Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N___4659/2023__ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 13.3.2025 Depositata il 13.3.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott. ssa Francesca Costa, all' udienza del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Tondi Paolo Giuseppe Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici ope legis domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento status e benefici per le “Vittime del dovere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.04.2023 l' odierno ricorrente proponevano ricorso avverso il provvedimento del 23.3.2022 con il quale il
[...] aveva respinto l' istanza di concessione dei benefici CP_2 previsti per le vittime del Dovere ex l 266/2005 e DPR 2006.
A fondamento del ricorso deduceva di essere stato brigadiere capo dell'
Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando dei Carabinieri Stazione di Squinzano ora collocato in quiescenza a far data dal 23.2.2013; che in data 31.12.2015, mentre era in servizio presso il Prefato Comando Stazione
Carabinieri di Squinzano era stato vittima di un gravissimo episodio che aveva arrecato allo stesso gravi ripercussioni;
che nello specifico il predetto militare, mentre si accingeva a chiudere la predetta stazione
che l' esplosione si realizzava nelle immediate vicinanze del ricorrente il quale avvertiva immediatamente una sindrome vertiginosa e disturbi all' apparato uditivo con manifestazioni di ronzii, fischi e perdita della capacità sia all' orecchio sinistro che destro e, peraltro, con manifestazione di assenza di equilibrio;
che il ricorrente proponeva domanda di riconoscimento della causa di servizio che veniva allo stesso concessa come risulta dal provvedimento del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri del 6.7.2017 nella quale anche ai fini liquidativi dell' equo indennizzo veniva attestata per la patologia ipoacusia bilaterale un danno del 27 %; che con istanza del 16.2.2021 indirizzata al il ricorrente chiedeva l' Controparte_2 attribuzione dei benefici e delle provvidenze disciplinate dal dpr 7 luglio
2006 n 243 in favore delle vittime del dovere e con provvedimento del
23.3.2022 la Prefettura di Lecce comunicava il rigetto della domanda da parte del in quanto improcedibile perché Controparte_2 prescritta.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva preliminarmente dichiarare nulla l' eccezione di improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione;
nel merito chiedeva accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere in capo a a causa dell' evento verificatosi il 31.12.2005; Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente all' assegno vitalizio non reversibile, come previsto ex art 2 l 407/98; dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare dell' elevamento ad euro 500,00 mensili dell' assegno vitalizio di cui all' art 2 della legge 23 novembre 1998 n 407 e condannare il al pagamento dell' assegno previsto Controparte_2 ex art 2 legge 407/98 e comunque implementato in euro 500,00 mensili;
dichiarare il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno non reversibile di euro 1033,00 mensili di cui all' art 2 comma 105 della legge
244/2007 e condannare il al pagamento dell' assegno Controparte_2 di euro 1033,00 mensili di cui all' art 2 comma 105 legge 244/200 con vittoria di spese e competenze di lite.
Il si costituiva in giudizio, deducendo Controparte_2
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All' odierna udienza, concesso un termine per il deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente chiede il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere evidenziando che in data 31.12.2005, mentre era in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Squinzano era stato vittima di un gravissimo episodio che aveva arrecato allo stesso gravi danni e ripercussioni.
Orbene, come sopra esposto il ricorrente agisce in giudizio ritenendo applicabile al caso di specie la fattispecie di cui all' articolo 1 comma
563 della legge n. 266/2005 (avendo subito un' invalidità permanente in attività di servizio o nell' espletamento delle funzioni di per CP_3 effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso e in attività di tutela della pubblica incolumità), o in subordine la fattispecie di cui al comma 564.
In punto di diritto, la legge L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
All'art. 1, successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e de terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i"soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il disposto di cui al comma 564 non individua il modello di equiparazione della vittima del dovere attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', però, essenziale, a tali fini che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
***
Tanto premesso e venendo ad esaminare il caso di specie va evidenziato quanto segue.
espone che in data 31.12.2015, mentre era in servizio Parte_1 presso il Comando Stazione Carabinieri di Squinzano era stato vittima di un gravissimo episodio che aveva arrecato allo stesso gravi ripercussioni evidenziando nello specifico che, mentre si accingeva a chiudere la predetta stazione militare era stato coinvolto in un' esplosione di ordigno rudimentale, lanciato da ignoti, i quali dopo il grave gesto, rapidamente facevano perdere le proprie tracce;
precisa inoltre che l' esplosione si realizzava nelle immediate vicinanze del ricorrente il quale avvertiva immediatamente una sindrome vertiginosa e disturbi all' apparato uditivo con manifestazioni di ronzii, fischi e perdita della capacità sia all' orecchio sinistro che destro e, peraltro, con manifestazione di assenza di equilibrio.
