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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 969/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Corso Vitt. Veneto n. 84, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Di Paola (CF:
) presso il cui studio in Ragusa, Via Ingegnere Migliorisi n. 16, è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'avvocato Fortunato D. Creaco (CF: ), che lo rappresenta e C.F._4 difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Daniele A. Di Grazia, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione dell'11.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, notificato in data 9.06.2020 e depositato in data 15.06.2020,
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo Parte_2 Parte_1
l'emissione di una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Ragusa, via Archimede n. 174, assunto con scrittura privata del 20.05.1994.
Con comparsa del 6.10.2020 si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva al Parte_1 trasferimento di detto immobile al riconoscendone il diritto di proprietà piena ed esclusiva in Pt_2 forza di una controdichiarazione dalla stessa resa in una scrittura privata coeva all'atto di vendita;
in via riconvenzionale, tuttavia, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento oltre alla ripetizione degli oneri condominiali nel tempo pagati, subordinando a detti adempimenti il trasferimento della proprietà del bene.
Istruito il procedimento mediante prova per testi, veniva fissata l'udienza del 16.06.2023 ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 130/2024, pubblicata il 19.01.2024, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica
(nel giudizio iscritto al n. 1729/2020 R.G.), accoglieva la domanda attorea e disponeva il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'immobile in favore del ordinando la trascrizione della sentenza;
Pt_2 rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e condannava quest'ultima al pagamento delle spese e compensi di lite sostenute dall'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.01.2025,
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale avanzata in seno alla comparsa di costituzione e risposta, deducendo un'erronea applicazione dell'art. 1414 c.c. in tema di interposizione di persona.
L'appellante, in particolare, dopo aver assunto che nella fattispecie in esame si sia realizzata un'ipotesi di interposizione reale di persona, con la conseguenza che gli effetti dell'acquisto dell'immobile si sono prodotti esclusivamente in capo alla stessa (figurando come l'unica proprietaria del bene), richiama la disciplina normativa dettata dell'art. 1414, primo e secondo comma, c.c. in materia di simulazione;
eccepisce, infatti, l'efficacia inter partes della controdichiarazione, resa contestualmente all'atto di vendita del 20.05.1994, in cui affermava che l'appartamento doveva considerarsi come acquistato dal solo il quale ne aveva pagato l'intero prezzo. Alla luce di tale controdichiarazione, qualificata alla Pt_2
2 stregua di un contratto dissimulato, tutte le spese connesse all'immobile andavano sostenute sin dall'origine dall'odierno appellato, in quanto effettivo titolare del diritto di proprietà, il quale, pertanto, non poteva ottenere il trasferimento del bene, senza prima aver provveduto alla restituzione delle somme versate dalla moglie, onerata di spese che - a suo dire - non le spettavano.
Il motivo non è fondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che nell'operazione negoziale posta in essere dalle parti possa individuarsi una chiara ipotesi di interposizione reale di persona, che però, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'odierna appellante, va opportunamente tenuta distinta - sia per natura sia per effetti - dalla diversa figura dell'interposizione fittizia di persona, che origina da un fenomeno simulatorio.
A tal proposito, occorre preliminarmente chiarire che la simulazione può essere definita come la manifestazione e la creazione di un negozio apparente con l'occultamento di un accordo tra le parti volto a non attribuirgli alcun effetto nei reciproci rapporti (simulazione assoluta), ovvero a creare un negozio diverso da quello manifestato esteriormente e, dunque, generatore di effetti diversi nei rapporti interni
(simulazione relativa).
La simulazione relativa può riguardare l'oggetto, la causa o singole clausole del negozio od anche i soggetti. In quest'ultima ipotesi, si configura una simulazione di persona, che si pone in essere per nascondere il vero soggetto con il quale si vuole contrattare o al quale debbono riferirsi gli effetti della manifestazione negoziale (cd. interposizione fittizia di persona).
Nel contratto soggettivamente simulato appare come stipulante un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). L'interposto assume soltanto rispetto ai terzi estranei al contratto le eventuali obbligazioni e diritti che ne scaturiscono, mentre, nei rapporti tra le parti, non è destinatario di alcun effetto: in base alle regole della simulazione, infatti, tra i contraenti – tutti partecipi dell'accordo simulatorio - prevale la situazione voluta e, quindi, il rapporto contrattuale fa capo esclusivamente a chi è realmente parte di esso (interponente) con esclusione della parte apparente
(interposto), che non acquista alcuna posizione di diritto o obbligo.
