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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6073/2022
Tribunale di Catania
UI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6073/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. PENNISI GIACOMO ANGELO S. Parte_1
Per l'avv SPAGNOLO SANTO Controparte_1
Nessuno è presente per gli altri convenuti
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE UI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6073/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PENNISI GIACOMO C.F. ) ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTÀ 85 GIARRE
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPAGNOLO SANTO ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in CORSO ITALIA, 244, 95129 CATANIA
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
01/01/1942 e residente in [...],
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CT), via Giammona n. 2, (C.F. ) C.F._5
pagina 2 di 17 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di Citazione il sig. adiva questo Tribunale sostenendo Parte_1
che:
- in data 21/06/19, alle 07:00 circa in Giarre, l'attore stava percorrendo in bicicletta la via Sartori in direzione di via Pirandello quando, improvvisamente, all'altezza del civico 11 di detta via Sartori, veniva colpito dallo sportello anteriore sinistro, aperto dal conducente di un'autovettura che si trovava in sosta alla sua destra, ossia sul lato destro della carreggiata di detta via Sartori, e precisamente una Fiat Punto targata DL513RR di proprietà della sig.ra ed assicurata Controparte_1
con ; Controparte_1
- a causa di tale impatto il PR cadeva violentemente a terra sbattendo il viso e, rialzatosi, lamentava fortissimi dolori allo zigomo;
- subito scendeva dall'auto il conducente, che aveva inopinatamente aperto detto sportello, ovvero il figlio della proprietaria sig. Controparte_1
il quale immediatamente riconosceva la propria responsabilità e cercava di prestargli assistenza;
- il sig. accompagnava il PR con l'auto fino all'abitazione dei CP_1
genitori, sita in Giarre, via Aquino 16, in modo che gli stessi lo potessero soccorrere adeguatamente;
- visto che il dolore perdurava, l'esponente veniva in pari data ricoverato al pronto soccorso dell'Ospedale di Taormina, dove veniva sottoposto a TC
pagina 3 di 17 massiccio facciale, che documentava la frattura allo zigomo sinistro, e precisamente fattura da scoppio del seno mascellare sinistro con associato emoseno ed interessamento parete laterale del pavimento orbitario omolaterale;
- alla luce di tale esito, veniva alle 13:00 circa ricoverato presso l'azienda ospedaliera universitaria di Messina e, Controparte_2
specificamente, presso il dipartimento di chirurgia maxillo facciale dove, in data 26/06/19, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e contenzione della predetta frattura;
- lo stesso veniva dimesso il 29/06/19 e, successivamente, sottoposto a rimozione della sutura in data 03/07/19;
- il responsabile della repentina apertura dello sportello, aveva CP_1
immediatamente riconosciuto la responsabilità sottoscrivendo il cid che descriveva la dinamica;
inoltre aveva sottoscritto a tal fine una propria dichiarazione in data 21/07/19 con la quale, ancora una volta, riconosceva la propria esclusiva responsabilità;
- l'attore aveva quindi inviato formale richiesta di risarcimento in data
19/09/19 all'impresa assicurativa convenuta a mezzo pec, richiesta con la quale veniva anche espressamente richiesto che la società sottoponesse il
PR a visita medico legale;
- con lettera a mezzo raccomandata dell'01/10/19 la direzione sinistri di comunicava di aver nominato un proprio perito di Controparte_3
pagina 4 di 17 parte, al fine di effettuare la perizia anche del mezzo del danneggiato e di provvedere, all'esito, alla liquidazione del danno;
- effettuata la perizia, la direzione sinistri inviava all'attore lettera raccomandata con la quale informava che, terminata l'istruzione della pratica, in base agli accertamenti effettuati, in particolare delle risultanze della perizia sul mezzo, riteneva di mettere a disposizione la somma di euro 503 a totale tacitazione dei danni materiali, riconoscendo, pertanto, implicitamente che la perizia aveva confermato quanto lamentato dall'esponente in ordine alla dinamica del sinistro: il predetto importo di euro 500,00, comprensivo specificamente di euro 350 per i danni subiti dalla bicicletta danneggiata e di euro 150 per spese legali, veniva regolarmente pagato dalla convenuta a mezzo di vaglia postale del
30/11/19;
- nelle more il PR si sottoponeva visita del proprio medico legale di fiducia la quale, con propria relazione medico legale del 4/05/20 confermava gli esiti di frattura da scoppio del seno mascellare sinistro con interessamento della parete laterale del pavimento orbitario omolaterale e dello zigomo, trattata chirurgicamente, specificando che le lesioni erano in rapporto causale diretto con l'incidente stradale;
concludeva che il danno alla salute era valutabile in misura non inferiore al 7% rispetto alla totale, che le lesioni patite avevano determinato uno stato di inabilità temporanea assoluta di 10 giorni e di temporanea relativa per 30 giorni nella misura del 75%, che andava considerata ai fini del risarcimento richiesto l'incidenza sulla capacità di lavoro in specifica pagina 5 di 17 occupazione, in quanto trattavasi di soggetto con mansione che richiede l'accesso a celle frigorifere;
- il PR, in data 16 Marzo 21, veniva sottoposto a visito medico legale da parte del fiduciario nominato dall'assicurazione il quale verificava l'esistenza dei postumi lamentati ed aveva regolarmente depositato la propria relazione medico legale;
