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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10705/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'01/10/2025 da con il proc. e dom. avv. DELLA SCHIAVA RITA, Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA, Parte_2 avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/06/2002 in PALUZZA
(UD), con atto trascritto presso il Comune di PALUZZA (UD) al numero 3, parte 2, serie
A, anno 2002; Per_
- dato atto che dall'unione sono nati la figlia (il 14/03/2007), maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio (il 09/04/2010), minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/06/2002, in PALUZZA (UD), con
[...] atto trascritto presso il comune di PALUZZA (UD) al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo ritenga più opportuno;
dà atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi l'avvenuto trasferimento entro 15 giorni in forma scritta, anche senza particolari formalità (sms, e-mail). Dà atto che si impegnava a Parte_1 spostare la residenza dalla casa coniugale entro il 30 ottobre p.v.
2) Assegna la casa coniugale sita in Paluzza, , via Val Castellana n. 8, di proprietà Persona_3 del fratello della sig.ra sig. unitamente agli arredi e Parte_2 Parte_3
Per_ pertinenze, alla sig.ra con cui i figli e continueranno a Parte_2 Per_2 risiedere e ad abitare.
3) Dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori in maniera Per_2 condivisa e la responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori;
dà atto che essi si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte esistenziali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione e, in ogni caso, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine a tutti gli aspetti della vita del figlio rilevanti per una sua equilibrata crescita psico-fisica, con la finalità di condividere ogni decisione rilevante per il benessere del minore. Per_
4) Dà atto che la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, potrà vedere e stare con il padre quando lo vorrà; dispone che il medesimo criterio venga seguito anche con riferimento al figlio minore i genitori concorderanno volta per Per_2 volta le giornate in cui il figlio starà con il padre così come i periodi di vacanza natalizie,
2 pasquali ed estive ed i ponti scolastici, ciò compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio.
5) Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento per i figli e la somma di € 600,00 (€ 300,00 cadauno) entro Per_2 il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT. Per_ 6) Le spese straordinarie inerenti i figli e (mediche, scolastiche, sportive e di Per_2 svago), così come indicate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
7) Dà atto che l'assegno unico familiare, in ragione del collocamento prevalente dei figli Per_ e con la madre, sarà di spettanza esclusiva (100%) della sig.ra Per_2 Parte_2
[...]
8) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
9) Dà atto che le condizioni di cui al ricorso prenderanno avvio a partire dal mese di settembre 2025.
10) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per il figlio Per_2
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALUZZA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2002.
Udine, li 11/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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