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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
COroversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 727/2025
Udienza del 09/10/2025
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice CA OP compaiono:
Per parte attrice, l'avv. MELARA
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,00
L'avv. Melara si riporta al proprio atto introduttivo ed insiste nelle richieste ivi formulate. Fa presente che la propria assistita non ha mai goduto di ferie negli anni di causa.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 727/2025 Ruolo Generale Affari
COenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MELARA Parte_1
VINCENZO;
-ricorrente-
pagina1 di 11 nei confronti di rappresentato e difeso COroparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Convenendo in giudizio il COroparte_1
CO (nel prosieguo , l'istante, premesso di aver lavorato durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 alle dipendenze di parte resistente in qualità di docente con contratto a tempo determinato, di non aver potuto godere di n.
101,69 giorni di ferie e 16,11 giorni di riposo per festività soppresse, di non aver ricevuto alcun invito formale da parte del
Dirigente scolastico a fruire dei giorni di riposo, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare l'inadempimento datoriale e,
CO per l'effetto, condannare il a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un importo pari a euro 7.265,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata.
CO 1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento, rappresentando, tra l'altro, che per l'anno scolastico 2024/2025 i docenti erano stati invitati ad usufruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, con avvertimento che, in caso contrario, sarebbe stato perso il diritto ad usufruire delle ferie ed a percepire l'indennità sostitutiva.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- Si premette che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, trasfuso nell'ordinanza n. 13440/2024 ed alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., in punto di indennità sostitutiva delle ferie non godute da riconoscersi al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, “trova applicazione il principio affermato da Cass.,
pagina2 di 11 Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16
e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma
9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere pagina3 di 11 personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i pagina4 di 11 riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
pagina5 di 11 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012
(di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
pagina6 di 11 Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009,
a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse,
l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva pagina7 di 11 diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.
1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a pagina8 di 11 goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
3.1.- Nel caso di specie, risulta pacifico, nonché documentato, che la parte ricorrente abbia svolto incarichi a tempo determinato durante gli anni scolastici indicati.
Il docente ha, altresì, rappresentato di non aver potuto godere di tutti i giorni di ferie e di aver pertanto maturato, alla cessazione dei suddetti contratti, n. 101,69 giorni di ferie e 16,11 giorni di riposo per festività soppresse.
A fronte della specifica allegazione di parte ricorrente, gravava sull'Amministrazione l'onere di allegare e di provare, alternativamente, che il docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto il proprio dipendente CP_1 nell'occasione di goderne, avvertendolo debitamente che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Siffatta prova liberatoria è stata offerta soltanto in relazione all'anno scolastico 2024/2025, avendo il convenuto CP_1 depositato nota, inoltrata a tutto il personale docente in servizio a tempo determinato, con la quale lo stesso era stato invitato per il predetto anno scolastico a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con avvertimento che, in caso contrario,
i docenti avrebbero perso detto diritto, così come il diritto ad un'indennità sostitutiva.
CO Per quanto riguarda i restanti anni scolastici, per i quali il non ha offerto alcuna prova in ordine all'invito, rivolto ai docenti, ad usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, non potrebbe ritenersi equivalente l'esistenza dei calendari scolastici e della ragionevole consuetudine da parte del personale scolastico di fruire delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, non dimostrando tale circostanza alcunché in merito al fatto che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto.
pagina9 di 11 4.- La parte ricorrente, quindi, ha diritto alla monetizzazione di n. 81,48 giorni di ferie e n. 12,88 giorni di riposo per festività soppresse, relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, tenuto conto della circostanza che, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (v. Cass. n. 8926/2024).
5.- Per la determinazione del corrispettivo monetario spettante al docente, previa decurtazione degli importi indicati per l'anno scolastico 2024/2025, in assenza di calcoli alternativi e di una specifica contestazione, può farsi riferimento al conteggio indicato in ricorso, pienamente condivisibile da questo Giudice e fondato su calcoli completi e precisi, con conseguente condanna del CP_1 resistente alla corresponsione, in favore dell'istante, della somma di euro 5.820,15, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito fino alla soddisfazione.
7.- Tenuto conto della soccombenza parziale, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad un terzo, mentre le restanti
CO seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
P.Q.M.
