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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2022 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Renato Ciocchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tolentino, V.le G. Matteotti, 15
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: pagamento somme
Conclusioni delle parti: parte attrice all'udienza del 22.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di condannare al pagamento della somma di Controparte_1
€ 23.403,44= (Iva inclusa) o di quella risultante in corso di causa, quale compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o a titolo di indennizzo per l'intervenuto recesso anticipato dal contratto dopo l'esecuzione dell'opera, ovvero a titolo di risarcimento del danno provocato dall'intervenuta revoca dell'incarico.
Nessuno si costituiva per il convenuto che rimaneva, così, contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata la CTU, la quale risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
E' documentale che con scrittura privata del 26 settembre 2013, il convenuto conferiva all'ing. Controparte_1 CP_2
ed alla società l'incarico professionale
[...] Parte_1 avente ad oggetto intervento di riparazione e ripristino con miglioramento sismico e/o demolizione del fabbricato sito in Comune di Mirandola, via Serafina n.46 (doc. n. 36); incarico che con missiva del 19.11.2015 veniva revocato per asserita inadempienza degli impegni professionali assunti (doc. n. 37).
Da ciò la legittima richiesta attorea del compenso per l'attività svolta sino al momento della revoca dell'incarico.
L'attività svolta dall'attrice nell'interesse del convenuto risulta per tabulas e relativamente al compenso spettante, la CTU ha risposto puntualmente al quesito postogli di accertare, sulla base della documentazione in atti, la congruità delle competenze richieste, precisando come il contributo tecnico ammissibile dovesse essere parzializzato secondo quanto effettivamente svolto fino alla comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo.
Al riguardo, il CTU ha evidenziato, però, che solo una parte del materiale prodotto in atti può essere stato redatto prima della revoca, in quanto la rimanente parte non poteva essere redatta senza gli elaborati che recano una data successiva alla revoca dell'incarico.
Ed il CTU, tenuto conto del solo materiale antecedente la revoca dell'incarico o ritenuto, per deduzione, antecedente la revoca
Pag. 2 di 4 dell'incarico ha rilevato una percentuale dell'attività svolta rispetto all'attività complessiva che si attesta al 24% degli onorari complessivi, al quale si aggiunge, correttamente, una maggiorazione del 25% per interruzione anticipata dell'incarico, secondo il principio giurisprudenziale per il quale “il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con
l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge.
Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore” (Cass. Civ. n. 451/2020).
Il CTU, pertanto, alla luce della documentazione esaminata, del
Decreto Regione Emilia Romagna n. 53/2014 relativo alla determinazione di compensi e delle tariffe professionali, così come riportate nel D.M. 17 giugno 2016, e del D.Lgs n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per la parzializzazione di compensi, ha determinato un compenso spettante all'attrice pari ad € 7.453,35=.
Quanto alle osservazioni del ctp attoreo, per il quale andrebbero riconosciute anche le ulteriori somme escluse dal calcolo del CTU e, quindi, le spese per rilievo del fabbricato per un imponibile di €
4.723,68=, questo giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalle precise valutazioni del CTU per il quale “l'ordinanza regionale esplicita le modalità in cui le varie attività devono essere riconosciute e nel caso di specie si richiede una fattura (assente nei documenti) e che la stessa sia richiesta in due fasi: la prima contemporaneamente alla
Pag. 3 di 4 redazione del progetto (ciò non è avvenuto) la seconda durante
l'esecuzione dei lavori (non vi è stata possibilità per revoca dell'incarico), pertanto lo scrivente pur non contestando l'avvenuta esecuzione delle attività di rilevo, e pur non contestando la somma richiesta per gli stessi pari ad €. 4.723,68, non ritiene che gli stessi siano stati richiesti con le modalità previste dal conferimento
d'incarico”.
Peraltro, il CTU nel procedere al calcolo delle competenze spettanti all'attrice ha preso in considerazione certamente il materiale antecedente la revoca dell'incarico, ma anche quello ritenuto, “per deduzione” (pag. 10 dell'elaborato), antecedente la revoca dell'incarico.
