Sentenza 9 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2018, n. 24817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24817 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 2889-2016 proposto da: OR DI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.TOSCANA l, presso lo studio dell'avvocato CARLA CANALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVIDE GIORGIO CONTINI, FRANCESCO SIMONE CRIMALDI;
2018
- ricorrente -
1882
contro
BANCA D'ITALIA, in persona de1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZIONALE
91, rappresentata e difesa dagli avvocati SFORZA FLAVJA e NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI dell'AVVOCATURA DELLA BANCA stessa;
- con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositatO il 22/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENT1NO; udito li P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULV10 TRONCONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato
MARTINOLI
Marzia Maria, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Davide Giorgio CONTE41, difensore del ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato
SFORZA
Laura, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il prof. IO GH proponeva opposizione dinanzi alla corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), avverso il provvedimento n. 310 del 17 giugno 2014 con cui il Direttorio della CA d'Italia - a seguito di accertamenti ispettivi condotti tra aprile e maggio 2013 presso la CA NE (Italia) s.p.a., di cui egli era stato amministratore fino al 24.4.13 - gli aveva inflitto Unflittal la sanzione di C 15.500 per irregolarità consistenti in carenze nell'erogazione e nel controllo del credito da parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. b) e d) T.U.B.; Tit. IV., cap. 11, Istr. Vig. Banche - Circ. 229/99; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - Circ. 263/06). In sede di opposizione il prof. GH deduceva la violazione del termine di duecentoquaranta giorni previsto per l'ultimazione del procedimento sanzionatorio;
la carenza, genericità e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento sanzionatorio, nonché l'errata applicazione della normativa di settore, primaria e secondaria, invocata a supporto della sanzione;
la violazione e falsa applicazione degli articoli 2381 e 2392 cod. civ., con riferimento ai doveri di vigilanza degli amministratori non esecutivi. La corte capitolina rigettava l'opposizione con decreto n. 5381 del 28 maggio 2015. In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, la corte territoriale riteneva che il termine di duecentoquaranta giorni non fosse perentorio e, comunque, non fosse stato violato, decorrendo esso - in ragione della connessione degli accertamenti a carico dei diversi esponenti aziendali della medesima banca - dalla data di presentazione delle controdeduzioni dell'ultimo soggetto incolpato. Quanto al secondo motivo di opposizione, la corte capitolina giudicava inammissibile, per genericità, la doglianza relativa al dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato e infondata la doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, negando la sussistenza della disparità di trattamento tra i diversi esponenti aziendali lamentata dall'opponente. Quanto al terzo motivo di opposizione, la corte di appello argomentava che gli articoli 2381 e 2392 cod. civ. non imponevano alcuna distinzione, in punto di responsabilità, tra amministratori delegati ed amministratori privi di deleghe. Avverso il menzionato decreto il sig. GH ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi. La CA d'Italia ha depositato controricorso. ain-zek La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 19 Tanto 2018, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie ed il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato con riferimento al numero 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, con riguardo agli articoli 53, comma 1, lett. b) e d) T.U.B.; tit. IV cap 11 Istr. Vig. Banche - Circ. 229/99; tit. I cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. Prud.le per le banche - Circ. 263/06; articoli 1, 3 e 11 legge n. 689/1981. Nel mezzo di impugnazione si svolge una duplice censura. Sotto un primo profilo si sostiene che la decisione della corte capitolina sarebbe erronea per non aver rilevato che al prof. GH non poteva essere comminata alcuna sanzione in qualità di membro del "comitato crediti". Sotto un secondo profilo il ricorrente deduce che, avendo il consiglio di amministrazione adottato le proprie deliberazioni sempre all'unanimità, il provvedimento sanzionatorio avrebbe erroneamente scisso, in modo artificioso, la posizione degli amministratori AE e Amendola, non sanzionati, da quella degli amministratori, tra cui l'odierna ricorrente, assoggettati a sanzione. Il motivo va disatteso. La prima censura non coglie la ratio decidendi dell'impugnato decreto, giacché la corte territoriale ha ritenuto il prof. GH responsabile degli illeciti a lui addebitati non nella sua qualità di componente del comitato crediti ma nella sua qualità di amministratore. Il riferimento alla partecipazione del prof. GH al comitato crediti risulta funzionale a colorare la sua responsabilità come amministratore, differenziando il suo ruoio da quello degli