CASS
Sentenza 19 dicembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2022, n. 37118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37118 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14768/2020 R.G. proposto da: AN OL e RA GI, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO ([...]), che li rappresenta e difende
- ricorrenti -
contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via di VILLA GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI ET ([...]), che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7574/2019 depositata il 05/12/2019. Civile Sent. Sez. 3 Num. 37118 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 19/12/2022 R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 2 di 9 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati OL SC in sostituzione dell’avvocato LV RE e TO AT, in sostituzione dell’avvocato TO NI, per delega scritta, per Banca TE san Poalo S.p.a.; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 15 dicembre 2015, TE LO s.p.a. convenne in giudizio gli avvocati OL SC e IN LI. Oggetto della contesa era il dissequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di duecentodiciannove (219) assegni circolari, parte di un più ampio compendio di titoli della stessa specie sequestrati ai due predetti con provvedimento del giugno dell’anno 2013. Insorta controversia sulle modalità di pagamento dei detti titoli, l’istituto bancario chiese, al Tribunale civile di Roma, il sequestro liberatorio delle somme, ai sensi dell’art. 687 cod. proc. civ.. Il provvedimento di sequestro liberatorio venne concesso con ordinanza del Tribunale di Roma, rispettivamente per i due creditori SC e LI. Le somme furono versate su due conti correnti intestati ai creditori ed accesi presso la stessa banca TE SA OL S.p.a. Quest’ultima, nella causa di merito, chiese il riconoscimento della legittimità della propria condotta e nel corso del procedimento produsse il provvedimento di sequestro penale di ulteriori quarantanove (49) assegni circolari, di cui undici (11) emessi da R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 3 di 9 TE SA OL S.p.a. in favore delle odierne controparti nonché il provvedimento del 20/06/2016 con cui era stato ordinato il sequestro degli assegni circolari per i quali il Tribunale di Roma non aveva autorizzato il sequestro liberatorio ed il provvedimento di sequestro dei due conti correnti vincolati sui quali la banca, all’esito del giudizio cautelare, aveva versato la provvista degli assegni sottoposti a sequestro liberatorio. Su tali presupposti banca TE SA OL S.p.a. chiese al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione della materia del contendere a causa dell’intervenuto sequestro penale delle somme sottoposte a sequestro civile, mentre gli avvocati SC e LI chiesero l’estinzione del processo per difetto di giurisdizione del giudice civile per esserne munito il giudice delle misure di prevenzione. Il Tribunale di Roma ritenne, con sentenza, che fosse sopravvenuto il difetto di interesse ad agire dell’istituto di credito al riguardo ritenne, in premessa, che vi era stata la sottoposizione a sequestro dei titoli di credito e che oggetto del giudizio dovesse essere solo la determinazione delle modalità esecutive per il pagamento di assegni circolari per la liquidazione dei quali i creditori avevano richiesto un pagamento non conforme alla normativa antiriciclaggio di cui alla legge n. 197 del 5/07/1991, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 143 del 3/05/1991. Il Tribunale concluse, pertanto, che fosse venuto meno l’interesse della banca alla determinazione delle modalità di pagamento dei titoli circolari e che si era verificata una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte della banca attrice, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La decisione del primo giudice venne impugnata dinanzi alla Corte territoriale dagli avvocati SC e LI, che chiesero R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 4 di 9 preliminarmente la sospensione del giudizio, essendo pendente innanzi alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità delle norme di cui al d. lgs. n. 159 del 6/09/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». Banca TE SA OL S.p.a. resistette all’impugnazione di merito. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7574 del 5/12/2019, ha dichiarato l’appello in parte inammissibile ed in parte infondato. Rigettate le eccezioni preliminari di rito, i giudici di secondo grado, per quel che in questa sede ancora rileva, hanno ritenuto che il sequestro penale dei titoli non fosse un evento interruttivo ma che dovesse essere valutato come elemento utile alla definizione del procedimento per difetto dell’interesse del debitore a proseguire il giudizio. Anche in merito al contegno della banca debitrice rispetto alle previsioni antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231 del 21/11/2007 – di «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» –, la Corte d’appello ha ritenuto esente da responsabilità l’istituto di credito, avendo questo agito in conformità alla normativa primaria. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso per cassazione OL SC e IN LI, con atto articolato su tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la banca TE LO S.p.a. Il Procuratore generale, per mezzo di un suo sostituto, ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 5 di 9 L’avvocato SC, comparso alla detta udienza per delega dell’avvocato, comune alla ricorrente Traisci, LV RE, ha discusso la causa e ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato in sostituzione dell’avvocato TO NI, per la controricorrente, ha discusso la causa chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio di non dovere affrontare la questione dei peculiari requisiti della specialità della procura per il giudizio di legittimità, sulla quale si è in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, di una ragione più liquida di definizione del ricorso in senso non favorevole per la parte ricorrente. Ed infatti, con il primo mezzo i ricorrenti sostengono l’improcedibilità del giudizio civile per l’applicazione degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale ogni controversia sulla circolazione dei beni assoggettati alla misura di prevenzione dovrebbe essere devoluta alla cognizione del giudice penale. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, assumendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, censurano la mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della legge assegni in relazione all’obbligo di pagamento dell’assegno circolare, contestando la motivazione come apparente siccome fondata su principi non aventi valore di legge, nonché assumendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2007. Con il terzo, e ultimo, mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite nonostante fosse stato in parte rigettato il ricorso per sequestro liberatorio, con conseguente soccombenza, almeno ripartita. R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 6 di 9 Il primo motivo è inammissibile, prima che infondato. Va, in via dirimente, osservato che l’inammissibilità è riferita alla mancata contestazione, in questa sede, dell’affermazione decisoria della Corte impugnata, relativa alla genericità del motivo d’appello (a pag. 7 della sentenza della Corte territoriale). È, pertanto, sussistente fattispecie riconducibile al disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Il primo mezzo sarebbe, poi, infondato nella parte in cui contesta la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse. Invero, correttamente la corte territoriale afferma la carenza d’interesse sopravvenuta della banca TE SA OL alla prosecuzione del giudizio di sequestro liberatorio, in considerazione dell’apertura del procedimento di prevenzione, atteso che con l’intervenuta confisca degli assegni circolari l’istituto di credito non aveva più alcun giuridico interesse al perseguimento della finalità tipica, per il debitore, del sequestro liberatorio, che è quella di evitare la mora e i conseguenti effetti pregiudizievoli (così come da giurisprudenza risalente e costante: Cass. n. 08577 del 28/09/1996 Rv. 499835 – 01; Cass. n. 04923 del 05/06/1987 Rv. 453547 - 01): infatti, con il sequestro - dapprima e, come riferito senza adeguata confutazione, con la confisca poi - la circolazione del titolo è giuridicamente, se non materialmente, impossibile. La Corte territoriale ha anche adeguatamente motivato sul diniego di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale, con affermazione (del non esservi in giudizio la necessità di applicare norme sospettate d’incostituzionalità) non adeguatamente censurata in questa sede. Il secondo mezzo è infondato: l’indebito rifiuto di pagamento da parte della banca TE LO non vi è stato, atteso che essa, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 687 cod. proc. civ. ha offerto il pagamento degli assegni, che non ha R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 7 di 9 effettuato per esservi stata richiesta da parte degli avvocati SC e LI di riceverlo con mezzi diversi dal bonifico bancario, ossia con modalità astrattamente idonee ad integrare l’ipotesi che si trattasse di operazioni soggette a obbligo di segnalazione. A tale conclusione l’istituto bancario si è determinato anche in considerazione della circostanza, incontestata, che entrambi gli avvocati erano indagati in procedimento penale sin dall’anno 2013. La banca TE LO S.p.a. ha, quindi, agito nell’osservanza di disposizioni di legge, segnatamente del d.lgs. n. 231 del 2007, e dei conseguenti provvedimenti regolamentari applicativi che prescrivono la segnalazione di operazioni di importo pari o superiori ai quindicimila euro, ai sensi degli artt. 3 e 17 del detto testo normativo, in caso di inosservanza dei quali è l’intermediario finanziario a essere soggetto a provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007). Il terzo motivo di ricorso è infondato, prima di tutto perché la soccombenza va valutata nel suo complesso e non in relazione a ciascuna fase o grado del processo;
