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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 460/2024 promosso da
, nata il [...] in [...] - C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Fontanellato (PR), in via F.lli Cervi n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Curcio del foro di
Parma (pec , elettivamente domiciliata presso il predetto difensore con studio sito in Email_1
Borgo Amadio Ronchini n. 9, Parma (PR)
APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] in [...] – C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Parma (PR), in via Cuneo n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Capponi del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito Email_2
in Strada del Conservatorio n. 33, Parma (PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018 del Tribunale di
Parma, emessa in data 15.9.2023 e depositata in cancelleria in data 26.9.2023
pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Parma, avendo già con sentenza non CP_1
definitiva n. 1894/2018 emessa in data 12/12/2018 e pubblicata in data 24/12/2018 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Parte_1
data 12/10/2002, ha regolato le condizioni del divorzio, disponendo l'affidamento in via esclusiva del figlio minore , nato il [...], alla madre, con collocazione presso la casa familiare, Per_1
assegnata alla resistente, stabilendo la libera frequentazione del minore col genitore non collocatario,
nel rispetto della volontà del minore e previo accordo tra i genitori, ha incaricato i Servizi Sociali di vigilare e monitorare il nucleo familiare, attivando interventi di supporto a favore dei genitori e dei figli per la durata di almeno un anno, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore. Inoltre, ha posto a carico del n contributo di mantenimento dei tre figli (oltre CP_1
a anche nata il [...], e , nato il [...], divenuti maggiorenni in corso Per_1 Per_2 R_
di causa, ma non ancora autosufficienti) per il complessivo importo di euro 1.000,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre al 75% delle spese straordinarie per i tre figli, come specificato in dispositivo e ha integralmente compensato le spese di lite, ponendo a definitivo carico solidale di ambo le parti il compenso spettante alla CTU e revocato l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato della resistente a far data dall'anno 2020.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha fondato l'affidamento esclusivo sulle risultanze della relazione della CTU genitoriale e delle relazioni dei Servizi Sociali dalle quali emergeva che non permanevano i presupposti che avevano determinato l'affido dei figli ai Servizi Sociali, che i ragazzi rifiutano la figura paterna, ormai estranea alle vicende quotidiane e vi è accesa conflittualità tra madre-figli, da un lato, e il padre dall'altro.
Sugli aspetti economici, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, ha accertato l'esistenza di un significativo divario tra le condizioni economiche delle parti, pur rilevando pagina 2 di 19 il miglioramento della situazione economica della , per cui ha ritenuto congruo incrementare Pt_1
l'importo dovuto da euro 750,00 ad euro 1.000,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, con obbligo di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del
75%.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
in data 22.3.2024 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione, contraddittorietà ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e diritto della controversia: l'appellante ha contestato le statuizioni in punto di quantum del contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli a carico dell'appellato, sì incrementato, ma in misura inferiore alla domanda spiegata in primo grado, nonché in punto di decorrenza di tale incremento, che avrebbe dovuto essere quella della data della domanda giudiziale di primo grado e, dunque, da ottobre
2018. Ha quindi insistito affinchè, in riforma della sentenza gravata, la Corte le riconosca un contributo di mantenimento ordinario dei tre figli nella misura di euro 1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda proposta nel giudizio di primo grado;
- erronea statuizione in punto di compensazione delle spese di lite per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la reciproca soccombenza delle parti: avuto riguardo alle conclusioni del in via CP_1
principale affidamento dei figli ai Servizi Sociali;
in via subordinata affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e previsione di un calendario ordinario delle visite paterne;
conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 750,00) ed alle conclusioni dalla medesima spiegate (affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé, senza alcun calendario delle visite paterne, da rimettersi alla volontà dei minori ed un adeguato contributo al mantenimento dei figli a carico del padre) solo con riferimento all'appellato può dirsi ravvisabile la soccombenza. Ha poi affermato che l'innalzamento del quantum del contributo di mantenimento in una misura diversa da quella auspicata dall'appellante – euro 1.000,00 in luogo dei 1.500,00 domandati -,
non integra la soccombenza e, dunque, non giustifica la compensazione disposta.
pagina 3 di 19 L'appellante ha chiesto quindi la condanna del anche alla rifusione delle spese di lite di primo CP_1
grado in proprio favore, vista la revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a far data dall'anno 2020 , con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
2.1 - Si è costituito , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto all'eccepita erroneità in punto di compensazione delle spese di lite, ha evidenziato che nel giudizio di primo grado aveva da principio trovato accoglimento la domanda dell'appellato in punto di affidamento ai Servizi Sociali competenti, mentre solo con la sentenza definitiva è stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre del solo figlio ancora minorenne, avuto riguardo alla marginalizzazione della figura paterna ed alla conflittualità della coppia;
dall'altro, che la disposta misura dell'assegno di mantenimento è più vicina a quanto domandato dall'appellato rispetto a quanto richiesto da controparte.
Quanto alla decorrenza del contributo di mantenimento dei figli nella misura innalzata dal Tribunale,
ha parimenti chiesto la conferma della decisione impugnata, rilevando che la domanda di divorzio seguiva a stretto giro la separazione, pronunciata dal Tribunale di Parma con sentenza del 15 maggio
2018, depositata in cancelleria il 3 luglio 2018, agli atti quale doc. n. 2 del fascicolo di primo grado
, nella quale venivano recepiti gli accordi raggiunti delle parti successivamente agli emanati CP_1
provvedimenti presidenziali, come da conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi all'udienza del 17 gennaio
2018. Osserva poi che gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione non sussistevano tal quali a far data dalla proposizione della domanda nel 2018, ma sono mutati nel corso del giudizio (la solo nel 2020 ha superato i limiti reddituali che le consentivano di beneficiare del patrocinio Pt_1
a spese dello stato;
l'appellato ha avuto un quarto figlio al cui mantenimento deve egli stesso provvedere;
il figlio nel 2022 ha conseguito il diploma e ha iniziato a svolgere attività R_
lavorativa, seppur non ancora economicamente autosufficiente).
Con riguardo all'eccepita erroneità del quantum dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, ha eccepito che semmai occorrerebbe tener conto del fatto che il figlio , l'avvenuta R_
pagina 4 di 19 interruzione degli studi universitari e che anceh dal fatto che il padre ha ricevuto la richiesta di pagamento delle tasse universitarie e dei testi di studio per il solo anno 2022, si dovrebbe ritenere che il ragazzo lavora a tempo pieno.
Ha chiesto quindi l'acquisizione della situazione aggiornata reddituale del ragazzo e quella relativa agli studi, avuto riguardo all'iscrizione degli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e, in via alternata o subordinata, di defalcare pro
quota dalla somma complessiva del mantenimento, quanto dovuto per il figlio maggiorenne
. R_
2.2 – All'udienza del 3.10.2024 il procuratore di parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di defalcazione di una quota dall'assegno di mantenimento in quanto domanda nuova e come tale inammissibile;
il procuratore di parte appellata ha evidenziato la mutevolezza delle circostanze fattuali relative ai figli e di aver fatto domanda al Centro per l'impiego per indagare l'attività lavorativa dei figli e . Parte appellante ha dichiarato che il figlio ha un R_ Per_2 R_
contratto part – time quale cameriere in scadenza al 12.12.2024, percepisce circa 1.000,00 euro al mese e vorrebbe iscriversi alla Facoltà di scienze delle comunicazioni, mentre non ha superato il Per_2
test di ammissione alla facoltà di veterinaria e, dunque, vorrebbe nelle more iscriversi a Scienze
ambientali così da beneficiare della convalida di qualche esame;
inoltre ha rappresentato che la figlia ha svolto attività lavorativa stagionale per un solo mese. La è invece stata assunta dal Per_2 Pt_1
primo settembre 2024 quale insegnante di sostegno con stipendio mensile di euro 1.500,00; il
è titolare di ditta individuale con un reddito mensile di euro 2.200,00. Il procuratore CP_1
dell'appellato ha manifestato la disponibilità delle parti a corrispondere l'importo di cui alla sentenza di primo grado, a spese compensate, con decorrenza dalla sentenza;
il procuratore di parte appellante ha manifestato disponibilità ad accettare tali condizioni, ma con decorrenza dei 1.000,00 dalla domanda di primo grado. Le parti non hanno, dunque, raggiunto l'accordo e la difesa di parte appellata ha insistito per l'espletamento dei mezzi istruttori.
pagina 5 di 19 La Corte si è riservata.
2.3 – In data 7.11.2024 parte appellata ha depositato istanza di correzione del verbale d'udienza del 3
ottobre 2024 nella parte in cui è stato indicato, per mero errore materiale, la disponibilità a corrispondere l'importo di euro 2.000,00 in luogo di 1.000,00. Inoltre, ha chiesto l'ammissione del riscontro documentale del Centro per l'impiego dal quale è emerso che il figlio lavora R_
da oltre due anni con contratti a tempo determinato e la figlia ha stipulato contratto di lavoro Per_2
a tempo indeterminato (doc. 5 e 6 di cui all'istanza di correzione).