- tuttavia, malgrado effettuati gli accertamenti, con lettera del 25 Marzo 21 inviata dalla direzione sinistri della compagnia, veniva comunicato che,
a causa di una presunta discordanza relativa alla dinamica dell'accaduto,
l'assicurazione non poteva formulare alcuna offerta di risarcimento;
- verificata l'impossibilità di definire bonariamente la questione, veniva inviato invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata dalla compagnia con una comunicazione di non adesione;
- in ordine alla responsabilità del sinistro ribadiva che il aveva CP_1
immediatamente riconosciuto la propria responsabilità ed aveva sottoscritto la dichiarazione del 21/07/19;
- inoltre, all'esito della perizia sulla bicicletta, la convenuta aveva immediatamente provveduto a pagare il danno materiale senza avanzare alcuna contestazione o riserva;
- sulle informazioni indirette, il difensore dell'attore supponeva che tali discordanze fossero fondate solo sulla base di evidenti errori materiali contenuti nella documentazione del pronto soccorso dell'ospedale di
Taormina, errori materiali relativi a frasi pronunciate dal in Pt_1
pagina 6 di 17 evidente stato di shock e confusione al momento del ricovero, come inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che il aveva Pt_1
sbagliato persino la propria data di nascita ed il codice fiscale, circostanza che dimostrava inequivocabilmente in quale stato di confusione si trovasse e, quindi, del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro;
- poiché la responsabilità del sinistro era palese e riconosciuta espressamente anche dal conducente dell'auto investitrice, ne derivava il conseguente obbligo della società assicurativa, convenuta in solido con la proprietaria dell'auto investitrice, di risarcire l'attore per i danni fisici subiti a causa di tale sinistro per come meglio descritti e specificati nella relazione medico medico legale prodotta.
Premesso quanto sopra, citava la , il signor Controparte_1 CP_1
e la sig.ra a comparire davanti al Tribunale di Catania
[...] Controparte_1
per accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto di proprietà della sig.ra ed assicurata Controparte_1
con nella causazione del sinistro;
Controparte_1
- condannare in solido e la sig.ra Controparte_1 Controparte_4
a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore, la somma di euro 26.000 come in narrativa determinata o quella maggiore o diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, a seguito di valutazione del CTU che fin d'ora chiedeva, nonché il risarcimento pagina 7 di 17 dovuto per l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica, in quanto l'attore era soggetto che espletava mansione che richiedeva accesso a celle frigorifere.
Si costituiva in giudizio la avversando il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione e deducendo quanto segue:
- nella dinamica descritta dall'attore risultava che il avrebbe CP_1
accompagnato l'attore, dopo l'incidente, presso la casa dei suoi genitori;
- di lì a poco, però, visto che il dolore perdurava, l'attore raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale di Taormina laddove, dopo gli accertamenti del caso, veniva trasferito presso l'azienda ospedaliera universitaria di Messina dove veniva operato;
- in realtà la convenuta non avrebbe dovuto liquidare neanche il danno materiale della bicicletta, atteso che la stessa era stata periziata non direttamente ma a mezzo dell'esibizione di fotografie, ciò perché l'attore, residente in [...], dopo l'incidente avrebbe rispedito il velocipede a casa da dove l'aveva in precedenza spedito in Sicilia per le vacanze, circostanze alquanto fantasiose ed indimostrate;
- ancor più sorprendenti apparivano le circostanze documentate relative al luogo dell'asserito sinistro, poiché la via Sartori di Giarre era larga circa
3 mt ed appariva poco credibile che, per sport, venisse scelta, raggiunta e percorsa da un ciclista alle 07:00 am proprio quella via, così come poco credibile era l'affermazione contenuta nella dichiarazione resa dal pagina 8 di 17 convenuto il quale aveva sostenuto che sempre alle 07:00 am CP_1
si era fermato per scaricare la spesa;
- andava detto, inoltre, che l'asserito luogo del sinistro aveva caratteristiche tali che una bicicletta, nel preciso punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, non avrebbe mai potuto raggiungere una velocità tale da poter fare ritenere compatibili le lesioni obiettivamente riportate quel giorno dall'attore con la dinamica del fatto, per come prospettate in citazione;
- poco prima del punto dell'asserito impatto, infatti, la via Sartori presentava una curva ad angolo retto che la bicicletta poteva percorrere solo ad una velocità minima che dista circa 50 mt dal punto del riferito impatto: in tale distanza la bicicletta non poteva mai raggiungere una velocità rilevante e, inoltre, l'ipotetico ciclista avrebbe visto certamente un'autovettura larga 1,70 m ferma sulla strada larga meno di 3 m e sarebbe, perciò, stato naturalmente indotto a rallentare, avendo a disposizione solo poco più di 1 m per superare l'auto in sosta;
- in conclusione la prospettazione del sinistro offerta dall'atto introduttivo non era minimamente credibile e l'attore, al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, riferiva di aver avuto un incidente autonomo mentre si trovava alla guida del proprio motociclo;
infatti, nel certificato di pronto soccorso nelle note era scritto: “riferisce caduta accidentale autonoma con il proprio motociclo con trauma facciale ed ematoma periorbitale sinistro”, e oltre “riferito incidente autonomo con lo scooter a Mascali”;
pagina 9 di 17 - nè era credibile che l'attore avesse errato nel descrivere l'accaduto perché in stato confusionale;
- alla luce di tutto ciò appariva verosimile ritenere che , il CP_5
