CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2025 R.G. promossa
DA
C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in 20121 - Milano (MI), in Via Manzoni, n. 43, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco RE
ON (C.F.: ) e PE MA (C.F.: ), entrambi del C.F._1 C.F._2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata nel loro studio legale in Milano, Via Simone D'Orsenigo, n.
22
- appellante -
CONTRO
C.F./P.IVA: ), in persona dei suoi procuratori speciali pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
RE TT OR (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il proprio C.F._3 procuratore pagina 1 di 10 - appellata -
E CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3 in Brembate Sopra (Bergamo), Via XXIV Maggio, n. 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
RG (C.F.: ) C.F._4
- appellata -
All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
21.04.2023, agiva in giudizio nei confronti di innanzi al Tribunale di Controparte_2 Parte_1
Milano affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità della convenuta per la contaminazione
– avvenuta durante un servizio di rinsaccamento – del prodotto TY (lotto. nr. F341J801A) con biossido di titanio e, conseguentemente, l'inadempimento della stessa nonché l'esistenza di vizi e/o difetti e/o difformità del prodotto e, per l'effetto, condannasse la convenuta al pagamento di Euro 48.258,10 o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi ex D.L. n. 231/2002 e alla rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio ffinché il Tribunale, in via preliminare, autorizzasse la chiamata Parte_1 in causa della compagnia assicurativa in via principale, rigettasse in toto le Controparte_1 pretese di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di attribuzione della responsabilità in capo alla convenuta, accertasse la corresponsabilità della ricorrente con conseguente riduzione proporzionale del quantum del risarcimento del danno, accertasse il reale valore del danno, condannasse manlevare e tenere indenne la convenuta. Controparte_1
A seguito dell'autorizzazione del Giudice Istruttore alla chiamata in giudizio, si costitutiva
[...] affinché il Tribunale rigettasse la domanda della ricorrente e, di conseguenza, la domanda di CP_1 manleva della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero, in caso di accoglimento delle pretese di parte ricorrente, rigettasse comunque la domanda di manleva per inoperatività della polizza.
pagina 2 di 10 Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 15319/2022 R.G., promosso ex art. 696-bis c.p.c. in data 3.05.2022 da ai fini Controparte_2 di tentare la conciliazione tra le parti e ai fini di accertare:
- la contaminazione/l'inquinamento con biossido di titanio del prodotto TY, oggetto del servizio di rinsaccamento eseguito da Parte_1
- i costi sostenuti da per rilevare la presenza di biossido di titanio;
Controparte_2
- la quantificazione dei danni subiti e subendi.
Veniva altresì nominato nel procedimento sommario di cognizione lo stesso consulente tecnico d'ufficio –
l'Ing. – che era stato già nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Persona_1
La causa veniva discussa oralmente dalle parti in data 9.10.2024.
Con ordinanza n. 9528/2024 resa in data 30.12.2024 il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decideva:
“1) condanna il convenuto a pagare a favore del ricorrente la somma di € 12.881,72;
2) condanna il convenuto a pagare a favore del ricorrente la somma di € 8.280,00 oltre IVA;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del processo di merito in favore del ricorrente, che si liquidano in €
286,00 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del processo di merito in favore del terzo chiamato, che si liquidano in
€ 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU in corso di causa;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del ricorrente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 2.225,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente il compenso liquidato al CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva, pari a € 3.756,37, di cui € 1.056,37 per spese ed € 2.700,00 per onorario, oltre oneri accessori come per legge”.
Avverso tale ordinanza a proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Si è costituita nsistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza di discussione orale ex art.350 bis c.p.c. del 12.6.2025 è stata posta in decisione pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, in accoglimento parziale delle pretese di parte ricorrente, ha affermato che la domanda di condanna proposta dalla ricorrente nei confronti della convenuta in Controparte_2 Parte_1 parte fondata in quanto – premesso che la sussistenza del contratto e l'avvenuto adempimento della prestazione del servizio di rinsaccamento ad opera della non sono stati oggetto di Parte_1 contestazione – il CTU ha rilevato che il prodotto TY off è stato effettivamente contaminato con biossido di titanio che l'ha reso inservibile e, sulla base del criterio del “più probabile che non”, ha ritenuto probabile che la contaminazione fosse avvenuta durante il rinsaccamento e improbabile che fosse, invece, riconducibile alla fase di produzione o comunque a un momento antecedente alla consegna del prodotto alla tenendo altresì conto che, in sede di accertamento peritale, è emerso che la Parte_1 convenuta ha effettivamente impiegato i propri macchinari anche per la lavorazione del biossido di titanio, sostanza rinvenuta quale agente contaminante del prodotto oggetto di causa.
Il Tribunale ha altresì escluso una corresponsabilità della ricorrente, che aveva prontamente avvertito la convenuta di evitare qualsiasi contaminazione, in quanto pretendere, come avanzato dalla convenuta, “che il ricorrente procedesse ad esaminare in laboratorio il materiale rinsaccato non appena restituitogli per avere contezza sin da subito di eventuali inquinamenti accidentali corrisponde, all'evidenza, a invocare l'applicazione di un parametro di diligenza estremo e sproporzionato, ben oltre l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227 c.c., che peraltro non avrebbe impedito la causazione del danno consistente nella perdita del materiale rinsaccato”.
In punto di quantificazione, il Tribunale, nel liquidare il danno, ha tenuto conto del valore d'acquisto del prodotto TY off, della percentuale di materiale rinsaccato contaminato e della rivalutazione dalla data del sinistro sino a quella di liquidazione. Quanto agli interessi compensativi, il Tribunale ha ritenuto che non sono dovuti, “non avendo il ricorrente allegato, prima ancora che provato, che l'impiego del denaro gli avrebbe consentito di ricavare frutti maggiori della rivalutazione applicata d'ufficio”. Il Tribunale ha, invece, escluso la risarcibilità del danno corrispondente al valore del prodotto finito invendibile, posto che la concreta possibilità di venderlo non è stata provata, nonché al costo dei dipendenti che la ricorrente ha asserito aver impiegato per riscontrare la contaminazione, dal momento che non è stato dimostrato il relativo esborso. Il risarcimento del danno pari al costo di smaltimento è stato, invece, limitato “al solo materiale inservibile per contaminazione (e non a quello utilizzabile ma scaduto per mancato utilizzo)”.
In ordine alla domanda di manleva proposta dalla convenuta ei confronti della Parte_1 quale terza chiamata in causa, il Tribunale ne ha disposto il rigetto, ritenendo Controparte_1 fondate le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa relativamente all'inoperatività della polizza con pagina 4 di 10 riguardo sia alla Responsabilità Civile DO (RC DO) sia alla Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT). Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che la prima garanzia operasse solo laddove l'assicurato fosse
“fabbricante di taluni prodotti destinati al ritiro” e non invece ove egli si fosse limitato a fornire servizi per i materiali prodotti da altri soggetti. Anche le clausole relative alla RCT sono state ritenute inoperanti dal
Tribunale, in quanto la loro applicabilità è esclusa espressamente in caso di danni “alle cose sulle quali si eseguono i lavori”, come previsto dalla clausola 2.1. lett. n). Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'attività di rinsaccamento, oggetto della prestazione dovuta dalla convenuta, è esclusa dalla polizza in quanto non è relativa “alla produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma” né può essere ricompresa in
“attività preliminari, complementari, collaterali e accessorie” dal momento che l'TY off non è un prodotto usato nell'industria della gomma.
Il Tribunale ha così respinto la domanda di manleva e ha altresì condannato parte convenuta al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, come da dispositivo summenzionato.
^^^^
L'appellante critica tale decisione, esclusivamente in punto di rigetto della domanda di rivalsa nei confronti della propria assicurazione, sostenendo quanto segue:
1) il Tribunale avrebbe commesso un error in iudicando violando e/o falsamente applicando gli artt.
1366 e 1367 c.c. nell'interpretazione del contratto. A riguardo, l'appellante ha evidenziato come, relativamente alla RC DO, il Tribunale si sia limitato a dare rilievo alla clausola 1.1. nella parte in cui prevede che “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella scheda di polizza relativa alla presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi da difetto dei prodotti risultanti in scheda di polizza - per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” e non abbia, invece, tenuto in considerazione il Modello X005 che integra la polizza stabilendo che “l'attività svolta consiste: produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo, di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma”. Il Giudice di prima cure, avrebbe, infatti, omesso di valutare se le attività specificate dal Modello X005 debbano essere intese come sottocategoria dell'attività di produzione, con la conseguenza che la clausola sulla RC DO non potrebbe applicarsi alle attività di rinsaccamento di prodotti di terzi, o come attività comunque ricomprese nel rischio assicurato in quanto attività che si limitano ad allargare il pagina 5 di 10 concetto di produzione, con la conseguenza che il servizio svolto dall'assicurata per i prodotti di sarebbe coperto dalla polizza. Al contrario, secondo l'appellante, il Tribunale Controparte_2 avrebbe usato l'integrazione di cui al Modello X005 solo per individuare un ulteriore motivo di inoperatività della polizza, affermando che l'attività di rinsaccamento di prodotti di terzi, svolta dall'assicurata nel caso di specie, non può in ogni caso rientrare nel rischio assicurato in quanto
“l'TY off non è un prodotto per l'industria della gomma”, condizione questa richiesta dalla clausola con riguardo alle attività coperte dalla polizza. Conseguentemente, l'appellante sostiene che l'unica possibile interpretazione logico-funzionale del contratto – anche alla luce dei principi di buona fede e di conservazione degli effetti, espressi dagli artt. 1366 e 1367 c.c. – sia quella che riconosce l'operatività, nel caso si specie, della clausola sulla RC DO. A sostegno di quanto dedotto, illustra un caso – ritenuto dalla stessa analogo a quello di specie – in cui la Parte_1 ha risarcito il danneggiato da danni conseguenti l'uso di prodotti di Controparte_1 terzi;
2) il Tribunale avrebbe commesso un error in procedendo in quanto la motivazione è insufficiente, erronea e contraddittoria, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132-134 c.p.c..
Invero, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe “ambiguamente “trasferito” nell'impugnata ordinanza le conclusioni del consulente tecnico di parte di , assumendone le conclusioni e i ragionamenti come Controparte_1 motivazione della decisione”. In particolare, l'appellante censura il capo terzo dell'ordinanza nella parte in cui afferma che “l'TY off non è un prodotto per l'industria della gomma”, sostenendo al contrario che “l'TY è un materiale granulare termoplastico, chimicamente definito come poliolefina elastomerica” che “si presta per usi industriali e per essere utilizzate nella produzione di gomma”. A riprova di ciò, produce per la prima volta in questo procedimento una relazione tecnica in merito alle peculiarità e all'impiego di codesto prodotto. Conseguentemente, sostiene l'appellante che l'TY rientri nei prodotti coperti dalla polizza.
L'appellante chiede, dunque, che la Corte voglia accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa.
**** OSSERVAZIONE DELLA CORTE
L'appello – limitato al rigetto della domanda di rivalsa nei confronti dell' assicurazione - è privo di fondamento per i motivi in seguito esposti, integrativi della pronuncia appellata.
Sull'operatività della clausola relativa alla RC DO
pagina 6 di 10 Quanto al primo motivo, circa l'operatività della clausola relativa alla RC DO, questa Corte ritiene che la corretta interpretazione del contratto porti ad affermare che la polizza copra solo il caso in cui CP_1
l'assicurato sia “fabbricante” di taluni prodotti destinati al ritiro e non anche l'ipotesi in cui l'assicurato presti un servizio su un prodotto di terzi.
Al riguardo, deve valorizzarsi il dato letterale nella parte in cui, nella Scheda di polizza sezione
Responsabilità Civile DO, viene specificatamente indicata la qualifica di “fabbricante” dell'assicurato. A nulla rileva che l'art.
3.1. del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Parte_2
Responsabilità Civile DO, specifichi che “l'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato in quanto avente la qualifica indicata in Scheda di polizza, rispettivamente di fabbricante oppure di produttore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia oppure di importatore da Paesi extracomunitari oppure di colui che pone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su prodotti da altri fabbricati”, posto che la stessa nel suo Parte_1 atto di appello dichiara che, quando il legale rappresentante della si era recato presso la CP_3 sede di per accertare la presenza concreta dei vizi lamentanti, il materiale gli era stato Controparte_2 mostrato “in sacchetti in PE con chiusura a cerniera, non nei sacchetti originali prodotti dalla e che Parte_1
“ non ha mai prodotto uno dei sacchi oggetto di impacchettamento da parte della con Controparte_2 Parte_1 apertura dello stesso in contraddittorio tra le parti e con involucro integro “come da produzione “. Non Parte_1 risulta, pertanto, possibile affermare che l'appellante abbia apposto un qualche segno distintivo suo proprio sul prodotto altrui.
A ciò si aggiunga che, con il contratto stipulato tra e quest'ultima si è Controparte_2 Parte_1 impegnata a svolgere un'attività di rinsaccamento del prodotto TY della Controparte_2
Si tratta, quindi, della prestazione di un “servizio”, non della produzione o vendita di un prodotto finito.
Diversamente, l'art.
1.1. del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Responsabilità Parte_2
Civile DO, prevede che “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato […] di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in scheda di polizza - per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”.
Tale clausola riproduce la tipica assicurazione contro i danni cagionati a terzi dalla realizzazione e messa in commercio di prodotti difettosi, che presuppone in effetti la fabbricazione di un prodotto e la sua circolazione.
Orbene, nel caso di specie, l'attività di rinsaccamento di prodotto di terzi non può considerarsi come fabbricazione del prodotto, “né può assimilarsi la produzione di un bene alla prestazione di un'opera”, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa (Cass. Civ., sez. VI, pagina 7 di 10 04/02/2021, n. 2663). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che va tenuto distinto il danno da inadempimento contrattuale, che deriva dall'inesatta esecuzione di una prestazione d'opera o di servizio, e il danno da prodotto difettoso, che consiste invece nel pregiudizio subito da terzi a causa della difettosa realizzazione di un bene messo in circolazione. La copertura assicurativa RC DO, sostiene la Corte di cassazione, copre il danno lamentato dal terzo “non in quanto creditore della prestazione inadempiuta, ma in quanto utilizzatore del prodotto” (Cass. Civ., sez. VI, 04/02/2021, n. 2663).
Qusta Corte ritiene, pertanto, che il Tribunale nel caso di specie abbia correttamente escluso che la polizza
RC DO coprisse il danno in questione.
Sull'operatività della clausola relativa alla RC verso Terzi.
Quanto al secondo motivo, l'appellante, nel sostenere che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'operatività della polizza RC verso sulla base dell'assunto che l' non è un prodotto per CP_4 Parte_3
l'industria della gomma, produce per la prima volta in appello una relazione tecnica sulle caratteristiche e sulla possibilità di impiego di tale prodotto, rientrante nella famiglia delle poliolefine elastomeriche.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, “poiché la consulenza di parte va qualificata come mero atto difensivo, essa non rientra nel novero dei “nuovi mezzi di prova” e dunque non soggiace al divieto di “nova” sancito all'art. 345 c.p.c., per cui può essere prodotta anche in grado di appello” (Cass. Civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851).
Stante, quindi, l'ammissibilità della relazione tecnica prodotta da dalla stessa risulta che il Controparte_2 prodotto TY può essere “chimicamente definito come poliolefina elastomerica” e che quest'ultima può essere usata “anche nella produzione di gomma in combinazione con altri materiali per modificare le proprietà dei composti elastomerici e migliorarne le prestazioni”, come additivo o modificatore.
Tuttavia, pur volendo qualificare il prodotto TY come un prodotto per l'industria della gomma e far rientrare l'attività di rinsaccamento per cui è causa nelle attività indicate nella Scheda di polizza relativa alla sezione RCT , come “produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma”, non può non considerarsi che l'art. 2.1., lett. n), del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Parte_2
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, esclude l'operatività della polizza Responsabilità
Civile verso Terzi per i danni subiti dalle “cose sulle quali si eseguono i lavori”. Nell'ambito applicativo della suddetta clausola, rientra a pieno titolo il caso di specie, atteso che è incontestato tra le parti che il prodotto
TY off costituisse l'oggetto delle operazioni di rinsaccamento eseguite dalla Inoltre, il Parte_1
Giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio e applicando il criterio del “più probabile che non”, ha accertato che la contaminazione del prodotto è avvenuta proprio nella fase di rinsaccamento. Tale accertamento non è stato oggetto di impugnazione in sede di appello e deve, pertanto, ritenersi definitivo.
pagina 8 di 10 Sulle deroghe all'esclusione prevista dall'art. 2.1, lett n.), come correttamente affermato dall'appellata n comparsa di costituzione e risposta, non sono applicabili al caso di specie: Controparte_1
- l'art. 3.6, nella parte in cui prevede che nella polizza RC prodotti “sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione di dette operazioni”, i.e. operazioni di approvvigionamento di materiale o merci o di consegna dei prodotti, posto che il danno non si è verificato nel corso delle suddette procedure;
- l'art. 3.8, nella parte in cui prevede che sono compresi in garanzia “i danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose di terzi, che non partecipino all'attività assicurata né ad attività complementari, indossate o portate nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività assicurata e non consegnate all' , in quanto tale previsione non Parte_4 riguarda le “cose sulle quali si eseguono i lavori”, che peraltro, nel caso concreto, sono state consegnate alla ffinché questa provvedesse al rinsaccamento;
Parte_1
- l'art. 3.9, che include nella garanzia “il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato”, in quanto l'articolo stesso esclude espressamente dall'ambito applicativo i danni cagionati alle cose che sono state oggetto dell'attività assicurata;
- l'art. 3.11, nella parte in cui ricomprende in garanzia “i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione” di attività di installazione o riparazione presso terzi, in quanto il danno non si è verificato in occasione di attività presso terzi, bensì presso la dove è avvenuta la contaminazione. Parte_1
Irrilevante, infine, in questa sede è la condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice in casi che l'appellante sostiene esser analoghi.
Per le suesposte ragioni, integrative di quelle della sentenza impugnata, va confermata la inoperatività della per quanto concerne sia la parte RC DO sia la parte RC verso Terzi. CP_5 CP_1
Le spese processuali del grado, in ragione della particolare complessità delle clausole assicurative, delle deroghe e delimitazioni previste, vanno interamente compensate tra le parti.
Con riferimento all'appellata va precisato che la stessa è stata citata in questo grado ai soli fini della CP_2 litisdenuntiatio, non essendo stato svolto dall'appellante, con riguardo alla posizione della stessa, alcun motivo;
dunque, nulla va disposto sulle spese processuali nonostante la costituzione.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
9528/2024 resa in data 30.12.2024 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. pagina 9 di 10 Nulla sulle spese con riferimento all'appellata CP_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano 18.6.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2025 R.G. promossa
DA
C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in 20121 - Milano (MI), in Via Manzoni, n. 43, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco RE
ON (C.F.: ) e PE MA (C.F.: ), entrambi del C.F._1 C.F._2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata nel loro studio legale in Milano, Via Simone D'Orsenigo, n.
22
- appellante -
CONTRO
C.F./P.IVA: ), in persona dei suoi procuratori speciali pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
RE TT OR (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il proprio C.F._3 procuratore pagina 1 di 10 - appellata -
E CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3 in Brembate Sopra (Bergamo), Via XXIV Maggio, n. 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
RG (C.F.: ) C.F._4
- appellata -
All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
21.04.2023, agiva in giudizio nei confronti di innanzi al Tribunale di Controparte_2 Parte_1
Milano affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità della convenuta per la contaminazione
– avvenuta durante un servizio di rinsaccamento – del prodotto TY (lotto. nr. F341J801A) con biossido di titanio e, conseguentemente, l'inadempimento della stessa nonché l'esistenza di vizi e/o difetti e/o difformità del prodotto e, per l'effetto, condannasse la convenuta al pagamento di Euro 48.258,10 o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi ex D.L. n. 231/2002 e alla rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio ffinché il Tribunale, in via preliminare, autorizzasse la chiamata Parte_1 in causa della compagnia assicurativa in via principale, rigettasse in toto le Controparte_1 pretese di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di attribuzione della responsabilità in capo alla convenuta, accertasse la corresponsabilità della ricorrente con conseguente riduzione proporzionale del quantum del risarcimento del danno, accertasse il reale valore del danno, condannasse manlevare e tenere indenne la convenuta. Controparte_1
A seguito dell'autorizzazione del Giudice Istruttore alla chiamata in giudizio, si costitutiva
[...] affinché il Tribunale rigettasse la domanda della ricorrente e, di conseguenza, la domanda di CP_1 manleva della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero, in caso di accoglimento delle pretese di parte ricorrente, rigettasse comunque la domanda di manleva per inoperatività della polizza.
pagina 2 di 10 Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 15319/2022 R.G., promosso ex art. 696-bis c.p.c. in data 3.05.2022 da ai fini Controparte_2 di tentare la conciliazione tra le parti e ai fini di accertare:
- la contaminazione/l'inquinamento con biossido di titanio del prodotto TY, oggetto del servizio di rinsaccamento eseguito da Parte_1
- i costi sostenuti da per rilevare la presenza di biossido di titanio;
Controparte_2
- la quantificazione dei danni subiti e subendi.
Veniva altresì nominato nel procedimento sommario di cognizione lo stesso consulente tecnico d'ufficio –
l'Ing. – che era stato già nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Persona_1
La causa veniva discussa oralmente dalle parti in data 9.10.2024.
Con ordinanza n. 9528/2024 resa in data 30.12.2024 il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decideva:
“1) condanna il convenuto a pagare a favore del ricorrente la somma di € 12.881,72;
2) condanna il convenuto a pagare a favore del ricorrente la somma di € 8.280,00 oltre IVA;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del processo di merito in favore del ricorrente, che si liquidano in €
286,00 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del processo di merito in favore del terzo chiamato, che si liquidano in
€ 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU in corso di causa;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del ricorrente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 2.225,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente il compenso liquidato al CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva, pari a € 3.756,37, di cui € 1.056,37 per spese ed € 2.700,00 per onorario, oltre oneri accessori come per legge”.
Avverso tale ordinanza a proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Si è costituita nsistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza di discussione orale ex art.350 bis c.p.c. del 12.6.2025 è stata posta in decisione pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, in accoglimento parziale delle pretese di parte ricorrente, ha affermato che la domanda di condanna proposta dalla ricorrente nei confronti della convenuta in Controparte_2 Parte_1 parte fondata in quanto – premesso che la sussistenza del contratto e l'avvenuto adempimento della prestazione del servizio di rinsaccamento ad opera della non sono stati oggetto di Parte_1 contestazione – il CTU ha rilevato che il prodotto TY off è stato effettivamente contaminato con biossido di titanio che l'ha reso inservibile e, sulla base del criterio del “più probabile che non”, ha ritenuto probabile che la contaminazione fosse avvenuta durante il rinsaccamento e improbabile che fosse, invece, riconducibile alla fase di produzione o comunque a un momento antecedente alla consegna del prodotto alla tenendo altresì conto che, in sede di accertamento peritale, è emerso che la Parte_1 convenuta ha effettivamente impiegato i propri macchinari anche per la lavorazione del biossido di titanio, sostanza rinvenuta quale agente contaminante del prodotto oggetto di causa.
