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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12725/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. SILLUZIO FRANCESCO giusta procura in atti Parte_1
telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.BAUER RAIMUND , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di subire dall'anno 2001 delle trattenute sulla liquidazione della disoccupazione agricola per importi variabili intorno agli 800,00 euro all'anno, chiedeva di riconoscere come non dovute le somme richieste e annualmente recuperate con gli indebiti per disoccupazione agricola, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per le ragioni di merito esposte e per l'effetto condannare l' alla CP_1
restituzione delle somme trattenute dal 2001 pari ad euro 5805,83.
Pagina 1 Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. n.
7/70 e la decadenza dalla prestazione previdenziale ex articolo 47, comma 2, D.P.R. n. 639/70; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso e la prescrizione delle somme richieste e annualmente trattenute.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene trattenuta in decisione.
_________________
La domanda di accertamento della illegittimità delle trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70.
In particolare, a norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970,
n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ciò posto, sulla base degli atti di causa, si evince l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria esperita dall'odierno ricorrente, atteso che, secondo l'allegazione del ricorrente e sulla base della documentazione in atti, l'Istituto previdenziale effettuò trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola a decorrere dal 2001 e con provvedimenti del 20/03/2013, 01/07/2016,
16/12/2019 e 15/08/2022, comunicò che le sue domande di disoccupazione agricola per gli anni in questione erano state respinte non risultando lo stesso iscritto negli elenchi agricoli.
Il ricorrente non ha dedotto di aver proposto opposizione in sede amministrativa avverso tali provvedimenti;
tuttavia dalla documentazione versata al fascicolo telematico risulta che questi avrebbe proposto ricorso avverso il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016-2018, rigettato con provvedimento del 16 giugno 2023, notificato il
27/06/2023.
A fronte di ciò il ricorso giudiziario è stato depositato in data 13/12/2023, quindi, oltre lo spirare del termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza.
Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni,
Pagina 2 ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede
AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla
Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
Con sentenza n. 813 del 16.01.2007, confermata dalle successive sentenze sulla predetta questione giuridica, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affermato che: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto errata
l'interpretazione fornita dalla corte territoriale che aveva considerato tempestiva, facendone conseguire la sussistenza del diritto all'iscrizione, l'azione giudiziaria proposta da lavoratrice che, cancellata dagli elenchi nominativi, aveva esperito i rimedi amministrativi, proponendo l'azione giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il procedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio-rigetto del proposto gravame”).
Nei casi come quello a mano, in cui (per gli anni antecedenti e successivi al triennio 2016-
2018) non vi è prova che il ricorso amministrativo sia stato proposto, la Suprema Corte ha individuato
- nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale.
Nel caso in questione, a seguito dei provvedimenti di contestazione di indebito, il ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria superando ogni termine previsto a pena di decadenza.
A tale assorbente considerazione si aggiunge che la domanda formulata dal ricorrente non può essere accolta anche per ragioni di merito.
La Suprema Corte ha più volte affermando che nella materia dell'indebito previdenziale va
Pagina 3 tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale, anche se agendo in accertamento negativo rispetto alla richiesta di restituzione di indebito, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce). (Cfr. Cass. civile sez. lav., 16/10/2019 n.26230)
Nel caso in questione il ricorrente si è limitato a dedurre l'infondatezza delle trattenute subite sulle indennità di disoccupazione agricola;
senza fornire alcun elemento di prova a sostegno del preteso diritto all'erogazione di tale prestazione.
Si osserva, in ultimo, che nel caso in questione la prescrizione opera a vantaggio dell'Istituto di previdenza che in comparsa ha sollevato la relativa eccezione;
inibendo così il diritto del ricorrente a rivendicare la restituzione delle somme trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato e disatteso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' che liquida in euro 1950,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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