2.4 - La Corte, ha quindi ordinato ad entrambe le parti il deposito della documentazione fiscale aggiornata relativa all'ultimo triennio ed ha ordinato all'appellante di depositare la documentazione relativa all'iscrizione, frequentazione ed eventuale rendimento universitario del figlio , R_
nonché relativa ai rapporti di lavoro e relative retribuzioni percepite dai figli maggiorenni e , rinviando all'udienza del 16.1.2025. R_ Per_2
2.5 – Le parti hanno dato corso ai rispettivi depositi e così, in data 20 novembre 2024 l'appellato ha depositato la documentazione reddituale dell'ultimo triennio e, in data 20 dicembre 2024, l'appellante ha dimesso in atti i modelli 730 dell'ultimo triennio, la documentazione attestante la situazione lavorativa e la carriera universitaria intrapresa dai figli maggiorenni ed il riepilogo degli accrediti dell'Assegno Unico.
2.6 – All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso brevemente la causa alla luce delle risultanze istruttorie e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente deve darsi atto che per mero disguido nel verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024
risulta scritto che l'appellato sarebbe disponibile a corrispondere “l'attuale importo di 2.000 euro mensili con a spese compensate, con decorrenza dalla sentenza e alle medesime condizioni”, essendo evidente che si tratta dell'importo di 1.000 euro (che è quello effettivamente disposto in sentenza e pagina 6 di 19 versato).
4- Venendo all'impugnazione, la decisione impugnata va parzialmente riformata, da un lato per la parziale fondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, dall'altro per alcuni mutamenti delle condizioni delle circostanza di fatto verificatesi nel corso del presente giudizio.
ha affidato il gravame a due motivi aventi ad oggetto la decorrenza e la Parte_1
quantificazione del contributo mensile paterno a favore dei figli e la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure, oltre che in punto di spese di lite.
5- Con la prima doglianza, relativa alla decorrenza dell'assegno di mantenimento dovuto dal n favore dei figli, parte appellante ha eccepito l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale CP_1
nello stabilire la decorrenza dalla data della decisione, anziché dalla data della domanda, omettendo di motivare al riguardo la propria determinazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese statuito che la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda giudiziale,
anziché alla data del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui il tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve pregiudicare chi ha agito per farlo valere (Cass. Civile, n.
21087/2004; Cass. Civile 10119 del 2006; Cass. Civile 3348/2015; Cass. Civile, Sez. I, 20.6.2023 n.
17570).
Vero è anche che il giudice può (e addirittura deve) stabilire una diversa decorrenza, in considerazione delle variabili in gioco e tenuto conto del fatto che nella materia, com'è noto, vige il principio “rebus sic stantibus”, dovendo essere le statuizioni (anche) economiche relative alla prole minorenne o non autosufficiente adeguate alle circostanze tempo per tempo determinatesi.
*
Nel caso di specie, il Tribunale di Parma si è diversamente determinato, stabilendo la decorrenza dell'aumento dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, senza peraltro motivare in ordine pagina 7 di 19 alle circostanze del caso concreto che avrebbero fondato la mancata operatività della regola generale.
Questa Corte deve allora valutare l'adeguatezza del dies a quo di decorrenza dell'obbligo di mantenimento per come quantificato dal giudice di prime cure, e la congruità di quanto stabilito per il mantenimento dei minori (divenuti maggiorenni in corso di causa) e non ritiene condivisibile sul punto la decisione impugnata.
Al riguardo va in primo luogo osservato che se è ben vero che all'epoca del deposito del ricorso per divorzio le parti avevano da pochi mesi raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione che prevedeva un contributo paterno di 750 euro mensili per i tre figli (oltre al 70% delle spese straordinarie), è altrettanto vero (come dedotto fin dal principio dalla resistente in primo grado)
che tali condizioni prevedevano che i tre figli stessero con il padre tutti i giorni a pranzo, dal lunedì al venerdì, tutte le settimane il lunedì e il giovedì pomeriggio, a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera, oltre che per tre settimane durante l'estate e in periodi di festività e vacanza scolastica.
Emerge invece dagli atti che, come eccepito dalla resistente oggi appellante, subito dopo la separazione i rapporti fra padre e figli si erano incrinati a tal punto che i ragazzi non frequentavano affatto il padre,
e che pertanto essi permanevano costantemente presso la madre, la quale unica provvedeva alle loro esigenze quotidiane, con evidenti spese e impegno. Tale conflittualità padre - figli (oltre che fra i genitori) è stata oggetto di ampio esame nel corso del giudizio di primo grado.
Sta di fatto che, obiettivamente, a prescindere dall'indubbia volontà manifestata dal padre nell'intero corso del giudizio di primo grado di perseguire il ripristino di un rapporto significativo con i figli a fronte del loro rifiuto (a suo dire determinato dal condizionamento materno: al riguardo sono state acquisite relazioni dei Servizi sociali, nominati anche affidatari per un periodo, ed è stata espletata una
CTU), l'attuazione delle condizioni economiche non corrispondeva appieno alle modalità definite nell'ambito dell'accordo recepito dal Tribunale in sede di separazione, che le vedeva correlate a quelle personali (l'effettiva frequentazione continuativa padre , e di riflesso un apporto anche di Per_4
mantenimento diretto significativo ai figli da parte del padre, che invece non vi è stato .
pagina 8 di 19 Né colgono nel segno le deduzioni dell'appellato, il quale ha invocato la conferma sul punto della sentenza, deducendo che il Tribunale avrebbe modulato la decorrenza in base ai mutamenti verificatisi nel corso del giudizio. I mutamenti fattuali e reddituali verificatesi nelle more del giudizio di primo grado non sono dirimenti nel senso voluto dal e, come tali, non giustificano la decorrenza CP_1
dell'assegno di mantenimento solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, in quanto, da un lato,
le circostanze addotte (il superamento, a far data dal periodo d'imposta 2020, dei limiti reddituali che consentivano alla di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
il conseguimento del Pt_1
diploma ad opera del primogenito nel 2022; la nuova paternità dell'appellato) R_
costituiscono la riprova che prima di allora (e cioè dopo la domanda del 30 luglio 2018, quindi dall'agosto del 2018, quando aveva dieci anni, ne aveva quasi 13 e ne aveva 15) Per_1 Per_2 R_
le condizioni della madre erano ancora precarie, mentre il quartogenito che Parte_1
ha avuto nell'aprile 2019 non era ancora nato;
che le esigenze dei ragazzi, adolescenti, CP_1
erano crescenti e i genitori erano tenuti a contribuire in proporzione alle proprie capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei tre figli. D'altra parte occorre osservare che dall'esame della documentazione fiscale emerge che soltanto nel 2020-2021 ha denunciare redditi - per quanto Parte_1
minimi – significativi (1.000 – 1.100 euro), mentre solo nella presente fase d' appello ella ha ottenuto la stabilizzazione (come riferito all'udienza del 3 ottobre 2024, allorquando ha dichiarato di essere stata assunta dal settembre 2024 come insegnante di sostegno).
Com'è noto, poi, il diritto al mantenimento in capo ai figli è recessivo rispetto alla costituzione da parte del i un nuovo nucleo familiare sol per il sopraggiungere dell'onere del mantenimento del CP_1
quarto figlio, al mantenimento del quale è tenuta anche la madre (nuova compagna di , la CP_1
quale presta attività lavorativa di insegnante con reddito mensile di circa euro 1.400,00 ed è
proprietaria dell'abitazione nella quale vive il nucleo familiare (con beneficio dello stesso CP_1
il quale ha oltretutto venduto l'appartamento di sua proprietà sovrastante quello di proprietà
[...]
, dove vivono madre e tre figli nati dal matrimonio) . Pt_1
pagina 9 di 19 , poi, dopo essersi diplomato, e pur iscritto all'università, ha intrapreso attività lavorativa con R_
contratto a tempo determinato intermittente dal 13/1/2023 al 31/12/2023: (e dunque non certo all'epoca della domanda, ma semmai all'epoca della fase finale del giudizio di primo grado).
Ciò basta per ritenere che non vi siano ragioni per stabilire una decorrenza diversa all'assegno per come riconosciuto nella sentenza di primo grado rispetto a quella della data dalla domanda.
6 - Passando al secondo motivo d'appello, si osserva che quanto ora disposto in ordine alla decorrenza richiede il congiunto esame dell'altro motivo d'appello, riguardante la congruità del contributo di complessivi 1.000,00 euro mensili per i tre figli, somma che l'appellante ritiene insufficiente e che chiede rideterminarsi in 1.500,00 euro, appunto con decorrenza dalla data della domanda di primo grado,
E' evidente che la valutazione di tale doglianza si riverbera sull'importo che l'appellato sarà tenuto a corrispondere con decorrenza dalla domanda.
