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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIARDINI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MUSSATO ANNA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 ter c.c. e artt. 473 bis e ss. c.p.c. del 18.3.2025, il IG. Parte_1
(nato a [...], il [...]) conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la IG.ra (nata a CP_1
Castel San Pietro Terme, l'8.4.1992) domandando disporsi: l'affidamento condiviso della figlia ER
(nata a [...], l'[...] – oggi 10 anni, prossima ormai agli 11) con stabile collocazione presso l'abitazione paterna;
esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
regolamentazione visite come da calendario rassegnato in atti;
mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori e riparto pro quota al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 4 Con distinta memoria del 25.4.2025 il ricorrente, previa urgente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e disposto l'ascolto del minore, domandava ex art. 473 bis. 38 c.p.c.: accertare e dichiarare che l'iscrizione all'istituto secondario di primo grado “Silvio Pellico” di Voltana corrisponde al preminente interesse della figlia minore e, per l'effetto, disporre che per l'anno scolastico 2025-2026 la stessa venisse iscritta al predetto istituto.
L'udienza di prima comparizione era fissata per il 10.7.2025 e nelle more era instaurata una trattativa per soluzione condivisa tra le parti, le quali con distinte memorie del 5 e 6 giugno 2025 davano atto del raggiungimento di un accordo, offrendone il testo in allegazione e rinunciando espressamente ai termini concessi ex art. 473 bis.17 c.p.c.
In particolare, le parti concordavano espressamente che il regime di affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la residenza del padre in Voltana, rispondesse maggiormente all'interesse della stessa e chiedevano al Tribunale di prendere atto dei raggiunti accordi, statuendo in conformità.
All'udienza del 10.7.2025 i difensori delle parti si riportavano integralmente ai previ scritti conclusivi, insistendo per le rassegnate conclusioni congiunte. Il giudice, riunito al fascicolo il procedimento n.r.g. 6720/2025 intercorrente tra le stesse parti e vertente su identico oggetto, tratteneva la causa in decisione.
Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, tenuto conto della ragionevolezza del rassegnato progetto di collocamento e di educazione della minore, la quale potrà proseguire gli studi in un contesto cittadino e scolastico a lei noto per esservi già vissuta e per intrattenervi varie amicizie ed altri legami relazionali.
Allo stesso modo, la prospettata collocazione geografica consente alla minore di intrattenere un frequente contatto con i nonni, anche materni, riuscendo al contempo a raggiungere in tempi brevi la nuova abitazione della madre, in procinto di trasferirsi in località Marina di Ravenna (RA).
Viene così al contempo tutelato il diritto della minore alla bi-genitorialità e salvaguardata, in assenza di controindicazioni sul punto, la stabilità del suo quadro relazionale e di vita.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , nata a Persona_2
NZ (RA) in data 11.10.2014, con stabile collocazione e residenza abituale presso l'abitazione paterna, sita a Voltana – frazione di Lugo (RA), in Via Rotaccio n. 25/int. 2.; dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di quest'ultima; nonché che le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione vengano assunte in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
regolamenta la frequentazione materna come segue:
pagina 2 di 4 - per 3 weekend al mese, preleverà da scuola il sabato pomeriggio e la CP_1 ER terrà con sé sino alla domenica sera dopo cena, allorquando sarà a Parte_1 prelevare dall'abitazione materna per riportarla presso l'abitazione paterna;
ER
- durante la settimana, previo accordo tra i genitori, terrà con sé due CP_1 ER pomeriggi, individuati nelle giornate del martedì e del giovedì, prelevando la figlia da scuola e tenendola sino alla sera dopo cena, allorquando sarà a prelevare Parte_1 dall'abitazione materna per riportarla presso l'abitazione paterna;
ER
- durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori, potranno essere estesi i tempi di frequentazione presso l'abitazione materna a Marina di prevedendo Parte_2 anche pernottamenti infrasettimanali, in aggiunta ai weekend materni;
- sempre durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 ER giorni, previo accordo sul periodo;
durante i rispettivi periodi di vacanza, verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
- circa le festività, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia per metà delle ER vacanze natalizie e per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; anche in tali periodi di vacanza verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
- ogni altra festività e/o ricorrenza (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, etc.) verrà trascorsa con la minore ad anni alterni;
resta inteso che e potranno variare in ogni momento, di Parte_1 CP_1 comune accordo e sulla base dei reciproci impegni personali/lavorativi, i suesposti tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito;
dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di ER permanenza della medesima presso ciascun genitore;
dispone altresì che entrambi i genitori provvedano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come individuate dal Protocollo del ER
Tribunale di Bologna e di seguito meglio specificate:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per pagina 3 di 4 l'acquisto delle relative attrezzature); in considerazione del mantenimento diretto si ritiene di ricomprendere nella presente categoria di spese straordinarie anche la mensa scolastica;
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico e universale per i figli, se dovuto, venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Spese integralmente compensate tra le parti, come da richiesta congiunta.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 2.7.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIARDINI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MUSSATO ANNA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 ter c.c. e artt. 473 bis e ss. c.p.c. del 18.3.2025, il IG. Parte_1
(nato a [...], il [...]) conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la IG.ra (nata a CP_1
Castel San Pietro Terme, l'8.4.1992) domandando disporsi: l'affidamento condiviso della figlia ER
(nata a [...], l'[...] – oggi 10 anni, prossima ormai agli 11) con stabile collocazione presso l'abitazione paterna;
esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
regolamentazione visite come da calendario rassegnato in atti;
mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori e riparto pro quota al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 4 Con distinta memoria del 25.4.2025 il ricorrente, previa urgente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e disposto l'ascolto del minore, domandava ex art. 473 bis. 38 c.p.c.: accertare e dichiarare che l'iscrizione all'istituto secondario di primo grado “Silvio Pellico” di Voltana corrisponde al preminente interesse della figlia minore e, per l'effetto, disporre che per l'anno scolastico 2025-2026 la stessa venisse iscritta al predetto istituto.
