TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza del 13/1/2024, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Francesco Spina mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3133/2024 R.G. e vertente
TRA Avv. Francesco Spina) Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
(Avv.te GIOVANNA ADRIANA Controparte_1
RIZZO e MARIA GRAZIA SPARACINO)
- resistente -
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro CP_1
3.689,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo difensore, Avv.
Francesco Spina, ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/3/2024 la società ricorrente ha convenuto in giudizio affinchè, CP_1 dichiarato „estinto il debito previdenziale, nei confronti dell' per l'avvenuta compensazione dello stesso, CP_1 relativi alla gestione “Lavoratori dipendenti” periodo novembre 2023, pari ad € 5.410,00 e relativi alla gestione “ADR – Datori di lavoro con dipendenti” pari ad € 27.325,23“ e dichiarato „estinto il debito previdenziale, nei confronti dell' per l'avvenuta compensazione dello stesso, relativamente ai periodi CP_1 contributivi settembre 2015 – gennaio 2020, ottobre 2019 – settembre 2020“, fosse conseguentemente annullato l'invito a regolarizzare del 6/2/2024 con il quale l' gli Controparte_1 comunicava asserite irregolarità ammontanti ad € 328.700,69 relativamente alla gestione “Lavoratori dipendenti” e ad € 27.325,23 relativamente alla gestione “ADR – Datori di lavoro con dipendenti” e fosse perciò emesso a suo favore . Parte_2
L' si è costituito in giudizio confermando l'intervenuta estinzione del credito controverso in forza del CP_1 pagamento, della compensazione e della dilazione riferiti dalla ricorrente e rappresentando che aveva già annullato il 16/5/2024 il DURC negativo emesso in esito all'invito a regolarizzare del 6/2/2024. Insisteva percià per una declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'azione.
*
Alla luce delle determinazioni adottate dall' si impone una declaratoria di intervenuta cessazione della CP_1 materia del contendere poiché è pacifico che l'irregolarità contributiva evidenziata con l'invito del 6/2/2024 era del tutto inesistente e l'ente previdenziale ha perciò proceduto anche ad annullare il DURC negativo emesso in esito a tale invito.
Dal momento che solo in sede giudiziale è stata riconosciuta l'intervenuta estinzione di tutti i crediti menzionati nel ricorso – riconoscimento evidentemente escluso sino ad allora dal contestato invito a regolarizzare e dal DURC negativo emesso nelle more a carico della ricorrente -, e non potendosi vieppiù dubitare del precipuo interesse della medesima ad avvalersi per il regolare svolgimento della propria attività commerciale di un DURC positivo, le pur lodevoli iniziative poste in essere dall' successivamente CP_1 all'instaurazione del giudizio non consentono di giustificare la compensazione delle spese di lite, le quali sono perciò poste a carico dell'istituto previdenziale e liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di valore indeterminabile e tenendo conto della sostanziale assenza di una attività istruttoria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 16/01/2025
GIUDICE
Matilde Campo
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza del 13/1/2024, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Francesco Spina mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3133/2024 R.G. e vertente
TRA Avv. Francesco Spina) Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
(Avv.te GIOVANNA ADRIANA Controparte_1
RIZZO e MARIA GRAZIA SPARACINO)
- resistente -
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro CP_1
3.689,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo difensore, Avv.
Francesco Spina, ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/3/2024 la società ricorrente ha convenuto in giudizio affinchè, CP_1 dichiarato „estinto il debito previdenziale, nei confronti dell' per l'avvenuta compensazione dello stesso, CP_1 relativi alla gestione “Lavoratori dipendenti” periodo novembre 2023, pari ad € 5.410,00 e relativi alla gestione “ADR – Datori di lavoro con dipendenti” pari ad € 27.325,23“ e dichiarato „estinto il debito previdenziale, nei confronti dell' per l'avvenuta compensazione dello stesso, relativamente ai periodi CP_1 contributivi settembre 2015 – gennaio 2020, ottobre 2019 – settembre 2020“, fosse conseguentemente annullato l'invito a regolarizzare del 6/2/2024 con il quale l' gli Controparte_1 comunicava asserite irregolarità ammontanti ad € 328.700,69 relativamente alla gestione “Lavoratori dipendenti” e ad € 27.325,23 relativamente alla gestione “ADR – Datori di lavoro con dipendenti” e fosse perciò emesso a suo favore . Parte_2
L' si è costituito in giudizio confermando l'intervenuta estinzione del credito controverso in forza del CP_1 pagamento, della compensazione e della dilazione riferiti dalla ricorrente e rappresentando che aveva già annullato il 16/5/2024 il DURC negativo emesso in esito all'invito a regolarizzare del 6/2/2024. Insisteva percià per una declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'azione.
*
Alla luce delle determinazioni adottate dall' si impone una declaratoria di intervenuta cessazione della CP_1 materia del contendere poiché è pacifico che l'irregolarità contributiva evidenziata con l'invito del 6/2/2024 era del tutto inesistente e l'ente previdenziale ha perciò proceduto anche ad annullare il DURC negativo emesso in esito a tale invito.
Dal momento che solo in sede giudiziale è stata riconosciuta l'intervenuta estinzione di tutti i crediti menzionati nel ricorso – riconoscimento evidentemente escluso sino ad allora dal contestato invito a regolarizzare e dal DURC negativo emesso nelle more a carico della ricorrente -, e non potendosi vieppiù dubitare del precipuo interesse della medesima ad avvalersi per il regolare svolgimento della propria attività commerciale di un DURC positivo, le pur lodevoli iniziative poste in essere dall' successivamente CP_1 all'instaurazione del giudizio non consentono di giustificare la compensazione delle spese di lite, le quali sono perciò poste a carico dell'istituto previdenziale e liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di valore indeterminabile e tenendo conto della sostanziale assenza di una attività istruttoria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 16/01/2025
GIUDICE
Matilde Campo