Ciò posto, l'interposizione fittizia di persona si differenzia dall'interposizione reale di persona, in cui non
è ravvisabile un accordo simulatorio tra i soggetti che prendono parte all'atto, che invece è effettivamente voluto. La volontà negoziale, in questo caso, si forma esclusivamente tra il terzo contraente e l'interposto, il quale è una vera e propria parte contrattuale che acquista in proprio i diritti ed assume gli obblighi nascenti dal contratto stipulato, con l'ulteriore obbligo - derivante dal rapporto interno con l'interponente
- di trasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati. L'interposto è, dunque, vera e propria parte del negozio e tutti gli effetti del contratto si producono direttamente nei confronti dei contraenti, restando del tutto indifferente per l'alienante che l'acquirente (l'interposto) non intende acquistare per sé, ma per conto
3 di un terzo (l'interponente), con cui l'alienante non entra in rapporto e verso il quale non vanta né diritti né obblighi. L'interposizione reale, quindi, non tocca gli effetti del contratto, i quali si producono regolarmente in capo all'interposto.
Sul punto, inoltre, nell'individuare il discrimine tra le due figure in esame, la Suprema Corte ha recentemente statuito che: “l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto
(ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. La mera consapevolezza da parte del terzo degli accordi tra interponente e interposto, senza la sua adesione all'accordo simulatorio, non è sufficiente a integrare la fattispecie di interposizione fittizia”(cfr. Cassazione civile sez. III - 23/09/2025, n. 25980; Cassazione civile sez. II - 21/10/2024, n. 27189; Cassazione civile, sez. II, 12/10/2018, n. 25578; Cassazione civile sez. II – 23/03/2017, n. 7537).
Ne consegue che, qualora venga dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto, come accaduto nella specie, la prova dell'accordo simulatorio deve necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non si è verificata.
Ed invero, dal tenore letterale della scrittura privata versata in atti emerge che la stessa, peraltro sottoscritta unicamente dall'odierna appellante, rechi non già un accordo trilatero, ma una dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento della proprietà del bene che, stante la sua natura obbligatoria, può essere ricondotta alla figura del contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 cod. civ.; in detto documento la , infatti, non solo riconosce l'allora marito, Pt_1 [...]
, quale proprietario esclusivo del bene, ma si obbliga altresì “a stipulare regolare atto di Parte_2 trasferimento in suo favore e a sua semplice richiesta verbale”.
Ciò posto, pertanto, rileva la Corte che vada escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, giacché i venditori dell'immobile in questione non hanno mai preso parte all'accordo (requisito, come sopra detto, indispensabile affinché possa accertarsi una simulazione relativa soggettiva), dovendosi ritenere, invece, che la controdichiarazione in esame sottenda un accordo
4 meramente interno, intervenuto esclusivamente tra le odierne parti in causa, che determina l'inquadramento della vicenda nell'ambito dell'interposizione reale di persona.
Quest'ultima può essere realizzata facendo ricorso a diversi schemi negoziali, tra i quali il negozio fiduciario, che si basa sul collegamento di due contratti, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e avente efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a trasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all'altro contraente o a un terzo.
La fattispecie fiduciaria, pertanto, si differenzia nettamente da quella simulatoria, perché la prima, a differenza della seconda, tende a realizzare effetti pienamente voluti dai contraenti, i quali vogliono il trasferimento della proprietà da un contraente all'altro e successivamente, in conformità all'accordo fiduciario, il suo ritrasferimento dal secondo al primo. Inoltre, il terzo che contratta con il fiduciario
(interposto) non ha alcuna conoscenza del pactum fiduciae, intercorso tra questi ed il fiduciante- interponente e sottostante il negozio fiduciario, né ad esso presta alcuna consapevole adesione.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice, che, dopo aver opportunamente qualificato la fattispecie esaminata “alla stregua di un preliminare unilaterale e cioè un atto negoziale con assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente” (cfr. pag. 2 della sentenza), ne ha affermato l'efficacia meramente obbligatoria, escludendone, di contro, la valenza traslativa.
Né, d'altronde, può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe errata non solo sotto il profilo giuridico, poiché il giudice non avrebbe tenuto conto dell'asserita vigenza del contratto dissimulato e, di conseguenza, sarebbe incorso in un'erronea applicazione della relativa disciplina;
ma anche sotto il profilo fattuale, laddove non avrebbe considerato che la avrebbe avuto comunque diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, in Pt_1 ragione dell'illecito arricchimento procurato al il quale, a far data dal 2010, avrebbe goduto in Pt_2 via esclusiva dell'immobile a seguito della separazione dalla moglie con cui era cessata la convivenza.