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto,
pagina10 di 11 - CONDANNA il resistente al pagamento in favore, CP_1 dell'istante, della somma di euro 5.820,15, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito fino alla soddisfazione;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 80,00 a titolo di spese documentate ed euro 687,00 per compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 08.10.2025
Il giudice
CA OP
pagina11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
COroversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 727/2025
Udienza del 09/10/2025
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice CA OP compaiono:
Per parte attrice, l'avv. MELARA
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,00
L'avv. Melara si riporta al proprio atto introduttivo ed insiste nelle richieste ivi formulate. Fa presente che la propria assistita non ha mai goduto di ferie negli anni di causa.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 727/2025 Ruolo Generale Affari
COenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MELARA Parte_1
VINCENZO;
-ricorrente-
pagina1 di 11 nei confronti di rappresentato e difeso COroparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Convenendo in giudizio il COroparte_1
CO (nel prosieguo , l'istante, premesso di aver lavorato durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 alle dipendenze di parte resistente in qualità di docente con contratto a tempo determinato, di non aver potuto godere di n.
101,69 giorni di ferie e 16,11 giorni di riposo per festività soppresse, di non aver ricevuto alcun invito formale da parte del
Dirigente scolastico a fruire dei giorni di riposo, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare l'inadempimento datoriale e,
CO per l'effetto, condannare il a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un importo pari a euro 7.265,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata.
CO 1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento, rappresentando, tra l'altro, che per l'anno scolastico 2024/2025 i docenti erano stati invitati ad usufruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, con avvertimento che, in caso contrario, sarebbe stato perso il diritto ad usufruire delle ferie ed a percepire l'indennità sostitutiva.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- Si premette che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, trasfuso nell'ordinanza n. 13440/2024 ed alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., in punto di indennità sostitutiva delle ferie non godute da riconoscersi al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, “trova applicazione il principio affermato da Cass.,
pagina2 di 11 Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16
e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma
9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere pagina3 di 11 personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i pagina4 di 11 riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
pagina5 di 11 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012
(di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
pagina6 di 11 Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009,
a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse,
l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva pagina7 di 11 diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.
1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a pagina8 di 11 goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
3.1.- Nel caso di specie, risulta pacifico, nonché documentato, che la parte ricorrente abbia svolto incarichi a tempo determinato durante gli anni scolastici indicati.
Il docente ha, altresì, rappresentato di non aver potuto godere di tutti i giorni di ferie e di aver pertanto maturato, alla cessazione dei suddetti contratti, n. 101,69 giorni di ferie e 16,11 giorni di riposo per festività soppresse.
A fronte della specifica allegazione di parte ricorrente, gravava sull'Amministrazione l'onere di allegare e di provare, alternativamente, che il docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto il proprio dipendente CP_1 nell'occasione di goderne, avvertendolo debitamente che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Siffatta prova liberatoria è stata offerta soltanto in relazione all'anno scolastico 2024/2025, avendo il convenuto CP_1 depositato nota, inoltrata a tutto il personale docente in servizio a tempo determinato, con la quale lo stesso era stato invitato per il predetto anno scolastico a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con avvertimento che, in caso contrario,
i docenti avrebbero perso detto diritto, così come il diritto ad un'indennità sostitutiva.
CO Per quanto riguarda i restanti anni scolastici, per i quali il non ha offerto alcuna prova in ordine all'invito, rivolto ai docenti, ad usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, non potrebbe ritenersi equivalente l'esistenza dei calendari scolastici e della ragionevole consuetudine da parte del personale scolastico di fruire delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, non dimostrando tale circostanza alcunché in merito al fatto che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto.
pagina9 di 11 4.- La parte ricorrente, quindi, ha diritto alla monetizzazione di n. 81,48 giorni di ferie e n. 12,88 giorni di riposo per festività soppresse, relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, tenuto conto della circostanza che, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (v. Cass. n. 8926/2024).
5.- Per la determinazione del corrispettivo monetario spettante al docente, previa decurtazione degli importi indicati per l'anno scolastico 2024/2025, in assenza di calcoli alternativi e di una specifica contestazione, può farsi riferimento al conteggio indicato in ricorso, pienamente condivisibile da questo Giudice e fondato su calcoli completi e precisi, con conseguente condanna del CP_1 resistente alla corresponsione, in favore dell'istante, della somma di euro 5.820,15, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito fino alla soddisfazione.
7.- Tenuto conto della soccombenza parziale, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad un terzo, mentre le restanti
CO seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
P.Q.M.
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto,
pagina10 di 11 - CONDANNA il resistente al pagamento in favore, CP_1 dell'istante, della somma di euro 5.820,15, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito fino alla soddisfazione;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 80,00 a titolo di spese documentate ed euro 687,00 per compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 08.10.2025
Il giudice
CA OP
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