Ritiene la Corte che una valutazione media temperata, che conto del susseguirsi delle circostanze e dei vari eventi verificatisi in corso di causa sopra evidenziati (l'età minore dei figli e la loro permanenza presso la madre da un lato, la nascita di un altro figlio dell'appellato, il miglioramento delle condizioni reddituali, pur sempre molto modeste, della e da ultimo il reperimento di un'occupazione sia Pt_1
pure a tempo parziale e determinato del figlio , ) consentano di ritenere congruo, fin R_
dall'epoca della domanda di primo grado, l'importo complessivo di 1.000,00 euro, fino alla data odierna.
Tale valutazione tiene conto del fatto che la madre è assegnataria della casa familiare (che le è stata donata dal marito) e non deve sostenere spese di mutuo o di locazione e, pur nella notevole discrepanza delle condizioni reddituali dei genitori, del fatto che il Tribunale, in sede di separazione, aveva poco tempo prima dell'instaurazione del presente giudizio ritenuto congruo l'importo concordato di 750,00
euro, con la previsione della frequentazione paterna (come sopra si è precisato), apparendo adeguato a compensare tale mancata frequentazione l'importo di 250,00 euro mensili. Al riguardo non può essere pagina 10 di 19 privo di significato il fatto che la mancata contribuzione diretta paterna (a prescindere dall'attribuibilità al comportamento di un genitore o dell'altro del rifiuto dei ragazzi di frequentare il padre), non è dipesa da un aprioristico disinteresse del padre stesso(v CTU dott Persona_5
depositata 23.12.2019 in primo grado)
Per l'effetto, dovrà versare alla , l'assegno mensile di CP_1 Parte_1
euro 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e , Per_1 R_ Per_2
tenuto conto della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per i rispettivi anni di riferimento,
con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito della comparsa di costituzione della
(5.10.2018) fino alla data odierna Parte_1
6.1- Deve peraltro ora prendersi atto di due circostanze verificatesi nella presente fase di giudizio.
Da un lato è risultato che il contratto a tempo determinato che il primogenito (mostrando R_
impegno e abnegazione nel rendersi partecipe del proprio mantenimento), aveva sottoscritto quale cameriere a tempo parziale subito dopo il conseguimento del diploma nelle more del giudizio di primo grado, e pur manifestando l'intenzione di proseguire gli studi universitari, è stato rinnovato più volte.
Inoltre che pure si è iscritta all'università, è stata a sua volta assunta a tempo indeterminato dal Per_2
04/11/2024, con contratto di apprendistato professionalizzante, part-time.
Preliminarmente questa Corte non può non tener conto nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento delle sopravvenienze fattuali, in ragione del fatto che le pronunce in materia di affidamento e mantenimento della prole valgono e sono idonee a dar luogo ad un giudicato rebus sic
stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica - ai fini che ci occupano quanto ai rapporti economici - in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, sicchè - premesso che l'appellato ha fin dalla sua costituzione richiesto lo “scorporo” dell'importo dovuto per - anche la domanda R_
svolta all'udienza del 19 dicembre 2024 deve ritenersi tempestivamente svolta (tanto più che è Per_2
stata assunta soltanto dal novembre scorso).
Fermo il rispetto del principio del contraddittorio, che impone al Giudice di garantire idonea pagina 11 di 19 interlocuzione sulle reciproche pretese, l'accertamento di tali sopravvenienze impone al giudice di rivalutare i presupposti o l'entità dell'assegno, verificando se ed in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano mutato il pregresso assetto realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento, nel qual caso adeguando l'importo statuito alla nuova situazione fattuale.
*
Occorre inoltre ricordare che, in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, ai sensi degli artt.
155 quinquies e 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. […].”.
Vero è che recentemente la Suprema Corte sembra essersi discostata dall'orientamento in precedenza costante nel ritenere che l'orientamento l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma anzi è richiesto che il genitore che intenda sottrarsi all'adempimento dell'onere, dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Si è infatti affermato con la sentenza n. 26875/2023 del 20 settembre 2023 che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (v. fra le molte
Ordinanza n.17138 del 14/08/2020).
pagina 12 di 19 Non è messo in discussione del resto, il principio per cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (ex multis, Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
Nel caso di specie, alla luce di tali principi si ritiene che non ricorrano le condizioni per affermare che sia venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre, proprio tenendo conto dell'impegno profuso dai ragazzi nel reperire lavori stagionali e a tempo parziale o determinato, proprio per contribuire al proprio mantenimento in vista dell'individuazione – non sempre facile nella vita – di un percorso di studi universitari confacente alle loro capacità e inclinazioni, ciò che hanno fatto fin da giovanissimi.
Nelle specie, sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi provato che i due figli R_
(nato il [...]) di anni 21 e (nata il [...]) di anni 19 abbiano dimostrato serietà nella Per_2
ricerca di un reddito utile a sostenere i progetti di vita e di studio, anche sacrificando i rispettivi percorsi di studi universitari intrapresi, ridimensionando con ogni evidenza le proprie aspirazioni in base alle offerte del mercato del lavoro.
Risulta documentato che essi hanno anche intrapreso gli studi universitari, sebbene abbia R_
nelle more cambiato indirizzo di studi e non abbia superato il test di ingresso alla facoltà di Per_2
medicina veterinaria e si sia successivamente iscritta al Corso di Laurea in Scienze naturali.
È, pertanto, comprovata la circostanza per cui i due giovani non sono ancora entrati in modo stabile nel mondo del lavoro, avendo iniziato i primi modesti lavori ( ha svolto un impiego con R_
contratto a tempo determinato ed il medesimo ha avuto durata sino al 31.12.2024, che allo stato non risulta rinnovato;
ha stipulato un contratto di apprendistato part time 50% al momento con Per_2
scadenza nel 2026). Inoltre, gli introiti percepiti, seppure non irrilevanti (circa rispettivamente di euro
1.000,00 per quanto riguarda , il cui contratto è ora terminato ed euro 700,00 per R_ Per_2
pagina 13 di 19 quanto ai prossimi tre anni) e non consentono di ritenere raggiunta l'autosufficienza economica.
Considerato che ha solo 21 anni e 19, non può escludersi che, a fronte di iniziali R_ Per_2
incertezze, compatibili con la giovane età, la situazione familiare, l'impegno di provvedere da soli ad una parte del proprio mantenimento, essi possano seguire i corsi universitari e completarli in tempi ragionevoli.
Ritiene questa Corte che, tenuto conto delle soddisfacenti condizioni reddituali paterne, che si vengono ad esaminare, questi debba continuare a contribuire al loro mantenimento in loro favore, seppur in misura ridotta, non potendosi ignorare il fatto che i ragazzi stanno parzialmente provvedendo alle proprie esigenze con la loro attività lavorativa.
*
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento per la prole, per quanto sopra detto in ordine alla necessità di un'aggiornata valutazione delle condizioni delle parti, oltre che dei figli stessi,
occorre invero considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli rapportate all'età, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Premesso che è pacifico che i compiti di cura e domestici sono assolti unicamente dalla madre, quanto alle condizioni economico reddituali permane lo squilibrio fra i due genitori.
titolare di ditta individuale, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, ha CP_1
denunciato nell'ultimo triennio un reddito netto medio di circa 3.500 euro per dodici mensilità. Ed
invero, nel 2022, per il periodo di imposta 2021 (Mod PF 2022) ha dichiarato un reddito complessivo di euro 43.857,00 che, detratta l'imposta netta di euro 1.762,00 (oltre alle addizionali regionali e comunali per complessivi euro 473,00 e pur senza tener conto dell'imposta a credito di euro 5.942,00)
gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 41.952,00 e cioè un introito di euro 3.496,00 per dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 (Mod PF 2023) ha percepito un reddito complessivo di euro
51.538,00 che, detratta l'imposta netta di euro 9.098,00 e le addizionali comunali e regionali di pagina 14 di 19 complessivi euro 905,00, senza tener conto dell'imposta a credito, gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 41.535,00 e, dunque, un introito netto mensile di euro 3.461,25, calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2023 (Mod PF 2024) ha denunciato un reddito complessivo di euro 48.146,00 che, detratta l'imposta netta e pur senza tener conto dell'imposta a credito di euro
4.549,00, gli ha garantito un introito netto mensile di euro 3.550,00 su dodici mensilità.
