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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Giovanna Di Meo, all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione del 3.7.2024, ha pronunziato, in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021 depositata in data 03.03.2021, vertente TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), C.F._1 alla via E. Alvino n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Antonino Conte, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti apposto in calce all'atto di citazione di primo grado;
-APPELLANTE- CONTRO
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_1
Provinciali Nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, in persona del l.r.p.t., C.F.: e P. IVA , avente sede in Roma alla Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Salerno alla Piazza S. Francesco D'Assisi n. 3, presso lo studio dell'avv. Gennaro Fiorillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del presente grado di giudizio;
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHÉ
in persona del Prefetto pro tempore, C.F.: Controparte_2
, con sede in alla Piazza del Plebiscito, per legge domiciliato P.IVA_2 CP_2 presso l'Avvocatura dello Stato di alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta del 23.05.2024 e 03.06.2024 a cui i difensori si sono riportati all'udienza di discussione del 03-7-2024.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Parte_1 parzialmente la sentenza n. 870/2021 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 03.03.2021, laddove liquidava le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari senza adeguata motivazione, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 55 del 2014, all'esito dell'annullamento della cartella esattoriale n. 07120110070102533000 riferita ad infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare di euro 1.584,01, oggetto dell'estratto di ruolo n. 0004347/2011. Pertanto, l'appellante instava per l'accoglimento del gravame e la riforma parziale della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite, con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nella misura precisata negli atti difensivi, con attribuzione al difensore anticipatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. L' , in persona del l.r.p.t., si costituiva ritualmente in Controparte_3 giudizio impugnando l'avverso atto di appello invocandone il rigetto, perché infondato in fatto e diritto, in particolare deducendo in via preliminare e pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla formazione del ruolo in favore dell'Ente impositore. Al contempo, spiegava appello incidentale deducendo: a) la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, trattandosi di atto interno dell'amministrazione, privo di effetti nei confronti del destinatario, con onere in capo a costui di impugnare l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento;
b) l'infondatezza della prescrizione del credito, stante il perfezionarsi del procedimento di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La in persona del Prefetto p.t., CP_2 Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio, pertanto, va dichiarata contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, all'esito dell'udienza del 3.7.2024, svoltasi mediante discussione orale, con il deposito di sentenza con contestuale motivazione. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla legittimità delle parti ed alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, riguardo alla legittimazione passiva delle parti, l'appellata esplicitamente solleva un'eccezione al punto n. 1 della comparsa di costituzione e risposta, eccezione che non può essere esaminata essendosi formato il giudicato sul punto. La parte, intenzionata a mettere in discussione questo punto, avrebbe dovuto formulare apposito motivo di appello incidentale, come previsto dall'art. 346 c.p.c., invece i motivi di gravame incidentale specificati dalla pagina n. 3 e ss. della pagina 2 di 6 comparsa di costituzione e risposta non comprendono la carenza della legittimità passiva in capo all' . Controparte_3
Venendo al merito dell'appello, va esaminato il motivo n. 2 dell'appello incidentale, in virtù della ragione più liquida della decisione, con il quale l'appellante incidentale deduce l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Il motivo è fondato. L'art. 19 del d.l. 31 dicembre 1992, n. 546 annovera tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento (lett. d), comma 1), specificando che “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” (comma 3). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è limitata l'impugnabilità di atti non notificati (o invalidamente notificati), essendo consentita l'impugnazione congiunta con l'atto successivo ritualmente portato a conoscenza del contribuente. Infatti, è considerata ammissibile l'impugnazione anche autonoma dell'atto impositivo non ritualmente notificato, senza necessità di attendere la notifica di un successivo atto. In merito all'estratto di ruolo, si tratta dell'atto del concessionario, relativo al singolo contribuente, che non contiene però alcuna pretesa impositiva, e non è specificamente previsto da alcuna disposizione di legge;
si tratta di un elaborato informatico formato dal della riscossione, contenente gli elementi CP_5 della cartella, e quindi anche gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella, privo di pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 22798 e Cass. S. U. n. 26283/2022). In altri termini, l'estratto di ruolo è “un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto della cartella in ordine a posizioni individuali” (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 4/22). Si tratta di un mero strumento di conoscenza, rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore, non contenente alcuna pretesa impositiva, privo di autonoma lesività e, quindi, non autonomamente impugnabile. Tutto ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità aveva maturato una lettura interpretativa dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 nel senso di consentire l'autonoma impugnabilità di atti