e, in ogni caso, poiché, essendo la fase cautelare stata considerata nella liquidazione delle spese, al momento del deposito del ricorso cautelare per sequestro liberatorio non si era ancora avuto l’intervento, successivo e limitativo, su alcuni degli assegni che ne costituivano sin dall’inizio l’oggetto. La Corte di merito ha adeguatamente ravvisato e motivato la piena soccombenza degli avvocati SC-LI e ha, quindi, posto le spese di lite integralmente a loro carico. Da ultimo, non possono neppure trovare seguito le asserzioni ulteriori svolti nella memoria, nei limiti in cui queste possano pure essere prese in considerazione, siccome ampliative del thema decidendum devoluto a questa Corte col solo ricorso. In primo luogo, nessuna pronuncia delle Sezioni Unite, tanto meno con gli R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 8 di 9 estremi identificativi indicati in memoria, afferma mai che il sopravvenire del venir meno del titolo esecutivo imponga di proseguire l’esecuzione: ma, semmai, solo di valutare le opposte posizioni processuali ai fini della configurazione della soccombenza virtuale sull’opposizione esecutiva, in ipotesi di una caducazione successiva del titolo esecutivo e per di più per motivi diversi;
e, nella presente fattispecie, oggetto di causa è l’effetto del sequestro prima e della confisca poi, che fanno venir meno lo stesso documento (cd. corpus mechanicum) del titolo e quindi privano il suo portatore del diritto di agire in executivis in base ad esso. E tale ultima circostanza priva di operatività l’obbligo di pagamento a vista dell’assegno circolare. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’importo originariamente controverso, pari a oltre centomila euro, e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, nella somma di euro diecimila, oltre accessori di legge. Il Collegio reputa che, in considerazione della condotta processuale dei ricorrenti, che hanno reiteratamente insistito nella prospettazione di tesi difensive inconsistenti (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 - 02) a fronte di pronunce di primo e secondo grado del tutto conformi a diritto, sorrette da accurata disamina delle risultanze processuali, pure sopravvenute e relative al procedimento di prevenzione della cui conclusione a loro sfavorevole non hanno documentato alcuna adeguata confutazione, sussistano i presupposti per la condanna, d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., in misura che si stima equo rapportare all’importo delle spese processuali, pari a euro diecimila. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 9 di 9 per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna i ricorrenti, d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento, della somma di euro diecimila in favore della controparte. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
- ricorrenti -
contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via di VILLA GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI ET ([...]), che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7574/2019 depositata il 05/12/2019. Civile Sent. Sez. 3 Num. 37118 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 19/12/2022 R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 2 di 9 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati OL SC in sostituzione dell’avvocato LV RE e TO AT, in sostituzione dell’avvocato TO NI, per delega scritta, per Banca TE san Poalo S.p.a.; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 15 dicembre 2015, TE LO s.p.a. convenne in giudizio gli avvocati OL SC e IN LI. Oggetto della contesa era il dissequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di duecentodiciannove (219) assegni circolari, parte di un più ampio compendio di titoli della stessa specie sequestrati ai due predetti con provvedimento del giugno dell’anno 2013. Insorta controversia sulle modalità di pagamento dei detti titoli, l’istituto bancario chiese, al Tribunale civile di Roma, il sequestro liberatorio delle somme, ai sensi dell’art. 687 cod. proc. civ.. Il provvedimento di sequestro liberatorio venne concesso con ordinanza del Tribunale di Roma, rispettivamente per i due creditori SC e LI. Le somme furono versate su due conti correnti intestati ai creditori ed accesi presso la stessa banca TE SA OL S.p.a. Quest’ultima, nella causa di merito, chiese il riconoscimento della legittimità della propria condotta e nel corso del procedimento produsse il provvedimento di sequestro penale di ulteriori quarantanove (49) assegni circolari, di cui undici (11) emessi da R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 3 di 9 TE SA OL S.p.a. in favore delle odierne controparti nonché il provvedimento del 20/06/2016 con cui era stato ordinato il sequestro degli assegni circolari per i quali il Tribunale di Roma non aveva autorizzato il sequestro liberatorio ed il provvedimento di sequestro dei due conti correnti vincolati sui quali la banca, all’esito del giudizio cautelare, aveva versato la provvista degli assegni sottoposti a sequestro liberatorio. Su tali presupposti banca TE SA OL S.p.a. chiese al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione della materia del contendere a causa dell’intervenuto sequestro penale delle somme sottoposte a sequestro civile, mentre gli avvocati SC