Per quanto riguarda , dalla documentazione prodotta si evince che la medesima ha Parte_1
incrementato i propri introiti, sebbene non in misura tale da ridurre sensibilmente la differenza economica tra le parti. Ed invero, per il periodo di imposta 2021 il reddito complessivo è di euro
14.957,00 che, detratte imposta netta ed addizionali comunali e regionali è pari a complessivi euro
14.295,00 netti annuali e, dunque, l'introito mensile netto è di euro 1.191,25, calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 il reddito complessivo è pari ad euro 11.838,00 e, dunque, al netto delle detrazioni, è pari a complessivi euro 9.937,00 annuali, con un introito netto mensile di euro
828,08 calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2023 il reddito complessivo è pari ad euro 15.727,00, di cui euro 13.947,00 netti annuali ed un introito netto mensile di euro 1.162,25
calcolato su dodici mensilità. La medesima percepisce, inoltre, in via esclusiva il 100% dell'Assegno
Unico che per l'anno 2024 è stato di euro 697,60 (per la mensilità di gennaio 2024), euro 328,17 (per la mensilità di febbraio 2024), euro 312,29 (per il mese di marzo 2024), euro 300,42 (per i mesi da aprile a settembre 2024) ed euro 307,82 (per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2024).
All'udienza del 3 ottobre 2024 l'appellante ha riferito di essere stata appena assunta quale insegnante di sostegno dal 1° settembre 2024 e di percepire ora un reddito medio di 1.500 euro mensili.
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra descritta, cristallizzata per il resto la situazione patrimoniale e personale (il ha anche risparmi e depositi significativi, come CP_1
risultante dalle indagini della Guardia di Finanza, ha alienato l'appartamento di sua proprietà di cui hai introitato il prezzo, vive nell'abitazione di proprietà della nuova compagna e provvede insieme a lei,
insegnante di ruolo, al mantenimento del figlio comune) per come emersa nel giudizio di primo grado,
pagina 15 di 19 la documentazione in atti conferma pienamente la discrepanza delle condizioni reddituali delle parti,
posto che l'appellante gode ancora oggi di un reddito più che doppio rispetto a quello che l'appellante,
dopo aver profuso il proprio impegno svolgendo dapprima lavori saltuari, poi come operatrice scolastica precaria, poi come insegnante di sostegno ad incarico annuale, è riuscita ora a stabilizzare la propria posizione lavorativa.
6.2 - Tanto premesso, e richiamate le argomentazioni sopra svolte in ordine alle entrate percepite da e è evidente che osservato che per quanto riguarda i due maggiorenni la domanda R_ Per_2
dell'appellante di aumento del contributo di mantenimento paterno non può certo essere accolta, e se ne deve disporre la riduzione
Ritiene questa Corte che, tenuto conto delle soddisfacenti condizioni reddituali paterne, questi debba continuare a contribuire al loro mantenimento, seppur nella misura ridotta di euro 150,00 ciascuno,
tenuto conto da un lato del fatto che entrambi (e cioè anche , il cui contratto di lavoro a R_
termine però è ora scaduto) hanno dimostrato di essere in grado di mettere a frutto una certa capacità
lavorativa, sia pure con lavori stagionali e temporanei che non garantiscono loro l'autonomia; dall'altro in considerazione del fatto che essi vivono con la madre e usufruiscono dell'alloggio costituito dalla casa familiare (se così non fosse, è evidente che essi non sarebbero in grado di provvedere a vitto e alloggio, oltre che alle proprie quotidiane esigenze).
Si reputa equa la decorrenza della diminuzione dalla data del primo giorno successivo dalla presente sentenza, tenuto conto del fatto che solo ora può dirsi stabilizzato un complessivo significativo miglioramento delle condizioni di madre e figli maggiorenni, alla luce della recentissima assunzione di
(per un periodo prolungato), del pur contenuto aumento di redditi riferito verbalmente dalla Per_2
madre, e - nonostante il mancato rinnovo, allo stato, del contratto temporaneo di - tenuto R_
conto del fatto che solo dopo alcune proroghe può dirsi dimostrato un suo certo inserimento nel mondo del lavoro, non consistente in un solo contratto stagionale o isolato, in vista di possibili prospettive future che giustifichino la riduzione dell'assegno per lui. Si ravvisa così una complessiva congruità
pagina 16 di 19 degli introiti di cui il nucleo familiare madre – figli (1.500 euro reddito materno, 300 euro circa assegno unico, 800,00 euro contributo paterno, 700 euro retribuzione ) potrà comunque disporre Per_2
per il proprio sostentamento, sicuramente equilibrato rispetto a quello residuo in capo al (2.700 CP_1
euro mensili utili anche per contribuire al mantenimento del quarto figlio).
6.3- E' invece meritevole di accoglimento la richiesta di aumento del contributo per quanto riguarda il minore , con riguardo al quale neppure il padre contesta la perdurante spettanza del suo Per_1
contributo.
Al riguardo va evidenziato che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio in base al quale le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni, essendo le esigenze dei figli notoriamente legate alla crescita ed allo sviluppo della personalità in svariati ambiti e non abbisognano di specifica dimostrazione (così Cass. civ. n. 8927 del 04/06/12; Cass. Civile, Sez. I, 14/07/2011, n.
15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630).
ha oggi sedici anni (17 il prossimo luglio) e il padre (come si è detto percettore di un introito Per_1
medio mensile di circa 3.500 euro) è sicuramente in grado di provvedere alle sue aumentate esigenze con un importo più elevato, anche considerato il ridotto importo complessivo di 300 euro che dovrà
corrispondere alla madre per i due figli maggiorenni (pur senza dimenticare che egli è tenuto a corrispondere il 75% delle spese straordinarie come disciplinate dalla sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione da parte di alcuno).
E' sicuramente molto positivo che il ragazzo abbia ripreso di recente la frequentazione con il padre
(come riferito dalle parti all'udienza odierna), ed è credibile che questi provveda in qualche occasione ad acquisti direttamente fatti in favore del figlio, ma non vi è prova, ed anzi è stato negato, che si sia realizzata una forma di frequentazione regolare e stabile, e tanto meno che permanga presso il Per_1
padre, pur essendo senz'altro auspicabile che ciò avvenga al più presto e senza condizionamenti di natura economica.
Ritiene questa Corte che, in ragione della collocazione e permanenza esclusiva del minore presso la pagina 17 di 19 madre, dell'età del minore e delle esigenze correlate, nonché della perdurante disparità delle condizioni dei genitori, l'importo richiesto di euro 500,00 a carico dell'appellato CP_1
debba ritenersi dovuto e congruo, con decorrenza dalla presente sentenza.
7 – Va infine respinto l'ultimo motivo d'impugnazione relativo alle spese di lite.
Vero è infatti che l'accoglimento della domanda di determinazione dell'assegno in misura inferiore di quanto richiesto non costituisce soccombenza in senso proprio, ma certamente può costituire un giustificato motivo di compensazione.
Inoltre, sempre quanto alla giustificazione della compensazione non può ignorarsi che la lunga e complessa istruttoria si è resa necessaria a causa delle problematiche relative alla relazione fra i genitori e i figli e fra i genitori con riguardo alla gestione dei figli e perciò si è resa necessaria una CTU
e l'acquisizione di relazioni dei Servizi, e che proprio sulla scorta di tali problematiche il giudice di prime cure, su suggerimento dell'ausiliare, ha disposto in corso di causa, per un periodo, l'affidamento al Servizio sociale.
Si tratta di circostanze che, considerate nell'ottica della necessaria tutela dei minori e dell'individuazione dell'adozione di provvedimenti più conformi ai loro interessi, giustificano la compensazione delle spese di lite
8 – La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
L'ultimo motivo d'appello è quindi assorbito dalla presente statuizione, anche se le considerazioni svolte sub 7- rilevano anche ai fini della presente valutazione, alla quale concorrono da un lato,
l'accoglimento della domanda di retroattività della spettanza dell'importo di 1.000 euro fin dalla data della domanda (in accoglimento della richiesta dell'appellante), e dall'altra parte il rigetto dell'aumento dell'assegno ad un importo di 1.500 euro o comunque superiore a 1.000 euro, ed inoltre la riduzione,
sebbene pro futuro del complessivo importo dovuto, sia pure determinato sostanzialmente da pagina 18 di 19 circostanze sopravvenute.
Il complesso di tali circostanze induce a ritenere senz'altro equa l'integrale compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n.