21/06/19, verosimilmente intorno alle 08:00 am, mentre era alla guida di uno scooter, aveva un incidente autonomo a Mascali, con una brutta caduta sufficientemente violenta da provocare quella frattura da scoppio del seno mascellare sinistro con associato emoseno ed interessamento parete laterale del pavimento orbitario omolaterale che venne diagnosticata al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, dove il era stato immediatamente trasportato, frattura che aveva Pt_1
richiesto un intervento chirurgico di riduzione e contenzione successivamente eseguito al Policlinico di Messina;
- le lesioni, quindi, non erano riconducibili al riferito incidente con la bicicletta per cui la compagnia contestava radicalmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto con la conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio e l'ulteriore condanna per lite temeraria ex articolo
96;
- senza recesso da quanto sopra contestava la pretesa risarcitoria formulata nell'atto introduttivo in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non potendosi attribuire valore di prova alla consulenza medico legale versata in atti;
contestava, perciò, la quantificazione del danno in quanto manifestamente eccessiva oltre che sfornita di valido supporto probatorio;
contestava, altresì, che le lamentate lesioni incidessero sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, in primo luogo perché non era pagina 10 di 17 dato sapere quale attività svolgesse, ed inoltre come ed in che misura le lamentate lesioni potessero condizionare l'attività del PR che asseritamente accedeva a celle frigorifere, né se le lamentate lesioni avessero comportato una riduzione, e in che misura, di reddito;
aggiungeva che il PR, al fiduciario della compagnia, aveva riferito di essere disoccupato e di aver lasciato il lavoro da oltre un anno;
- anche riguardo alle spese mediche doveva essere puntualmente provata la riconducibilità delle stesse al fatto dedotto in giudizio.
Chiedeva:
- rigettare per quanto in narrativa la domanda attorea;
- in subordine ridurla nei limiti del danno subito, rigorosamente provato;
- conseguentemente condannare l'attore alle spese del giudizio ulteriormente per la temerarietà della lite, a norma dell'articolo 96 c.p.c.;
- spese e compensi.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, venivano concessi i termini ex articolo 183 sesto comma CPC;
con le note n. 1 l'attore riferiva, a contestazione di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa che era del tutto arbitraria l'affermazione che fosse poco credibile che qualcuno percorresse in bicicletta la strada del sinistro alle 7 del mattino, in quanto il aveva Pt_1
appena prelevato la bicicletta dal garage che lo stesso, quando era a Giarre, utilizzava insieme alla sorella , sito in via De Gasperi, a pochi Controparte_6
metri da via Sartori, luogo del sinistro;
l'attore, presa la bici, stava per congiungersi ad altri amici che l'aspettavano a quell'ora nella zona di piazza pagina 11 di 17 Mons. in Giarre, proprio per fare una passeggiata comune;
non c'era Per_1
assolutamente nulla di strano nella circostanza che il si trovasse dentro CP_1
l'auto fermo in via Sartori: quest'ultimo abitava infatti nella casa che era posta esattamente all'angolo la via Giannone e via Sartori, pertanto l'auto investitrice era ferma solo a pochi metri da casa sua;
peraltro dalla centrale Piazza Duomo in Giarre si accedeva in auto direttamente alla via Sartori, mentre per fermarsi in via Giammona si doveva fare un giro ben più ampio;
riguardo alla compatibilità della velocità della bicicletta col verificarsi del sinistro osservava che le affermazioni di controparte era infondate: la strada era ad angolo retto e, provenendo la bici del dalla via Cucinotta, ci volevano solo pochi Pt_1
secondi perché il mezzo prendesse velocità nello spazio di 50 m;
il PR, vedendo l'auto ferma, aveva assolutamente spazio sufficiente per passare accanto a tale auto senza dover diminuire la velocità, né del resto aveva visto che ci fosse dentro il guidatore che, invece, poi aveva aperto lo sportello improvvisamente, con evidente negligenza ed imperizia, investendo la bici dell'attore; riguardo al certificato evidenziava che era stato redatto proprio mentre l'attore era in evidente stato confusionale per i fortissimi dolori che provava per la frattura allo zigomo e lo scoppio del seno mascellare, e questo era provato dai tanti evidenti errori in esso contenuti: il PR, difatti, aveva sbagliato persino la data di nascita ed il codice fiscale;
riguardo la perdita del lavoro l'attore non aveva riferito al fiduciario della convenuta di aver lasciato il lavoro ma la questione era ben più articolata: dopo l'incidente, avvenuto nel giugno 2019, il aveva percepito fino a dicembre un'indennità da Pt_1
malattia, pagata dalla ditta per cui lavorava in Olanda;
da dicembre 2019 il pagina 12 di 17 contratto non era stato rinnovato, appunto per le conseguenze intervenute a seguito del sinistro;
da gennaio 2020 a Marzo 2021 aveva ricevuto l'indennità per malattia dallo stato olandese, con decurtazione del 25%; da Aprile 2021 risultava disoccupato.
Alla successiva udienza veniva ammesso l'interrogatorio formale di
Sentito l'interrogatorio formale era disposta la prova per Controparte_1
testi. Escussa la prova, alla successiva udienza l'avvocato dell'attore insisteva nella richiesta di CTU mentre il convenuto si opponeva. All'esito della riserva la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Gli elementi di prova offerti a questo Tribunale sono molteplici ma incoerenti e contraddittori e, in quanto tali, insufficienti a fondare il nesso causale tra il descritto evento e le conseguenze dannose che si asserisce esserne derivate.
