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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Di Pasquale, digitalmente domiciliato presso l'indirizzo pec:
giusta delega in atti Email_1
appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per la riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 64/2022, pubblicata il 10.06.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n.
V/68/V/2021 del 07.05.2021, per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.s., per l'importo di €
543,00, oltre € 15,00 per spese postali, per un totale di € 558,00.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi: - Vizio di omessa pronuncia sulla richiesta principale ex art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione sotto il profilo della regolarità dell'accertamento e della sanzione, rispetto alla non visibilità dell'apparecchiatura fissa Autovelox in curva. Viola1zione degli artt. 6
e 7, D. Lgs. n. 150/2011 e art. 2697 cc;
- Erroneità ed illegittimità della motivazione sotto il profilo in cui ritiene legittima la violazione accertata, per corretta apposizione del segnale di divieto di superamento del limite a 50 Km/h. Violazione dell'art. 2712 cod. civ. e 116 c.p.c.-
Con decreto del 20.1.2023, il Giudice ha fissato la prima udienza al 21.3.2023.
L'appellata non si è costituita in giudizio e, quindi, all'udienza del 21.3.2023, stante la ritualità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 14/11/2024, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni, è stato assegnato termine di 60 gg per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la natura contumaciale della causa.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado, infatti, è evidente che il giudice di prime cure non si è pronunciato sul posizionamento dell'apparecchiatura Autovelox, non avendo, quindi, proceduto ad una corretta analisi del compendio probatorio a sua disposizione.
Nel ricorso in opposizione, invero, era stato chiaramente eccepito che l'apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità era stata posta in una curva risultando, dunque, non visibile.
Effettivamente, da un esame della documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado è possibile agevolmente comprendere lo stato dei luoghi.
La Pubblica Amministrazione, inoltre, era tenuta ad offrire la prova del corretto posizionamento in curva del dispositivo sulla direzione di marcia di conduzione del veicolo, tuttavia, tale aspetto non risulta essere stato preso in esame dal Giudice di prime cure.
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del posizionamento dell'apparecchiatura, rilevandone l'anomalia così come emerge dal corredo fotografico e, pertanto, avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere della prova sulla correttezza dell'accertamento incombente sulla stessa Amministrazione, come disposto dagli artt. 6, comma
11 e 7 comma 10, del D. Lgs. n. 150/2011.
È evidente, quindi, che la sentenza impugnata si pone in contrasto con quanto dispone l'art. 142, comma 6-bis, C.d.s. secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
La necessaria visibilità dell'apparecchiatura viene prescritta della circolare n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 emanata il 03.08.2007 dal Ministero dell'Interno, dal Decreto
15.08.2007 emesso dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. n. 195 del 23.08.2017 e dalla seconda circolare, recante lo stesso n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 della precedente, emessa in data 20.08.2007 dal Ministero dell'Interno.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ripetutamente ha stabilito che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere ben visibili (cfr., fra le altre, Sent. Corte Cass. del 05 marzo 2019, n. 6407).
Del pari, merita accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione, infatti, la documentazione fotografica relativa al limite di velocità di 50 Km/h non è stata mai disconosciuta dall'Amministrazione, né tanto meno oggetto di specifica contestazione.
Stante tale premessa in relazione alla segnaletica relativa al limite di velocità, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare correttamente la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e fare applicazione del principio per cui, in caso di vigenza di un limite di velocità diverso da quello legale, questo va indicato con relativa segnaletica che deve essere installata più volte sulle strade estese, pena l'illegittimità della sanzione, circostanza che non risultava rispettata nel caso di specie.
Quanto appena detto, quindi, conduce all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale di accertamento n. V/68/V/2021 del
07.05.2021.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente in favore del difensore antistatario ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione fino € 1.001,00), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia al momento del decisum, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 64/2022 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, annulla il verbale di accertamento n. V/68/V/2021 del
07.05.2021;
- condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
DOMENICO DI PASQUALE delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in € 173, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché euro
43,00 per spese vive (CU);
- condanna IL alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
DOMENICO DI PASQUALE, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 232, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché euro
64,50 per spese vive (CU).
Terni, 13.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Di Pasquale, digitalmente domiciliato presso l'indirizzo pec:
giusta delega in atti Email_1
appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per la riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 64/2022, pubblicata il 10.06.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n.
V/68/V/2021 del 07.05.2021, per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.s., per l'importo di €
543,00, oltre € 15,00 per spese postali, per un totale di € 558,00.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi: - Vizio di omessa pronuncia sulla richiesta principale ex art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione sotto il profilo della regolarità dell'accertamento e della sanzione, rispetto alla non visibilità dell'apparecchiatura fissa Autovelox in curva. Viola1zione degli artt. 6
e 7, D. Lgs. n. 150/2011 e art. 2697 cc;
- Erroneità ed illegittimità della motivazione sotto il profilo in cui ritiene legittima la violazione accertata, per corretta apposizione del segnale di divieto di superamento del limite a 50 Km/h. Violazione dell'art. 2712 cod. civ. e 116 c.p.c.-
Con decreto del 20.1.2023, il Giudice ha fissato la prima udienza al 21.3.2023.
L'appellata non si è costituita in giudizio e, quindi, all'udienza del 21.3.2023, stante la ritualità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 14/11/2024, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni, è stato assegnato termine di 60 gg per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la natura contumaciale della causa.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado, infatti, è evidente che il giudice di prime cure non si è pronunciato sul posizionamento dell'apparecchiatura Autovelox, non avendo, quindi, proceduto ad una corretta analisi del compendio probatorio a sua disposizione.
Nel ricorso in opposizione, invero, era stato chiaramente eccepito che l'apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità era stata posta in una curva risultando, dunque, non visibile.
Effettivamente, da un esame della documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado è possibile agevolmente comprendere lo stato dei luoghi.
La Pubblica Amministrazione, inoltre, era tenuta ad offrire la prova del corretto posizionamento in curva del dispositivo sulla direzione di marcia di conduzione del veicolo, tuttavia, tale aspetto non risulta essere stato preso in esame dal Giudice di prime cure.
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del posizionamento dell'apparecchiatura, rilevandone l'anomalia così come emerge dal corredo fotografico e, pertanto, avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere della prova sulla correttezza dell'accertamento incombente sulla stessa Amministrazione, come disposto dagli artt. 6, comma
11 e 7 comma 10, del D. Lgs. n. 150/2011.
È evidente, quindi, che la sentenza impugnata si pone in contrasto con quanto dispone l'art. 142, comma 6-bis, C.d.s. secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
La necessaria visibilità dell'apparecchiatura viene prescritta della circolare n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 emanata il 03.08.2007 dal Ministero dell'Interno, dal Decreto
15.08.2007 emesso dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. n. 195 del 23.08.2017 e dalla seconda circolare, recante lo stesso n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 della precedente, emessa in data 20.08.2007 dal Ministero dell'Interno.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ripetutamente ha stabilito che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere ben visibili (cfr., fra le altre, Sent. Corte Cass. del 05 marzo 2019, n. 6407).
Del pari, merita accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione, infatti, la documentazione fotografica relativa al limite di velocità di 50 Km/h non è stata mai disconosciuta dall'Amministrazione, né tanto meno oggetto di specifica contestazione.
Stante tale premessa in relazione alla segnaletica relativa al limite di velocità, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare correttamente la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e fare applicazione del principio per cui, in caso di vigenza di un limite di velocità diverso da quello legale, questo va indicato con relativa segnaletica che deve essere installata più volte sulle strade estese, pena l'illegittimità della sanzione, circostanza che non risultava rispettata nel caso di specie.
Quanto appena detto, quindi, conduce all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale di accertamento n. V/68/V/2021 del
07.05.2021.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente in favore del difensore antistatario ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione fino € 1.001,00), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia al momento del decisum, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 64/2022 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, annulla il verbale di accertamento n. V/68/V/2021 del
07.05.2021;
- condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
DOMENICO DI PASQUALE delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in € 173, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché euro
43,00 per spese vive (CU);
- condanna IL alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
DOMENICO DI PASQUALE, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 232, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché euro
64,50 per spese vive (CU).
Terni, 13.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)