1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018, emessa in data 15/9/2023 e depositata in cancelleria in data
26/9/2023, così provvede:
1) pone a carico di , l'obbligo di versare alla , CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (nato Per_1
il 16.7.2008), (nato il [...]) e (nata il [...]), come rivalutato R_ Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito della comparsa di costituzione della (5.10.2018) sino alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) ridetermina a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza l'assegno di mantenimento dovuto dal a favore dei tre figli nella misura CP_1
di complessivi euro 800,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(di cui 500,00 euro per e 150 euro per ciascuno quanto a e a ), da Per_1 R_ Per_2
corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_2
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 460/2024 promosso da
, nata il [...] in [...] - C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Fontanellato (PR), in via F.lli Cervi n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Curcio del foro di
Parma (pec , elettivamente domiciliata presso il predetto difensore con studio sito in Email_1
Borgo Amadio Ronchini n. 9, Parma (PR)
APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] in [...] – C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Parma (PR), in via Cuneo n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Capponi del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito Email_2
in Strada del Conservatorio n. 33, Parma (PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018 del Tribunale di
Parma, emessa in data 15.9.2023 e depositata in cancelleria in data 26.9.2023
pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Parma, avendo già con sentenza non CP_1
definitiva n. 1894/2018 emessa in data 12/12/2018 e pubblicata in data 24/12/2018 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Parte_1
data 12/10/2002, ha regolato le condizioni del divorzio, disponendo l'affidamento in via esclusiva del figlio minore , nato il [...], alla madre, con collocazione presso la casa familiare, Per_1
assegnata alla resistente, stabilendo la libera frequentazione del minore col genitore non collocatario,
nel rispetto della volontà del minore e previo accordo tra i genitori, ha incaricato i Servizi Sociali di vigilare e monitorare il nucleo familiare, attivando interventi di supporto a favore dei genitori e dei figli per la durata di almeno un anno, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore. Inoltre, ha posto a carico del n contributo di mantenimento dei tre figli (oltre CP_1
a anche nata il [...], e , nato il [...], divenuti maggiorenni in corso Per_1 Per_2 R_
di causa, ma non ancora autosufficienti) per il complessivo importo di euro 1.000,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre al 75% delle spese straordinarie per i tre figli, come specificato in dispositivo e ha integralmente compensato le spese di lite, ponendo a definitivo carico solidale di ambo le parti il compenso spettante alla CTU e revocato l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato della resistente a far data dall'anno 2020.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha fondato l'affidamento esclusivo sulle risultanze della relazione della CTU genitoriale e delle relazioni dei Servizi Sociali dalle quali emergeva che non permanevano i presupposti che avevano determinato l'affido dei figli ai Servizi Sociali, che i ragazzi rifiutano la figura paterna, ormai estranea alle vicende quotidiane e vi è accesa conflittualità tra madre-figli, da un lato, e il padre dall'altro.
Sugli aspetti economici, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, ha accertato l'esistenza di un significativo divario tra le condizioni economiche delle parti, pur rilevando pagina 2 di 19 il miglioramento della situazione economica della , per cui ha ritenuto congruo incrementare Pt_1
l'importo dovuto da euro 750,00 ad euro 1.000,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, con obbligo di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del
75%.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
in data 22.3.2024 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione, contraddittorietà ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e diritto della controversia: l'appellante ha contestato le statuizioni in punto di quantum del contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli a carico dell'appellato, sì incrementato, ma in misura inferiore alla domanda spiegata in primo grado, nonché in punto di decorrenza di tale incremento, che avrebbe dovuto essere quella della data della domanda giudiziale di primo grado e, dunque, da ottobre
2018. Ha quindi insistito affinchè, in riforma della sentenza gravata, la Corte le riconosca un contributo di mantenimento ordinario dei tre figli nella misura di euro 1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda proposta nel giudizio di primo grado;
- erronea statuizione in punto di compensazione delle spese di lite per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la reciproca soccombenza delle parti: avuto riguardo alle conclusioni del in via CP_1
principale affidamento dei figli ai Servizi Sociali;
in via subordinata affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e previsione di un calendario ordinario delle visite paterne;
conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 750,00) ed alle conclusioni dalla medesima spiegate (affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé, senza alcun calendario delle visite paterne, da rimettersi alla volontà dei minori ed un adeguato contributo al mantenimento dei figli a carico del padre) solo con riferimento all'appellato può dirsi ravvisabile la soccombenza. Ha poi affermato che l'innalzamento del quantum del contributo di mantenimento in una misura diversa da quella auspicata dall'appellante – euro 1.000,00 in luogo dei 1.500,00 domandati -,
non integra la soccombenza e, dunque, non giustifica la compensazione disposta.
pagina 3 di 19 L'appellante ha chiesto quindi la condanna del anche alla rifusione delle spese di lite di primo CP_1
grado in proprio favore, vista la revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a far data dall'anno 2020 , con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
2.1 - Si è costituito , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto all'eccepita erroneità in punto di compensazione delle spese di lite, ha evidenziato che nel giudizio di primo grado aveva da principio trovato accoglimento la domanda dell'appellato in punto di affidamento ai Servizi Sociali competenti, mentre solo con la sentenza definitiva è stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre del solo figlio ancora minorenne, avuto riguardo alla marginalizzazione della figura paterna ed alla conflittualità della coppia;
dall'altro, che la disposta misura dell'assegno di mantenimento è più vicina a quanto domandato dall'appellato rispetto a quanto richiesto da controparte.
Quanto alla decorrenza del contributo di mantenimento dei figli nella misura innalzata dal Tribunale,
ha parimenti chiesto la conferma della decisione impugnata, rilevando che la domanda di divorzio seguiva a stretto giro la separazione, pronunciata dal Tribunale di Parma con sentenza del 15 maggio
2018, depositata in cancelleria il 3 luglio 2018, agli atti quale doc. n. 2 del fascicolo di primo grado
, nella quale venivano recepiti gli accordi raggiunti delle parti successivamente agli emanati CP_1
provvedimenti presidenziali, come da conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi all'udienza del 17 gennaio
2018. Osserva poi che gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione non sussistevano tal quali a far data dalla proposizione della domanda nel 2018, ma sono mutati nel corso del giudizio (la solo nel 2020 ha superato i limiti reddituali che le consentivano di beneficiare del patrocinio Pt_1
a spese dello stato;
l'appellato ha avuto un quarto figlio al cui mantenimento deve egli stesso provvedere;
il figlio nel 2022 ha conseguito il diploma e ha iniziato a svolgere attività R_
lavorativa, seppur non ancora economicamente autosufficiente).
Con riguardo all'eccepita erroneità del quantum dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, ha eccepito che semmai occorrerebbe tener conto del fatto che il figlio , l'avvenuta R_
pagina 4 di 19 interruzione degli studi universitari e che anceh dal fatto che il padre ha ricevuto la richiesta di pagamento delle tasse universitarie e dei testi di studio per il solo anno 2022, si dovrebbe ritenere che il ragazzo lavora a tempo pieno.
Ha chiesto quindi l'acquisizione della situazione aggiornata reddituale del ragazzo e quella relativa agli studi, avuto riguardo all'iscrizione degli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e, in via alternata o subordinata, di defalcare pro
quota dalla somma complessiva del mantenimento, quanto dovuto per il figlio maggiorenne
. R_
2.2 – All'udienza del 3.10.2024 il procuratore di parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di defalcazione di una quota dall'assegno di mantenimento in quanto domanda nuova e come tale inammissibile;
il procuratore di parte appellata ha evidenziato la mutevolezza delle circostanze fattuali relative ai figli e di aver fatto domanda al Centro per l'impiego per indagare l'attività lavorativa dei figli e . Parte appellante ha dichiarato che il figlio ha un R_ Per_2 R_
contratto part – time quale cameriere in scadenza al 12.12.2024, percepisce circa 1.000,00 euro al mese e vorrebbe iscriversi alla Facoltà di scienze delle comunicazioni, mentre non ha superato il Per_2
test di ammissione alla facoltà di veterinaria e, dunque, vorrebbe nelle more iscriversi a Scienze
ambientali così da beneficiare della convalida di qualche esame;
inoltre ha rappresentato che la figlia ha svolto attività lavorativa stagionale per un solo mese. La è invece stata assunta dal Per_2 Pt_1
primo settembre 2024 quale insegnante di sostegno con stipendio mensile di euro 1.500,00; il
è titolare di ditta individuale con un reddito mensile di euro 2.200,00. Il procuratore CP_1
dell'appellato ha manifestato la disponibilità delle parti a corrispondere l'importo di cui alla sentenza di primo grado, a spese compensate, con decorrenza dalla sentenza;
il procuratore di parte appellante ha manifestato disponibilità ad accettare tali condizioni, ma con decorrenza dei 1.000,00 dalla domanda di primo grado. Le parti non hanno, dunque, raggiunto l'accordo e la difesa di parte appellata ha insistito per l'espletamento dei mezzi istruttori.
pagina 5 di 19 La Corte si è riservata.
2.3 – In data 7.11.2024 parte appellata ha depositato istanza di correzione del verbale d'udienza del 3
ottobre 2024 nella parte in cui è stato indicato, per mero errore materiale, la disponibilità a corrispondere l'importo di euro 2.000,00 in luogo di 1.000,00. Inoltre, ha chiesto l'ammissione del riscontro documentale del Centro per l'impiego dal quale è emerso che il figlio lavora R_
da oltre due anni con contratti a tempo determinato e la figlia ha stipulato contratto di lavoro Per_2
a tempo indeterminato (doc. 5 e 6 di cui all'istanza di correzione).
2.4 - La Corte, ha quindi ordinato ad entrambe le parti il deposito della documentazione fiscale aggiornata relativa all'ultimo triennio ed ha ordinato all'appellante di depositare la documentazione relativa all'iscrizione, frequentazione ed eventuale rendimento universitario del figlio , R_
nonché relativa ai rapporti di lavoro e relative retribuzioni percepite dai figli maggiorenni e , rinviando all'udienza del 16.1.2025. R_ Per_2
2.5 – Le parti hanno dato corso ai rispettivi depositi e così, in data 20 novembre 2024 l'appellato ha depositato la documentazione reddituale dell'ultimo triennio e, in data 20 dicembre 2024, l'appellante ha dimesso in atti i modelli 730 dell'ultimo triennio, la documentazione attestante la situazione lavorativa e la carriera universitaria intrapresa dai figli maggiorenni ed il riepilogo degli accrediti dell'Assegno Unico.
2.6 – All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso brevemente la causa alla luce delle risultanze istruttorie e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente deve darsi atto che per mero disguido nel verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024
risulta scritto che l'appellato sarebbe disponibile a corrispondere “l'attuale importo di 2.000 euro mensili con a spese compensate, con decorrenza dalla sentenza e alle medesime condizioni”, essendo evidente che si tratta dell'importo di 1.000 euro (che è quello effettivamente disposto in sentenza e pagina 6 di 19 versato).
4- Venendo all'impugnazione, la decisione impugnata va parzialmente riformata, da un lato per la parziale fondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, dall'altro per alcuni mutamenti delle condizioni delle circostanza di fatto verificatesi nel corso del presente giudizio.
ha affidato il gravame a due motivi aventi ad oggetto la decorrenza e la Parte_1
quantificazione del contributo mensile paterno a favore dei figli e la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure, oltre che in punto di spese di lite.
5- Con la prima doglianza, relativa alla decorrenza dell'assegno di mantenimento dovuto dal n favore dei figli, parte appellante ha eccepito l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale CP_1
nello stabilire la decorrenza dalla data della decisione, anziché dalla data della domanda, omettendo di motivare al riguardo la propria determinazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese statuito che la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda giudiziale,
anziché alla data del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui il tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve pregiudicare chi ha agito per farlo valere (Cass. Civile, n.
21087/2004; Cass. Civile 10119 del 2006; Cass. Civile 3348/2015; Cass. Civile, Sez. I, 20.6.2023 n.
17570).
Vero è anche che il giudice può (e addirittura deve) stabilire una diversa decorrenza, in considerazione delle variabili in gioco e tenuto conto del fatto che nella materia, com'è noto, vige il principio “rebus sic stantibus”, dovendo essere le statuizioni (anche) economiche relative alla prole minorenne o non autosufficiente adeguate alle circostanze tempo per tempo determinatesi.
*
Nel caso di specie, il Tribunale di Parma si è diversamente determinato, stabilendo la decorrenza dell'aumento dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, senza peraltro motivare in ordine pagina 7 di 19 alle circostanze del caso concreto che avrebbero fondato la mancata operatività della regola generale.
Questa Corte deve allora valutare l'adeguatezza del dies a quo di decorrenza dell'obbligo di mantenimento per come quantificato dal giudice di prime cure, e la congruità di quanto stabilito per il mantenimento dei minori (divenuti maggiorenni in corso di causa) e non ritiene condivisibile sul punto la decisione impugnata.
Al riguardo va in primo luogo osservato che se è ben vero che all'epoca del deposito del ricorso per divorzio le parti avevano da pochi mesi raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione che prevedeva un contributo paterno di 750 euro mensili per i tre figli (oltre al 70% delle spese straordinarie), è altrettanto vero (come dedotto fin dal principio dalla resistente in primo grado)
che tali condizioni prevedevano che i tre figli stessero con il padre tutti i giorni a pranzo, dal lunedì al venerdì, tutte le settimane il lunedì e il giovedì pomeriggio, a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera, oltre che per tre settimane durante l'estate e in periodi di festività e vacanza scolastica.
Emerge invece dagli atti che, come eccepito dalla resistente oggi appellante, subito dopo la separazione i rapporti fra padre e figli si erano incrinati a tal punto che i ragazzi non frequentavano affatto il padre,
e che pertanto essi permanevano costantemente presso la madre, la quale unica provvedeva alle loro esigenze quotidiane, con evidenti spese e impegno. Tale conflittualità padre - figli (oltre che fra i genitori) è stata oggetto di ampio esame nel corso del giudizio di primo grado.
Sta di fatto che, obiettivamente, a prescindere dall'indubbia volontà manifestata dal padre nell'intero corso del giudizio di primo grado di perseguire il ripristino di un rapporto significativo con i figli a fronte del loro rifiuto (a suo dire determinato dal condizionamento materno: al riguardo sono state acquisite relazioni dei Servizi sociali, nominati anche affidatari per un periodo, ed è stata espletata una
CTU), l'attuazione delle condizioni economiche non corrispondeva appieno alle modalità definite nell'ambito dell'accordo recepito dal Tribunale in sede di separazione, che le vedeva correlate a quelle personali (l'effettiva frequentazione continuativa padre , e di riflesso un apporto anche di Per_4
mantenimento diretto significativo ai figli da parte del padre, che invece non vi è stato .
pagina 8 di 19 Né colgono nel segno le deduzioni dell'appellato, il quale ha invocato la conferma sul punto della sentenza, deducendo che il Tribunale avrebbe modulato la decorrenza in base ai mutamenti verificatisi nel corso del giudizio. I mutamenti fattuali e reddituali verificatesi nelle more del giudizio di primo grado non sono dirimenti nel senso voluto dal e, come tali, non giustificano la decorrenza CP_1
dell'assegno di mantenimento solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, in quanto, da un lato,
le circostanze addotte (il superamento, a far data dal periodo d'imposta 2020, dei limiti reddituali che consentivano alla di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
il conseguimento del Pt_1
diploma ad opera del primogenito nel 2022; la nuova paternità dell'appellato) R_
costituiscono la riprova che prima di allora (e cioè dopo la domanda del 30 luglio 2018, quindi dall'agosto del 2018, quando aveva dieci anni, ne aveva quasi 13 e ne aveva 15) Per_1 Per_2 R_
le condizioni della madre erano ancora precarie, mentre il quartogenito che Parte_1
ha avuto nell'aprile 2019 non era ancora nato;
che le esigenze dei ragazzi, adolescenti, CP_1
erano crescenti e i genitori erano tenuti a contribuire in proporzione alle proprie capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei tre figli. D'altra parte occorre osservare che dall'esame della documentazione fiscale emerge che soltanto nel 2020-2021 ha denunciare redditi - per quanto Parte_1
minimi – significativi (1.000 – 1.100 euro), mentre solo nella presente fase d' appello ella ha ottenuto la stabilizzazione (come riferito all'udienza del 3 ottobre 2024, allorquando ha dichiarato di essere stata assunta dal settembre 2024 come insegnante di sostegno).
Com'è noto, poi, il diritto al mantenimento in capo ai figli è recessivo rispetto alla costituzione da parte del i un nuovo nucleo familiare sol per il sopraggiungere dell'onere del mantenimento del CP_1
quarto figlio, al mantenimento del quale è tenuta anche la madre (nuova compagna di , la CP_1
quale presta attività lavorativa di insegnante con reddito mensile di circa euro 1.400,00 ed è
proprietaria dell'abitazione nella quale vive il nucleo familiare (con beneficio dello stesso CP_1
il quale ha oltretutto venduto l'appartamento di sua proprietà sovrastante quello di proprietà
[...]
, dove vivono madre e tre figli nati dal matrimonio) . Pt_1
pagina 9 di 19 , poi, dopo essersi diplomato, e pur iscritto all'università, ha intrapreso attività lavorativa con R_
contratto a tempo determinato intermittente dal 13/1/2023 al 31/12/2023: (e dunque non certo all'epoca della domanda, ma semmai all'epoca della fase finale del giudizio di primo grado).
Ciò basta per ritenere che non vi siano ragioni per stabilire una decorrenza diversa all'assegno per come riconosciuto nella sentenza di primo grado rispetto a quella della data dalla domanda.
6 - Passando al secondo motivo d'appello, si osserva che quanto ora disposto in ordine alla decorrenza richiede il congiunto esame dell'altro motivo d'appello, riguardante la congruità del contributo di complessivi 1.000,00 euro mensili per i tre figli, somma che l'appellante ritiene insufficiente e che chiede rideterminarsi in 1.500,00 euro, appunto con decorrenza dalla data della domanda di primo grado,
E' evidente che la valutazione di tale doglianza si riverbera sull'importo che l'appellato sarà tenuto a corrispondere con decorrenza dalla domanda.