Prima tra tutte appare la diversità tra le versioni fornite dal e dalla CP_1
teste.
Nel corso dell'interrogatorio formale il riferiva sulle Controparte_1
modalità dell'incidente e precisava di aver condotto a casa il danneggiato perché in quel momento sembrava avere solo la faccia arrossata e non ricordava che avesse lamentato dolori specifici;
dopo una decina di giorni lui era venuto a casa sua e gli aveva chiesto di sporgere denuncia all'assicurazione e insieme avevano compilato il cid.
pagina 13 di 17 Il teste sentito, sig.ra compagna di non Testimone_1 Controparte_1
aveva visto il momento dell'incidente ma era sopraggiunta subito dopo e riferiva che il signore ferito si lamentava molto e si toccava il viso, di aver visto il compagno accompagnarlo a casa e di non sapere che fine avesse fatto la bicicletta;
riferiva che l'auto del compagno era ferma sulla strada che era piuttosto piccola, ad un solo senso di marcia e non permetteva il transito di due auto;
rispetto all'auto la casa si trovava sul lato destro e l'auto era leggermente spostata a destra rispetto all'asse mediano della strada ma si trattava di poco perché la strada era molto piccola.
Il quindi, ha riferito in sede di interrogatorio formale che il PR CP_1
sembrava avere solo la faccia arrossata mentre la teste riferisce che si lamentava molto e si toccava il viso. Appare inconcepibile che, in presenza di un trauma così importante come refertato, il abbia potuto riferire che l'attore CP_1
aveva solo la faccia arrossata ed accompagnato il PR a casa e non direttamente all'ospedale, ancor più considerando che il , all'arrivo in Pt_1
ospedale, secondo la tesi del suo difensore sarebbe stato in stato di shock e confusione.
Le condizioni della strada, come descritte dalla teste che dice che due auto non potevano passare, impedisce di credere alla tesi che il ciclista potesse tenere una velocità sostenuta, considerato che poteva avere a disposizione non più di un metro per passare (la strada era di circa 3 mt e l'auto, che sarà larga 1,70 mt., era leggermente spostata a destra).
La teste riferisce di essere sopraggiunta subito dopo l'urto e di aver visto il compagno accompagnarlo a casa ma di non sapere che fine abbia fatto la pagina 14 di 17 bicicletta, mentre, secondo la dichiarazione del alla compagnia CP_1
assicurativa, la bici era stata caricata in macchina, operazione non agevole considerato che si trattava di una Punto, auto di dimensioni contenute, e che aveva dovuto comportare non pochi sforzi di cui, tuttavia, la teste non aveva memoria alcuna.
Pure l'assenza materiale della bici, asseritamente rispedita in Olanda, non convince: ritenere che il ciclista abbia rispedito in Olanda, con i relativi costi di spedizione, una bici incidentata appare poco probabile.
Anche la tempistica non soccorre. Considerata la gravità delle lesioni asseritamente derivate dal sinistro, appare improbabile che il ciclista abbia atteso quasi due ore prima di accedere al pronto soccorso e che, da Giarre, si sia recato a Taormina piuttosto che in un ospedale di Catania. A ciò si aggiunga che, giunto presso il nosocomio, il ha riferito di un incidente autonomo Pt_1
a Mascali con lo scooter e non di un incidente in bici a Giarre, altro elemento che, aggiunto ai precedenti sopra richiamati, pone in dubbio sia l'effettivo verificarsi della caduta dalla bici ma, anche nel caso questa si fosse verificata, il nesso di causalità tra le lesioni refertate quasi due ore dopo a Taormina con l'incidente descritto, ben potendo essersi verificato, nel frattempo, altro incidente, successivamente ai fatti narrati, che avrebbe potuto causare le lesioni riportate dal . Pt_1
Anche la circostanza che l'attore abbia depositato in giudizio il certificato di
P.S. dell'Ospedale di Taormina opportunamente epurato della prima pagina, ovvero quella nella quale è riportata la dicitura che il paziente riferiva di incidente autonomo a Mascali, non depone per la credibilità della tesi attorea.
pagina 15 di 17 Il certificato, difatti si compone di tre pagine, con in calce la scritta 1 di 3 - 2 di
3 e 3 di 3, come si ricava dal medesimo certificato depositato dalla compagnia assicurativa, ma quella che dovrebbe essere la prima pagina, nella produzione attorea, reca in calce la dicitura 1 di 1 e non riporta la frase di cui sopra.
Il inoltre, nella dichiarazione alla compagnia assicurativa riferiva che CP_1
il PR si era recato da lui due giorni dopo il sinistro, mentre nel corso dell'interrogatorio formale riferisce dopo una decina di giorni, il che significherebbe subito dopo la dimissione dall'ospedale, ovvero quando, secondo la CTP, sarebbe stato in condizioni di inabilità assoluta.
Alla luce dei superiori elementi non risulta inequivocabilmente dimostrato né che gli eventi descritti si siano verificati, né il nesso di causalità tra i fatti descritti e le lesioni riportate dall'attore.