e LI chiesero l’estinzione del processo per difetto di giurisdizione del giudice civile per esserne munito il giudice delle misure di prevenzione. Il Tribunale di Roma ritenne, con sentenza, che fosse sopravvenuto il difetto di interesse ad agire dell’istituto di credito al riguardo ritenne, in premessa, che vi era stata la sottoposizione a sequestro dei titoli di credito e che oggetto del giudizio dovesse essere solo la determinazione delle modalità esecutive per il pagamento di assegni circolari per la liquidazione dei quali i creditori avevano richiesto un pagamento non conforme alla normativa antiriciclaggio di cui alla legge n. 197 del 5/07/1991, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 143 del 3/05/1991. Il Tribunale concluse, pertanto, che fosse venuto meno l’interesse della banca alla determinazione delle modalità di pagamento dei titoli circolari e che si era verificata una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte della banca attrice, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La decisione del primo giudice venne impugnata dinanzi alla Corte territoriale dagli avvocati SC e LI, che chiesero R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 4 di 9 preliminarmente la sospensione del giudizio, essendo pendente innanzi alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità delle norme di cui al d. lgs. n. 159 del 6/09/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». Banca TE SA OL S.p.a. resistette all’impugnazione di merito. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7574 del 5/12/2019, ha dichiarato l’appello in parte inammissibile ed in parte infondato. Rigettate le eccezioni preliminari di rito, i giudici di secondo grado, per quel che in questa sede ancora rileva, hanno ritenuto che il sequestro penale dei titoli non fosse un evento interruttivo ma che dovesse essere valutato come elemento utile alla definizione del procedimento per difetto dell’interesse del debitore a proseguire il giudizio. Anche in merito al contegno della banca debitrice rispetto alle previsioni antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231 del 21/11/2007 – di «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» –, la Corte d’appello ha ritenuto esente da responsabilità l’istituto di credito, avendo questo agito in conformità alla normativa primaria. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso per cassazione OL SC e IN LI, con atto articolato su tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la banca TE LO S.p.a. Il Procuratore generale, per mezzo di un suo sostituto, ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 5 di 9 L’avvocato SC, comparso alla detta udienza per delega dell’avvocato, comune alla ricorrente Traisci, LV RE, ha discusso la causa e ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato in sostituzione dell’avvocato TO NI, per la controricorrente, ha discusso la causa chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio di non dovere affrontare la questione dei peculiari requisiti della specialità della procura per il giudizio di legittimità, sulla quale si è in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, di una ragione più liquida di definizione del ricorso in senso non favorevole per la parte ricorrente. Ed infatti, con il primo mezzo i ricorrenti sostengono l’improcedibilità del giudizio civile per l’applicazione degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale ogni controversia sulla circolazione dei beni assoggettati alla misura di prevenzione dovrebbe essere devoluta alla cognizione del giudice penale. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, assumendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, censurano la mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della legge assegni in relazione all’obbligo di pagamento dell’assegno circolare, contestando la motivazione come apparente siccome fondata su principi non aventi valore di legge, nonché assumendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2007. Con il terzo, e ultimo, mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite nonostante fosse stato in parte rigettato il ricorso per sequestro liberatorio, con conseguente soccombenza, almeno ripartita. R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 6 di 9 Il primo motivo è inammissibile, prima che infondato. Va, in via dirimente, osservato che l’inammissibilità è riferita alla mancata contestazione, in questa sede, dell’affermazione decisoria della Corte impugnata, relativa alla genericità del motivo d’appello (a pag. 7 della sentenza della Corte territoriale). È, pertanto, sussistente fattispecie riconducibile al disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Il primo mezzo sarebbe, poi, infondato nella parte in cui contesta la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse. Invero, correttamente la corte territoriale afferma la carenza d’interesse sopravvenuta della banca TE SA OL alla prosecuzione del giudizio di sequestro liberatorio, in considerazione dell’apertura del procedimento di prevenzione, atteso che con l’intervenuta confisca degli assegni circolari l’istituto di