura di controllo da parte dei soggetti incaricati. Nei casi di inosservanza dell'obbligo vaccinale consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza la dovuta retribuzione né altro compenso, con conseguente conservazione del rapporto di lavoro come espressamente indicato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 172/2021, che prevede: “[…] L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La
sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di
lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021”. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Quanto detto trova conferma nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023 della Corte
Costituzionale, la quale pronunciandosi sull'ammissibilità dei ricorsi contro la legittimità dell'obbligo vaccinale del personale sanitario e dell'istruzione ha respinto tutte le questioni sollevate, ritenendo ragionevoli e proporzionate le misure adottate dal legislatore durante il periodo pandemico riguardanti l'obbligo vaccinale del personale
7 sanitario (i cui principi di diritto sono applicabili anche al personale scolastico) al fine di prevenire la diffusione del virus e con l'obiettivo di tutelare il corretto funzionamento del sistema sanitario. Sul punto, con la sentenza n. 15 del 2023 la Corte ha statuito che:
“secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto
alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a
trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività
costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del
1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di
solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza
sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la
sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica
anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio
comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto
di ciascuno di trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione
del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano
ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche
nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri
particolari”.
Le misure adottate sono considerate, altresì, ragionevoli e compatibili con i principi costituzionali in quanto non sono frutto di una discrezionalità del legislatore, ma sorrette da dati scientifici risultanti dagli studi elaborati dagli organismi nazionali e/o sovranazionali competenti. È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale
8 l'affermazione per cui “il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del
legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della
libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria
ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati
dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce
delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità
preposte» (sentenze n. 5 del 2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le
«acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il
legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di
questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del
2018). Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di
pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere
l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche
e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma
nazionali o sovranazionali – a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011),
anche in ragione dell'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi
tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il
risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002)” (Corte costituzionale n. 15
del 2023).
La decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale è, quindi, ragionevole in quanto correlato all'obiettivo di ridurre la diffusione del virus attraverso la vaccinazione: i vaccini per i quali è stato previsto l'obbligo, al quale i lavoratori non hanno adempiuto, presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte
9 Autorità Internazionali e Nazionali e le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e tali da fornire, anche in un'ottica di rispetto del principio di precauzione,
sufficienti garanzie – allo stato delle conoscenze scientifiche del momento, unico possibile metro di valutazione – in ordine alla loro efficacia e sicurezza.
Va osservato, ancora, che l'obbligatorietà della vaccinazione come requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle attività lavorative da parte dei soggetti obbligati, legittima il comportamento del datore di lavoro di adottare provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione verso tutti quei lavoratori che decidono liberamente di non vaccinarsi, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. In tal senso, la Corte Costituzionale ha statuito che: “la sospensione del
lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con
l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e
dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto
individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione
anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute
e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di
prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a
particolari attività”.
Ciò posto, il provvedimento di sospensione nei confronti dei dipendenti del
[...]
che hanno liberamente deciso di non vaccinarsi è da ritenere conforme Controparte_1
10 alle norme costituzionali in quanto volto a tutelare la salute pubblica e costituisce per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo di sicurezza, previsto dalla normativa primaria e inserito nel sinallagma contrattuale. La Corte costituzionale ha, altresì,
ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale riguardante la mancata corresponsione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro nei confronti del personale sanitario e di quello scolastico sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale, per il tempo della sospensione. Sul punto, difatti, la legge prevede chiaramente che al lavoratore che decide di non vaccinarsi non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati» giustificando anche la mancata erogazione dell'assegno alimentare,
considerato che il lavoratore decide di sottrarsi unilateralmente all'obbligo della vaccinazione, per una sua libera scelta, in ogni momento rivedibile. Nello specifico, la sospensione dal rapporto di lavoro comporta il venir meno della sussistenza del sinallagma funzionale del contratto nei confronti del lavoratore non vaccinato e la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione,
come ad ogni altro compenso o emolumento collegato alla prestazione lavorativa. La
sospensione, infatti, non ha carattere sanzionatorio, ma rappresenta una misura provvisoria disposta al solo fine di tutelare l'interesse della salute pubblica.
In altri termini, l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021 che ha introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico deve ritenersi legittimo e conforme alle norme costituzionali, in quanto ragionevole e coerente con la tutela della salute pubblica, tale da giustificare la limitazione della libertà individuale nella scelta se
11 vaccinarsi o meno, per accedere all'interno degli istituti scolastici ed esercitare l'attività
lavorativa. In particolare, l'imposizione dell'obbligo vaccinale anche al personale scolastico risulta coerente e ragionevole rispetto alle conoscenze scientifiche del momento, in quanto idonee a contrastare il diffondersi della pandemia, senza pregiudizio del diritto alla salute del singolo (salvo specifiche controindicazioni determinate dalla sussistenza di pregresse patologie, che non ricorrono nel caso in esame), ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità
Internazionali e Nazionali e superando positivamente le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle predette autorizzazioni.
Conseguentemente, va dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogato nei confronti dei ricorrenti inteso come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio, a tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute collettiva, all'istruzione,
all'insegnamento e alla sicurezza sul luogo di lavoro di tutti gli studenti e di tutto il personale scolastico dipendente, facendo prevalere l'interesse alla tutela della salute pubblica rispetto all'interesse individuale dei ricorrenti allo svolgimento dell'attività
lavorativa, in assenza delle precauzioni normativamente prescritte al fine del contenimento della pandemia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché alla natura emergenziale della normativa relativa all'imposizione dell'obbligo
12 vaccinale si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3067/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Rigetta il ricorso
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
13
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3067/2022
tra
, C.F.: , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F.: , , Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , C.F.: , C.F._5 Parte_6 C.F._6
, C.F.: , , C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
, , C.F.: , C.F._8 Parte_9 C.F._9
C.F.: , Parte_10 C.F._10 Parte_11
, C.F.: , C.F.:
[...] C.F._11 Parte_12
, C.F.: C.F._12 Parte_13
1 , C.F.: , C.F._13 Parte_14 C.F._14
, C.F.: , , Parte_15 C.F._15 Parte_16
C.F.: , C.F.: C.F._16 Parte_17
, , C.F.: , C.F._17 Parte_18 C.F._18
, C.F.: , , Parte_19 C.F._19 Parte_20
C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. NUNZIO C.F._20
CONDORELLI, giusta procura in atti
- Ricorrenti -
contro
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catania, giusta procura in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 30.11.2022, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, personale scolastico dipendente del , Parte_20 Controparte_1
esponevano che, in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, avevano scelto di non vaccinarsi, in adesione alla propria libera autodeterminazione sanitaria e di
2 aver subito i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
che avverso i provvedimenti di sospensione avevano adito il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., con procedimenti n. 544/2022 RG e n. 554/2022 RG, conclusi per estinzione e/o cessata materia del contendere, essendo intervenuto medio tempore il DL
24/2022, che aveva giustificato il venir meno delle esigenze cautelari connesse all'istanza anticipatoria;
che alcuni dei ricorrenti avevano contratto il Sars.Cov.2, con decorso parainfluenzale e conseguente comunicazione al proprio datore di lavoro del certificato di malattia elettronico, richiedendo l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della sospensione, determinato dalla malattia e che, in conseguenza della guarigione, venivano reintegrati in servizio nella propria mansione di lavoro.
Deducevano che gli atti di sospensione erano illegittimi, illogici, contrari al diritto vivente, carenti di bilanciamento, dannosi e pericolosi, in quanto capaci di mettere a rischio la vita e la salute, a causa dell'eccessivo numero di eventi avversi, anche mortali.
Rilevavano che la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e tutti i successivi decreti erano illegittimi, poiché emanati in assenza dei presupposti legislativi,
in quanto nessuna norma, costituzionale o avente forza di legge ordinaria, attribuiva al
Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Deducevano, inoltre, che l'introduzione della certificazione verde costituiva violazione del diritto euro-unitario e che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si poneva in violazione degli artt. 3 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,
violando anche il principio di precauzione, normativizzato nell'art. 191 TFUE.
Asserivano l'incostituzionalità dell'art. 2 del D.L. 172/2021 e dell'art. 1, 2, 3 e della legge di conversione nonché del D.L. 1/2022 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 27,
3 32, 36 e 38 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione della normativa vigente,
in quanto potenzialmente pregiudizievole per la salute degli obbligati.
Aggiungevano che il contratto collettivo non prevedeva alcuna vaccinazione obbligatoria per lavorare e non comportava per ciò solo la sospensione ed, inoltre, che era esclusa e vietata la vaccinazione con sostanze sperimentali o in sperimentazione,
ostando il fondamentale art. 32 co. 2 della Costituzione. Deducevano, infine, di avere subito danni gravi e irreparabili in conseguenza della illegittima sospensione e della privazione della retribuzione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, il e gli istituti scolastici di Controparte_1
appartenenza, al fine di sentire dichiarare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme che statuivano l'obbligo vaccinale e, quindi,
accertare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
per l'effetto,
sentire condannare l'amministrazione datoriale al pagamento delle retribuzioni non percepite, oltre alla ricostruzione della carriera ed alla restituzione di quanto speso per l'acquisto dei tamponi utili all'accesso a scuola da settembre 2021 fino al 30.4.2022 ed al risarcimento del danno morale e materiale subito, da quantificarsi in euro 18.000,00
per ciascuno dei ricorrenti o in quella maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva il , che contestava quanto dedotto dai ricorrenti e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale passiva degli istituti scolastici convenuti, essendo legittimato in relazione
4 alla presente controversia unicamente il , quale Controparte_1
amministrazione scolastica di vertice e la carenza di interesse ad agire per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'obbligo vaccinale.
Deduceva la legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. n. 172/2021 e dell'art. 1 del
D.L. 1/2022 e affermava la piena conformità dell'obbligo vaccinale alla normativa euro-
unitaria da un lato e alla Costituzione dall'altro. Evidenziava che il provvedimento di sospensione, previsto dalla legge, era conforme alle norme costituzionali, in quanto volto a tutelare il valore della salute nella duplice veste individuale e collettiva;
che lo stesso non comportava alcun pregiudizio al rapporto di lavoro, perché volto solo temporaneamente a sospenderlo, senza alcuna conseguenza neppure sanzionatoria, al solo fine di impedire rischi per la salute pubblica e del singolo in una situazione pandemica che aveva generato milioni di vittime a livello globale. Contestava, infine,
qualsivoglia pretesa retributiva, risarcitoria e di ricostruzione della carriera.
Preliminarmente, va osservato che il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, all'art. 2, con l'inserimento dell'art.
4-ter nel decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021 n. 76, ha introdotto, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale anche per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano
i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore [….]”. In particolare, il principio dell'obbligo vaccinale dettato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
5 modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76, si colloca nell'ambito della tutela costituzionale sancita dall'art. 32 Cost. – sia sul piano formale che su quello sostanziale
– essendo richiesto al legislatore di ricercare un risultato equilibrato attraverso lo strumento più adatto tra l'obbligo e la raccomandazione (sul punto, cfr. Corte Cost. n.
118/2020 e n. 268/2017), in funzione del raggiungimento degli scopi perseguiti, delle variabili della sensibilità del momento e del livello di adesione alla campagna vaccinale da parte delle platee di destinatari.
Posto che la citata normativa costituzionale vale, in via generale, per tutti i cittadini,
tanto maggiore va riscontrata la sua valenza quando l'obbligo si dirige nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato contrassegnato dal contatto sociale, anche con categorie di persone fragili. Come rilevato in numerosi precedenti giurisprudenziali, la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, oltre che ai sanitari ivi compresi gli operatori socio-sanitari anche al personale scolastico, risponde in modo pressoché esclusivo, al primario interesse pubblico costituito dalla tutela della salute collettiva, a fronte della quale la posizione del privato inevitabilmente recede.
L'obbligo vaccinale del personale scolastico introdotto dal D.L. n. 172/2021 costituisce,
pertanto, requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa come espressamente indicato dall'art. 2 comma 2, ed è esteso a tutto il personale scolastico,
docenti e personale ATA, comprendendo anche i dirigenti scolastici e con esclusione del personale scolastico il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso. La disposizione in esame prevede, altresì, che “[…] I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui
6 al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7”. Dunque, la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale è in capo al dirigente scolastico e ai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dalla norma nelle modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo, contenente una dettagliata procedura di controllo da parte dei soggetti incaricati. Nei casi di inosservanza dell'obbligo vaccinale consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza la dovuta retribuzione né altro compenso, con conseguente conservazione del rapporto di lavoro come espressamente indicato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 172/2021, che prevede: “[…] L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La
sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di
lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021”. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Quanto detto trova conferma nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023 della Corte
Costituzionale, la quale pronunciandosi sull'ammissibilità dei ricorsi contro la legittimità dell'obbligo vaccinale del personale sanitario e dell'istruzione ha respinto tutte le questioni sollevate, ritenendo ragionevoli e proporzionate le misure adottate dal legislatore durante il periodo pandemico riguardanti l'obbligo vaccinale del personale
7 sanitario (i cui principi di diritto sono applicabili anche al personale scolastico) al fine di prevenire la diffusione del virus e con l'obiettivo di tutelare il corretto funzionamento del sistema sanitario. Sul punto, con la sentenza n. 15 del 2023 la Corte ha statuito che:
“secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto
alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a
trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività
costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del
1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di
solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza
sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la
sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica
anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio
comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto
di ciascuno di trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione
del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano
ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche
nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri
particolari”.