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della Compagnia assicurativa, in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
pagina 16 di 17 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 24/10/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 17 di 17
Tribunale di Catania
UI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6073/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. PENNISI GIACOMO ANGELO S. Parte_1
Per l'avv SPAGNOLO SANTO Controparte_1
Nessuno è presente per gli altri convenuti
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE UI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6073/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PENNISI GIACOMO C.F. ) ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTÀ 85 GIARRE
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPAGNOLO SANTO ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in CORSO ITALIA, 244, 95129 CATANIA
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
01/01/1942 e residente in [...],
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CT), via Giammona n. 2, (C.F. ) C.F._5
pagina 2 di 17 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di Citazione il sig. adiva questo Tribunale sostenendo Parte_1
che:
- in data 21/06/19, alle 07:00 circa in Giarre, l'attore stava percorrendo in bicicletta la via Sartori in direzione di via Pirandello quando, improvvisamente, all'altezza del civico 11 di detta via Sartori, veniva colpito dallo sportello anteriore sinistro, aperto dal conducente di un'autovettura che si trovava in sosta alla sua destra, ossia sul lato destro della carreggiata di detta via Sartori, e precisamente una Fiat Punto targata DL513RR di proprietà della sig.ra ed assicurata Controparte_1
con ; Controparte_1
- a causa di tale impatto il PR cadeva violentemente a terra sbattendo il viso e, rialzatosi, lamentava fortissimi dolori allo zigomo;
- subito scendeva dall'auto il conducente, che aveva inopinatamente aperto detto sportello, ovvero il figlio della proprietaria sig. Controparte_1
il quale immediatamente riconosceva la propria responsabilità e cercava di prestargli assistenza;
- il sig. accompagnava il PR con l'auto fino all'abitazione dei CP_1
genitori, sita in Giarre, via Aquino 16, in modo che gli stessi lo potessero soccorrere adeguatamente;
- visto che il dolore perdurava, l'esponente veniva in pari data ricoverato al pronto soccorso dell'Ospedale di Taormina, dove veniva sottoposto a TC
pagina 3 di 17 massiccio facciale, che documentava la frattura allo zigomo sinistro, e precisamente fattura da scoppio del seno mascellare sinistro con associato emoseno ed interessamento parete laterale del pavimento orbitario omolaterale;
- alla luce di tale esito, veniva alle 13:00 circa ricoverato presso l'azienda ospedaliera universitaria di Messina e, Controparte_2
specificamente, presso il dipartimento di chirurgia maxillo facciale dove, in data 26/06/19, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e contenzione della predetta frattura;
- lo stesso veniva dimesso il 29/06/19 e, successivamente, sottoposto a rimozione della sutura in data 03/07/19;
- il responsabile della repentina apertura dello sportello, aveva CP_1
immediatamente riconosciuto la responsabilità sottoscrivendo il cid che descriveva la dinamica;
inoltre aveva sottoscritto a tal fine una propria dichiarazione in data 21/07/19 con la quale, ancora una volta, riconosceva la propria esclusiva responsabilità;
- l'attore aveva quindi inviato formale richiesta di risarcimento in data
19/09/19 all'impresa assicurativa convenuta a mezzo pec, richiesta con la quale veniva anche espressamente richiesto che la società sottoponesse il
PR a visita medico legale;
- con lettera a mezzo raccomandata dell'01/10/19 la direzione sinistri di comunicava di aver nominato un proprio perito di Controparte_3
pagina 4 di 17 parte, al fine di effettuare la perizia anche del mezzo del danneggiato e di provvedere, all'esito, alla liquidazione del danno;
- effettuata la perizia, la direzione sinistri inviava all'attore lettera raccomandata con la quale informava che, terminata l'istruzione della pratica, in base agli accertamenti effettuati, in particolare delle risultanze della perizia sul mezzo, riteneva di mettere a disposizione la somma di euro 503 a totale tacitazione dei danni materiali, riconoscendo, pertanto, implicitamente che la perizia aveva confermato quanto lamentato dall'esponente in ordine alla dinamica del sinistro: il predetto importo di euro 500,00, comprensivo specificamente di euro 350 per i danni subiti dalla bicicletta danneggiata e di euro 150 per spese legali, veniva regolarmente pagato dalla convenuta a mezzo di vaglia postale del
30/11/19;
- nelle more il PR si sottoponeva visita del proprio medico legale di fiducia la quale, con propria relazione medico legale del 4/05/20 confermava gli esiti di frattura da scoppio del seno mascellare sinistro con interessamento della parete laterale del pavimento orbitario omolaterale e dello zigomo, trattata chirurgicamente, specificando che le lesioni erano in rapporto causale diretto con l'incidente stradale;
concludeva che il danno alla salute era valutabile in misura non inferiore al 7% rispetto alla totale, che le lesioni patite avevano determinato uno stato di inabilità temporanea assoluta di 10 giorni e di temporanea relativa per 30 giorni nella misura del 75%, che andava considerata ai fini del risarcimento richiesto l'incidenza sulla capacità di lavoro in specifica pagina 5 di 17 occupazione, in quanto trattavasi di soggetto con mansione che richiede l'accesso a celle frigorifere;
- il PR, in data 16 Marzo 21, veniva sottoposto a visito medico legale da parte del fiduciario nominato dall'assicurazione il quale verificava l'esistenza dei postumi lamentati ed aveva regolarmente depositato la propria relazione medico legale;
