CASS
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2024, n. 37356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37356 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RM nato a [...] il [...] averso l'ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Fabio Giuseppe Presenti, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 2 aprile 2024, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a ER RM per i reati di cui agli artt. 416-bis e 353 cod. pen., quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis 1 cod. peri. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37356 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 18/07/2024 Si contesta all'indagato di avere partecipato alla associazione mafiosa operativa a Paternò guidata da AB VI e RD TO (articolazione territoriale del clan catanese dei Laudani) dal 2015 'al novembre 2022, nonché di avere concorso a turbare la procedura esecutiva di vendita dell'immobile sito a Biancavilla per favorirne l'aggiudicazione a RA LI, figlio degli esecutati (in violazione dell'art. 571 cod. proc. civ.), allontanando gli altri offerenti in cambio di una somma di denaro, destinata in parte al clan. Gli elementi indiziari sono costituiti dalle sentenze definitive di condanna sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e sulle figure apicali della stessa, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche e ambientali e da altri atti di polizia giudiziaria compendiati nella C.N.R. conclusiva delle indagini. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione ER, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione le deduzioni difensive tese a dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi del suindicato reato. Il compendio accusatorio scaturisce dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA TO, che ha riconosciuto l'indagato come «un affiliato al gruppo dei Laudani, che si accompagnava sempre a RO e AT VE». Manca, tuttavia, ogni valutazione sulla attendibilità soggettiva del chiamante e sui necessari riscontri alle dichiarazioni rese. IA TO è l'unico chiamante in reità, ha reso la sua dichiarazione in quanto ristretto in carcere e appartenente a un clan mafioso diverso da quello asseritamente di appartenenza del ricorrente e, in ogni caso, le sue propalazioni sono generiche. Il contenuto delle intercettazioni non evidenzia la messa a disposizione di ER in favore del sodalizio, né giova come riscontro alle dichiarazioni di IA. Anzi, i Giudici del riesame hanno ritenuto riscontrate le dichiarazioni di IA da quelle stesse intercettazioni (relative alle estorsioni con il meccanismo dei "cavalli di ritorno") per le quali il G.i.p., nell'ordinanza applicativa, escludeva la sussistenza di elementi idonei a giustificare un effettivo collegamento con l'operatività del sodalizio mafioso. Ulteriore vizio del provvedimento impugnato si palesa là dove i Giudici del riesame hanno ritenuto di ravvisare elementi indizianti della pprtecipazione mafiosa del ER, al reato di cui al capo 9) dell'incolpazione provvisoria relativo 2 al rato di turbativa d'asta, in quanto aggravato dall'agevolazione afiosa. Tale reato veniva contestato a SI, NI, ZO, OL , RA e all'indagato. Non risulta indicato nell'ordinanza applicativa della misura alcun elemento che dimostri una consapevole attività finalizzata a favorire l'associazione di stampo mafioso;
dalle conversazioni intercettate non emerge nulla da cui possa desumersi che ER abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare il sodalizio. Il fatto che alcuni correi erano indiziati di appartenere a un'associazione di tipo mafioso non autorizza automaticamente l'applicazione dell'aggravante. Il Tribunale del riesame attribuisce, infine, all'intercettazione nel corso della quale SI riferisce all'indagato che non riescono a raccogliere neppure "gli stipendi" un significato particolarmente rilevante, nonostante la Stessa debba interpretarsi come una confidenza fatta dal SI a ER per giustificare il diniego di acquistare un immobile a titolo di amicizia per quest'ultimo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del tempo trascorso dai fatti addebitati, e cioè due anni, e dello svolgimentò di regolare attività lavorativa da parte dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico perché meramente reiterativo di, questioni in fatto tutte già esaminate e disattese con motivazione adeguata dal Tribunale del riesame. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reitérata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela. Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. 2.1. L'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto delle prOve circa la sussistenza del clan mafioso AB - RD, quale articolazione della famiglia Laudani, ha richiamato i provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'esiStenza della 3 organizzazione. Il Collegio della cautela ha, inoltre, motivato puntualmente sulle dichiarazioni del collaboratore IA relative al ruolo di ER all interno della associazione, correttamente ritenute riscontrate dalle intercettazion telefoniche. Si richiama puntualmente la conversazione nel corso della quale RZ si offriva, parlando con SI e AT, di partecipare ad azioni di ritorsione contro coloro che osavano commettere furti nel territorio del clan senza renderne conto. In tale occasione SI incaricava, inoltre, ER di reclutare altri sodali di provata fedeltà e quest'ultimo criticava la inaffidabilità di alcuni sodali dediti al "fumo". 2.2. Ulteriore conferma della partecipazione del ricorrente all'associazione è stata considerata, con motivazione congrua e logica, la commissione del reato di cui al capo 9), e cioè la turbativa d'asta. Il Tribunale del riesame ha richiamato le riprese video filmate e le intercettazioni che permettevano di ricostruire analiticamente la condotta del ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata ha così ricostruito la dinamica dei fatti: - il 30 settembre 2020, SI giungeva in auto con OLo a Catania per presenziare a un'asta presso lo studio di un avvocato delegato dal Tribunale. In tale circostanza incontravano i sodali ER e NI e SI invitava il primo a ritirare l'offerta presentata dalla persona che lo aveva incaricato;
