Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2019, posta in decisione in data 6.12.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
N PERSONA DEL CURATORE, AVV. FRANCESCA Parte_1
CORSO (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZACCARINI P.IVA_1
GIANCARLO e con elezione di domicilio in via CORSO ITALIA N. 63 91100
TRAPANI presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._1
data 01/02/1936, con il patrocinio dell'Avv. TORTORICI FILIPPO e dall'Avv.
1
VIA SCADUTO, 2/D PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIALE
SCADUTO 2/D PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela - aperto giusta la sentenza n. 11/2012 del Parte_2
Tribunale di Trapani - citava il liquidatore a comparire avanti al Controparte_1
Tribunale di Trapani per conseguire l'accertamento e declaratoria della sua responsabilità ex art. 2489 c.c., ed esponeva: che quest'ultimo nel 1974 costituiva la
CAI s.r.l. - Commercio Autotrasporti Industriali, acquisendo l'88,88% del capitale sociale e la qualifica di amministratore;
che dopo circa 30 anni, probabilmente a causa di un andamento non più soddisfacente, la società veniva posta in liquidazione dal 31.12.2006, con la nomina del liquidatore nella persona dello stesso , CP_1
senza che costui, peraltro, fosse autorizzato espressamente a continuare l'attività di impresa;
che il suddetto liquidatore, invece di procedere alla liquidazione della società, proseguiva l'attività imprenditoriale per anni e fino alla dichiarazione di fallimento della società; che, dall'esame della documentazione contabile, emergeva la perdita crescente per tutti gli esercizi di bilancio, in conseguenza dell'indebita prosecuzione dell'attività; che tali perdite ammontavano a complessivi € 243.539,00; che il sig. veniva, inoltre, rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta, CP_1
circostanza che dimostrava il suo operato il qualità di imprenditore;
che, per tali ragioni, doveva essere ritenuto responsabile ex art. 2489 c.c. e condannato al risarcimento dei danni pari ad € 243.539,00.
Si costituiva in giudizio il liquidatore eccependo, preliminarmente, la CP_1
prescrizione, dell'azione, mentre, nel merito, deduceva: di aver continuato l'attività di
2 impresa in via provvisoria, al fine di ripianare i debiti e recuperare i crediti;
che non vi era stata alcuna pronuncia penale di condanna a suo carico;
che la Curatela errava nella quantificazione del danno, non potendosi in ogni caso far riferimento alle sole passività; che anche queste ultime dovevano essere differentemente quantificate.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU.
Con sentenza n. 74/2019 del giorno 8.1.2019, il Tribunale rigettava le domande della Curatela.
In motivazione, il Collegio, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale considerando che il convenuto non aveva dimostrato la sussistenza di uno stato di incapienza patrimoniale in data antecedente al fallimento, dichiarato il 14.4.2012, e, che, pertanto il termine prescrizionale non era decorso, stante l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in data 4.12.2015.