- tuttavia, malgrado effettuati gli accertamenti, con lettera del 25 Marzo 21 inviata dalla direzione sinistri della compagnia, veniva comunicato che,
a causa di una presunta discordanza relativa alla dinamica dell'accaduto,
l'assicurazione non poteva formulare alcuna offerta di risarcimento;
- verificata l'impossibilità di definire bonariamente la questione, veniva inviato invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata dalla compagnia con una comunicazione di non adesione;
- in ordine alla responsabilità del sinistro ribadiva che il aveva CP_1
immediatamente riconosciuto la propria responsabilità ed aveva sottoscritto la dichiarazione del 21/07/19;
- inoltre, all'esito della perizia sulla bicicletta, la convenuta aveva immediatamente provveduto a pagare il danno materiale senza avanzare alcuna contestazione o riserva;
- sulle informazioni indirette, il difensore dell'attore supponeva che tali discordanze fossero fondate solo sulla base di evidenti errori materiali contenuti nella documentazione del pronto soccorso dell'ospedale di
Taormina, errori materiali relativi a frasi pronunciate dal in Pt_1
pagina 6 di 17 evidente stato di shock e confusione al momento del ricovero, come inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che il aveva Pt_1
sbagliato persino la propria data di nascita ed il codice fiscale, circostanza che dimostrava inequivocabilmente in quale stato di confusione si trovasse e, quindi, del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro;
- poiché la responsabilità del sinistro era palese e riconosciuta espressamente anche dal conducente dell'auto investitrice, ne derivava il conseguente obbligo della società assicurativa, convenuta in solido con la proprietaria dell'auto investitrice, di risarcire l'attore per i danni fisici subiti a causa di tale sinistro per come meglio descritti e specificati nella relazione medico medico legale prodotta.
Premesso quanto sopra, citava la , il signor Controparte_1 CP_1
e la sig.ra a comparire davanti al Tribunale di Catania
[...] Controparte_1
per accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto di proprietà della sig.ra ed assicurata Controparte_1
con nella causazione del sinistro;
Controparte_1
- condannare in solido e la sig.ra Controparte_1 Controparte_4
a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore, la somma di euro 26.000 come in narrativa determinata o quella maggiore o diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, a seguito di valutazione del CTU che fin d'ora chiedeva, nonché il risarcimento pagina 7 di 17 dovuto per l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica, in quanto l'attore era soggetto che espletava mansione che richiedeva accesso a celle frigorifere.
Si costituiva in giudizio la avversando il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione e deducendo quanto segue:
- nella dinamica descritta dall'attore risultava che il avrebbe CP_1
accompagnato l'attore, dopo l'incidente, presso la casa dei suoi genitori;
- di lì a poco, però, visto che il dolore perdurava, l'attore raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale di Taormina laddove, dopo gli accertamenti del caso, veniva trasferito presso l'azienda ospedaliera universitaria di Messina dove veniva operato;
- in realtà la convenuta non avrebbe dovuto liquidare neanche il danno materiale della bicicletta, atteso che la stessa era stata periziata non direttamente ma a mezzo dell'esibizione di fotografie, ciò perché l'attore, residente in [...], dopo l'incidente avrebbe rispedito il velocipede a casa da dove l'aveva in precedenza spedito in Sicilia per le vacanze, circostanze alquanto fantasiose ed indimostrate;
- ancor più sorprendenti apparivano le circostanze documentate relative al luogo dell'asserito sinistro, poiché la via Sartori di Giarre era larga circa
3 mt ed appariva poco credibile che, per sport, venisse scelta, raggiunta e percorsa da un ciclista alle 07:00 am proprio quella via, così come poco credibile era l'affermazione contenuta nella dichiarazione resa dal pagina 8 di 17 convenuto il quale aveva sostenuto che sempre alle 07:00 am CP_1
si era fermato per scaricare la spesa;
- andava detto, inoltre, che l'asserito luogo del sinistro aveva caratteristiche tali che una bicicletta, nel preciso punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, non avrebbe mai potuto raggiungere una velocità tale da poter fare ritenere compatibili le lesioni obiettivamente riportate quel giorno dall'attore con la dinamica del fatto, per come prospettate in citazione;
- poco prima del punto dell'asserito impatto, infatti, la via Sartori presentava una curva ad angolo retto che la bicicletta poteva percorrere solo ad una velocità minima che dista circa 50 mt dal punto del riferito impatto: in tale distanza la bicicletta non poteva mai raggiungere una velocità rilevante e, inoltre, l'ipotetico ciclista avrebbe visto certamente un'autovettura larga 1,70 m ferma sulla strada larga meno di 3 m e sarebbe, perciò, stato naturalmente indotto a rallentare, avendo a disposizione solo poco più di 1 m per superare l'auto in sosta;
- in conclusione la prospettazione del sinistro offerta dall'atto introduttivo non era minimamente credibile e l'attore, al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, riferiva di aver avuto un incidente autonomo mentre si trovava alla guida del proprio motociclo;
infatti, nel certificato di pronto soccorso nelle note era scritto: “riferisce caduta accidentale autonoma con il proprio motociclo con trauma facciale ed ematoma periorbitale sinistro”, e oltre “riferito incidente autonomo con lo scooter a Mascali”;
pagina 9 di 17 - nè era credibile che l'attore avesse errato nel descrivere l'accaduto perché in stato confusionale;