credito non aveva più alcun giuridico interesse al perseguimento della finalità tipica, per il debitore, del sequestro liberatorio, che è quella di evitare la mora e i conseguenti effetti pregiudizievoli (così come da giurisprudenza risalente e costante: Cass. n. 08577 del 28/09/1996 Rv. 499835 – 01; Cass. n. 04923 del 05/06/1987 Rv. 453547 - 01): infatti, con il sequestro - dapprima e, come riferito senza adeguata confutazione, con la confisca poi - la circolazione del titolo è giuridicamente, se non materialmente, impossibile. La Corte territoriale ha anche adeguatamente motivato sul diniego di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale, con affermazione (del non esservi in giudizio la necessità di applicare norme sospettate d’incostituzionalità) non adeguatamente censurata in questa sede. Il secondo mezzo è infondato: l’indebito rifiuto di pagamento da parte della banca TE LO non vi è stato, atteso che essa, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 687 cod. proc. civ. ha offerto il pagamento degli assegni, che non ha R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 7 di 9 effettuato per esservi stata richiesta da parte degli avvocati SC e LI di riceverlo con mezzi diversi dal bonifico bancario, ossia con modalità astrattamente idonee ad integrare l’ipotesi che si trattasse di operazioni soggette a obbligo di segnalazione. A tale conclusione l’istituto bancario si è determinato anche in considerazione della circostanza, incontestata, che entrambi gli avvocati erano indagati in procedimento penale sin dall’anno 2013. La banca TE LO S.p.a. ha, quindi, agito nell’osservanza di disposizioni di legge, segnatamente del d.lgs. n. 231 del 2007, e dei conseguenti provvedimenti regolamentari applicativi che prescrivono la segnalazione di operazioni di importo pari o superiori ai quindicimila euro, ai sensi degli artt. 3 e 17 del detto testo normativo, in caso di inosservanza dei quali è l’intermediario finanziario a essere soggetto a provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007). Il terzo motivo di ricorso è infondato, prima di tutto perché la soccombenza va valutata nel suo complesso e non in relazione a ciascuna fase o grado del processo;
e, in ogni caso, poiché, essendo la fase cautelare stata considerata nella liquidazione delle spese, al momento del deposito del ricorso cautelare per sequestro liberatorio non si era ancora avuto l’intervento, successivo e limitativo, su alcuni degli assegni che ne costituivano sin dall’inizio l’oggetto. La Corte di merito ha adeguatamente ravvisato e motivato la piena soccombenza degli avvocati SC-LI e ha, quindi, posto le spese di lite integralmente a loro carico. Da ultimo, non possono neppure trovare seguito le asserzioni ulteriori svolti nella memoria, nei limiti in cui queste possano pure essere prese in considerazione, siccome ampliative del thema decidendum devoluto a questa Corte col solo ricorso. In primo luogo, nessuna pronuncia delle Sezioni Unite, tanto meno con gli R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 8 di 9 estremi identificativi indicati in memoria, afferma mai che il sopravvenire del venir meno del titolo esecutivo imponga di proseguire l’esecuzione: ma, semmai, solo di valutare le opposte posizioni processuali ai fini della configurazione della soccombenza virtuale sull’opposizione esecutiva, in ipotesi di una caducazione successiva del titolo esecutivo e per di più per motivi diversi;
e, nella presente fattispecie, oggetto di causa è l’effetto del sequestro prima e della confisca poi, che fanno venir meno lo stesso documento (cd. corpus mechanicum) del titolo e quindi privano il suo portatore del diritto di agire in executivis in base ad esso. E tale ultima circostanza priva di operatività l’obbligo di pagamento a vista dell’assegno circolare. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’importo originariamente controverso, pari a oltre centomila euro, e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, nella somma di euro diecimila, oltre accessori di legge. Il Collegio reputa che, in considerazione della condotta processuale dei ricorrenti, che hanno reiteratamente insistito nella prospettazione di tesi difensive inconsistenti (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 - 02) a fronte di pronunce di primo e secondo grado del tutto conformi a diritto, sorrette da accurata disamina delle risultanze processuali, pure sopravvenute e relative al procedimento di prevenzione della cui conclusione a loro sfavorevole non hanno documentato alcuna adeguata confutazione, sussistano i presupposti per la condanna, d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., in misura che si stima equo rapportare all’importo delle spese processuali, pari a euro diecimila. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo R.g. n. 14768/2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C. Valle Pag. 9 di 9 per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna i ricorrenti, d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento, della somma di euro diecimila in favore della controparte. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della