Nella relazione di servizio a firma del ricorrente si legge “Il giorno
31 dicembre 2005, comandato in servizio interno dalle ore 15,00 alle ore
18,00 per ricezione denunce e compilazione informative, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 di servizio perlustrativo unitamente al mar e Per_1 dalle ore 21,00 alle ore 22,00 ricezione denunce. Alle ore 22,05, mentre mi apprestato ad andare via, quindi dopo aver chiuso regolarmente la
Caserma e inserito l' allarme, mi accingevo a scendere i gradini, quando improvvisamente ho sentito un forte fischio quindi immediatamente dopo, un forte botto molto vicino alla mia persona, successivamente altri fischi e botti però più lontani. Dopo un attimo di smarrimento per il forte boato, mi sono subito prodigato per vedere nelle varie direzioni chi fosse che stava accendendo i rauti, quindi non notando nessuno, sono entrato in macchina e andato via, ancora disorientato e con un forte sibilo all' orecchia destra”.
Tali circostanze risultano confermate nella nota a firma del Comandante del 18.10.2011. Persona_2 Successivamente il ricorrente proponeva domanda di riconoscimento della causa di servizio che veniva allo stesso concessa.
La sola circostanza secondo la quale il abbia riconosciuto la CP_2 dipendenza da causa di servizio della patologia uditiva non risulta tuttavia sufficiente a determinare il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La patologia contratta dal ricorrente sembra essere stata contratta nello svolgimento dell' ordinaria attività di servizio.
In ogni caso la giurisprudenza ha spiegato, come unica precisazione, che vi deve essere una diretta attinenza delle lesioni riportate con le attività di servizio, che devono dunque aver provocato l' evento, che a sua volta invece non deve essere avvenuto solo casualmente, senza attinenza con il servizio stesso.
Dalla documentazione allegata si evince infatti che il ricorrente non stava svolgendo alcune delle attività indicate nel citato comma 563 dal momento in cui lo stesso stava chiudendo la stazione dei Carabinieri;
non
è documentato se l' insano gesto sia stato compiuto con una bomba, un petardo o un ordigno esplosivo atteso che non è stato prodotto alcun riscontro documentale sull' eventuale attività di polizia giudiziaria relativa al sequestro di materiale utilizzato ovvero indagini sugli autori e sulla dinamica dell' evento al fine di poter qualificare la natura della condotta lesiva;
ciò che si evince dall' istanza è che il giorno 31.12.2005 alle ore 22,05 ignoti successivamente allontanatisi a piedi fra i veicoli del paese, avevano lanciato in direzione del ricorrente materiale esplodente ma non sono state prodotte indagini investigative che abbiano accertato se il ricorrente fosse l' obiettivo contro il quale lanciare l' artifizio ovvero se la condotta, comunque censurabile, fosse il gesto di persone che nell' immediata vicinanza dei festeggiamenti di Capodanno, avevano lanciato un petardo in direzione del militare.
La prospettazione giuridica presupposta dalla difesa del ricorrente, nelle sue conseguenze applicative, finirebbe per accomunare indistintamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, che trova la sua fonte di disciplina nel DPR n. 461 del 2001
e il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
status che, invece, rintraccia nella normativa sopra richiamata la cornice di riferimento e che si connota per un elemento di specialità rappresentato dall' esposizione ad un rischio elettivo concretizzantesi in specifici ed individuabili eventi lesivi causativi dell'infermità.
Nel caso di specie, non è stato provato alcun evento, nel senso sopra chiarito, quale causa specifica dell'invalidità.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va, pertanto, rigettata.
Considerata la particolarità della fattispecie, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese processuali.
Lecce, 13.03.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa