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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. n.603 /2022 vertente
TRA
C.F. ), in persona del Procuratore dott. , in virtù Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120 rappresentata e difesa, in forza di
[...] procura allegata al presente atto, dall'avvocato Paolo Bonalume (C.F.: CodiceFiscale_1 con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84,
- parte attrice -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in via Salerno – 88065 CP_1
- parte convenuta non costituita -
Oggetto: estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi come rappresentata ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento dei crediti esattamente descritti nell'atto di Controparte_1 Part citazione ritualmente notificato dei quali era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto.
Il Tribunale, in diversa composizione fisica, rilevando che parte attorea aveva chiesto un rinvio nel tentativo di addivenire ad un bonario componimento della presente controversia, con salvezza dei diritti di prima udienza, rinviava per verificare l'esito delle trattative, ovvero per il prosieguo all'udienza del 9 febbraio 2023. Alla detta udienza il diverso giudicante rilevando che era già stato concesso senza esito un rinvio per addivenire ad un bonario componimento, proseguiva il giudizio concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviando per il prosieguo all'udienza
1 R.G. n. 603/2022 del 27 giugno 2023. Tanto delegando questo giudice alla trattazione e alla definizione del presente procedimento.
Il convenuto benché ritualmente citato non si costituiva e non compariva. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2025.
Con nota del 29 marzo 2025 l'avv. Bonalume depositava le revoche che parte attrice aveva formalizzato nei confronti dei codifensori Avv.ti e PE Cardona e, Controparte_2 in ragione del fatto che la procura alle liti era stata conferita in via disgiunta, rappresentava che il Part presente giudizio sarebbe proseguito nell'interesse di esclusivamente dallo stesso.
Con successiva nota del 22 aprile 2025 il procuratore di parte attrice, munito del relativo potere
(cfr. la procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione) dichiarava di rinunciare agli atti del presente giudizio, precisando che la rinuncia aveva ad oggetto esclusivamente gli atti del giudizio e non concerneva i crediti, e ne chiedeva l'estinzione.
Questo Giudice all'udienza del 28 ottobre 2025, preso atto della dichiarazione, con provvedimento del 9 novembre 2025 ha trattenuto la causa a sentenza senza concessione dei termini.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del il quale benché Controparte_1 ritualmente citato non si è costituito.
Nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha infatti natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in
Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in
Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
Nel caso che ci occupa questo giudice richiama giurisprudenza di merito (cfr. Sentenza Tribunale di Lagonegro n. 370 del 10 giugno 2025) che chiarisce che la parte contumace non avendo partecipato al contraddittorio processuale, non ha manifestato alcun interesse concreto alla prosecuzione del giudizio e non può quindi opporsi alla volontà estintiva dell'attore. La contumacia del convenuto comporta pertanto l'automatica efficacia della rinuncia unilaterale dell'attore senza necessità della manifestazione di volontà del soggetto non costituito.
Per completezza, devesi aggiungere che l'estinzione del processo viene dichiarata con sentenza, condividendo l'indirizzo secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in
2 R.G. n. 603/2022 Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829)
In ordine alle spese processuali la contumacia del convenuto consente l'applicazione del principio del “nulla sulle spese”
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 10 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
3 R.G. n. 603/2022
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. n.603 /2022 vertente
TRA
C.F. ), in persona del Procuratore dott. , in virtù Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120 rappresentata e difesa, in forza di
[...] procura allegata al presente atto, dall'avvocato Paolo Bonalume (C.F.: CodiceFiscale_1 con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84,
- parte attrice -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in via Salerno – 88065 CP_1
- parte convenuta non costituita -
Oggetto: estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi come rappresentata ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento dei crediti esattamente descritti nell'atto di Controparte_1 Part citazione ritualmente notificato dei quali era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto.
Il Tribunale, in diversa composizione fisica, rilevando che parte attorea aveva chiesto un rinvio nel tentativo di addivenire ad un bonario componimento della presente controversia, con salvezza dei diritti di prima udienza, rinviava per verificare l'esito delle trattative, ovvero per il prosieguo all'udienza del 9 febbraio 2023. Alla detta udienza il diverso giudicante rilevando che era già stato concesso senza esito un rinvio per addivenire ad un bonario componimento, proseguiva il giudizio concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviando per il prosieguo all'udienza
1 R.G. n. 603/2022 del 27 giugno 2023. Tanto delegando questo giudice alla trattazione e alla definizione del presente procedimento.
Il convenuto benché ritualmente citato non si costituiva e non compariva. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2025.
Con nota del 29 marzo 2025 l'avv. Bonalume depositava le revoche che parte attrice aveva formalizzato nei confronti dei codifensori Avv.ti e PE Cardona e, Controparte_2 in ragione del fatto che la procura alle liti era stata conferita in via disgiunta, rappresentava che il Part presente giudizio sarebbe proseguito nell'interesse di esclusivamente dallo stesso.
Con successiva nota del 22 aprile 2025 il procuratore di parte attrice, munito del relativo potere
(cfr. la procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione) dichiarava di rinunciare agli atti del presente giudizio, precisando che la rinuncia aveva ad oggetto esclusivamente gli atti del giudizio e non concerneva i crediti, e ne chiedeva l'estinzione.
Questo Giudice all'udienza del 28 ottobre 2025, preso atto della dichiarazione, con provvedimento del 9 novembre 2025 ha trattenuto la causa a sentenza senza concessione dei termini.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del il quale benché Controparte_1 ritualmente citato non si è costituito.
Nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha infatti natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in
Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in
Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
Nel caso che ci occupa questo giudice richiama giurisprudenza di merito (cfr. Sentenza Tribunale di Lagonegro n. 370 del 10 giugno 2025) che chiarisce che la parte contumace non avendo partecipato al contraddittorio processuale, non ha manifestato alcun interesse concreto alla prosecuzione del giudizio e non può quindi opporsi alla volontà estintiva dell'attore. La contumacia del convenuto comporta pertanto l'automatica efficacia della rinuncia unilaterale dell'attore senza necessità della manifestazione di volontà del soggetto non costituito.
Per completezza, devesi aggiungere che l'estinzione del processo viene dichiarata con sentenza, condividendo l'indirizzo secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in
2 R.G. n. 603/2022 Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829)
In ordine alle spese processuali la contumacia del convenuto consente l'applicazione del principio del “nulla sulle spese”
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 10 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
3 R.G. n. 603/2022