Articolo 20 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 19Articolo 21
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24 ottobre 1942
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7 novembre 1978
Art. 20. (( Prezzo dei sali per usi industriali. )) ((I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Entrata in vigore il 7 novembre 1978