Ritiene la Corte che una valutazione media temperata, che conto del susseguirsi delle circostanze e dei vari eventi verificatisi in corso di causa sopra evidenziati (l'età minore dei figli e la loro permanenza presso la madre da un lato, la nascita di un altro figlio dell'appellato, il miglioramento delle condizioni reddituali, pur sempre molto modeste, della e da ultimo il reperimento di un'occupazione sia Pt_1
pure a tempo parziale e determinato del figlio , ) consentano di ritenere congruo, fin R_
dall'epoca della domanda di primo grado, l'importo complessivo di 1.000,00 euro, fino alla data odierna.
Tale valutazione tiene conto del fatto che la madre è assegnataria della casa familiare (che le è stata donata dal marito) e non deve sostenere spese di mutuo o di locazione e, pur nella notevole discrepanza delle condizioni reddituali dei genitori, del fatto che il Tribunale, in sede di separazione, aveva poco tempo prima dell'instaurazione del presente giudizio ritenuto congruo l'importo concordato di 750,00
euro, con la previsione della frequentazione paterna (come sopra si è precisato), apparendo adeguato a compensare tale mancata frequentazione l'importo di 250,00 euro mensili. Al riguardo non può essere pagina 10 di 19 privo di significato il fatto che la mancata contribuzione diretta paterna (a prescindere dall'attribuibilità al comportamento di un genitore o dell'altro del rifiuto dei ragazzi di frequentare il padre), non è dipesa da un aprioristico disinteresse del padre stesso(v CTU dott Persona_5
depositata 23.12.2019 in primo grado)
Per l'effetto, dovrà versare alla , l'assegno mensile di CP_1 Parte_1
euro 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e , Per_1 R_ Per_2
tenuto conto della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per i rispettivi anni di riferimento,
con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito della comparsa di costituzione della
(5.10.2018) fino alla data odierna Parte_1
6.1- Deve peraltro ora prendersi atto di due circostanze verificatesi nella presente fase di giudizio.
Da un lato è risultato che il contratto a tempo determinato che il primogenito (mostrando R_
impegno e abnegazione nel rendersi partecipe del proprio mantenimento), aveva sottoscritto quale cameriere a tempo parziale subito dopo il conseguimento del diploma nelle more del giudizio di primo grado, e pur manifestando l'intenzione di proseguire gli studi universitari, è stato rinnovato più volte.
Inoltre che pure si è iscritta all'università, è stata a sua volta assunta a tempo indeterminato dal Per_2
04/11/2024, con contratto di apprendistato professionalizzante, part-time.
Preliminarmente questa Corte non può non tener conto nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento delle sopravvenienze fattuali, in ragione del fatto che le pronunce in materia di affidamento e mantenimento della prole valgono e sono idonee a dar luogo ad un giudicato rebus sic
stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica - ai fini che ci occupano quanto ai rapporti economici - in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, sicchè - premesso che l'appellato ha fin dalla sua costituzione richiesto lo “scorporo” dell'importo dovuto per - anche la domanda R_
svolta all'udienza del 19 dicembre 2024 deve ritenersi tempestivamente svolta (tanto più che è Per_2
stata assunta soltanto dal novembre scorso).
Fermo il rispetto del principio del contraddittorio, che impone al Giudice di garantire idonea pagina 11 di 19 interlocuzione sulle reciproche pretese, l'accertamento di tali sopravvenienze impone al giudice di rivalutare i presupposti o l'entità dell'assegno, verificando se ed in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano mutato il pregresso assetto realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento, nel qual caso adeguando l'importo statuito alla nuova situazione fattuale.
*
Occorre inoltre ricordare che, in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, ai sensi degli artt.
155 quinquies e 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. […].”.
Vero è che recentemente la Suprema Corte sembra essersi discostata dall'orientamento in precedenza costante nel ritenere che l'orientamento l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma anzi è richiesto che il genitore che intenda sottrarsi all'adempimento dell'onere, dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Si è infatti affermato con la sentenza n. 26875/2023 del 20 settembre 2023 che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (v. fra le molte
Ordinanza n.17138 del 14/08/2020).
pagina 12 di 19 Non è messo in discussione del resto, il principio per cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (ex multis, Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
Nel caso di specie, alla luce di tali principi si ritiene che non ricorrano le condizioni per affermare che sia venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre, proprio tenendo conto dell'impegno profuso dai ragazzi nel reperire lavori stagionali e a tempo parziale o determinato, proprio per contribuire al proprio mantenimento in vista dell'individuazione – non sempre facile nella vita – di un percorso di studi universitari confacente alle loro capacità e inclinazioni, ciò che hanno fatto fin da giovanissimi.
Nelle specie, sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi provato che i due figli R_
(nato il [...]) di anni 21 e (nata il [...]) di anni 19 abbiano dimostrato serietà nella Per_2
ricerca di un reddito utile a sostenere i progetti di vita e di studio, anche sacrificando i rispettivi percorsi di studi universitari intrapresi, ridimensionando con ogni evidenza le proprie aspirazioni in base alle offerte del mercato del lavoro.
Risulta documentato che essi hanno anche intrapreso gli studi universitari, sebbene abbia R_
nelle more cambiato indirizzo di studi e non abbia superato il test di ingresso alla facoltà di Per_2
medicina veterinaria e si sia successivamente iscritta al Corso di Laurea in Scienze naturali.
È, pertanto, comprovata la circostanza per cui i due giovani non sono ancora entrati in modo stabile nel mondo del lavoro, avendo iniziato i primi modesti lavori ( ha svolto un impiego con R_
contratto a tempo determinato ed il medesimo ha avuto durata sino al 31.12.2024, che allo stato non risulta rinnovato;
ha stipulato un contratto di apprendistato part time 50% al momento con Per_2
scadenza nel 2026). Inoltre, gli introiti percepiti, seppure non irrilevanti (circa rispettivamente di euro
1.000,00 per quanto riguarda , il cui contratto è ora terminato ed euro 700,00 per R_ Per_2
pagina 13 di 19 quanto ai prossimi tre anni) e non consentono di ritenere raggiunta l'autosufficienza economica.
Considerato che ha solo 21 anni e 19, non può escludersi che, a fronte di iniziali R_ Per_2
incertezze, compatibili con la giovane età, la situazione familiare, l'impegno di provvedere da soli ad una parte del proprio mantenimento, essi possano seguire i corsi universitari e completarli in tempi ragionevoli.
Ritiene questa Corte che, tenuto conto delle soddisfacenti condizioni reddituali paterne, che si vengono ad esaminare, questi debba continuare a contribuire al loro mantenimento in loro favore, seppur in misura ridotta, non potendosi ignorare il fatto che i ragazzi stanno parzialmente provvedendo alle proprie esigenze con la loro attività lavorativa.
*
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento per la prole, per quanto sopra detto in ordine alla necessità di un'aggiornata valutazione delle condizioni delle parti, oltre che dei figli stessi,
occorre invero considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli rapportate all'età, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Premesso che è pacifico che i compiti di cura e domestici sono assolti unicamente dalla madre, quanto alle condizioni economico reddituali permane lo squilibrio fra i due genitori.
titolare di ditta individuale, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, ha CP_1
denunciato nell'ultimo triennio un reddito netto medio di circa 3.500 euro per dodici mensilità. Ed
invero, nel 2022, per il periodo di imposta 2021 (Mod PF 2022) ha dichiarato un reddito complessivo di euro 43.857,00 che, detratta l'imposta netta di euro 1.762,00 (oltre alle addizionali regionali e comunali per complessivi euro 473,00 e pur senza tener conto dell'imposta a credito di euro 5.942,00)
gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 41.952,00 e cioè un introito di euro 3.496,00 per dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 (Mod PF 2023) ha percepito un reddito complessivo di euro
51.538,00 che, detratta l'imposta netta di euro 9.098,00 e le addizionali comunali e regionali di pagina 14 di 19 complessivi euro 905,00, senza tener conto dell'imposta a credito, gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 41.535,00 e, dunque, un introito netto mensile di euro 3.461,25, calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2023 (Mod PF 2024) ha denunciato un reddito complessivo di euro 48.146,00 che, detratta l'imposta netta e pur senza tener conto dell'imposta a credito di euro
4.549,00, gli ha garantito un introito netto mensile di euro 3.550,00 su dodici mensilità.
