Accoglimento
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04658/2025REG.PROV.COLL.
N. 06494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salvia, con domicilio con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Guglielmo Marconi, 219;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via DE Portoghesi, 12;
Ente Parco -OMISSIS-, -OMISSIS- nella Qualità di Commissario Straordinario ad acta dell'Ente Parco-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21 - quinquies della l.241/1990, dell’incarico di Presidente dell’Ente Parco -OMISSIS- (conferitogli con decreto n. 129 del 25 giugno 2020, a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente, avvenuta con D.M. n. 91 del 22 febbraio 2022 per la durata di 5 anni con scadenza il 21 febbraio 2025); l’appellante aveva anche ricoperto precedentemente l’incarico di Commissario del medesimo ente dal dicembre 2019 ( a seguito con d.m. 301 del 15 ottobre 2009 con decorrenza 11 dicembre 2019; poi prorogato con: d.m. n. 119 del 4 giugno 2020; n. 187 del 1° settembre 2020; n. 248 del 3 dicembre 2020; n.120 del 31 marzo 2021; n. 236 del 3 giugno 2021).
In particolare a seguito della revoca del Presidente è stato nominato un commissario ad acta con d.m. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023.
Successivamente a detta nomina dell’organo straordinario, per come risulta agli atti di causa, a seguito della mancanza di collaborazione del Consiglio direttivo con il commissario ad acta con d.m. n. 163 del 24 aprile 2024 è stato sciolto il Consiglio Direttivo del richiamato Ente Parco; con il medesimo d.m. n. 163/2024 è stato nominato commissario straordinario dell’ente l’originario Commissario ad acta .
2. Avverso i richiamati decreti del Ministro dell’ambiente n. -OMISSIS-/2023 e -OMISSIS-/2023, rispettivamente di revoca del Presidente e di nomina del Commissario ad acta , il Presidente revocato -OMISSIS-, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata che lo ha respinto con la sentenza qui impugnata.
In particolare la decisione del giudice di primo grado si fonda sulle seguenti motivazioni:
-il potere di commissariamento costituisce attuazione di un principio generale applicabile a tutti gli enti pubblici ed è connaturato alla funzione di vigilanza, intesa nel suo complesso ad assicurare il raggiungimento delle finalità di legge e statutarie dell’ente. Conseguentemente non sono rilevanti, secondo il giudice di primo grado, le censure di segno partecipativo-procedurale per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e quelle relative alla violazione del principio di leale collaborazione nei rapporti Stato-GI per la mancata intesa o concerto con il Presidente della GI. Ciò in quanto, da un lato, viene in evidenza l’esercizio di un potere (quello di commissariamento) non espressivo dell’autotutela amministrativa e che ha altro fondamento e finalità rispetto a quello di nomina (di cui non costituisce, dunque, contrarius actus ); dall’altro, tale potere è manifestazione delle prerogative di vigilanza che l’ordinamento intesta esclusivamente all’Autorità statale, a salvaguardia della regolarità gestionale dell’ente;
- il provvedimento sub iudice è ictu oculi sorretto da un adeguato apparato motivazionale;
- alcune delibere (Deliberazione n. 38 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto “Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2021” e la Deliberazione n. 39 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura dell’incarico di direttore del parco dell'ente parco -omissis- per la durata di mesi 12”) sono riconducibili de plano nel perimetro degli atti di straordinaria amministrazione e, dunque, risultano illegittimamente adottate dall’Organo commissariale in regime di prorogatio ;
- quanto poi ad alcune contestazioni relative alle irregolarità contabili della gestione commissariale, evidenziate dalla Determinazione della Corte DE conti - Sezione del controllo sugli enti, n. 26 del 3 marzo 2022, secondo il giudice di primo grado, è incontroverso che numerosi DE rilievi contabili in evidenza siano oggettivamente riferibili anche all’attività commissariale svolta dal ricorrente e, dunque, ben possano costituire indici sintomatici di mala gestio amministrativa, valorizzabili nella riconsiderazione del vincolo fiduciario;
- la domanda di annullamento del d.m. n. -OMISSIS- del 4/10/2023, di nomina del Commissario ad acta dell’Ente Parco per la durata di sei mesi, cui si riferisce il quinto motivo di ricorso, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo nel frattempo l’efficacia di tale decreto venuta meno.
3. Il dottor -OMISSIS- ha espressamente prestato acquiescenza alla sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del d.m. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023.
L’appello attiene quindi ai capi della sentenza con cui è stata respinta la domanda di annullamento del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Avverso la decisione del giudice di primo grado viene proposto appello per i seguenti motivi, numerati in questa sede, secondo l’ordine di proposizione:
3.1: I. Sulla qualificazione dell'atto impugnato: erroneità e superficialità della sentenza appellata. Travisamento del contenuto e della causa reale del provvedimento impugnato .
Con il primo motivo l’appellante rileva che dal contenuto dell’atto emerge che nella fattispecie è stata adottata una revoca ex art 21 quinquies l.241/1990 anche sulla base del richiamo testuale a detta disposizione operato dall’atto e non la manifestazione di un potere di commissariamento dell’ente; inoltre, ad avviso dell’appellante non si tratta di un atto politico che in quanto tale sarebbe sganciato dalla disciplina dell’atto amministrativo.
3.2: II Error in iudicando - Omesso esame delle censure di natura procedimentale - Superficialità ed approssimazione della motivazione - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato . Violazione dell'art.7 1 n.241/1990 - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca - Non esplicitazione e comunque insussistenza di ragioni di urgenza - Violazione DE principi in materia di necessario contraddittorio procedimentale - Inapplicabilità dell'art.21- octies , comma 2, l. n.241/1990.
Con il secondo motivo l’appellante censura la carenza della mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 l.241/1990; nel caso in questione rileva che
- non risultano allegate ragioni di urgenza;
- la delibera della Corte DE NT, sebbene richiamata nel provvedimento ministeriale, riguarda presunte irregolarità contabili risalenti al 2020;
- le delibere in questione cui si fa riferimento nella deliberazione dell’organo di controllo sono state approvate dall’amministrazione vigilante; se l’appellante fosse stato messo in grado di partecipare al procedimento di revoca, avrebbe fatto rilevare tale circostanza;
- la revoca risulta sproporzionata;
- non è applicabile l’art 21 - octies della l. 241/1990 in quanto non si tratta di atto vincolato né, per le questioni prospettate, sarebbe stato superfluo l’apporto dell’appellante.
3.3: III. Error in iudicando - Omesso esame delle censure di natura procedimentale -Superficialità ed approssimazione della motivazione - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione DE principi in materia di contrarius actus e DE principi fondamentali in materia di autotutela e di potestà di vigilanza - necessità dell'intesa del Presidente della GI Basilicata - Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione tra lo Stato e la GI .
Con il terzo motivo l’appellante rileva che si tratta di una revoca ex art. 21 - quinquies l.241/1990; in applicazione del principio del contrarius actus, la competenza all'adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela spetta all'organo che ha adottato l'atto della cui revoca si discute e quindi, nel caso in esame, sarebbe stata necessaria l’intesa del Presidente della GI (l’appellante richiama in tal senso l’ordinanza di questo Consiglio, sez.VI, n.3122/2023).
3.4: IV Error in iudicando: erronea e superficiale ritenuta insussistenza del fumus — motivazione omessa o insufficiente, infrapetizione, omesso esame sulle ragioni di fondatezza del ricorso.
Violazione dell'art. 21 - quinquies L. n.241/1990 - Insussistenza DE presupposti per l'esercizio dell'autotutela revocatoria -Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, per erroneità ed incongruità della motivazione - Violazione dell'art.3, D.L. decreto- legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina generale della proroga degli organi amministrativi -Violazione dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - Eccesso di potere per contraddittorietà ed inammissibile disapplicazione di precedenti provvedimenti di approvazione - violazione DE principi in materia di esercizio della potestà di vigilanza - violazione dell'art.21-nonies 1 n.241/1990 - Eccesso di potere per travisamento, superficialità ed insussistenza DE presupposti - travisamento della Deliberazione della Corte DE NT .
Con il quarto motivo l’appellante sostiene che la revoca è un atto di alta amministrazione che comunque richiede una motivazione; in ogni caso evidenzia che i fatti posti a fondamento della revoca sarebbero insussistenti evidenziando quanto segue:
a) non sussiste una nullità degli atti posti in essere quale commissario nel periodo 11 ottobre 2021 - 22 febbraio 2022, ossia nel periodo in cui l’amministrazione non ha più adottato atti di proroga espressa; a tal riguardo ritiene che, ai sensi dell’art. 33 d.l. 28 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 non vi fosse necessità di alcun atto di proroga espressa.
Inoltre le delibere contestate (che sarebbero, ad avviso dell’appellante, quelle indicate dal Decreto del Ministro n. -OMISSIS- del 2023 di nomina del Commissario ad acta , ovvero le delibere nn. 29/2021; 31/2021; 32/2021; 34/2021; 35/2021; 38/2021; 39/2021 e n. 1/2022) sono state tutte comunicate al Ministero per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e tacitamente approvate sulla scorta di quanto dispone la Circolare Min. Ambiente n. DPN7/2005/24712 del 4.10.2005; le stesse hanno comunque esaurito i propri effetti.
Quanto poi alle ulteriori delibere:
-la delibera 36/2021, relativa alla selezione a chiamata diretta della figura di Direttore del Parco richiamata in sede di memoria da parte dell’amministrazione, non è stata richiamata nei provvedimenti impugnati;
- relativamente alla delibera n. 38 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2021" e alla deliberazione n. 39 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura dell'incarico di direttore del parco dell'ente parco -OMISSIS- per la durata di mesi 12”) - che secondo il giudice di primo grado sarebbero riconducibili nel perimetro degli atti di straordinaria amministrazione - l’appellante osserva che la prima di dette delibere è stata approvata dai Ministeri competenti mentre la seconda è stata annullata dal Ministero vigilante e non ha prodotto effetti. In ogni caso detti atti, ad avviso dell’appellante, non sarebbero riconducibili nel perimetro degli atti di straordinaria amministrazione.
b) Quanto alle censure di cui alla deliberazione della Corte DE NT, l’appellante ritiene che non si tratti di gravi violazioni.
3.5 V. Error in iudicando: erronea e superficiale ritenuta insussistenza del fumus - motivazione omessa o insufficiente, infrapetizione, omesso esame delle ragioni di fondatezza del ricorso.
Violazione dell'art. 21 - quinquie s l n.241/1990 -insussistenza DE presupposti per l'esercizio dell'autotutela revocatoria - eccesso di potere per sviamento della causa tipica - irragionevolezza e sproporzione del provvedimento impugnato -violazione DE principi generali di buona fede e lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione - violazione del principio di imparzialità (art.97 Cost., art.1 l n.241/1990)
Con il quinto motivo l’appellante rileva che la revoca è intervenuta per fatti risalenti al periodo che egli ha svolto quale Commissario (nominato tale con d.m. 301 del 15 ottobre 2009 con decorrenza 11 dicembre 2019 e poi prorogato con d.m. n. 119 del 4 giugno 2020; n. 187 del 1° settembre 2020; n. 248 del 3 dicembre 2020; n.120 del 31 marzo 2021; n. 236 del 3 giugno 2021) sebbene la stessa abbia inciso sulle funzioni di Presidente che svolgeva al momento in cui detta revoca è intervenuta.
4. Si è costituita in resistenza l’Avvocatura erariale che ha prodotto memoria in data 23 agosto 2024 e memoria di replica in data 20 marzo 2025.
5. L’appello è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15 aprile 2025.
6. L’appello è fondato.
7. In deroga all'ordine delle questioni da trattare (artt. 276 c.p.c. e 39 c.p.a.) che imporrebbe, da un punto di vista logico-sistematico, di seguire l’ordine DE motivi proposto si ritiene di dovere fare applicazione del noto principio - di matrice giurisprudenziale - della c.d. ragione più liquida che risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, ed appare anche maggiormente satisfattivo dell'interesse sostanziale delle parti.
In considerazione di ciò è necessario esaminare il secondo ed il terzo motivo in ordine, prioritariamente, alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ed alla titolarità del potere di vigilanza.
7.1. A tal riguardo vanno preliminarmente affrontate le questioni relative alla titolarità del potere di vigilanza sugli organi dell’ente Parco, di nomina del Commissario e le modalità mediante le quali ciò si attua.
Preliminarmente va osservato che il commissariamento rappresenta l’esplicazione di una funzione di vigilanza che può essere esercitata, come nel caso specifico, mediante la preventiva revoca dell’organo in carica e la nomina di un Commissario per la gestione dell’ente con i poteri dell’organo sostituito.
7.2. Relativamente alla titolarità del potere di vigilanza occorre considerare quanto dispone l’art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 che prevede:
al comma 1 : “ L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. ”.
al comma 3: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno DE candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna [...]. ”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge un sistema in cui il potere di vigilanza è attribuito in via esclusiva allo Stato e per esso al Ministero dell’ambiente, secondo la denominazione all’epoca vigente; detto potere si esprime principalmente mediante un controllo sugli organi, nonché mediante un controllo sugli atti.
Il principio del contrarius actus non è applicabile al provvedimento di revoca conseguente all’esercizio del potere di vigilanza, che è attribuito esclusivamente allo Stato.
In altre parole, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca quale espressione del potere di vigilanza, non è necessaria l’intesa con il Presidente della GI.
7.3. Calate queste coordinate interpretative nel caso specifico emerge come il potere di vigilanza sugli organi si sia manifestato mediante la revoca del Presidente del Parco, come nello stesso provvedimento viene qualificata.
Alla revoca ha fatto seguito il commissariamento - rectius la nomina del Commissario ad acta – anch’esso manifestazione del medesimo potere di vigilanza.
Secondo giurisprudenza consolidata in tutti i casi in cui l'amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, è necessario l'avviso di avvio del procedimento, sempre che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (cfr. Consiglio di Stato sez. V – 18 novembre 2004, n. 7553). La comunicazione ex art. 7 l. 241/1990 è infatti atto necessario anche in caso di revoca, in quanto tale provvedimento produce inevitabilmente effetti negativi nei confronti degli interessati ( cfr. Cons. Stato, sent. V, 24 febbraio 2011, n. 1195)
In sostanza sarebbe illegittimo ritenere aprioristicamente che l'apporto partecipativo dell'interessato non possa provocare una diversa determinazione dell’amministrazione. Né peraltro il rispetto delle necessarie forme partecipative rientra nelle ipotesi di esclusione espressa di cui all’art. 13 l 241/1990.
Peraltro, l’esercizio del potere di vigilanza non costituisce un atto di alta amministrazione; detto potere va infatti inquadrato nell’ordinario svolgersi delle funzioni del Ministero competente nei confronti degli Enti parco. Come si è visto sopra, si tratta di un potere con una latitudine ampia riguardo agli organi come agli atti e pertanto non può comportare un potere discrezionale talmente elevato da sganciarlo dalle garanzie partecipative; diversamente opinando, ogni manifestazione di detto potere di vigilanza - sugli organi come sugli atti - assumerebbe detto connotato di alta amministrazione che ha, invero, natura eccezionale.
7.4. Quanto poi alle ipotizzabili ragioni di urgenza, la stessa amministrazione non vi fa richiamo e comunque esse non appaiono sussistenti atteso che i fatti addebitati riguardano l’attività svolta dal Dott. -OMISSIS- quale Commissario; contro l’esistenza delle ragioni di urgenza milita cioè la circostanza che la revoca sia motivata in relazione a fatti risalenti a tale epoca.
8, Altra questione rappresentata sul punto dalla difesa erariale riguarda la pretesa applicabilità dell’art 21- octies l.241/1990.
Tuttavia, quella in esame è un’attività ampiamente discrezionale sicché non può escludersi che l’apporto partecipativo dell’appellante avrebbe potuto contribuire ad una diversa determinazione dell’amministrazione.
Il dott. -OMISSIS- ha evidenziato, ad esempio, che l’assestamento del bilancio 2021 (del. 38 del 7 dicembre 2021) è stata approvato dal Ministero, sicché è contraddittorio che tale circostanza sia stata poi richiamata per giustificare la revoca in esame.
Per quanto riguarda la pubblicazione della selezione per il direttore generale, la relativa delibera ( n. 39 del 30 dicembre 2021) era stata già annullata dal Ministero ed era quindi, ormai, priva di effetti.
Sotto questo profilo, non vi era dunque la necessità, affermata nel provvedimento impugnato, di ricondurre a legittimità l’azione amministrativa.
La partecipazione al procedimento avrebbe potuto contribuire altresì ad una riflessione da parte dell’amministrazione circa le modalità delle proroghe previste dalla legislazione emergenziale a seguito della pandemia Covid.
A tal riguardo l’art. 33 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, conv. in l 5 giugno 2020, n. 40 dispone:
“1 . In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, DE Comuni, delle Comunità montane e DE loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio DE Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi ” .
Si tratta di una disposizione che ha risposto all’esigenza -nel periodo pandemico del Covid- di limitare i contatti interpersonali che sarebbero necessariamente intervenuti a seguito della necessità di rieleggere gli organi.
Quindi l’avvalersi della proroga non costituiva una facoltà quanto piuttosto un obbligo in linea con le restrizioni di movimento all’epoca vigenti; che si tratti di proroga di diritto lo dimostra, nel caso in esame, lo stesso comportamento dell’amministrazione che, con il successivo d.m. 135/2022, per altro Commissario, ha preso atto dell’intervenuta scadenza del periodo di commissariamento prorogato in base al richiamato art. 33 d.l. 23/2020.
9. Infine, per quanto riguarda i rilievi della Corte DE NT, si osserva che gli stessi risalgono alla Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26, Sezione del controllo sugli Enti (avente ad oggetto il controllo eseguito sulla gestione finanziaria DE 23 enti parco nazionali).
Detta determinazione dell’organo di controllo interveniva qualche giorno dopo l’assunzione delle funzioni del Consiglio direttivo (22 febbraio 2022), data alla quale era ancorata la decorrenza dell’incarico di Presidente, al quale il Dott. -OMISSIS- era stato nominato con d.m. 129 del 25 giugno 2020. Pertanto, sin da quel momento, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare se le questioni evidenziate fossero idonee a incrinare il rapporto fiduciario nei confronti del Dott. -OMISSIS- e provvedere nell’immediatezza. Solo in tale ipotesi – non verificatasi – avrebbero potuto concretizzarsi quelle "particolari esigenze di celerità" che, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, escludono la necessità di comunicare l’avvio del procedimento.
10. In considerazione di quanto sin qui esposto l’appello va accolto.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo deve essere accolto in parte, con il conseguente annullamento del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Considerata la complessità delle questioni rappresentate sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela DE diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento DE magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi DE soggetti interessati nei termini indicati.