Conclusivamente, parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 7.453,35=, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 590/2022 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
7.453,35=, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Modena, 2 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2022 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Renato Ciocchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tolentino, V.le G. Matteotti, 15
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: pagamento somme
Conclusioni delle parti: parte attrice all'udienza del 22.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di condannare al pagamento della somma di Controparte_1
€ 23.403,44= (Iva inclusa) o di quella risultante in corso di causa, quale compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o a titolo di indennizzo per l'intervenuto recesso anticipato dal contratto dopo l'esecuzione dell'opera, ovvero a titolo di risarcimento del danno provocato dall'intervenuta revoca dell'incarico.
Nessuno si costituiva per il convenuto che rimaneva, così, contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata la CTU, la quale risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
E' documentale che con scrittura privata del 26 settembre 2013, il convenuto conferiva all'ing. Controparte_1 CP_2
ed alla società l'incarico professionale
[...] Parte_1 avente ad oggetto intervento di riparazione e ripristino con miglioramento sismico e/o demolizione del fabbricato sito in Comune di Mirandola, via Serafina n.46 (doc. n. 36); incarico che con missiva del 19.11.2015 veniva revocato per asserita inadempienza degli impegni professionali assunti (doc. n. 37).
Da ciò la legittima richiesta attorea del compenso per l'attività svolta sino al momento della revoca dell'incarico.
L'attività svolta dall'attrice nell'interesse del convenuto risulta per tabulas e relativamente al compenso spettante, la CTU ha risposto puntualmente al quesito postogli di accertare, sulla base della documentazione in atti, la congruità delle competenze richieste, precisando come il contributo tecnico ammissibile dovesse essere parzializzato secondo quanto effettivamente svolto fino alla comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo.
Al riguardo, il CTU ha evidenziato, però, che solo una parte del materiale prodotto in atti può essere stato redatto prima della revoca, in quanto la rimanente parte non poteva essere redatta senza gli elaborati che recano una data successiva alla revoca dell'incarico.
Ed il CTU, tenuto conto del solo materiale antecedente la revoca dell'incarico o ritenuto, per deduzione, antecedente la revoca
Pag. 2 di 4 dell'incarico ha rilevato una percentuale dell'attività svolta rispetto all'attività complessiva che si attesta al 24% degli onorari complessivi, al quale si aggiunge, correttamente, una maggiorazione del 25% per interruzione anticipata dell'incarico, secondo il principio giurisprudenziale per il quale “il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con
l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge.
Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore” (Cass. Civ. n. 451/2020).
Il CTU, pertanto, alla luce della documentazione esaminata, del
Decreto Regione Emilia Romagna n. 53/2014 relativo alla determinazione di compensi e delle tariffe professionali, così come riportate nel D.M. 17 giugno 2016, e del D.Lgs n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per la parzializzazione di compensi, ha determinato un compenso spettante all'attrice pari ad € 7.453,35=.
Quanto alle osservazioni del ctp attoreo, per il quale andrebbero riconosciute anche le ulteriori somme escluse dal calcolo del CTU e, quindi, le spese per rilievo del fabbricato per un imponibile di €
4.723,68=, questo giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalle precise valutazioni del CTU per il quale “l'ordinanza regionale esplicita le modalità in cui le varie attività devono essere riconosciute e nel caso di specie si richiede una fattura (assente nei documenti) e che la stessa sia richiesta in due fasi: la prima contemporaneamente alla
Pag. 3 di 4 redazione del progetto (ciò non è avvenuto) la seconda durante
l'esecuzione dei lavori (non vi è stata possibilità per revoca dell'incarico), pertanto lo scrivente pur non contestando l'avvenuta esecuzione delle attività di rilevo, e pur non contestando la somma richiesta per gli stessi pari ad €. 4.723,68, non ritiene che gli stessi siano stati richiesti con le modalità previste dal conferimento
d'incarico”.
Peraltro, il CTU nel procedere al calcolo delle competenze spettanti all'attrice ha preso in considerazione certamente il materiale antecedente la revoca dell'incarico, ma anche quello ritenuto, “per deduzione” (pag. 10 dell'elaborato), antecedente la revoca dell'incarico.
Conclusivamente, parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 7.453,35=, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 590/2022 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
7.453,35=, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Modena, 2 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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