Il Tribunale ha altresì escluso una corresponsabilità della ricorrente, che aveva prontamente avvertito la convenuta di evitare qualsiasi contaminazione, in quanto pretendere, come avanzato dalla convenuta, “che il ricorrente procedesse ad esaminare in laboratorio il materiale rinsaccato non appena restituitogli per avere contezza sin da subito di eventuali inquinamenti accidentali corrisponde, all'evidenza, a invocare l'applicazione di un parametro di diligenza estremo e sproporzionato, ben oltre l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227 c.c., che peraltro non avrebbe impedito la causazione del danno consistente nella perdita del materiale rinsaccato”.
In punto di quantificazione, il Tribunale, nel liquidare il danno, ha tenuto conto del valore d'acquisto del prodotto TY off, della percentuale di materiale rinsaccato contaminato e della rivalutazione dalla data del sinistro sino a quella di liquidazione. Quanto agli interessi compensativi, il Tribunale ha ritenuto che non sono dovuti, “non avendo il ricorrente allegato, prima ancora che provato, che l'impiego del denaro gli avrebbe consentito di ricavare frutti maggiori della rivalutazione applicata d'ufficio”. Il Tribunale ha, invece, escluso la risarcibilità del danno corrispondente al valore del prodotto finito invendibile, posto che la concreta possibilità di venderlo non è stata provata, nonché al costo dei dipendenti che la ricorrente ha asserito aver impiegato per riscontrare la contaminazione, dal momento che non è stato dimostrato il relativo esborso. Il risarcimento del danno pari al costo di smaltimento è stato, invece, limitato “al solo materiale inservibile per contaminazione (e non a quello utilizzabile ma scaduto per mancato utilizzo)”.
In ordine alla domanda di manleva proposta dalla convenuta ei confronti della Parte_1 quale terza chiamata in causa, il Tribunale ne ha disposto il rigetto, ritenendo Controparte_1 fondate le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa relativamente all'inoperatività della polizza con pagina 4 di 10 riguardo sia alla Responsabilità Civile DO (RC DO) sia alla Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT). Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che la prima garanzia operasse solo laddove l'assicurato fosse
“fabbricante di taluni prodotti destinati al ritiro” e non invece ove egli si fosse limitato a fornire servizi per i materiali prodotti da altri soggetti. Anche le clausole relative alla RCT sono state ritenute inoperanti dal
Tribunale, in quanto la loro applicabilità è esclusa espressamente in caso di danni “alle cose sulle quali si eseguono i lavori”, come previsto dalla clausola 2.1. lett. n). Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'attività di rinsaccamento, oggetto della prestazione dovuta dalla convenuta, è esclusa dalla polizza in quanto non è relativa “alla produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma” né può essere ricompresa in
“attività preliminari, complementari, collaterali e accessorie” dal momento che l'TY off non è un prodotto usato nell'industria della gomma.
Il Tribunale ha così respinto la domanda di manleva e ha altresì condannato parte convenuta al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, come da dispositivo summenzionato.
^^^^
L'appellante critica tale decisione, esclusivamente in punto di rigetto della domanda di rivalsa nei confronti della propria assicurazione, sostenendo quanto segue:
1) il Tribunale avrebbe commesso un error in iudicando violando e/o falsamente applicando gli artt.
1366 e 1367 c.c. nell'interpretazione del contratto. A riguardo, l'appellante ha evidenziato come, relativamente alla RC DO, il Tribunale si sia limitato a dare rilievo alla clausola 1.1. nella parte in cui prevede che “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella scheda di polizza relativa alla presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi da difetto dei prodotti risultanti in scheda di polizza - per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” e non abbia, invece, tenuto in considerazione il Modello X005 che integra la polizza stabilendo che “l'attività svolta consiste: produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo, di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma”. Il Giudice di prima cure, avrebbe, infatti, omesso di valutare se le attività specificate dal Modello X005 debbano essere intese come sottocategoria dell'attività di produzione, con la conseguenza che la clausola sulla RC DO non potrebbe applicarsi alle attività di rinsaccamento di prodotti di terzi, o come attività comunque ricomprese nel rischio assicurato in quanto attività che si limitano ad allargare il pagina 5 di 10 concetto di produzione, con la conseguenza che il servizio svolto dall'assicurata per i prodotti di sarebbe coperto dalla polizza. Al contrario, secondo l'appellante, il Tribunale Controparte_2 avrebbe usato l'integrazione di cui al Modello X005 solo per individuare un ulteriore motivo di inoperatività della polizza, affermando che l'attività di rinsaccamento di prodotti di terzi, svolta dall'assicurata nel caso di specie, non può in ogni caso rientrare nel rischio assicurato in quanto
“l'TY off non è un prodotto per l'industria della gomma”, condizione questa richiesta dalla clausola con riguardo alle attività coperte dalla polizza. Conseguentemente, l'appellante sostiene che l'unica possibile interpretazione logico-funzionale del contratto – anche alla luce dei principi di buona fede e di conservazione degli effetti, espressi dagli artt. 1366 e 1367 c.c. – sia quella che riconosce l'operatività, nel caso si specie, della clausola sulla RC DO. A sostegno di quanto dedotto, illustra un caso – ritenuto dalla stessa analogo a quello di specie – in cui la Parte_1 ha risarcito il danneggiato da danni conseguenti l'uso di prodotti di Controparte_1 terzi;
2) il Tribunale avrebbe commesso un error in procedendo in quanto la motivazione è insufficiente, erronea e contraddittoria, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132-134 c.p.c..