'si avvedeva della presenza di malavitosi di altro gruppo e commentava che, se non avessero visto lui, avrebbero controllato l'asta; - immediatamente dopo SI rimarcava che, se i proprietari :iell'immobile non avessero partecipato a sorpresa all'asta, dalla stessa avrebbe ricavato 5 mila euro;
- ER si lamentava, invece, con SI della mancata aggiudicazione della casa, rammaricandosi della perdita economica per il gruppo e 'quest'ultimo ribatteva che, poiché erano intervenuti i proprietari, non si poteva fare altrimenti e che, in ogni caso, ER non avrebbe potuto rivendere la casa perché alcuni loro associati avevano bisogno di soldi per versare gli stipendi ai detenuti;
Quindi, sempre in compagnia di OLo, SI e ER erano raggiunti dall'aggiudicatario RA LI, figlio dei proprietari esecutati., SI gli riferiva che si era ritirato per favorire la sua famiglia, e che, comunque, aveva allontanato altri soggetti pronti a intervenire. 2.3.Le vicende sopra riportate sono state, quindi, correttamente ritenute illuminanti per comprendere il supporto fornito dall'indagato alla conSorteria. Attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiliario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valptazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito 'Cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto di imputazione provvisoria. Esse, infatti, quando la difesa el ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso, in relazione al quale il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso, rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia con la quale, al di là della presunzione operante ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte e intensità del dolo) idonei a dimostrare la sUssistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede, collocati cronologicamente in epoca non lontana dal momento di adozione del primigenio provvedimento cautelare. Con motivazione immune da vizi logici, il Collegio della cautela ha ritenuto, da un lato, che la mera incensuratezza di ER era recessiva rispetto all'allarmante contesto criminale nel quale il ricorrente risultava, inserito, e, dall'altro, che le condotte illecite erano accertate fino a data recentissima, risultando contatti tra il ER e VE dal dicembre 2019 a novembre 2022. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 Il Consig nestensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Fabio Giuseppe Presenti, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 2 aprile 2024, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a ER RM per i reati di cui agli artt. 416-bis e 353 cod. pen., quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis 1 cod. peri. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37356 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 18/07/2024 Si contesta all'indagato di avere partecipato alla associazione mafiosa operativa a Paternò guidata da AB VI e RD TO (articolazione territoriale del clan catanese dei Laudani) dal 2015 'al novembre 2022, nonché di avere concorso a turbare la procedura esecutiva di vendita dell'immobile sito a Biancavilla per favorirne l'aggiudicazione a RA LI, figlio degli esecutati (in violazione dell'art. 571 cod. proc. civ.), allontanando gli altri offerenti in cambio di una somma di denaro, destinata in parte al clan. Gli elementi indiziari sono costituiti dalle sentenze definitive di condanna sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e sulle figure apicali della stessa, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche e ambientali e da altri atti di polizia giudiziaria compendiati nella C.N.R. conclusiva delle indagini. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione ER, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione le deduzioni difensive tese a dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi del suindicato reato. Il compendio accusatorio scaturisce dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA TO, che ha riconosciuto l'indagato come «un affiliato al gruppo dei Laudani, che si accompagnava sempre a RO e AT VE». Manca, tuttavia, ogni valutazione sulla attendibilità soggettiva del chiamante e sui necessari riscontri alle dichiarazioni rese. IA TO è l'unico chiamante in reità, ha reso la sua dichiarazione in quanto ristretto in carcere e appartenente a un clan mafioso diverso da quello asseritamente di appartenenza del ricorrente e, in ogni caso, le sue propalazioni sono generiche. Il contenuto delle intercettazioni non evidenzia la messa a disposizione di ER in favore del sodalizio, né giova come riscontro alle dichiarazioni di IA. Anzi, i Giudici del riesame hanno ritenuto riscontrate le dichiarazioni di IA da quelle stesse intercettazioni (relative alle estorsioni con il meccanismo dei "cavalli di ritorno") per le quali il G.i.p., nell'ordinanza applicativa, escludeva la sussistenza di elementi idonei a giustificare un effettivo collegamento con l'operatività del sodalizio mafioso. Ulteriore vizio del provvedimento impugnato si palesa là dove i Giudici del riesame hanno ritenuto di ravvisare elementi indizianti della pprtecipazione mafiosa del ER, al reato di cui al capo 9) dell'incolpazione provvisoria relativo 2 al rato di turbativa d'asta, in quanto aggravato dall'agevolazione afiosa. Tale reato veniva contestato a SI, NI, ZO, OL , RA e all'indagato. Non risulta indicato nell'ordinanza applicativa della misura alcun elemento che dimostri una consapevole attività finalizzata a favorire l'associazione di stampo mafioso;
dalle conversazioni intercettate non emerge nulla da cui possa desumersi che ER abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare il sodalizio. Il fatto che alcuni correi erano indiziati di appartenere a un'associazione di tipo mafioso non autorizza automaticamente l'applicazione dell'aggravante. Il Tribunale del riesame attribuisce, infine, all'intercettazione nel corso della quale SI riferisce all'indagato che non riescono a raccogliere neppure "gli stipendi" un significato particolarmente rilevante, nonostante la Stessa debba interpretarsi come una confidenza fatta dal SI a ER per giustificare il diniego di acquistare un immobile a titolo di amicizia per quest'ultimo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del tempo trascorso dai fatti addebitati, e cioè due anni, e dello svolgimentò di regolare attività lavorativa da parte dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico perché meramente reiterativo di, questioni in fatto tutte già esaminate e disattese con motivazione adeguata dal Tribunale del riesame. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reitérata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela. Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. 2.1. L'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto delle prOve circa la sussistenza del clan mafioso AB - RD, quale articolazione della famiglia Laudani, ha richiamato i provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'esiStenza della 3 organizzazione. Il Collegio della cautela ha, inoltre, motivato puntualmente sulle dichiarazioni del collaboratore IA relative al ruolo di ER all interno della associazione, correttamente ritenute riscontrate dalle intercettazion telefoniche. Si richiama puntualmente la conversazione nel corso della quale RZ si offriva, parlando con SI e AT, di partecipare ad azioni di ritorsione contro coloro che osavano commettere furti nel territorio del clan senza renderne conto. In tale occasione SI incaricava, inoltre, ER di reclutare altri sodali di provata fedeltà e quest'ultimo criticava la inaffidabilità di alcuni sodali dediti al "fumo". 2.2. Ulteriore conferma della partecipazione del ricorrente all'associazione è stata considerata, con motivazione congrua e logica, la commissione del reato di cui al capo 9), e cioè la turbativa d'asta. Il Tribunale del riesame ha richiamato le riprese video filmate e le intercettazioni che permettevano di ricostruire analiticamente la condotta del ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata ha così ricostruito la dinamica dei fatti: - il 30 settembre 2020, SI giungeva in auto con OLo a Catania per presenziare a un'asta presso lo studio di un avvocato delegato dal Tribunale. In tale circostanza incontravano i sodali ER e NI e SI invitava il primo a ritirare l'offerta presentata dalla persona che lo aveva incaricato;
'si avvedeva della presenza di malavitosi di altro gruppo e commentava che, se non avessero visto lui, avrebbero controllato l'asta; - immediatamente dopo SI rimarcava che, se i proprietari :iell'immobile non avessero partecipato a sorpresa all'asta, dalla stessa avrebbe ricavato 5 mila euro;
- ER si lamentava, invece, con SI della mancata aggiudicazione della casa, rammaricandosi della perdita economica per il gruppo e 'quest'ultimo ribatteva che, poiché erano intervenuti i proprietari, non si poteva fare altrimenti e che, in ogni caso, ER non avrebbe potuto rivendere la casa perché alcuni loro associati avevano bisogno di soldi per versare gli stipendi ai detenuti;
Quindi, sempre in compagnia di OLo, SI e ER erano raggiunti dall'aggiudicatario RA LI, figlio dei proprietari esecutati., SI gli riferiva che si era ritirato per favorire la sua famiglia, e che, comunque, aveva allontanato altri soggetti pronti a intervenire. 2.3.Le vicende sopra riportate sono state, quindi, correttamente ritenute illuminanti per comprendere il supporto fornito dall'indagato alla conSorteria. Attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiliario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valptazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito 'Cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto di imputazione provvisoria. Esse, infatti, quando la difesa el ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso, in relazione al quale il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso, rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia con la quale, al di là della presunzione operante ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte e intensità del dolo) idonei a dimostrare la sUssistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede, collocati cronologicamente in epoca non lontana dal momento di adozione del primigenio provvedimento cautelare. Con motivazione immune da vizi logici, il Collegio della cautela ha ritenuto, da un lato, che la mera incensuratezza di ER era recessiva rispetto all'allarmante contesto criminale nel quale il ricorrente risultava, inserito, e, dall'altro, che le condotte illecite erano accertate fino a data recentissima, risultando contatti tra il ER e VE dal dicembre 2019 a novembre 2022. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 Il Consig nestensore