Sentenza 20 maggio 1952
Massime • 1
La sentenza dichiarativa di simulazione emessa nel giudizio svoltosi tra un creditore e le parti simulanti non ha efficacia di giudicato tra le parti medesime. E ciò in quanto il giudicato presuppone l'identità dell'oggetto e dei soggetti, ma anche lo stesso rapporto tra questi ultimi, quali presentatori di contrastanti pretese. In particolare, nel caso di simulazione di un negozio giuridico, se l'accertamento della simulazione è richiesto da un terzo interessato ed eliminarne gli effetti, la pronuncia non può pregiudicare i rapporti tra i contraenti i quali non avevano un contrasto d'interessi tra di loro, ma anzi una convergenza di interessi, per sostenere la veridicità e l'efficacia del negozio impugnato. È solo in relazione al conflitto posto in essere nel precedente giudizio che spiega effetto il giudicato sulla simulazione, tanto più che esso può essersi formato in base a prove che non sarebbero state ammissibili, se la domanda fosse stata proposta da una delle parti, stante la disciplina dettata dall'art. 1415 cod.civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1952, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1952 |
Testo completo
La sentenza dichiarativa di simulazione emessa nel giudizio svoltosi tra un creditore e le parti simulanti non ha efficacia di giudicato tra le parti medesime. E ciò in quanto il giudicato presuppone l'identità dell'oggetto e dei soggetti, ma anche lo stesso rapporto tra questi ultimi, quali presentatori di contrastanti pretese. In particolare, nel caso di simulazione di un negozio giuridico, se l'accertamento della simulazione è richiesto da un terzo interessato ed eliminarne gli effetti, la pronuncia non può pregiudicare i rapporti tra i contraenti i quali non avevano un contrasto d'interessi tra di loro, ma anzi una convergenza di interessi, per sostenere la veridicità e l'efficacia del negozio impugnato. È solo in relazione al conflitto posto in essere nel precedente giudizio che spiega effetto il giudicato sulla simulazione, tanto più che esso può essersi formato in base a prove che non sarebbero state ammissibili, se la domanda fosse stata proposta da una delle parti, stante la disciplina dettata dall'art. 1415 cod.civile.