Invero, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe “ambiguamente “trasferito” nell'impugnata ordinanza le conclusioni del consulente tecnico di parte di , assumendone le conclusioni e i ragionamenti come Controparte_1 motivazione della decisione”. In particolare, l'appellante censura il capo terzo dell'ordinanza nella parte in cui afferma che “l'TY off non è un prodotto per l'industria della gomma”, sostenendo al contrario che “l'TY è un materiale granulare termoplastico, chimicamente definito come poliolefina elastomerica” che “si presta per usi industriali e per essere utilizzate nella produzione di gomma”. A riprova di ciò, produce per la prima volta in questo procedimento una relazione tecnica in merito alle peculiarità e all'impiego di codesto prodotto. Conseguentemente, sostiene l'appellante che l'TY rientri nei prodotti coperti dalla polizza.
L'appellante chiede, dunque, che la Corte voglia accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa.
**** OSSERVAZIONE DELLA CORTE
L'appello – limitato al rigetto della domanda di rivalsa nei confronti dell' assicurazione - è privo di fondamento per i motivi in seguito esposti, integrativi della pronuncia appellata.
Sull'operatività della clausola relativa alla RC DO
pagina 6 di 10 Quanto al primo motivo, circa l'operatività della clausola relativa alla RC DO, questa Corte ritiene che la corretta interpretazione del contratto porti ad affermare che la polizza copra solo il caso in cui CP_1
l'assicurato sia “fabbricante” di taluni prodotti destinati al ritiro e non anche l'ipotesi in cui l'assicurato presti un servizio su un prodotto di terzi.
Al riguardo, deve valorizzarsi il dato letterale nella parte in cui, nella Scheda di polizza sezione
Responsabilità Civile DO, viene specificatamente indicata la qualifica di “fabbricante” dell'assicurato. A nulla rileva che l'art.
3.1. del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Parte_2
Responsabilità Civile DO, specifichi che “l'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato in quanto avente la qualifica indicata in Scheda di polizza, rispettivamente di fabbricante oppure di produttore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia oppure di importatore da Paesi extracomunitari oppure di colui che pone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su prodotti da altri fabbricati”, posto che la stessa nel suo Parte_1 atto di appello dichiara che, quando il legale rappresentante della si era recato presso la CP_3 sede di per accertare la presenza concreta dei vizi lamentanti, il materiale gli era stato Controparte_2 mostrato “in sacchetti in PE con chiusura a cerniera, non nei sacchetti originali prodotti dalla e che Parte_1
“ non ha mai prodotto uno dei sacchi oggetto di impacchettamento da parte della con Controparte_2 Parte_1 apertura dello stesso in contraddittorio tra le parti e con involucro integro “come da produzione “. Non Parte_1 risulta, pertanto, possibile affermare che l'appellante abbia apposto un qualche segno distintivo suo proprio sul prodotto altrui.
A ciò si aggiunga che, con il contratto stipulato tra e quest'ultima si è Controparte_2 Parte_1 impegnata a svolgere un'attività di rinsaccamento del prodotto TY della Controparte_2
Si tratta, quindi, della prestazione di un “servizio”, non della produzione o vendita di un prodotto finito.
Diversamente, l'art.
1.1. del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Responsabilità Parte_2
Civile DO, prevede che “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato […] di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in scheda di polizza - per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”.
Tale clausola riproduce la tipica assicurazione contro i danni cagionati a terzi dalla realizzazione e messa in commercio di prodotti difettosi, che presuppone in effetti la fabbricazione di un prodotto e la sua circolazione.
Orbene, nel caso di specie, l'attività di rinsaccamento di prodotto di terzi non può considerarsi come fabbricazione del prodotto, “né può assimilarsi la produzione di un bene alla prestazione di un'opera”, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa (Cass. Civ., sez. VI, pagina 7 di 10 04/02/2021, n. 2663). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che va tenuto distinto il danno da inadempimento contrattuale, che deriva dall'inesatta esecuzione di una prestazione d'opera o di servizio, e il danno da prodotto difettoso, che consiste invece nel pregiudizio subito da terzi a causa della difettosa realizzazione di un bene messo in circolazione. La copertura assicurativa RC DO, sostiene la Corte di cassazione, copre il danno lamentato dal terzo “non in quanto creditore della prestazione inadempiuta, ma in quanto utilizzatore del prodotto” (Cass. Civ., sez. VI, 04/02/2021, n. 2663).