Nel merito, dava atto del proseguimento dell'attività di impresa da parte del liquidatore, circostanza non contestata dallo stesso e confermata dal CTU e, tuttavia, rilevava che il compimento di atti gestori non integrava ex se la responsabilità del liquidatore, in quanto, ai sensi dell'art. 2489 c.c., era ammissibile la continuazione dell'attività se orientata alla liquidazione, dovendosi fare specifico riferimento all'eventuale danno conseguente. Sul punto, argomentava, in primo luogo, che il criterio risarcitorio proposto dalla Curatela era erroneo poiché si fondava sulle perdite di esercizio registrate negli anni, rilevando che queste ultime, per essere significative ai fini della responsabilità, devono essere accompagnate ad una conseguenziale riduzione del patrimonio sociale, che costituisce il vero pregiudizio sia per la società sia per la garanzia creditoria. Guardando, quindi, al c.d. deficit fallimentare - ossia differenza tra attivo e passivo fallimentare – come possibile parametro di determinazione del pregiudizio, il Tribunale deduceva che, stante la carenza documentale, non si riscontrava l'ammontare del patrimonio netto al momento del fallimento. Procedendo comunque con il criterio del differenziale dei c.d. netti patrimoniali e quindi alle rideterminazioni delle poste annotate e ricostruendo la situazione contabile, dava atto che il consulente aveva elaborato 4 distinte ipotesi di
3 calcolo e aderiva a quella indicata al n.1 in quanto quest'ultima: teneva conto delle variazioni in aumento dei c.d. costi della liquidazione che si sarebbero in ogni caso sostenuti per la liquidazione ed escludeva correttamente, dalla variazioni in diminuzione, la plusvalenza derivante dall'alienazione dell'immobile oggetto dell'attività societaria. Argomentava che l'esclusione era coerente con la circostanza che il valore del realizzo della vendita era stato destinato a ridurre le passività e concludeva che la situazione patrimoniale, a pochi mesi dal fallimento, disvelava la propensione del liquidatore a generare surplus, posto che il patrimonio netto era positivo e di oltre il doppio superiore a quello sussistente al momento dell'inizio della fase liquidatoria. Infine, rilevava che non poteva giungersi a conclusione diversa, posto che il Curatore non aveva documentato la situazione patrimoniale aggiornata e che il liquidatore era stato assolto nel giudizio penale, peraltro, per condotte assolutamente diverse rispetto a quelle contestate nel presente giudizio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Curatela;
resisteva il al gravame. CP_1
In data 6.12.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico motivo, l'appellante deduce che dalla prosecuzione dell'attività non è derivato alcun vantaggio né per la società né per i creditori;
che la maggior parte delle perdite sono costituite da costi del personale e costi di interesse passivi su conto corrente;
che, tra le diverse opzioni elaborate dal consulente, la più realistica è la n.4 poiché non vengono considerati i costi di gestione;
che il Tribunale ha omesso di considerare che se l'attività di impresa fosse stata dismessa dal liquidatore nel 2007, la maggioranza dei costi non sarebbero sorti e l'immediata alienazione dell'unico bene immobile avrebbe prodotto un attivo patrimoniale significativo;
che quanto detto è emerso con chiarezza nella consulenza tecnica d'ufficio, specificamente nella relazione con supplemento, depositata in data 28.4.2018, in particolare nelle pagine
55 e 56.
4 Costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
L'appello non ha pregio.
La responsabilità degli amministratori verso la società prevista dall'art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e trova la sua fonte tanto nella violazione degli obblighi che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto nella violazione di obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali, quali l'obbligo di amministrare la società e perseguirne l'oggetto sociale con la diligenza professionale esigibile ex art. 1176 co. 2^ c.c., nonché quello di amministrare senza conflitto di interessi (cfr. Cass. n. 5718 del 23.3.2004).
Altra e distinta forma di responsabilità è quella degli amministratori verso i creditori della società – prevista dal successivo art. 2394 c.c. come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale – la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti e un comportamento
(dell'amministratore) funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da renderlo inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica
(art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di adempiere (cfr. cass. sez. 1^ civ. n. 10488/98).
L'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. per tutte: cass. sez. I^ civ. n. 11018/05). Dal carattere unitario dell'azione ex art. 146 L.F. discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie delle azioni contrattuali, ha esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto
5 dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. cass. sez. I^ civ. n. 25977/08).
Nell'ambito dell'azione in questione, pertanto, occorre sia comprovato l'inadempimento di uno o più degli obblighi di cui sopra, il danno subito dalla società
e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere (cfr. cass. sez. I^ civ.
n. 9815/02).
Nei confronti del liquidatore della società, peraltro, trovano applicazione le norme in tema di responsabilità degli amministratori, come detta l'art. 2489 c.c., estensibile quindi all'art. 146 L. Fall.