Per quanto riguarda , dalla documentazione prodotta si evince che la medesima ha Parte_1
incrementato i propri introiti, sebbene non in misura tale da ridurre sensibilmente la differenza economica tra le parti. Ed invero, per il periodo di imposta 2021 il reddito complessivo è di euro
14.957,00 che, detratte imposta netta ed addizionali comunali e regionali è pari a complessivi euro
14.295,00 netti annuali e, dunque, l'introito mensile netto è di euro 1.191,25, calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 il reddito complessivo è pari ad euro 11.838,00 e, dunque, al netto delle detrazioni, è pari a complessivi euro 9.937,00 annuali, con un introito netto mensile di euro
828,08 calcolato su dodici mensilità; per il periodo di imposta 2023 il reddito complessivo è pari ad euro 15.727,00, di cui euro 13.947,00 netti annuali ed un introito netto mensile di euro 1.162,25
calcolato su dodici mensilità. La medesima percepisce, inoltre, in via esclusiva il 100% dell'Assegno
Unico che per l'anno 2024 è stato di euro 697,60 (per la mensilità di gennaio 2024), euro 328,17 (per la mensilità di febbraio 2024), euro 312,29 (per il mese di marzo 2024), euro 300,42 (per i mesi da aprile a settembre 2024) ed euro 307,82 (per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2024).
All'udienza del 3 ottobre 2024 l'appellante ha riferito di essere stata appena assunta quale insegnante di sostegno dal 1° settembre 2024 e di percepire ora un reddito medio di 1.500 euro mensili.
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra descritta, cristallizzata per il resto la situazione patrimoniale e personale (il ha anche risparmi e depositi significativi, come CP_1
risultante dalle indagini della Guardia di Finanza, ha alienato l'appartamento di sua proprietà di cui hai introitato il prezzo, vive nell'abitazione di proprietà della nuova compagna e provvede insieme a lei,
insegnante di ruolo, al mantenimento del figlio comune) per come emersa nel giudizio di primo grado,
pagina 15 di 19 la documentazione in atti conferma pienamente la discrepanza delle condizioni reddituali delle parti,
posto che l'appellante gode ancora oggi di un reddito più che doppio rispetto a quello che l'appellante,
dopo aver profuso il proprio impegno svolgendo dapprima lavori saltuari, poi come operatrice scolastica precaria, poi come insegnante di sostegno ad incarico annuale, è riuscita ora a stabilizzare la propria posizione lavorativa.
6.2 - Tanto premesso, e richiamate le argomentazioni sopra svolte in ordine alle entrate percepite da e è evidente che osservato che per quanto riguarda i due maggiorenni la domanda R_ Per_2
dell'appellante di aumento del contributo di mantenimento paterno non può certo essere accolta, e se ne deve disporre la riduzione
Ritiene questa Corte che, tenuto conto delle soddisfacenti condizioni reddituali paterne, questi debba continuare a contribuire al loro mantenimento, seppur nella misura ridotta di euro 150,00 ciascuno,
tenuto conto da un lato del fatto che entrambi (e cioè anche , il cui contratto di lavoro a R_
termine però è ora scaduto) hanno dimostrato di essere in grado di mettere a frutto una certa capacità
lavorativa, sia pure con lavori stagionali e temporanei che non garantiscono loro l'autonomia; dall'altro in considerazione del fatto che essi vivono con la madre e usufruiscono dell'alloggio costituito dalla casa familiare (se così non fosse, è evidente che essi non sarebbero in grado di provvedere a vitto e alloggio, oltre che alle proprie quotidiane esigenze).
Si reputa equa la decorrenza della diminuzione dalla data del primo giorno successivo dalla presente sentenza, tenuto conto del fatto che solo ora può dirsi stabilizzato un complessivo significativo miglioramento delle condizioni di madre e figli maggiorenni, alla luce della recentissima assunzione di
(per un periodo prolungato), del pur contenuto aumento di redditi riferito verbalmente dalla Per_2
madre, e - nonostante il mancato rinnovo, allo stato, del contratto temporaneo di - tenuto R_
conto del fatto che solo dopo alcune proroghe può dirsi dimostrato un suo certo inserimento nel mondo del lavoro, non consistente in un solo contratto stagionale o isolato, in vista di possibili prospettive future che giustifichino la riduzione dell'assegno per lui. Si ravvisa così una complessiva congruità
pagina 16 di 19 degli introiti di cui il nucleo familiare madre – figli (1.500 euro reddito materno, 300 euro circa assegno unico, 800,00 euro contributo paterno, 700 euro retribuzione ) potrà comunque disporre Per_2
per il proprio sostentamento, sicuramente equilibrato rispetto a quello residuo in capo al (2.700 CP_1
euro mensili utili anche per contribuire al mantenimento del quarto figlio).
6.3- E' invece meritevole di accoglimento la richiesta di aumento del contributo per quanto riguarda il minore , con riguardo al quale neppure il padre contesta la perdurante spettanza del suo Per_1
contributo.
Al riguardo va evidenziato che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio in base al quale le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni, essendo le esigenze dei figli notoriamente legate alla crescita ed allo sviluppo della personalità in svariati ambiti e non abbisognano di specifica dimostrazione (così Cass. civ. n. 8927 del 04/06/12; Cass. Civile, Sez. I, 14/07/2011, n.
15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630).
ha oggi sedici anni (17 il prossimo luglio) e il padre (come si è detto percettore di un introito Per_1
medio mensile di circa 3.500 euro) è sicuramente in grado di provvedere alle sue aumentate esigenze con un importo più elevato, anche considerato il ridotto importo complessivo di 300 euro che dovrà
corrispondere alla madre per i due figli maggiorenni (pur senza dimenticare che egli è tenuto a corrispondere il 75% delle spese straordinarie come disciplinate dalla sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione da parte di alcuno).
E' sicuramente molto positivo che il ragazzo abbia ripreso di recente la frequentazione con il padre
(come riferito dalle parti all'udienza odierna), ed è credibile che questi provveda in qualche occasione ad acquisti direttamente fatti in favore del figlio, ma non vi è prova, ed anzi è stato negato, che si sia realizzata una forma di frequentazione regolare e stabile, e tanto meno che permanga presso il Per_1
padre, pur essendo senz'altro auspicabile che ciò avvenga al più presto e senza condizionamenti di natura economica.
Ritiene questa Corte che, in ragione della collocazione e permanenza esclusiva del minore presso la pagina 17 di 19 madre, dell'età del minore e delle esigenze correlate, nonché della perdurante disparità delle condizioni dei genitori, l'importo richiesto di euro 500,00 a carico dell'appellato CP_1
debba ritenersi dovuto e congruo, con decorrenza dalla presente sentenza.
7 – Va infine respinto l'ultimo motivo d'impugnazione relativo alle spese di lite.
Vero è infatti che l'accoglimento della domanda di determinazione dell'assegno in misura inferiore di quanto richiesto non costituisce soccombenza in senso proprio, ma certamente può costituire un giustificato motivo di compensazione.
Inoltre, sempre quanto alla giustificazione della compensazione non può ignorarsi che la lunga e complessa istruttoria si è resa necessaria a causa delle problematiche relative alla relazione fra i genitori e i figli e fra i genitori con riguardo alla gestione dei figli e perciò si è resa necessaria una CTU
e l'acquisizione di relazioni dei Servizi, e che proprio sulla scorta di tali problematiche il giudice di prime cure, su suggerimento dell'ausiliare, ha disposto in corso di causa, per un periodo, l'affidamento al Servizio sociale.
Si tratta di circostanze che, considerate nell'ottica della necessaria tutela dei minori e dell'individuazione dell'adozione di provvedimenti più conformi ai loro interessi, giustificano la compensazione delle spese di lite
8 – La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
L'ultimo motivo d'appello è quindi assorbito dalla presente statuizione, anche se le considerazioni svolte sub 7- rilevano anche ai fini della presente valutazione, alla quale concorrono da un lato,
l'accoglimento della domanda di retroattività della spettanza dell'importo di 1.000 euro fin dalla data della domanda (in accoglimento della richiesta dell'appellante), e dall'altra parte il rigetto dell'aumento dell'assegno ad un importo di 1.500 euro o comunque superiore a 1.000 euro, ed inoltre la riduzione,
sebbene pro futuro del complessivo importo dovuto, sia pure determinato sostanzialmente da pagina 18 di 19 circostanze sopravvenute.
Il complesso di tali circostanze induce a ritenere senz'altro equa l'integrale compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n.
1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018, emessa in data 15/9/2023 e depositata in cancelleria in data
26/9/2023, così provvede:
1) pone a carico di , l'obbligo di versare alla , CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (nato Per_1
il 16.7.2008), (nato il [...]) e (nata il [...]), come rivalutato R_ Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito della comparsa di costituzione della (5.10.2018) sino alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) ridetermina a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza l'assegno di mantenimento dovuto dal a favore dei tre figli nella misura CP_1
di complessivi euro 800,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(di cui 500,00 euro per e 150 euro per ciascuno quanto a e a ), da Per_1 R_ Per_2
corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_2
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
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