Qusta Corte ritiene, pertanto, che il Tribunale nel caso di specie abbia correttamente escluso che la polizza
RC DO coprisse il danno in questione.
Sull'operatività della clausola relativa alla RC verso Terzi.
Quanto al secondo motivo, l'appellante, nel sostenere che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'operatività della polizza RC verso sulla base dell'assunto che l' non è un prodotto per CP_4 Parte_3
l'industria della gomma, produce per la prima volta in appello una relazione tecnica sulle caratteristiche e sulla possibilità di impiego di tale prodotto, rientrante nella famiglia delle poliolefine elastomeriche.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, “poiché la consulenza di parte va qualificata come mero atto difensivo, essa non rientra nel novero dei “nuovi mezzi di prova” e dunque non soggiace al divieto di “nova” sancito all'art. 345 c.p.c., per cui può essere prodotta anche in grado di appello” (Cass. Civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851).
Stante, quindi, l'ammissibilità della relazione tecnica prodotta da dalla stessa risulta che il Controparte_2 prodotto TY può essere “chimicamente definito come poliolefina elastomerica” e che quest'ultima può essere usata “anche nella produzione di gomma in combinazione con altri materiali per modificare le proprietà dei composti elastomerici e migliorarne le prestazioni”, come additivo o modificatore.
Tuttavia, pur volendo qualificare il prodotto TY come un prodotto per l'industria della gomma e far rientrare l'attività di rinsaccamento per cui è causa nelle attività indicate nella Scheda di polizza relativa alla sezione RCT , come “produzione comprese le attività di miscelazione, estrusione e confezionamento con presenza di zolfo di attivanti, acceleranti, ritardanti, antiossidanti e miscele degli stessi per l'industria della gomma”, non può non considerarsi che l'art. 2.1., lett. n), del contratto (Mod. PMI09705), nella sezione Parte_2
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, esclude l'operatività della polizza Responsabilità
Civile verso Terzi per i danni subiti dalle “cose sulle quali si eseguono i lavori”. Nell'ambito applicativo della suddetta clausola, rientra a pieno titolo il caso di specie, atteso che è incontestato tra le parti che il prodotto
TY off costituisse l'oggetto delle operazioni di rinsaccamento eseguite dalla Inoltre, il Parte_1
Giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio e applicando il criterio del “più probabile che non”, ha accertato che la contaminazione del prodotto è avvenuta proprio nella fase di rinsaccamento. Tale accertamento non è stato oggetto di impugnazione in sede di appello e deve, pertanto, ritenersi definitivo.
pagina 8 di 10 Sulle deroghe all'esclusione prevista dall'art. 2.1, lett n.), come correttamente affermato dall'appellata n comparsa di costituzione e risposta, non sono applicabili al caso di specie: Controparte_1
- l'art. 3.6, nella parte in cui prevede che nella polizza RC prodotti “sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione di dette operazioni”, i.e. operazioni di approvvigionamento di materiale o merci o di consegna dei prodotti, posto che il danno non si è verificato nel corso delle suddette procedure;
- l'art. 3.8, nella parte in cui prevede che sono compresi in garanzia “i danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose di terzi, che non partecipino all'attività assicurata né ad attività complementari, indossate o portate nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività assicurata e non consegnate all' , in quanto tale previsione non Parte_4 riguarda le “cose sulle quali si eseguono i lavori”, che peraltro, nel caso concreto, sono state consegnate alla ffinché questa provvedesse al rinsaccamento;
Parte_1
- l'art. 3.9, che include nella garanzia “il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato”, in quanto l'articolo stesso esclude espressamente dall'ambito applicativo i danni cagionati alle cose che sono state oggetto dell'attività assicurata;
- l'art. 3.11, nella parte in cui ricomprende in garanzia “i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione” di attività di installazione o riparazione presso terzi, in quanto il danno non si è verificato in occasione di attività presso terzi, bensì presso la dove è avvenuta la contaminazione. Parte_1
Irrilevante, infine, in questa sede è la condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice in casi che l'appellante sostiene esser analoghi.
Per le suesposte ragioni, integrative di quelle della sentenza impugnata, va confermata la inoperatività della per quanto concerne sia la parte RC DO sia la parte RC verso Terzi. CP_5 CP_1
Le spese processuali del grado, in ragione della particolare complessità delle clausole assicurative, delle deroghe e delimitazioni previste, vanno interamente compensate tra le parti.
Con riferimento all'appellata va precisato che la stessa è stata citata in questo grado ai soli fini della CP_2 litisdenuntiatio, non essendo stato svolto dall'appellante, con riguardo alla posizione della stessa, alcun motivo;
dunque, nulla va disposto sulle spese processuali nonostante la costituzione.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
9528/2024 resa in data 30.12.2024 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. pagina 9 di 10 Nulla sulle spese con riferimento all'appellata CP_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano 18.6.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 10 di 10