impositivi non ritualmente notificati, consentendo al contribuente, il quale lamentava l'avvenuta conoscenza a mezzo estratto di ruolo dell'esistenza di precedenti cartelle esattoriali, di impugnarli immediatamente, senza dover attendere la notifica di ulteriori atti autonomamente impugnabili al fine di garantire una tutela immediata contro l'irreversibilità del danno derivante dall'esecuzione. Tale posizione era dovuta all'assenza di ulteriori rimedi esperibili sia dinanzi al giudice tributario che ordinario, segnatamente all'impossibilità di impugnare un atto esecutivo come il pignoramento davanti al giudice tributario, poiché atto estraneo ai pagina 3 di 6 confini della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 546/92 e nell'impossibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dall'art. 57 del D.p.r. n. 602/73, (Cass. S. U. n. 26283/2022). Queste limitazioni non sono considerate più attuali secondo l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Difatti, le Corti hanno escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o di invalida notifica della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'avviso ad adempiere, sia dinanzi al giudice tributario che dinanzi al giudice ordinario, considerato che la tutela è offerta dall'impugnabilità del pignoramento dinanzi al giudice tributario, qualora costituisca il primo atto con il quale venga espressa la volontà di procedere alla riscossione di un credito, quindi in mancanza di atti precedentemente notificati. Tutela ulteriore dinanzi al giudice ordinario è costituita dall'esperibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57, d.p.r. 602/73 che escludeva tale facoltà. L'ampliamento delle tutele esperibili a fronte della ingiusta prosecuzione procedimentale ha comportato il superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale con cui si affermava il principio della impugnabilità immediata dell'estratto di ruolo, (Cass. S.U. 2015). A valle dell'elaborazione giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore con la riforma dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/73, e l'introduzione dell'articolo 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, in base al quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La novella normativa, oltre a risultare ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, limita l'immediata impugnabilità dello stesso al fine di contrastare la proliferazione negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo e della cartella che lo porta a conoscenza del contribuente come evincibile nei lavori preparatori della legge n. 215/21. Quindi, l'impugnabilità diretta ed autonoma del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata viene limitata normativamente ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, tassativamente qualificato dalla stessa norma. pagina 4 di 6 Tale limitazione normativa, secondo la Corte di Cassazione, non risulta irragionevole, alla luce degli ulteriori strumenti di tutela esperibili dal contribuente, quali l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Corte cost. n. 114/2018 e Cass. S.U. n. 28709/2020) e l'impugnabilità del pignoramento avanti il giudice tributario (Cass. S.U. n. 13913 e n. 13916 del 2017). Inoltre, ad avviso della Corte di legittimità, la norma pur non avendo efficacia retroattiva né natura di norma di interpretazione autentica, “plasma l'interesse ad agire”, condizione dell'azione avente “natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Ne deriva che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. S. U. n. 26283/2022). In conclusione, alla luce del disposto del nuovo art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/73, non è più possibile, salvo nelle fattispecie tassativamente indicate dal legislatore, impugnare autonomamente la cartella esattoriale non ritualmente notificata, in difetto di un successivo atto notificato e tempestivamente impugnato, disposizione applicazione anche ai giudizi pendenti, di merito e di legittimità incidendo sull'interesse ad agire del contribuente. Nel caso di specie, impugnava l'estratto di ruolo di cui veniva a Parte_1 conoscenza in modo autonomo, a causa della mancata notifica della cartella esattoriale. In base alla ricostruzione dell' , la cartella di pagamento Controparte_3
n. 07120110070102533000 in esso contenuta, sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 27.11.2013, tuttavia di tale circostanza non vi è prova agli atti del giudizio, risultando prodotta solamente la relata di notifica attestante il tentativo di notifica per assenza del destinatario con richiesta di idonea certificazione, (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte), anziché la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata, con la quale può dirsi perfezionato il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. In assenza della prova della notifica della cartella esattoriale, deve condividersi la prospettazione di circa la mancata notifica della cartella Parte_1 medesima, con conseguente inquadramento dell'azione spiegata in primo grado dal come azione di accertamento negativo del credito, secondo l'insegnamento Pt_1 costante della Corte di Cassazione, credito conosciuto perché risultante dall'estratto di ruolo, senza che emerga da alcun atto giuridicamente efficace l'esercizio della pretesa tributaria. Tale azione, in mancanza di iniziative esecutive e dei presupposti legislativi, risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire del contribuente. I restanti motivi di gravame proposti in via incidentale e principale restano assorbiti. pagina 5 di 6 L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis, d.l. n. 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021, depositata in data 03.03.2021, proposto da in via principale nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., e della , in persona CP_3 CP_2 Controparte_2 del Prefetto p.t., ed in via incidentale dall' , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., nei confronti di e della u.t.g. di in persona Parte_1 CP_2 CP_2 del Prefetto p.t., disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_6
in persona del Prefetto p.t.;
[...]
