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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- componente CP_1
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 38/25 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da (meglio identificato, rappresentato e difeso come in atti) Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attore ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
L'attore ha chiesto per un verso la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con modifica del proprio nome da “ a , per altro verso di Pt_1 Per_1
essere autorizzato a sottoporsi al corrispondente adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali.
A sostegno della domanda ha dedotto: di avere manifestato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile ed una naturale inclinazione ad assumere i relativi comportamenti;
di avere avuto fin da allora esperienze di crossdressing, consistenti nell'indossare di nascosto i vestiti della sorella, e di avere da sempre mostrato interesse e attrazione per i giochi ed i passatempi femminili;
di avere sempre vissuto con insofferenza e disagio il sesso biologico, avvertendo la necessità di modificare la propria identità di genere, identificandosi con il genere femminile ed avendo sviluppato una progettualità di vita come donna;
di essere stato preso in carico dal consultorio “Transgenere” di
Torre del Lago (LU) e di stare seguendo un percorso psicoterapico ed uno endocrinologico ormonale femminilizzante, con conseguenti modifiche fenotipiche, miglioramento dell'umore e rafforzamento del senso di identità femminile.
1 Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione [anagrafica dell'attribuzione di sesso] si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31
d. lgs. 150/11 (il quale, a seguito della recente modifica ad opera del d. lgs. 31.10.24, n. 164, ha sancito l'applicabilità del rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n.
182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Più recentemente, la Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 143/24) ha poi più in radice dichiarato l'incostituzionalità del comma 4 del citato art. 31 d. lgs. 150/11, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Allo stato, non solo, dunque, l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali non risulta più necessario al fine della pronuncia di rettificazione, ma esso non necessita neppure più di autorizzazione: una volta riscontrato che le intervenute modificazioni dei caratteri sessuali giustificano un giudizio di avvenuta transizione di genere, il Tribunale dispone la rettificazione, dopodiché l'adeguamento medico-chirurgico corrisponde ad un diritto pieno del soggetto, soggetto non già ad autorizzazione, bensì a semplice declaratoria.
Chiarito questo e venendo dunque al caso di specie, va osservato quanto segue:
- per un verso, come appurato all'udienza del 30.5.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attore (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente femminili;
2 - per altro verso, dal complesso della documentazione prodotta – ed in particolare dalla relazione psicodiagnostica prodotta (doc. 1) – emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attore, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso femminile, tale da far ritenere che la richiesta rettificazione si ponga quale condizione imprescindibile per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta (quanto al nome, la citata relazione psicodiagnostica attesta che l'attore è già socialmente conosciuto con quello prescelto).
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nato a [...] il [...], da Parte_1 maschile a femminile, con attribuzione del nome “ ; Per_1
dichiara il diritto dell'attore di sottoporsi al corrispondente adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- componente CP_1
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 38/25 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da (meglio identificato, rappresentato e difeso come in atti) Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attore ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
L'attore ha chiesto per un verso la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con modifica del proprio nome da “ a , per altro verso di Pt_1 Per_1
essere autorizzato a sottoporsi al corrispondente adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali.
A sostegno della domanda ha dedotto: di avere manifestato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile ed una naturale inclinazione ad assumere i relativi comportamenti;
di avere avuto fin da allora esperienze di crossdressing, consistenti nell'indossare di nascosto i vestiti della sorella, e di avere da sempre mostrato interesse e attrazione per i giochi ed i passatempi femminili;
di avere sempre vissuto con insofferenza e disagio il sesso biologico, avvertendo la necessità di modificare la propria identità di genere, identificandosi con il genere femminile ed avendo sviluppato una progettualità di vita come donna;
di essere stato preso in carico dal consultorio “Transgenere” di
Torre del Lago (LU) e di stare seguendo un percorso psicoterapico ed uno endocrinologico ormonale femminilizzante, con conseguenti modifiche fenotipiche, miglioramento dell'umore e rafforzamento del senso di identità femminile.
1 Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione [anagrafica dell'attribuzione di sesso] si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31
d. lgs. 150/11 (il quale, a seguito della recente modifica ad opera del d. lgs. 31.10.24, n. 164, ha sancito l'applicabilità del rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n.
182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Più recentemente, la Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 143/24) ha poi più in radice dichiarato l'incostituzionalità del comma 4 del citato art. 31 d. lgs. 150/11, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Allo stato, non solo, dunque, l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali non risulta più necessario al fine della pronuncia di rettificazione, ma esso non necessita neppure più di autorizzazione: una volta riscontrato che le intervenute modificazioni dei caratteri sessuali giustificano un giudizio di avvenuta transizione di genere, il Tribunale dispone la rettificazione, dopodiché l'adeguamento medico-chirurgico corrisponde ad un diritto pieno del soggetto, soggetto non già ad autorizzazione, bensì a semplice declaratoria.
Chiarito questo e venendo dunque al caso di specie, va osservato quanto segue:
- per un verso, come appurato all'udienza del 30.5.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attore (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente femminili;
2 - per altro verso, dal complesso della documentazione prodotta – ed in particolare dalla relazione psicodiagnostica prodotta (doc. 1) – emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attore, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso femminile, tale da far ritenere che la richiesta rettificazione si ponga quale condizione imprescindibile per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta (quanto al nome, la citata relazione psicodiagnostica attesta che l'attore è già socialmente conosciuto con quello prescelto).
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nato a [...] il [...], da Parte_1 maschile a femminile, con attribuzione del nome “ ; Per_1
dichiara il diritto dell'attore di sottoporsi al corrispondente adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari
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