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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6738 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresenta e difesa dall'Avv. Caterina Mirto, presso il cui studio a C.F._1
Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Machì, presso il cui studio a C.F._2
Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, è elettivamente domiciliato e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2023 premettendo di aver contratto Parte_2 matrimonio con a Palermo in data 28/12/1995, ha chiesto la Controparte_1 pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di € 1.000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della IA maggiorenne e non indipendente, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
1 separazione, ma ha chiesto il rigetto delle altre richieste formulate dalla ricorrente.
Celebrata la prima udienza, le parti sono state invitate a raggiungere un accordo.
Con nota congiunta depositata il 04/09/2024 i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione ed hanno, altresì, chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni.
Con sentenza n. 4966/2024 del 14-16/10/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni convenute e ha ritenuto ammissibile la domanda di divorzio formulata congiuntamente dalle parti nella nota sopra indicata;
dopodiché, il procedimento è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione convenute nell'accordo depositato il 04/09/2024.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di deposito dell'accordo contenente la volontà delle parti di non riconciliarsi;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4966/2024, emessa da questo Tribunale il
14-16/10/2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 24/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Assegnare la casa coniugale, sita in Palermo, via Bovio Jole Marconi n. 4, piano S 1 - T
1, alla IG.ra . Parte_2
L'assegnazione della casa coniugale verrà a cessare automaticamente il giorno successivo al compimento del trentesimo anno di età della IA dei coniugi (25 giugno Parte_3
2026).
2) Dire e dichiarare che il IG. è tenuto a corrispondere in favore Controparte_1 della IG.ra , a far data da giugno 2024, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della IA , la somma mensile di € 400,00 oltre la Parte_3 rivalutazione ISTAT annuale con prima decorrenza da giugno 2025.
3) Dire e dichiarare che l'obbligo del IG. di contribuire al Controparte_1
2 mantenimento sia ordinario che straordinario della IA verrà a cessare Parte_3 automaticamente il giorno successivo al compimento del trentesimo anno di età di quest'ultima (25 giugno 2026).
4) Dare atto che i coniugi si obbligano a trasferire la proprietà della casa coniugale (foglio
69, particella 1325, sub 1 rendita € 1.704,31, Z.C.2, categoria A\7, Classe 6, consistenza 16,5 vani) e del pertinente garage (foglio 69, particella 1325, sub 2, rendita € 82,12, Z.C.2, categoria C\6, classe 4, consistenza 53 mq), sita in Palermo, via Bovio Jole Marconi n. 4 piano S 1 – T 1, di cui sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, alla di loro IA, IG.ra , e ciò entro tre mesi dalla conclusione delle procedure relative alla Parte_3 regolarizzazione urbanistica dell'immobile (che dovranno essere avviate entro settembre
2024), i cui costi, sino alla somma di € 5.000,00 saranno a carico esclusivo della IG.ra
, mentre, eventuali costi eccedenti tale somma, verranno sostenuti da Parte_2 entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
L'obbligo dei genitori nei confronti della IA deve intendersi anche in conto di legittima.
La cessione della proprietà della casa coniugale alla IA è sottoposta alla seguente condizione sospensiva del coevo trasferimento da parte della IG.ra , in Parte_3 favore del IG. , della proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Controparte_1
Agrigento n. 32 (foglio 44, particella 1122, sub 2, piano T, Z.C. 3, Cat. A\2, Classe 4, vani
8,5, R.C. € 746,28), con contestuale accollo a carico del , alla data Controparte_1 del trasferimento del residuo mutuo gravante su detto immobile con conseguenziale liberatoria delle IGnore e oggi obbligate personalmente. Parte_2 Parte_3
Al momento dell'effettivo trasferimento degli immobili, il dr. rimborserà alla IA Pt_3
le rate di mutuo pagate dalla predetta, pari ad € 590.00 al mese, dal mese Parte_3 di agosto 2024 alla data dell'effettivo rogito contratto tra le parti, condizione per il predetto pagamento.
Il suddetto trasferimento deve ritenersi funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, nonché alla luce di quanto previsto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2013.
5) I debiti condominiali relativi all'immobile di via Agrigento n. 32 di cui al decreto ingiuntivo n. 1783/2023, emesso dal Tribunale di Palermo, a carico della IG.ra Parte_3
, verranno onorati dalla IG.ra .
[...] Parte_2
Le quote condominiali successive al decreto ingiuntivo e precisamente dal mese di dicembre
2022, sono a carico del IG. così come i costi delle utenze, imposte Controparte_1
e tasse relative all'immobile di via Agrigento n. 32.
3 Entro la data della sottoscrizione del presente accordo (5 agosto 2024), il IG.
[...]
dovrà pagare le quote condominiali già scadute ed a suo carico e consegnare CP_1 alla IG.ra , che l'accetterà per conto della IA , Parte_2 Parte_3 quietanza liberatoria. Successivamente il IG. dovrà corrispondere regolarmente le Pt_3 spese condominiali a scadere e, al momento del trasferimento dell'immobile in favore del IG.
, quest' ultimo dovrà consegnare alla IG.ra Controparte_1 Parte_3 quietanza liberatoria del pagamento delle ulteriori quote condominiali scadute e pagate.
Eventuali rimborsi da parte dell'amministrazione condominiale successivi al pagamento di quanto ingiunto, resteranno a beneficio del IG. . Controparte_1
Al momento del trasferimento dell'immobile di via Agrigento n. 32 il IG. Controparte_1
dovrà consegnare alla IA copia della ricevuta di avvenuto
[...] Parte_3 pagamento della TARI relativa all'immobile di via Agrigento n. 32 per gli anni 2020,
2021,2022,2023,2024.
Il IG. risponderà, comunque, dal punto di vista economico, di Parte_4 qualunque imposta, tassa e oneri accessori venissero nelle more notificate alla IA
, relative all'immobile di via Agrigento n. 32. Parte_3
6) Dare atto che il IG. , entro il 30 settembre 2024, si obbliga a Controparte_1 trasferire la sede legale della società dall'immobile sito in Milano, via CP_2
Medeghino n. 3.
7) Dare atto che la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito della Parte_2 separazione e le parti null'altro hanno a pretendere oltre quanto regolato nel presente atto.
8) Le condizioni sopra riportate decorreranno con la sottoscrizione del presente atto, salvo quelle soggette a condizioni o termini diversi”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della IA.
L'esito e la natura del giudizio conIGliano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 28/12/1995 da , nata a [...] il Parte_1
22/06/1958 ( ) e , nato a [...]F._1 Controparte_1
ON ZZ (PA) il 13/10/1964 ( ), alle condizioni indicate C.F._2 nell'accordo depositato il 04/09/2024 e riportate in parte motiva.
4 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 152, parte II, serie A dell'anno 1995).
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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