L'udienza di prima comparizione era fissata per il 10.7.2025 e nelle more era instaurata una trattativa per soluzione condivisa tra le parti, le quali con distinte memorie del 5 e 6 giugno 2025 davano atto del raggiungimento di un accordo, offrendone il testo in allegazione e rinunciando espressamente ai termini concessi ex art. 473 bis.17 c.p.c.
In particolare, le parti concordavano espressamente che il regime di affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la residenza del padre in Voltana, rispondesse maggiormente all'interesse della stessa e chiedevano al Tribunale di prendere atto dei raggiunti accordi, statuendo in conformità.
All'udienza del 10.7.2025 i difensori delle parti si riportavano integralmente ai previ scritti conclusivi, insistendo per le rassegnate conclusioni congiunte. Il giudice, riunito al fascicolo il procedimento n.r.g. 6720/2025 intercorrente tra le stesse parti e vertente su identico oggetto, tratteneva la causa in decisione.
Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, tenuto conto della ragionevolezza del rassegnato progetto di collocamento e di educazione della minore, la quale potrà proseguire gli studi in un contesto cittadino e scolastico a lei noto per esservi già vissuta e per intrattenervi varie amicizie ed altri legami relazionali.
Allo stesso modo, la prospettata collocazione geografica consente alla minore di intrattenere un frequente contatto con i nonni, anche materni, riuscendo al contempo a raggiungere in tempi brevi la nuova abitazione della madre, in procinto di trasferirsi in località Marina di Ravenna (RA).
Viene così al contempo tutelato il diritto della minore alla bi-genitorialità e salvaguardata, in assenza di controindicazioni sul punto, la stabilità del suo quadro relazionale e di vita.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , nata a Persona_2
NZ (RA) in data 11.10.2014, con stabile collocazione e residenza abituale presso l'abitazione paterna, sita a Voltana – frazione di Lugo (RA), in Via Rotaccio n. 25/int. 2.; dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di quest'ultima; nonché che le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione vengano assunte in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
regolamenta la frequentazione materna come segue:
pagina 2 di 4 - per 3 weekend al mese, preleverà da scuola il sabato pomeriggio e la CP_1 ER terrà con sé sino alla domenica sera dopo cena, allorquando sarà a Parte_1 prelevare dall'abitazione materna per riportarla presso l'abitazione paterna;
ER
- durante la settimana, previo accordo tra i genitori, terrà con sé due CP_1 ER pomeriggi, individuati nelle giornate del martedì e del giovedì, prelevando la figlia da scuola e tenendola sino alla sera dopo cena, allorquando sarà a prelevare Parte_1 dall'abitazione materna per riportarla presso l'abitazione paterna;
ER
- durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori, potranno essere estesi i tempi di frequentazione presso l'abitazione materna a Marina di prevedendo Parte_2 anche pernottamenti infrasettimanali, in aggiunta ai weekend materni;
- sempre durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 ER giorni, previo accordo sul periodo;
durante i rispettivi periodi di vacanza, verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
- circa le festività, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia per metà delle ER vacanze natalizie e per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; anche in tali periodi di vacanza verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
- ogni altra festività e/o ricorrenza (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, etc.) verrà trascorsa con la minore ad anni alterni;
resta inteso che e potranno variare in ogni momento, di Parte_1 CP_1 comune accordo e sulla base dei reciproci impegni personali/lavorativi, i suesposti tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito;
dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di ER permanenza della medesima presso ciascun genitore;
dispone altresì che entrambi i genitori provvedano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come individuate dal Protocollo del ER
Tribunale di Bologna e di seguito meglio specificate:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per pagina 3 di 4 l'acquisto delle relative attrezzature); in considerazione del mantenimento diretto si ritiene di ricomprendere nella presente categoria di spese straordinarie anche la mensa scolastica;
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico e universale per i figli, se dovuto, venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Spese integralmente compensate tra le parti, come da richiesta congiunta.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 2.7.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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