A tal riguardo, rileva la Corte che il superiore assunto difensivo non può trovare accoglimento, in quanto non può essere valutato alla stregua di una domanda compiutamente formulata, presentandosi piuttosto come una mera argomentazione, come tale non oggetto di una specifica domanda già nel primo grado di giudizio e riproposta in questa sede in maniera altrettanto indeterminata e imprecisa, con osservazioni parziali e contraddittorie che, dunque, non sono suscettibili di essere esaminate (si vedano, da ultimo, le note difensive conclusionali depositate in data 29.10.2025 ove si legge che: “In questo senso la sentenza impugnata è incappata in un evidente vizio logico e giuridico nella parte in cui, partendo dall'esatto presupposto che nella fattispecie vi è stata una interposizione reale di persona che obbligava – di
5 conseguenza – la sig.ra nei confronti del condominio e della banca, ha però totalmente omesso Pt_1 di fare applicazione dell'art. 1414 c.c. e dell'art. 2033 c.c. (…) Vogliamo dire che, se il non Pt_2 avesse chiesto il trasferimento del bene, certamente la sig.ra , rimanendo proprietaria dello Pt_1 stesso, non avrebbe potuto agire con l'azione di ripetizione. Ma nel momento in cui l'ex coniuge ha chiesto ed ottenuto la proprietà dell'appartamento non può esimersi dal rimborsare tutte le somme che la sua mandataria ha speso in esecuzione del mandato di interposizione reale, e ciò – si ripete – a norma dell'art. 1414 c.c. perché tra le parti è sempre stato vigente il rapporto dissimulato e non quello apparente. Sicché il diritto al rimborso opera sia sotto forma di indebito oggettivo che sotto forma di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.”).
Indi, conclusivamente, ritiene la Corte che il Tribunale ha correttamente rigettato, poiché infondata, la domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellante, che – allo stato – risulta tutt'ora titolare esclusiva del diritto di proprietà, giacché il trasferimento dell'immobile disposto in favore dell'appellato risulta subordinato al passaggio in giudicato della sentenza oggetto del presente Parte_2 grado di giudizio.
Ne discende che, come esattamente rilevato nella sentenza appellata, alla non può essere Pt_1 riconosciuto alcun diritto di ripetizione nei confronti dell'odierno appellato relativo alle spese condominiali dalla stessa sostenute, atteso che il non è mai stato (e non lo è ancora) né Pt_2 proprietario né titolare di alcun diritto reale sull'immobile in contestazione, essendo in proposito pacifico in giurisprudenza che gli oneri condominiali spettano a chi è proprietario dell'immobile (cfr. sul punto
Cassazione civile sez. II, 20/03/2025, n.7490 che ha recentemente ribadito che: “in tema di condominio, in caso di opere consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, il debito deve ritenersi assunto da colui che era proprietario al momento della adozione della delibera di approvazione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione al c.c. pertanto, il
che acquista successivamente alla delibera non è obbligato, nemmeno in via solidale, al CP_1 pagamento dei lavori in questione”).
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale relativa alle spese asseritamente sostenute per eseguire lavori e apportare migliorie all'immobile, avendo il primo giudice ritenuto detta circostanza non sufficientemente dimostrata, sostenendo che dalle prove documentali allegate non fosse possibile evincere con precisione l'effettiva destinazione delle somme alla ristrutturazione dell'immobile (si vedano, segnatamente, i due atti di mutuo contratti dalla , l'uno in data 23.06.1995 e l'altro in data 08.07.2004). Pt_1
In aggiunta, l'appellante si duole altresì della mancata assunzione della prova testimoniale così come dalla stessa articolata in sede di memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. (ove erano stati indicati
6 complessivamente tre testi: l'amministratore del condominio , e Parte_3 Testimone_1
), non ammessa in questi termini per via della rilevata genericità di alcuni capitoli di prova. Persona_1
In questa sede ha reiterato la suddetta richiesta istruttoria e ha inoltre domandato di disporre una CTU, tesa ad accertare il valore dei miglioramenti realizzati grazie agli interventi effettuati a spese esclusive della Corallo.
Il motivo non è fondato, alla luce della compiuta motivazione del primo giudice, che condivisibilmente ha ritenuto carente di prova la richiesta avanzata dall'appellante e ha comunque negato il rimborso delle spese dei lavori di ristrutturazione perché irripetibili, stante la loro riconducibilità a un progetto di vita comune, che all'epoca in cui sono state contratte - ossia in costanza di matrimonio - univa le odierne parti in causa.
Ed invero, in primo luogo, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, va escluso che i due atti di mutuo allegati dalla siano idonei – da soli - a provare la destinazione delle somme ottenute Pt_1 unicamente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento, in assenza di ulteriori riscontri documentali specifici (quali fatture o altre prove di avvenuti pagamenti correlati alla ristrutturazione del bene) atti a dimostrare quanto sostenuto dall'appellante.
In secondo luogo, anche a voler desumere dal tenore letterale degli atti prodotti che le somme sono state impiegate esclusivamente per ristrutturare l'immobile (cfr. atto di mutuo del 23.06.1995, ove si legge che:
“La signora in appresso denominata “parte mutuataria” al fine di provvedersi dei mezzi Parte_1 finanziari occorrenti per l'acquisto e ristrutturazione della propria casa di abitazione, sita in Ragusa Via
Archimede n. 174, ha chiesto alla un mutuo di lire centoventicinquemilioni (L. Controparte_2
125.000.000) offrendo a garanzia ipoteca di primo grado sull'immobile anzicennato, nonché la fidejussione del signor , sopra generalizzato al riguardo dichiaratosi disposto”), Parte_2 cionondimeno, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, non può essere riconosciuta la ripetibilità degli importi asseritamente spesi dall'odierna appellante, non avendo quest'ultima dimostrato l'estraneità di dette somme al contesto coniugale (ai tempi non ancora cessato).
Sul punto, d'altronde, la sentenza impugnata si pone in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito il principio secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio non sono ripetibili, salvo diverso accordo tra le parti (cfr. Cassazione civile sez. I,
20/11/2024, n.29880; Cassazione civile sez. I, 15/05/2024, n.13366).
Per quanto concerne, nello specifico, i pagamenti delle rate del mutuo effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi”), talaltra sono stati ricondotti alla logica di
7 solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5385); sicché il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17765).
Ciò posto, dunque, non può accogliersi neanche l'ulteriore rilievo formulato dalla difesa dell'odierna appellante, secondo cui a decorrere dal 29.06.2009 – data di proposizione del ricorso per ottenere la separazione dall'allora marito – sarebbe venuto meno qualsivoglia progetto di vita comune e, pertanto, le rate di mutuo pagate successivamente a tale data sarebbero ripetibili, dovendosi invece confermare, anche in questo caso, la decisione impugnata.
Infine, con riguardo alle istanze istruttorie rinnovate in questa sede, del pari a quanto osservato dal giudice di prime cure, ritiene la Corte che le prove testimoniali articolate siano generiche e inconducenti, non potendo fornire alcun elemento atto a dimostrare l'esclusiva destinazione degli importi ottenuti dalla alla ristrutturazione del bene;
analogamente, va condivisa la valutazione operata in primo grado Pt_1 sulla richiesta di CTU, non ammissibile poiché esplorativa e, in ogni caso, irrilevante ai fini della decisione.
Conseguentemente, la Corte rigetta le richieste di prova avanzate dall'appellante.
Con il terzo motivo di appello, lamenta la mancata attribuzione delle spese di Parte_1 trasferimento dell'immobile in via esclusiva all'odierno appellato, deducendo che detti costi, occorrenti ai fini della trascrizione della sentenza costitutiva, andrebbero posti a carico di quest'ultimo, giacché - a suo dire - proprietario dell'immobile sin dall'origine.
Anche tale motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed infatti, in assenza di una diversa pattuizione delle parti, che non hanno specificato alcunché in ordine alla distribuzione degli oneri connessi al trasferimento del bene, e avuto riguardo alla causa nel suo insieme e all'esito finale della lite, ritiene la Corte che in questo caso vada applicato il criterio della soccombenza, ossia il principio cardine che governa la regolamentazione delle spese processuali sancito dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, va condivisa la decisione del primo giudice di porre esclusivamente a carico dell'odierna appellante le spese di lite, che comprendono non solo le spese relative agli atti funzionali all'attività difensiva, ma anche quelle versate all'erario per l'imposta di registro relativa alla sentenza (la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova, quindi, causa immediata nella controversia), nonché le spese successive all'emissione della sentenza, per la sua registrazione e trascrizione.
8 Con il quarto motivo, parte appellante si duole della condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo.
Tale doglianza non può trovare accoglimento, tenuto conto di quanto osservato con riguardo ai motivi già esaminati e ritenuti infondati, da cui emerge la totale soccombenza della anche nel presente grado Pt_1 di giudizio.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
In ragione del totale rigetto dell'appello, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione da Parte_1 euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), nonché della non complessa attività difensiva svolta, applicando i parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 969/2024, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
130/2024, pubblicata il 19.01.2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n.
1729/2020 R.G.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Parte_2 si liquidano in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 18.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 969/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Corso Vitt. Veneto n. 84, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Di Paola (CF:
) presso il cui studio in Ragusa, Via Ingegnere Migliorisi n. 16, è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'avvocato Fortunato D. Creaco (CF: ), che lo rappresenta e C.F._4 difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Daniele A. Di Grazia, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione dell'11.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, notificato in data 9.06.2020 e depositato in data 15.06.2020,
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo Parte_2 Parte_1
l'emissione di una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Ragusa, via Archimede n. 174, assunto con scrittura privata del 20.05.1994.
Con comparsa del 6.10.2020 si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva al Parte_1 trasferimento di detto immobile al riconoscendone il diritto di proprietà piena ed esclusiva in Pt_2 forza di una controdichiarazione dalla stessa resa in una scrittura privata coeva all'atto di vendita;
in via riconvenzionale, tuttavia, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento oltre alla ripetizione degli oneri condominiali nel tempo pagati, subordinando a detti adempimenti il trasferimento della proprietà del bene.
Istruito il procedimento mediante prova per testi, veniva fissata l'udienza del 16.06.2023 ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 130/2024, pubblicata il 19.01.2024, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica
(nel giudizio iscritto al n. 1729/2020 R.G.), accoglieva la domanda attorea e disponeva il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'immobile in favore del ordinando la trascrizione della sentenza;
Pt_2 rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e condannava quest'ultima al pagamento delle spese e compensi di lite sostenute dall'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.01.2025,
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.11.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale avanzata in seno alla comparsa di costituzione e risposta, deducendo un'erronea applicazione dell'art. 1414 c.c. in tema di interposizione di persona.
L'appellante, in particolare, dopo aver assunto che nella fattispecie in esame si sia realizzata un'ipotesi di interposizione reale di persona, con la conseguenza che gli effetti dell'acquisto dell'immobile si sono prodotti esclusivamente in capo alla stessa (figurando come l'unica proprietaria del bene), richiama la disciplina normativa dettata dell'art. 1414, primo e secondo comma, c.c. in materia di simulazione;
eccepisce, infatti, l'efficacia inter partes della controdichiarazione, resa contestualmente all'atto di vendita del 20.05.1994, in cui affermava che l'appartamento doveva considerarsi come acquistato dal solo il quale ne aveva pagato l'intero prezzo. Alla luce di tale controdichiarazione, qualificata alla Pt_2
2 stregua di un contratto dissimulato, tutte le spese connesse all'immobile andavano sostenute sin dall'origine dall'odierno appellato, in quanto effettivo titolare del diritto di proprietà, il quale, pertanto, non poteva ottenere il trasferimento del bene, senza prima aver provveduto alla restituzione delle somme versate dalla moglie, onerata di spese che - a suo dire - non le spettavano.
Il motivo non è fondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che nell'operazione negoziale posta in essere dalle parti possa individuarsi una chiara ipotesi di interposizione reale di persona, che però, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'odierna appellante, va opportunamente tenuta distinta - sia per natura sia per effetti - dalla diversa figura dell'interposizione fittizia di persona, che origina da un fenomeno simulatorio.
A tal proposito, occorre preliminarmente chiarire che la simulazione può essere definita come la manifestazione e la creazione di un negozio apparente con l'occultamento di un accordo tra le parti volto a non attribuirgli alcun effetto nei reciproci rapporti (simulazione assoluta), ovvero a creare un negozio diverso da quello manifestato esteriormente e, dunque, generatore di effetti diversi nei rapporti interni
(simulazione relativa).
La simulazione relativa può riguardare l'oggetto, la causa o singole clausole del negozio od anche i soggetti. In quest'ultima ipotesi, si configura una simulazione di persona, che si pone in essere per nascondere il vero soggetto con il quale si vuole contrattare o al quale debbono riferirsi gli effetti della manifestazione negoziale (cd. interposizione fittizia di persona).
Nel contratto soggettivamente simulato appare come stipulante un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). L'interposto assume soltanto rispetto ai terzi estranei al contratto le eventuali obbligazioni e diritti che ne scaturiscono, mentre, nei rapporti tra le parti, non è destinatario di alcun effetto: in base alle regole della simulazione, infatti, tra i contraenti – tutti partecipi dell'accordo simulatorio - prevale la situazione voluta e, quindi, il rapporto contrattuale fa capo esclusivamente a chi è realmente parte di esso (interponente) con esclusione della parte apparente
(interposto), che non acquista alcuna posizione di diritto o obbligo.
Ciò posto, l'interposizione fittizia di persona si differenzia dall'interposizione reale di persona, in cui non
è ravvisabile un accordo simulatorio tra i soggetti che prendono parte all'atto, che invece è effettivamente voluto. La volontà negoziale, in questo caso, si forma esclusivamente tra il terzo contraente e l'interposto, il quale è una vera e propria parte contrattuale che acquista in proprio i diritti ed assume gli obblighi nascenti dal contratto stipulato, con l'ulteriore obbligo - derivante dal rapporto interno con l'interponente
- di trasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati. L'interposto è, dunque, vera e propria parte del negozio e tutti gli effetti del contratto si producono direttamente nei confronti dei contraenti, restando del tutto indifferente per l'alienante che l'acquirente (l'interposto) non intende acquistare per sé, ma per conto
3 di un terzo (l'interponente), con cui l'alienante non entra in rapporto e verso il quale non vanta né diritti né obblighi. L'interposizione reale, quindi, non tocca gli effetti del contratto, i quali si producono regolarmente in capo all'interposto.
Sul punto, inoltre, nell'individuare il discrimine tra le due figure in esame, la Suprema Corte ha recentemente statuito che: “l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto
(ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. La mera consapevolezza da parte del terzo degli accordi tra interponente e interposto, senza la sua adesione all'accordo simulatorio, non è sufficiente a integrare la fattispecie di interposizione fittizia”(cfr. Cassazione civile sez. III - 23/09/2025, n. 25980; Cassazione civile sez. II - 21/10/2024, n. 27189; Cassazione civile, sez. II, 12/10/2018, n. 25578; Cassazione civile sez. II – 23/03/2017, n. 7537).
Ne consegue che, qualora venga dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto, come accaduto nella specie, la prova dell'accordo simulatorio deve necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non si è verificata.
Ed invero, dal tenore letterale della scrittura privata versata in atti emerge che la stessa, peraltro sottoscritta unicamente dall'odierna appellante, rechi non già un accordo trilatero, ma una dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento della proprietà del bene che, stante la sua natura obbligatoria, può essere ricondotta alla figura del contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 cod. civ.; in detto documento la , infatti, non solo riconosce l'allora marito, Pt_1 [...]
, quale proprietario esclusivo del bene, ma si obbliga altresì “a stipulare regolare atto di Parte_2 trasferimento in suo favore e a sua semplice richiesta verbale”.
Ciò posto, pertanto, rileva la Corte che vada escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, giacché i venditori dell'immobile in questione non hanno mai preso parte all'accordo (requisito, come sopra detto, indispensabile affinché possa accertarsi una simulazione relativa soggettiva), dovendosi ritenere, invece, che la controdichiarazione in esame sottenda un accordo
4 meramente interno, intervenuto esclusivamente tra le odierne parti in causa, che determina l'inquadramento della vicenda nell'ambito dell'interposizione reale di persona.
Quest'ultima può essere realizzata facendo ricorso a diversi schemi negoziali, tra i quali il negozio fiduciario, che si basa sul collegamento di due contratti, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e avente efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a trasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all'altro contraente o a un terzo.
La fattispecie fiduciaria, pertanto, si differenzia nettamente da quella simulatoria, perché la prima, a differenza della seconda, tende a realizzare effetti pienamente voluti dai contraenti, i quali vogliono il trasferimento della proprietà da un contraente all'altro e successivamente, in conformità all'accordo fiduciario, il suo ritrasferimento dal secondo al primo. Inoltre, il terzo che contratta con il fiduciario
(interposto) non ha alcuna conoscenza del pactum fiduciae, intercorso tra questi ed il fiduciante- interponente e sottostante il negozio fiduciario, né ad esso presta alcuna consapevole adesione.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice, che, dopo aver opportunamente qualificato la fattispecie esaminata “alla stregua di un preliminare unilaterale e cioè un atto negoziale con assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente” (cfr. pag. 2 della sentenza), ne ha affermato l'efficacia meramente obbligatoria, escludendone, di contro, la valenza traslativa.
Né, d'altronde, può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe errata non solo sotto il profilo giuridico, poiché il giudice non avrebbe tenuto conto dell'asserita vigenza del contratto dissimulato e, di conseguenza, sarebbe incorso in un'erronea applicazione della relativa disciplina;
ma anche sotto il profilo fattuale, laddove non avrebbe considerato che la avrebbe avuto comunque diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, in Pt_1 ragione dell'illecito arricchimento procurato al il quale, a far data dal 2010, avrebbe goduto in Pt_2 via esclusiva dell'immobile a seguito della separazione dalla moglie con cui era cessata la convivenza.
A tal riguardo, rileva la Corte che il superiore assunto difensivo non può trovare accoglimento, in quanto non può essere valutato alla stregua di una domanda compiutamente formulata, presentandosi piuttosto come una mera argomentazione, come tale non oggetto di una specifica domanda già nel primo grado di giudizio e riproposta in questa sede in maniera altrettanto indeterminata e imprecisa, con osservazioni parziali e contraddittorie che, dunque, non sono suscettibili di essere esaminate (si vedano, da ultimo, le note difensive conclusionali depositate in data 29.10.2025 ove si legge che: “In questo senso la sentenza impugnata è incappata in un evidente vizio logico e giuridico nella parte in cui, partendo dall'esatto presupposto che nella fattispecie vi è stata una interposizione reale di persona che obbligava – di
5 conseguenza – la sig.ra nei confronti del condominio e della banca, ha però totalmente omesso Pt_1 di fare applicazione dell'art. 1414 c.c. e dell'art. 2033 c.c. (…) Vogliamo dire che, se il non Pt_2 avesse chiesto il trasferimento del bene, certamente la sig.ra , rimanendo proprietaria dello Pt_1 stesso, non avrebbe potuto agire con l'azione di ripetizione. Ma nel momento in cui l'ex coniuge ha chiesto ed ottenuto la proprietà dell'appartamento non può esimersi dal rimborsare tutte le somme che la sua mandataria ha speso in esecuzione del mandato di interposizione reale, e ciò – si ripete – a norma dell'art. 1414 c.c. perché tra le parti è sempre stato vigente il rapporto dissimulato e non quello apparente. Sicché il diritto al rimborso opera sia sotto forma di indebito oggettivo che sotto forma di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.”).
Indi, conclusivamente, ritiene la Corte che il Tribunale ha correttamente rigettato, poiché infondata, la domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellante, che – allo stato – risulta tutt'ora titolare esclusiva del diritto di proprietà, giacché il trasferimento dell'immobile disposto in favore dell'appellato risulta subordinato al passaggio in giudicato della sentenza oggetto del presente Parte_2 grado di giudizio.
Ne discende che, come esattamente rilevato nella sentenza appellata, alla non può essere Pt_1 riconosciuto alcun diritto di ripetizione nei confronti dell'odierno appellato relativo alle spese condominiali dalla stessa sostenute, atteso che il non è mai stato (e non lo è ancora) né Pt_2 proprietario né titolare di alcun diritto reale sull'immobile in contestazione, essendo in proposito pacifico in giurisprudenza che gli oneri condominiali spettano a chi è proprietario dell'immobile (cfr. sul punto
Cassazione civile sez. II, 20/03/2025, n.7490 che ha recentemente ribadito che: “in tema di condominio, in caso di opere consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, il debito deve ritenersi assunto da colui che era proprietario al momento della adozione della delibera di approvazione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione al c.c. pertanto, il
che acquista successivamente alla delibera non è obbligato, nemmeno in via solidale, al CP_1 pagamento dei lavori in questione”).
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale relativa alle spese asseritamente sostenute per eseguire lavori e apportare migliorie all'immobile, avendo il primo giudice ritenuto detta circostanza non sufficientemente dimostrata, sostenendo che dalle prove documentali allegate non fosse possibile evincere con precisione l'effettiva destinazione delle somme alla ristrutturazione dell'immobile (si vedano, segnatamente, i due atti di mutuo contratti dalla , l'uno in data 23.06.1995 e l'altro in data 08.07.2004). Pt_1
In aggiunta, l'appellante si duole altresì della mancata assunzione della prova testimoniale così come dalla stessa articolata in sede di memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. (ove erano stati indicati
6 complessivamente tre testi: l'amministratore del condominio , e Parte_3 Testimone_1
), non ammessa in questi termini per via della rilevata genericità di alcuni capitoli di prova. Persona_1
In questa sede ha reiterato la suddetta richiesta istruttoria e ha inoltre domandato di disporre una CTU, tesa ad accertare il valore dei miglioramenti realizzati grazie agli interventi effettuati a spese esclusive della Corallo.
Il motivo non è fondato, alla luce della compiuta motivazione del primo giudice, che condivisibilmente ha ritenuto carente di prova la richiesta avanzata dall'appellante e ha comunque negato il rimborso delle spese dei lavori di ristrutturazione perché irripetibili, stante la loro riconducibilità a un progetto di vita comune, che all'epoca in cui sono state contratte - ossia in costanza di matrimonio - univa le odierne parti in causa.
