Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. AT del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 653/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da TT RO e LO AR, rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 19.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 23.04.1998 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, poi conclusasi con sentenza n. 260/2010 d.d. 8.01.2010, depositata in data 29.01.2010. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da TT RO e LO AR in data 23.04.1998, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 7 anno 1998 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. Revocarsi le disposizioni della sentenza di separazione relativa ai contributi di mantenimento per i figli ora indipendenti e autonomi e conseguentemente anche l'assegnazione della casa familiare;
2. Il signor EN AU verserà alla signora RB LL, a titolo di contributo al di lei mantenimento, l'assegno divorzile mensile di euro 664,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate già note;
3. A definizione dell'assetto patrimoniale e della crisi familiare i coniugi convengono che il signor AU EN acquisterà la quota di proprietà della signora RB LL della casa coniugale sita in Venezia – Favaro, via Monte Paularo n. 16 al prezzo di euro 112.500,00 entro 120 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, formalizzando il trasferimento innanzi il Notaio. Le parti chiedono che agli effetti fiscali la presente operazione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e successive modificazioni in quanto ricompresa quale attribuzione patrimoniale avente causa nel presente divorzio.
4. I coniugi convengono che la signora LL asporti dalla casa coniugale al momento del trasloco il seguente mobilio: letto ad una piazza e mezza, comodino e settimanale della camera di AT, Tv della sala e della cucina, plafoniere del soggiorno, della camera di AT e della camera matrimoniale, lavatrice, asciugatrice e forno da incasso della cucina, puf beige del soggiorno, piatti, bicchieri, posate, pentole e biancheria per la casa, n. 3 biciclette e motorino “Ciao” bianco.
5. Spese compensate
6. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -