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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6694 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 11/01/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Procuratore sig. (C.F Parte_2
– in virtù di Atto notarile Rep. 177893 del C.F._1
28/04/2022 Racc. n. 11776, rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Maria Teresa Caprio (C.F. presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n.
126
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. Nino Sgaraglia (C.F. ) con il quale C.F._4
elettivamente domicilia presso il suo studio sito in C/Mare di Stabia (NA)
1 alla Via Petrarca n. 65, giusta procura agli atti
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del dirigente dell'avvocatura comunale pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.01.2024 le parti hanno rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado e rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno
chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_3
5033/2022 (relativa al procedimento n. 969/2022 R.G.), resa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 20.09.2022,
notificata in data 23.11.2022, con la quale è stata accolta la domanda promossa da di annullamento, per prescrizione, CP_1
dell'intimazione di pagamento n. 07120219014270401000 contenente la cartella di pagamento n. 07120130126561882000, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa ambientale rifiuti e servizi, anno 2013, ente impositore . Controparte_2
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l'
[...]
e il chiedendo di Parte_1 Controparte_2
2 disporre l'accertamento negativo del credito con annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120219014270401000 contenente la cartella di pagamento n. 07120130126561882000. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' , depositando Parte_1
documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale e degli atti interruttivi successivi, rilevando il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva il che resisteva alla Controparte_2
domanda e ne chiedeva il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Con la sentenza n. 5033/2022, il Giudice di pace, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di e per CP_1
l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n. 07120219014270401000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120130126561882000, con condanna di e del in solido tra CP_3 Controparte_2
loro, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello eccependo: CP_3
- violazione e falsa applicazione artt. 3, 24, 100, 103, 111, Cost., art. 2 e 19
D.lgs 546/92, nonché artt. 37 comma 1, 112, 175 cpc (Difetto – assenza di motivazione, travisamento, sviamento). Il Giudice è incorso in evidente contraddizione ed errore di diritto in ordine al mancato rilievo del difetto di
Giurisdizione del Giudice di Pace adito, pur eccepito in primo grado, stante la natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione di questi. Il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'impugnativa di un avviso
3 di intimazione che non è un atto esecutivo;
- difetto di motivazione, travisamento, sviamento. Violazione di legge, artt.
19 e 21 D.lgs. 542/92 e conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Mancata e/o inesatta valutazione delle prove. Legittimità degli atti impugnati e dell'operato di . Infondatezza Parte_1
dell'eccezione di prescrizione. Rilevava di aver depositato agli atti del giudizio di primo grado la relata di notifica della cartella esattoriale n.
07120130126561882000 avvenuta il 18.01.2014 a mani della moglie del destinatario;
con successiva notifica di intimazione di pagamento n.
0712018 9028090151000 avvenuta il 08.02.2019 mediante deposito del plico presso la casa comunale per assenza del destinatario. Tale intimazione non è stata opposta nei termini di legge e in ogni caso alcuna prescrizione era maturata considerando anche il periodo di sospensione della riscossione,
e dei termini prescrizionali, che va dal 01.01.14 al 15.03.14 previsto dalla
"Legge di Stabilità del 2014", successivamente esteso a tutto il 15.06.14 per effetto del D.L. 16/14, convertito in Legge n. 68/14 in G.U. 05.05.14.
concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata, CP_3
accertando e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, accertare e dichiarare la nullità,
inammissibilità ed improponibilità della domanda, alla luce della regolare notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti successivi, non decorso alcun termine di prescrizione. In ogni caso, con annullamento della condanna al pagamento delle spese e competenze di parte attrice, emessa a carico di con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite del doppio grado di giudizio.
4 Si costituiva in data 28.03.2023 depositando comparsa di CP_1
costituzione ed insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
-infondatezza del primo motivo di appello, tale per cui la giurisdizione sarebbe appartenuta alle Controparte_4
atteso che la ha ripetutamente osservato che la notifica della Org_1
cartella esattoriale segna la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice tributario;
tutte le questioni successive alla notifica della cartella, ivi compresa la prescrizione, sono devolute al giudice ordinario, segnatamente al giudice dell'esecuzione;
-impugnabilità dell'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento
è un atto autonomamente impugnabile;
-infondatezza del motivo di appello riguardante l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, risultando in effetti decorso il termine di prescrizione del credito in oggetto.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
proposto da siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed CP_3
infondato in fatto oltre che in diritto per le motivazioni suesposte, e la conferma della sentenza n. 5033/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Torre Annunziata, all'esito del giudizio recante R.G. 969/2022, con vittoria di spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio,
con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nelle memorie conclusive, chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere. La somma rientra nella cosiddetta pace fiscale.
L'art. 1 commi 222-230 della legge n. 197/2022, ha previsto l'annullamento
5 automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti dall'1.01.2000 al 31.12.2015 di importo residuo fino a 1.000/00 €.
All'udienza del 11.01.2024 le parti hanno rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado e rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia del che Controparte_2
sebbene regolarmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec del 20.12.2022 alle ore 21:27, non si è costituito.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle
6 argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall , relativo al mancato pagamento della Parte_1
tassa ambientale rifiuti e servizi, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
7 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei
8 termini seguenti:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
9 impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nel caso di impugnazione di intimazione di pagamento, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata è un pagamento di natura tributaria
(della tassa ambientale rifiuti e servizi); che la cartella n.
07120130126561882000 è stata regolarmente notificata in data 18.01.2014
a mani della moglie del destinatario, seguita dalla comunicazione di avvenuta notifica e che tale notifica non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente nel giudizio di primo grado;
la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo successivo alla notifica della cartella.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
10 di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un atto attraverso il quale l' (creditore) Parte_1
sollecita il contribuente a pagare la somma indicata entro un preciso termine.
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che
11 alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il credito CP_1
in oggetto. Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si precisa chiaramente che: “all'istante veniva notificato in data
11.01.2022, dall' un'intimazione di Parte_1
pagamento contrassegnata dal numero ..” pertanto PartitaIVA_3
è chiaro che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di CP_1
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione, atteso che ogni statuizione relativa alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere va demandata al
Giudice al quale spetta la giurisdizione.
Ed invero, circa gli altri motivi di appello si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che, “nell'ordine logico, il giudice deve esaminare con priorità le questioni pregiudiziali di rito e, quando dalla risoluzione in senso affermativo o negativo di una di dette questioni perviene a pronuncia impeditiva della cognizione delle ulteriori questioni dibattute, perché la questione pregiudiziale definisce il giudizio, deve astenersi dall'esaminare le altre questioni” (Cass. 19/05/1962 n. 1140).
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_5
[...]
[...] e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
5033/2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel procedimento civile R.G. 969/2022, depositata in data 20.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 06/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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