Le misure adottate sono considerate, altresì, ragionevoli e compatibili con i principi costituzionali in quanto non sono frutto di una discrezionalità del legislatore, ma sorrette da dati scientifici risultanti dagli studi elaborati dagli organismi nazionali e/o sovranazionali competenti. È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale
8 l'affermazione per cui “il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del
legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della
libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria
ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati
dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce
delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità
preposte» (sentenze n. 5 del 2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le
«acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il
legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di
questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del
2018). Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di
pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere
l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche
e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma
nazionali o sovranazionali – a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011),
anche in ragione dell'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi
tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il
risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002)” (Corte costituzionale n. 15
del 2023).
La decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale è, quindi, ragionevole in quanto correlato all'obiettivo di ridurre la diffusione del virus attraverso la vaccinazione: i vaccini per i quali è stato previsto l'obbligo, al quale i lavoratori non hanno adempiuto, presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte
9 Autorità Internazionali e Nazionali e le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e tali da fornire, anche in un'ottica di rispetto del principio di precauzione,
sufficienti garanzie – allo stato delle conoscenze scientifiche del momento, unico possibile metro di valutazione – in ordine alla loro efficacia e sicurezza.
Va osservato, ancora, che l'obbligatorietà della vaccinazione come requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle attività lavorative da parte dei soggetti obbligati, legittima il comportamento del datore di lavoro di adottare provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione verso tutti quei lavoratori che decidono liberamente di non vaccinarsi, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. In tal senso, la Corte Costituzionale ha statuito che: “la sospensione del
lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con
l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e
dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto
individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione
anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute
e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di
prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a
particolari attività”.
Ciò posto, il provvedimento di sospensione nei confronti dei dipendenti del
[...]
che hanno liberamente deciso di non vaccinarsi è da ritenere conforme Controparte_1
10 alle norme costituzionali in quanto volto a tutelare la salute pubblica e costituisce per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo di sicurezza, previsto dalla normativa primaria e inserito nel sinallagma contrattuale. La Corte costituzionale ha, altresì,
ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale riguardante la mancata corresponsione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro nei confronti del personale sanitario e di quello scolastico sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale, per il tempo della sospensione. Sul punto, difatti, la legge prevede chiaramente che al lavoratore che decide di non vaccinarsi non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati» giustificando anche la mancata erogazione dell'assegno alimentare,
considerato che il lavoratore decide di sottrarsi unilateralmente all'obbligo della vaccinazione, per una sua libera scelta, in ogni momento rivedibile. Nello specifico, la sospensione dal rapporto di lavoro comporta il venir meno della sussistenza del sinallagma funzionale del contratto nei confronti del lavoratore non vaccinato e la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione,
come ad ogni altro compenso o emolumento collegato alla prestazione lavorativa. La
sospensione, infatti, non ha carattere sanzionatorio, ma rappresenta una misura provvisoria disposta al solo fine di tutelare l'interesse della salute pubblica.
In altri termini, l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021 che ha introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico deve ritenersi legittimo e conforme alle norme costituzionali, in quanto ragionevole e coerente con la tutela della salute pubblica, tale da giustificare la limitazione della libertà individuale nella scelta se
11 vaccinarsi o meno, per accedere all'interno degli istituti scolastici ed esercitare l'attività
lavorativa. In particolare, l'imposizione dell'obbligo vaccinale anche al personale scolastico risulta coerente e ragionevole rispetto alle conoscenze scientifiche del momento, in quanto idonee a contrastare il diffondersi della pandemia, senza pregiudizio del diritto alla salute del singolo (salvo specifiche controindicazioni determinate dalla sussistenza di pregresse patologie, che non ricorrono nel caso in esame), ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità
Internazionali e Nazionali e superando positivamente le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle predette autorizzazioni.
Conseguentemente, va dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogato nei confronti dei ricorrenti inteso come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio, a tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute collettiva, all'istruzione,
all'insegnamento e alla sicurezza sul luogo di lavoro di tutti gli studenti e di tutto il personale scolastico dipendente, facendo prevalere l'interesse alla tutela della salute pubblica rispetto all'interesse individuale dei ricorrenti allo svolgimento dell'attività
lavorativa, in assenza delle precauzioni normativamente prescritte al fine del contenimento della pandemia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché alla natura emergenziale della normativa relativa all'imposizione dell'obbligo
12 vaccinale si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3067/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Rigetta il ricorso
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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