- alla luce di tutto ciò appariva verosimile ritenere che , il CP_5
21/06/19, verosimilmente intorno alle 08:00 am, mentre era alla guida di uno scooter, aveva un incidente autonomo a Mascali, con una brutta caduta sufficientemente violenta da provocare quella frattura da scoppio del seno mascellare sinistro con associato emoseno ed interessamento parete laterale del pavimento orbitario omolaterale che venne diagnosticata al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, dove il era stato immediatamente trasportato, frattura che aveva Pt_1
richiesto un intervento chirurgico di riduzione e contenzione successivamente eseguito al Policlinico di Messina;
- le lesioni, quindi, non erano riconducibili al riferito incidente con la bicicletta per cui la compagnia contestava radicalmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto con la conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio e l'ulteriore condanna per lite temeraria ex articolo
96;
- senza recesso da quanto sopra contestava la pretesa risarcitoria formulata nell'atto introduttivo in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non potendosi attribuire valore di prova alla consulenza medico legale versata in atti;
contestava, perciò, la quantificazione del danno in quanto manifestamente eccessiva oltre che sfornita di valido supporto probatorio;
contestava, altresì, che le lamentate lesioni incidessero sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, in primo luogo perché non era pagina 10 di 17 dato sapere quale attività svolgesse, ed inoltre come ed in che misura le lamentate lesioni potessero condizionare l'attività del PR che asseritamente accedeva a celle frigorifere, né se le lamentate lesioni avessero comportato una riduzione, e in che misura, di reddito;
aggiungeva che il PR, al fiduciario della compagnia, aveva riferito di essere disoccupato e di aver lasciato il lavoro da oltre un anno;
- anche riguardo alle spese mediche doveva essere puntualmente provata la riconducibilità delle stesse al fatto dedotto in giudizio.
Chiedeva:
- rigettare per quanto in narrativa la domanda attorea;
- in subordine ridurla nei limiti del danno subito, rigorosamente provato;
- conseguentemente condannare l'attore alle spese del giudizio ulteriormente per la temerarietà della lite, a norma dell'articolo 96 c.p.c.;
- spese e compensi.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, venivano concessi i termini ex articolo 183 sesto comma CPC;
con le note n. 1 l'attore riferiva, a contestazione di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa che era del tutto arbitraria l'affermazione che fosse poco credibile che qualcuno percorresse in bicicletta la strada del sinistro alle 7 del mattino, in quanto il aveva Pt_1
appena prelevato la bicicletta dal garage che lo stesso, quando era a Giarre, utilizzava insieme alla sorella , sito in via De Gasperi, a pochi Controparte_6
metri da via Sartori, luogo del sinistro;
l'attore, presa la bici, stava per congiungersi ad altri amici che l'aspettavano a quell'ora nella zona di piazza pagina 11 di 17 Mons. in Giarre, proprio per fare una passeggiata comune;
non c'era Per_1
assolutamente nulla di strano nella circostanza che il si trovasse dentro CP_1
l'auto fermo in via Sartori: quest'ultimo abitava infatti nella casa che era posta esattamente all'angolo la via Giannone e via Sartori, pertanto l'auto investitrice era ferma solo a pochi metri da casa sua;
peraltro dalla centrale Piazza Duomo in Giarre si accedeva in auto direttamente alla via Sartori, mentre per fermarsi in via Giammona si doveva fare un giro ben più ampio;
riguardo alla compatibilità della velocità della bicicletta col verificarsi del sinistro osservava che le affermazioni di controparte era infondate: la strada era ad angolo retto e, provenendo la bici del dalla via Cucinotta, ci volevano solo pochi Pt_1
secondi perché il mezzo prendesse velocità nello spazio di 50 m;
il PR, vedendo l'auto ferma, aveva assolutamente spazio sufficiente per passare accanto a tale auto senza dover diminuire la velocità, né del resto aveva visto che ci fosse dentro il guidatore che, invece, poi aveva aperto lo sportello improvvisamente, con evidente negligenza ed imperizia, investendo la bici dell'attore; riguardo al certificato evidenziava che era stato redatto proprio mentre l'attore era in evidente stato confusionale per i fortissimi dolori che provava per la frattura allo zigomo e lo scoppio del seno mascellare, e questo era provato dai tanti evidenti errori in esso contenuti: il PR, difatti, aveva sbagliato persino la data di nascita ed il codice fiscale;
riguardo la perdita del lavoro l'attore non aveva riferito al fiduciario della convenuta di aver lasciato il lavoro ma la questione era ben più articolata: dopo l'incidente, avvenuto nel giugno 2019, il aveva percepito fino a dicembre un'indennità da Pt_1
malattia, pagata dalla ditta per cui lavorava in Olanda;
da dicembre 2019 il pagina 12 di 17 contratto non era stato rinnovato, appunto per le conseguenze intervenute a seguito del sinistro;
da gennaio 2020 a Marzo 2021 aveva ricevuto l'indennità per malattia dallo stato olandese, con decurtazione del 25%; da Aprile 2021 risultava disoccupato.
Alla successiva udienza veniva ammesso l'interrogatorio formale di
Sentito l'interrogatorio formale era disposta la prova per Controparte_1
testi. Escussa la prova, alla successiva udienza l'avvocato dell'attore insisteva nella richiesta di CTU mentre il convenuto si opponeva. All'esito della riserva la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Gli elementi di prova offerti a questo Tribunale sono molteplici ma incoerenti e contraddittori e, in quanto tali, insufficienti a fondare il nesso causale tra il descritto evento e le conseguenze dannose che si asserisce esserne derivate.