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021, depositata in data 03.03.2021, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da e dichiara la Parte_1 sussistenza del diritto di credito dell' in Controparte_7 persona del l.r.p.t., indicato nella cartella n. 07120110070102533000, nei suoi confronti;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Così deciso in Torre Annunziata, il 03.07.2024. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Giovanna Di Meo, all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione del 3.7.2024, ha pronunziato, in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021 depositata in data 03.03.2021, vertente TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), C.F._1 alla via E. Alvino n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Antonino Conte, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti apposto in calce all'atto di citazione di primo grado;
-APPELLANTE- CONTRO
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_1
Provinciali Nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, in persona del l.r.p.t., C.F.: e P. IVA , avente sede in Roma alla Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Salerno alla Piazza S. Francesco D'Assisi n. 3, presso lo studio dell'avv. Gennaro Fiorillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del presente grado di giudizio;
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHÉ
in persona del Prefetto pro tempore, C.F.: Controparte_2
, con sede in alla Piazza del Plebiscito, per legge domiciliato P.IVA_2 CP_2 presso l'Avvocatura dello Stato di alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta del 23.05.2024 e 03.06.2024 a cui i difensori si sono riportati all'udienza di discussione del 03-7-2024.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Parte_1 parzialmente la sentenza n. 870/2021 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 03.03.2021, laddove liquidava le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari senza adeguata motivazione, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 55 del 2014, all'esito dell'annullamento della cartella esattoriale n. 07120110070102533000 riferita ad infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare di euro 1.584,01, oggetto dell'estratto di ruolo n. 0004347/2011. Pertanto, l'appellante instava per l'accoglimento del gravame e la riforma parziale della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite, con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nella misura precisata negli atti difensivi, con attribuzione al difensore anticipatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. L' , in persona del l.r.p.t., si costituiva ritualmente in Controparte_3 giudizio impugnando l'avverso atto di appello invocandone il rigetto, perché infondato in fatto e diritto, in particolare deducendo in via preliminare e pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla formazione del ruolo in favore dell'Ente impositore. Al contempo, spiegava appello incidentale deducendo: a) la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, trattandosi di atto interno dell'amministrazione, privo di effetti nei confronti del destinatario, con onere in capo a costui di impugnare l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento;
b) l'infondatezza della prescrizione del credito, stante il perfezionarsi del procedimento di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La in persona del Prefetto p.t., CP_2 Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio, pertanto, va dichiarata contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, all'esito dell'udienza del 3.7.2024, svoltasi mediante discussione orale, con il deposito di sentenza con contestuale motivazione. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla legittimità delle parti ed alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, riguardo alla legittimazione passiva delle parti, l'appellata esplicitamente solleva un'eccezione al punto n. 1 della comparsa di costituzione e risposta, eccezione che non può essere esaminata essendosi formato il giudicato sul punto. La parte, intenzionata a mettere in discussione questo punto, avrebbe dovuto formulare apposito motivo di appello incidentale, come previsto dall'art. 346 c.p.c., invece i motivi di gravame incidentale specificati dalla pagina n. 3 e ss. della pagina 2 di 6 comparsa di costituzione e risposta non comprendono la carenza della legittimità passiva in capo all' . Controparte_3
Venendo al merito dell'appello, va esaminato il motivo n. 2 dell'appello incidentale, in virtù della ragione più liquida della decisione, con il quale l'appellante incidentale deduce l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Il motivo è fondato. L'art. 19 del d.l. 31 dicembre 1992, n. 546 annovera tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento (lett. d), comma 1), specificando che “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” (comma 3). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è limitata l'impugnabilità di atti non notificati (o invalidamente notificati), essendo consentita l'impugnazione congiunta con l'atto successivo ritualmente portato a conoscenza del contribuente. Infatti, è considerata ammissibile l'impugnazione anche autonoma dell'atto impositivo non ritualmente notificato, senza necessità di attendere la notifica di un successivo atto. In merito all'estratto di ruolo, si tratta dell'atto del concessionario, relativo al singolo contribuente, che non contiene però alcuna pretesa impositiva, e non è specificamente previsto da alcuna disposizione di legge;
si tratta di un elaborato informatico formato dal della riscossione, contenente gli elementi CP_5 della cartella, e quindi anche gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella, privo di pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 22798 e Cass. S. U. n. 26283/2022). In altri termini, l'estratto di ruolo è “un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto della cartella in ordine a posizioni individuali” (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 4/22). Si tratta di un mero strumento di conoscenza, rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore, non contenente alcuna pretesa impositiva, privo di autonoma lesività e, quindi, non autonomamente impugnabile. Tutto ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità aveva maturato una lettura interpretativa dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 nel senso di consentire l'autonoma impugnabilità di atti impositivi non ritualmente notificati, consentendo al contribuente, il quale lamentava l'avvenuta conoscenza a mezzo estratto di ruolo dell'esistenza di precedenti cartelle esattoriali, di impugnarli immediatamente, senza dover attendere la notifica di ulteriori atti autonomamente impugnabili al fine di garantire una tutela immediata contro l'irreversibilità del danno derivante dall'esecuzione. Tale posizione era dovuta all'assenza di ulteriori rimedi esperibili sia dinanzi al giudice tributario che ordinario, segnatamente all'impossibilità di impugnare un atto esecutivo come il pignoramento davanti al giudice tributario, poiché atto estraneo ai pagina 3 di 6 confini della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 546/92 e nell'impossibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dall'art. 57 del D.p.r. n. 602/73, (Cass. S. U. n. 26283/2022). Queste limitazioni non sono considerate più attuali secondo l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Difatti, le Corti hanno escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o di invalida notifica della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'avviso ad adempiere, sia dinanzi al giudice tributario che dinanzi al giudice ordinario, considerato che la tutela è offerta dall'impugnabilità del pignoramento dinanzi al giudice tributario, qualora costituisca il primo atto con il quale venga espressa la volontà di procedere alla riscossione di un credito, quindi in mancanza di atti precedentemente notificati. Tutela ulteriore dinanzi al giudice ordinario è costituita dall'esperibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57, d.p.r. 602/73 che escludeva tale facoltà. L'ampliamento delle tutele esperibili a fronte della ingiusta prosecuzione procedimentale ha comportato il superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale con cui si affermava il principio della impugnabilità immediata dell'estratto di ruolo, (Cass. S.U. 2015). A valle dell'elaborazione giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore con la riforma dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/73, e l'introduzione dell'articolo 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, in base al quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La novella normativa, oltre a risultare ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, limita l'immediata impugnabilità dello stesso al fine di contrastare la proliferazione negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo e della cartella che lo porta a conoscenza del contribuente come evincibile nei lavori preparatori della legge n. 215/21. Quindi, l'impugnabilità diretta ed autonoma del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata viene limitata normativamente ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, tassativamente qualificato dalla stessa norma. pagina 4 di 6 Tale limitazione normativa, secondo la Corte di Cassazione, non risulta irragionevole, alla luce degli ulteriori strumenti di tutela esperibili dal contribuente, quali l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Corte cost. n. 114/2018 e Cass. S.U. n. 28709/2020) e l'impugnabilità del pignoramento avanti il giudice tributario (Cass. S.U. n. 13913 e n. 13916 del 2017). Inoltre, ad avviso della Corte di legittimità, la norma pur non avendo efficacia retroattiva né natura di norma di interpretazione autentica, “plasma l'interesse ad agire”, condizione dell'azione avente “natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Ne deriva che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. S. U. n. 26283/2022). In conclusione, alla luce del disposto del nuovo art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/73, non è più possibile, salvo nelle fattispecie tassativamente indicate dal legislatore, impugnare autonomamente la cartella esattoriale non ritualmente notificata, in difetto di un successivo atto notificato e tempestivamente impugnato, disposizione applicazione anche ai giudizi pendenti, di merito e di legittimità incidendo sull'interesse ad agire del contribuente. Nel caso di specie, impugnava l'estratto di ruolo di cui veniva a Parte_1 conoscenza in modo autonomo, a causa della mancata notifica della cartella esattoriale. In base alla ricostruzione dell' , la cartella di pagamento Controparte_3
n. 07120110070102533000 in esso contenuta, sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 27.11.2013, tuttavia di tale circostanza non vi è prova agli atti del giudizio, risultando prodotta solamente la relata di notifica attestante il tentativo di notifica per assenza del destinatario con richiesta di idonea certificazione, (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte), anziché la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata, con la quale può dirsi perfezionato il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. In assenza della prova della notifica della cartella esattoriale, deve condividersi la prospettazione di circa la mancata notifica della cartella Parte_1 medesima, con conseguente inquadramento dell'azione spiegata in primo grado dal come azione di accertamento negativo del credito, secondo l'insegnamento Pt_1 costante della Corte di Cassazione, credito conosciuto perché risultante dall'estratto di ruolo, senza che emerga da alcun atto giuridicamente efficace l'esercizio della pretesa tributaria. Tale azione, in mancanza di iniziative esecutive e dei presupposti legislativi, risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire del contribuente. I restanti motivi di gravame proposti in via incidentale e principale restano assorbiti. pagina 5 di 6 L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis, d.l. n. 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021, depositata in data 03.03.2021, proposto da in via principale nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., e della , in persona CP_3 CP_2 Controparte_2 del Prefetto p.t., ed in via incidentale dall' , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., nei confronti di e della u.t.g. di in persona Parte_1 CP_2 CP_2 del Prefetto p.t., disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_6
in persona del Prefetto p.t.;
[...]
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 870/2021, depositata in data 03.03.2021, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da e dichiara la Parte_1 sussistenza del diritto di credito dell' in Controparte_7 persona del l.r.p.t., indicato nella cartella n. 07120110070102533000, nei suoi confronti;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Così deciso in Torre Annunziata, il 03.07.2024. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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