Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2004, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CU Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. DERENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AR, elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie, 38 presso l'avv. Giovanni Angelozzi che la rappresenta e difende per mandato a margine;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, in virtù di procura speciale notarile e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- intimato con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16378 del 1.6.2000 R.G. n. 98 del 1997.
Va premesso che ME RM quale vedova di Di IS AE ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti dell'INAIL, avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Roma;
che l'INAIL ha depositato procura al difensore;
che, avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M. Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che le parti non hanno depositato memorie.
Osserva:
Il Collegio che il Tribunale ha rigettato l'appello della ME sul duplice rilievo che sussisteva una causa certa del tumore all'epifaringe, che ha causato la morte di Di IS AE, e che il consulente di ufficio aveva rilevato che le tabelle dell'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro e la letteratura scientifica non rilevavano un adeguato rapporto causale in relazione al tumore alla epifaringe nel lavoro di un addetto alla verniciatura. Il ricorrente, con l'unico motivo, pur deducendo anche la violazione dell'art. 85 del TU n. 1124 del 1965 per ragioni che non precisa, censura l'accertamento di fatto della mancanza di nesso di causa o di concausa tra lavoro e malattia, affermando che con argomentazioni fragili il consulente tecnico ha escluso anche una concausa minima, assumendo che la malattia da cui era affetto il Di IS era conseguenza della sua attività di verniciatore.
Le censure sono manifestamente infondate. Il ricorrente, infatti, non precisa per quale accertata ragione debba ritenersi che la lavorazione cui era addetto il Di IS sia stata concausa anche minima della neoplasia. Il CTU ed il Tribunale hanno fondato la contraria affermazione su valutazioni di organi di ricerca internazionali e sulla letteratura scientifica;
il ricorrente non rileva vizi specifici di questa motivazione, ma si limita a contrapporre una sua diversa, ma non argomentata opinione, cioè sollecita inammissibilmente in sede di legittimità un diverso accertamento di fatto. Si deve concludere in conformità della richiesta del P.M. per la manifesta infondatezza del ricorso. Non si deve provvedere sulle spese essendo la ricorrente soccombente e non avendo svolto l'intimato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004