Prima tra tutte appare la diversità tra le versioni fornite dal e dalla CP_1
teste.
Nel corso dell'interrogatorio formale il riferiva sulle Controparte_1
modalità dell'incidente e precisava di aver condotto a casa il danneggiato perché in quel momento sembrava avere solo la faccia arrossata e non ricordava che avesse lamentato dolori specifici;
dopo una decina di giorni lui era venuto a casa sua e gli aveva chiesto di sporgere denuncia all'assicurazione e insieme avevano compilato il cid.
pagina 13 di 17 Il teste sentito, sig.ra compagna di non Testimone_1 Controparte_1
aveva visto il momento dell'incidente ma era sopraggiunta subito dopo e riferiva che il signore ferito si lamentava molto e si toccava il viso, di aver visto il compagno accompagnarlo a casa e di non sapere che fine avesse fatto la bicicletta;
riferiva che l'auto del compagno era ferma sulla strada che era piuttosto piccola, ad un solo senso di marcia e non permetteva il transito di due auto;
rispetto all'auto la casa si trovava sul lato destro e l'auto era leggermente spostata a destra rispetto all'asse mediano della strada ma si trattava di poco perché la strada era molto piccola.
Il quindi, ha riferito in sede di interrogatorio formale che il PR CP_1
sembrava avere solo la faccia arrossata mentre la teste riferisce che si lamentava molto e si toccava il viso. Appare inconcepibile che, in presenza di un trauma così importante come refertato, il abbia potuto riferire che l'attore CP_1
aveva solo la faccia arrossata ed accompagnato il PR a casa e non direttamente all'ospedale, ancor più considerando che il , all'arrivo in Pt_1
ospedale, secondo la tesi del suo difensore sarebbe stato in stato di shock e confusione.
Le condizioni della strada, come descritte dalla teste che dice che due auto non potevano passare, impedisce di credere alla tesi che il ciclista potesse tenere una velocità sostenuta, considerato che poteva avere a disposizione non più di un metro per passare (la strada era di circa 3 mt e l'auto, che sarà larga 1,70 mt., era leggermente spostata a destra).
La teste riferisce di essere sopraggiunta subito dopo l'urto e di aver visto il compagno accompagnarlo a casa ma di non sapere che fine abbia fatto la pagina 14 di 17 bicicletta, mentre, secondo la dichiarazione del alla compagnia CP_1
assicurativa, la bici era stata caricata in macchina, operazione non agevole considerato che si trattava di una Punto, auto di dimensioni contenute, e che aveva dovuto comportare non pochi sforzi di cui, tuttavia, la teste non aveva memoria alcuna.
Pure l'assenza materiale della bici, asseritamente rispedita in Olanda, non convince: ritenere che il ciclista abbia rispedito in Olanda, con i relativi costi di spedizione, una bici incidentata appare poco probabile.
Anche la tempistica non soccorre. Considerata la gravità delle lesioni asseritamente derivate dal sinistro, appare improbabile che il ciclista abbia atteso quasi due ore prima di accedere al pronto soccorso e che, da Giarre, si sia recato a Taormina piuttosto che in un ospedale di Catania. A ciò si aggiunga che, giunto presso il nosocomio, il ha riferito di un incidente autonomo Pt_1
a Mascali con lo scooter e non di un incidente in bici a Giarre, altro elemento che, aggiunto ai precedenti sopra richiamati, pone in dubbio sia l'effettivo verificarsi della caduta dalla bici ma, anche nel caso questa si fosse verificata, il nesso di causalità tra le lesioni refertate quasi due ore dopo a Taormina con l'incidente descritto, ben potendo essersi verificato, nel frattempo, altro incidente, successivamente ai fatti narrati, che avrebbe potuto causare le lesioni riportate dal . Pt_1
Anche la circostanza che l'attore abbia depositato in giudizio il certificato di
P.S. dell'Ospedale di Taormina opportunamente epurato della prima pagina, ovvero quella nella quale è riportata la dicitura che il paziente riferiva di incidente autonomo a Mascali, non depone per la credibilità della tesi attorea.
pagina 15 di 17 Il certificato, difatti si compone di tre pagine, con in calce la scritta 1 di 3 - 2 di
3 e 3 di 3, come si ricava dal medesimo certificato depositato dalla compagnia assicurativa, ma quella che dovrebbe essere la prima pagina, nella produzione attorea, reca in calce la dicitura 1 di 1 e non riporta la frase di cui sopra.
Il inoltre, nella dichiarazione alla compagnia assicurativa riferiva che CP_1
il PR si era recato da lui due giorni dopo il sinistro, mentre nel corso dell'interrogatorio formale riferisce dopo una decina di giorni, il che significherebbe subito dopo la dimissione dall'ospedale, ovvero quando, secondo la CTP, sarebbe stato in condizioni di inabilità assoluta.
Alla luce dei superiori elementi non risulta inequivocabilmente dimostrato né che gli eventi descritti si siano verificati, né il nesso di causalità tra i fatti descritti e le lesioni riportate dall'attore.
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della Compagnia assicurativa, in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
pagina 16 di 17 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 24/10/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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