Ed invero, in primo luogo, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, va escluso che i due atti di mutuo allegati dalla siano idonei – da soli - a provare la destinazione delle somme ottenute Pt_1 unicamente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento, in assenza di ulteriori riscontri documentali specifici (quali fatture o altre prove di avvenuti pagamenti correlati alla ristrutturazione del bene) atti a dimostrare quanto sostenuto dall'appellante.
In secondo luogo, anche a voler desumere dal tenore letterale degli atti prodotti che le somme sono state impiegate esclusivamente per ristrutturare l'immobile (cfr. atto di mutuo del 23.06.1995, ove si legge che:
“La signora in appresso denominata “parte mutuataria” al fine di provvedersi dei mezzi Parte_1 finanziari occorrenti per l'acquisto e ristrutturazione della propria casa di abitazione, sita in Ragusa Via
Archimede n. 174, ha chiesto alla un mutuo di lire centoventicinquemilioni (L. Controparte_2
125.000.000) offrendo a garanzia ipoteca di primo grado sull'immobile anzicennato, nonché la fidejussione del signor , sopra generalizzato al riguardo dichiaratosi disposto”), Parte_2 cionondimeno, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, non può essere riconosciuta la ripetibilità degli importi asseritamente spesi dall'odierna appellante, non avendo quest'ultima dimostrato l'estraneità di dette somme al contesto coniugale (ai tempi non ancora cessato).
Sul punto, d'altronde, la sentenza impugnata si pone in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito il principio secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio non sono ripetibili, salvo diverso accordo tra le parti (cfr. Cassazione civile sez. I,
20/11/2024, n.29880; Cassazione civile sez. I, 15/05/2024, n.13366).
Per quanto concerne, nello specifico, i pagamenti delle rate del mutuo effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi”), talaltra sono stati ricondotti alla logica di
7 solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5385); sicché il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17765).
Ciò posto, dunque, non può accogliersi neanche l'ulteriore rilievo formulato dalla difesa dell'odierna appellante, secondo cui a decorrere dal 29.06.2009 – data di proposizione del ricorso per ottenere la separazione dall'allora marito – sarebbe venuto meno qualsivoglia progetto di vita comune e, pertanto, le rate di mutuo pagate successivamente a tale data sarebbero ripetibili, dovendosi invece confermare, anche in questo caso, la decisione impugnata.
Infine, con riguardo alle istanze istruttorie rinnovate in questa sede, del pari a quanto osservato dal giudice di prime cure, ritiene la Corte che le prove testimoniali articolate siano generiche e inconducenti, non potendo fornire alcun elemento atto a dimostrare l'esclusiva destinazione degli importi ottenuti dalla alla ristrutturazione del bene;
analogamente, va condivisa la valutazione operata in primo grado Pt_1 sulla richiesta di CTU, non ammissibile poiché esplorativa e, in ogni caso, irrilevante ai fini della decisione.
Conseguentemente, la Corte rigetta le richieste di prova avanzate dall'appellante.
Con il terzo motivo di appello, lamenta la mancata attribuzione delle spese di Parte_1 trasferimento dell'immobile in via esclusiva all'odierno appellato, deducendo che detti costi, occorrenti ai fini della trascrizione della sentenza costitutiva, andrebbero posti a carico di quest'ultimo, giacché - a suo dire - proprietario dell'immobile sin dall'origine.
Anche tale motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed infatti, in assenza di una diversa pattuizione delle parti, che non hanno specificato alcunché in ordine alla distribuzione degli oneri connessi al trasferimento del bene, e avuto riguardo alla causa nel suo insieme e all'esito finale della lite, ritiene la Corte che in questo caso vada applicato il criterio della soccombenza, ossia il principio cardine che governa la regolamentazione delle spese processuali sancito dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, va condivisa la decisione del primo giudice di porre esclusivamente a carico dell'odierna appellante le spese di lite, che comprendono non solo le spese relative agli atti funzionali all'attività difensiva, ma anche quelle versate all'erario per l'imposta di registro relativa alla sentenza (la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova, quindi, causa immediata nella controversia), nonché le spese successive all'emissione della sentenza, per la sua registrazione e trascrizione.
8 Con il quarto motivo, parte appellante si duole della condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo.
Tale doglianza non può trovare accoglimento, tenuto conto di quanto osservato con riguardo ai motivi già esaminati e ritenuti infondati, da cui emerge la totale soccombenza della anche nel presente grado Pt_1 di giudizio.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
In ragione del totale rigetto dell'appello, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione da Parte_1 euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), nonché della non complessa attività difensiva svolta, applicando i parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 969/2024, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
130/2024, pubblicata il 19.01.2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n.
1729/2020 R.G.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Parte_2 si liquidano in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 18.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
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