amministratori non sanzionati, non ad indicare un titolo di responsabilità diverso dalla titolarità dell'ufficio di amministratore della banca. La seconda censura è inammissibile perché attinge direttamente il provvedimento sanzionatorio, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui l'impugnato decreto espressamente disattende l'assunto dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi amministratori (vedi pagg. 4/5 del decreto: «ritenuto che nella fattispecie non vi sia stata alcuna disparità di trattamento, anzi una opportuna e doverosa differenziazione di posizioni e responsabilità degli organi sociali, in quanto i crediti controversi (rectius anomali), sottostanti ad operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio (v. finanziamenti a favore di Elleci, IO EG e Gruppo Sere gni Finigraf) erano stati deliberati da un ristretto comitato crediti della CA NE (di cui l'odierno ricorrente era componente) ... e che le facilitazioni creditizie erano già state concesse da detto comitato ristretto, prima ancora di arrivare in consiglio di amministrazione (e ciò spiega la "assoluzione" del presidente AE e dell'amministratore Amendola)»). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'omesso esame dei seguenti fatti decisivi: il fatto che i primi tre finanziamenti alla società Elleci Immobiliare s.r.l. vennero decisi il 29.12.2011, il 09.01.2012 e il 24.07.2012, quando ancora il prof. GH non faceva parte del comitato crediti;
il fatto che i finanziamenti deliberati dal comitato crediti in data 17.09.2012, quando il prof. GH faceva parte del comitato, erano stati decisi dopo il compimento di tutti i necessari accertamenti e riguardavano meri rinnovi di operazioni già anzitempo decise e deliberate dall'ex amministratore delegato dott. Costa, peraltro conclusasi sempre positivamente, con la restituzione del finanziamento;
Qki il fatto che l'erogazione del credito di 1 milione di euro gruppo Seregni Fingraf era stata deliberata in data 11.05.2012 dall'ex amministratore delegato dott. Costa e avallatet dal comitato crediti di cui il prof. GH non faceva ancora parte. Il motivo non può trovare accoglimento perché, per un verso, si fonda su presupposti di fatto, relativi alla delimitazione del periodo in cui l'odierno ricorrente fece parte del comitato crediti della banca, che non emergono dalla sentenza gravata e che il ricorrente deduce in sede di legittimità senza specificare, com'era suo onere, in quali atti del giudizio di merito sarebbero stati dedotti;
per altro verso lamenta l'omesso esame di fatti dei quali difetta il requisito della decisività, giacché il prof. GH è stato sanzionato quale componente del consiglio di amministrazione e non quale componente del comitato crediti e, d'altra parte, già nel testo anteriore alla modifica recata dal decreto legge n. 83/12, questa Corte aveva chiarito che, per integrare il vizio di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., è necessario_ l' omessa o insufficiente motivazione su circostanze specifiche «di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito» (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06). Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia promiscuamente tanto la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa Sezione II, punto 1.5 Istruzioni del Servizio Rea e Proposta al direttorio - quanto l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. In sostanza il ricorrente sostiene che, a seguito di taluni interventi correttivi posti in essere da CA NE al momento dell'ispezione, iniziata il 2 aprile 2013, la CA d'Italia avrebbe dovuto riscontrare l'avvenuta eliminazione delle carenze rilevate, con conseguente emissione di provvedimento di archiviazione ai sensi delle disposizioni citate. In particolare, si precisa nel mezzo di ricorso, era stato approvato un nuovo regolamento per le procedure deliberative inerenti ad operazioni con soggetti collegati, si erano apportate modifiche al regolamento del comitato crediti ed era stato_ stabilita la necessaria approvazione del cd/ consiglio di amministrazione di ogni ulteriore concessione di credito;
tutte circostanze trascurate dalla corte di appello. Il motivo non può trovare accoglimento perché, quanto alla denuncia di violazione di legge, non specifica quale regola di diritto sia stata esplicitamente o implicitamente applicata dalla corte territoriale in contrasto con le norme di cui lamenta la violazione o falsa applicazione. Quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, fa riferimento a fatti dei quali difetta il requisito della decisività, da intendere nei termini già sopra precisati in sede di esame del secondo motivo di ricorso. Il motivo in sostanza si connota come una riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all'apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente svolto dalla corte d'appello. In definitiva il ricorso deve essere rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola. Le spese seguono la soccombenza, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02 da parte del ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla CA d'Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.500, oltre C 200 per esborsi ed oltre accessori di leg e Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13. Cos