Art. 20. (( Prezzo dei sali per usi industriali. )) ((I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.