Ciò premesso, va altresì considerato che la difficoltà nell'accertamento della responsabilità degli amministratori si spiega alla luce del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione;
principio in forza del quale il
Giudice, investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione e valutarne direttamente opportunità e convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d'impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all'organo amministrativo, in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere: se fosse possibile compiere una valutazione sull'opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un'indebita ingerenza dell'autorità negli affari sociali, con conseguente rischio di pregiudizio all'autonomia ed indipendenza dell'organo amministrativo e di paralisi del normale svolgimento dell'attività d'impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l'atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le
6 modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è dunque idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore che lo abbia compiuto.
Ebbene, ritiene la Corte che non vi sia stato danno causalmente ascrivibile alla condotta dell'appellato nell'esercizio del mandato di liquidatore sociale, in particolare dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte sua.
Come emerge dalle risultanze della C.T.U., invero, e come chiaramente illustrato dal primo Giudice, l'attività di impresa non ha ingenerato un pregiudizio, identificabile nella compromissione del patrimonio netto della società, e il dato si evince chiaramente dall'analisi delle risultanze della C.T.U., con particolare riguardo, delle 4 ipotesi alternative predisposte dall'ausiliare del Giudice, alla ipotesi 1, che il
Tribunale ha poi accolto e posto a fondamento della decisione.
Con riguardo alle doglianze espresse dalla Curatela appellante, emerge chiaramente che non risponde al vero che la prosecuzione dell'attività di impresa non abbia apportato utilità, laddove si osservi che tale attività (acquisto e vendita di autoveicoli) ha comunque assicurato un margine positivo pari a € 37.539,03. Che la maggior parte delle perdite siano costituite da costi del personale e di interessi passivi sul conto corrente, non è dirimente, poiché, come bene illustra il consulente del
Giudice, buona parte di questi costi sarebbero comunque stati sostenuti nella fase liquidatoria per il raggiungimento degli scopi propri di questa fase,; sicché correttamente il C.T.U. ha inserito detti costi di gestione, come variazione in aumento. In buona sostanza, anche se l'attività di impresa fosse stata dismessa dal liquidatore nel 2007, ugualmente buona parte dei costi si sarebbero prodotti, mentre la carenza documentale non consente di discernere nettamente gli importi che realmente potevano essere risparmiati e restare all'attivo fallimentare (il tutto sempre da considerare alla luce della discrezionalità gestoria dell'amministratore / liquidatore).
7 Quanto alle contestazioni relative alla inclusione della plusvalenza derivante dalla vendita dell'unico immobile in proprietà della società, si deve osservare che lo stesso C.T.U, laddove la difesa della Curatela appellante ha chiesto di estrapolare tale plusvalenza dai conteggi della liquidazione al fine di determinare il danno effettivo per la società derivante dalla prosecuzione dell'impresa, ha rilevato l'inconcludenza della richiesta, “atteso che il valore di realizzo del bene alienato concorre all'estinzione o riduzione delle passività”, né risulta che l'impiego del ricavato sia stato utilizzato per finanziare la gestione corrente.
Nel confermare la congruità dell'opzione della c.d. Ipotesi 1, fatta dal Tribunale, va debitamente tenuto conto della carenza dei documenti segnalata dallo stesso
C.T.U., che ha lamentato, in particolare la mancata produzione del bilancio o situazione contabile al 31.12.2011 e la situazione contabile alla data del fallimento (e non manca di osservare che se fosse stata acquisita tutta la documentazione si sarebbe potuta fornire una risposta più esaustiva ai quesiti posti dal primo Giudice); va anche ricordato che era onere della Curatela, attrice in primo grado, promuovere tutte le iniziative processuali per tale acquisizione, attività che non risulta essere stata compiuta.
Alla luce delle predette considerazioni, va confermata questa opzione.
Si deve quindi concludere che non è ascrivibile all'amministratore/ liquidatore appellato la responsabilità per danno da illegittima prosecuzione dell'attività.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto dalla nei Parte_3
confronti di avverso la sentenza n. 74/2019, pronunziata dal Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 8.1.2019;
2) condanna l'appellante ... al pagamento, in favore .. , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre accessori;
8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 15.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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