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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13235/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso proposto cumulativamente di separazione e divorzio ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 da
, nata a [...] il [...] residente a [...] professione impiegata, titolo di studio diploma scuola superiore codice fiscale
, cittadina italiana C.F._1 con l'Avvocato Rossana Conte (CF. ) del foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
, nato a [...] il [...] residente a [...]
Salvini 27/F professione impiegato diploma scuola superiore codice fiscale cittadino italiano C.F._3 con l'Avvocato Rossana Conte (CF. ) del foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 8 i quali hanno contratto matrimonio a Trezzano sul Naviglio (MI) il 27/07/2013 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno
2013 in regime di comunione dei beni separati con sentenza n. 393/2025 pubblicata il 29.01.2025 emessa ex artt. 150 e 158 c.c. (in atti) con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Salvini 27/F codice fiscale cittadina italiana minore di età; C.F._4
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Salvini 27/F codice fiscale cittadina italiana minore di età; C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il
27/07/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno 2013;
- ordinare al Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, Parte_2 Parte_3 ai sensi legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, in vigore dal 16 marzo 2006, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sulle figlie minori, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie, alle scelte religiose, alle attività sportive e ludiche nonché relativa ad ogni altra attività utile per la loro crescita e formazione verrà presa dai medesimi di comune accordo, tenendo conto delle naturali propensioni ed interessi delle minori;
2. La casa familiare sita a Trezzano Sul Naviglio, via Salvini, 27 identificata a catasto del
Comune di Trezzano sul naviglio Foglio 24 Particella 347 sub 54 Cat. A/2 e sub 158 Cat. C/6
è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla signora che l'abiterà unitamente alle Parte_1
pagina 2 di 8 figlie. Le spese ordinarie e quelle relative alle utenze saranno a carico della signora mentre quelle straordinarie saranno a carico dei comproprietari come per legge. Il Parte_1 signor ha già provveduto a trasferirsi altrove, asportando i suoi beni ed effetti Pt_2 personali;
egli si impegna a trasferire altrove anche la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La signora si impegna, entro 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare tutte le utenze relative all'immobile abitato con le figlie intestandole unicamente a suo nome. A far data dalla sottoscrizione del presente atto il Sig.re consegna le chiavi dell'abitazione coniugale sita in Trezzano sul Pt_2
Naviglio via Salvini 27;
3. I signori e si impegnano a continuare ad erogare il 50% ciascuno della rata Parte_1 Pt_2 di mutuo esistente sulla casa coniugale sita in Trezzano sul naviglio via Salvini, 27, mutuo n.
0017-000005329805. La quota pari del 50% ciascuno verrà versato dai signori sul conto corrente collegato n. [...] entro e non oltre il 12 di ogni mese. Il conto cointestato rimarrà aperto fino ad estinzione del mutuo, successivamente i signori si impegnano a chiudere tale conto cointestato.
4. I Signori e si impegnano, una volta raggiunta la maggiore età di entrambe Parte_1 Pt_2 le figlie, a trasferire la proprietà dell'immobile coniugale sito in Trezzano sul Naviglio via
Salvini 27 identificato a catasto del Comune di Trezzano sul naviglio Foglio 24 Particella 347
Sub. 54 Cat. A/2 e sub 158 Cat. C/6 ad e facendole divenire Parte_3 Parte_2 comproprietarie del precisato immobile. La madre conserverà il diritto di abitazione sull'immobile citato sito in Trezzano sul naviglio via Salvini 27;
5. La signora rimarrà esclusiva proprietaria del motoveicolo Fiat 500 Tg. Parte_1
GF667GV;
6. In ordine al regime di visite e di incontri tra le minori e il padre verranno organizzate secondo lo schema sotto riportato, sempre con autorizzazione al pernotto.
SETTIMANA 1 dal venerdì a lunedì mattina presso il padre oltre ad un giorno infrasettimanale con cena e pernotto presso il padre e riaccompagno il giorno seguente a scuola. Tale giorno infrasettimanale verrà concordato ogni settimana con la madre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori.
SETTIMANA 2 un giorno infrasettimanale con cena e pernotto presso il padre e riaccompagno il giorno seguente a scuola. Tale giorno infrasettimanale verrà concordato ogni settimana con la madre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori.
pagina 3 di 8 Indipendentemente dalla settimana, il padre si impegna ogni mercoledì a portare le minori al corso sportivo di danza frequentato dalle stesse e riportarle a casa alla madre al termine del citato corso.
Nel caso in cui una delle minori fosse in malattia (ad esempio avesse la febbre) il calendario delle visite verrà sospeso e la minore rimarrà presso la sua abitazione con la madre, o con i nonni, fino a completa guarigione. Nel caso in cui, per impedimenti connessi a malattia della/e minore/, gli incontri della/e minore/i con il padre non abbiano luogo le visite verranno recuperate sempre a condizione di reciprocità.
Nel caso in cui un genitore avesse una particolare e straordinaria esigenza potrà chiedere all'altro genitore di invertire il weekend di spettanza di visita con le minori e il weekend perduto da chi ha consentito il cambio verrà poi recuperato. In caso di disaccordo varranno le condizioni di visita generali qui concordate;
7) Per quanto concerne le festività natalizie e di fine anno, i genitori trascorreranno con le figlie minori un periodo alternato tra di essi nei giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre e poi dal 01 gennaio al 06 gennaio. Per l'anno 2024 la settimana dal 24/12 al 31/12 YS e Pt_2 staranno con la madre mentre dal 01/01/25 al 06/01/25 con la madre e poi le settimane verranno invertite per gli anni a seguire seguendo l'alternanza.
Laddove sarà possibile, le figlie trascorreranno il giorno di Natale insieme ad entrambi i genitori. In caso contrario varranno le settimane alternate come in questo punto concordato;
8) Per quanto concerne le festività pasquali e trascorreranno per l'anno 2025 il Pt_3 Pt_2 giorno di Pasqua con la mamma e il giorno di pasquetta con il papà. Negli anni a seguire seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori.
Mentre i ponti del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 08 dicembre, verranno alternati tra i genitori ogni anno.
Per l'anno 2024 e trascorreranno l'8 dicembre con la madre;
Pt_3 Pt_2
9) Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno e saranno per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, facendo attenzione affinché non si sovrappongano con quello dell'altro;
10) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i recapiti dei luoghi vacanza e/o villeggiatura o di lunga permanenza in cui si recheranno o dimoreranno con le figlie minori rendendosi reperibili telefonicamente.
11) I genitori consentono che le minori possano trascorrere del tempo, come già avviene, con nonni e parenti prossimi paterni e materni anche in assenza del genitore. pagina 4 di 8 Altresì i genitori esprimono il consenso affinché i nonni paterni e materni possano portare e prendere da scuola le minori.
Entrambi i genitori si impegnano a far in modo che le figlie mantengano buoni rapporti con i parenti di entrambi al fine di mantenere stabili ed importanti legami affettivi;
12) I genitori, a condizioni di reciprocità, previo accordo e nel rispetto del criterio dell'alternanza, potranno concordare di volta in volta ulteriori incontri tra le minori e il padre anche nei giorni settimanali e feriali;
13) I Sig.ri e si impegnano ad informare immediatamente l'altro genitore Parte_1 Pt_2 se chi ha con sé le figlie si reca al pronto soccorso con le minori;
14) I genitori rilasciano il consenso reciproco all'emissione dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno, rilasciano altresì il consenso all'emissione dei passaporti di loro stessi e delle minori e;
Pt_3 Pt_2
15) Per l'interesse delle figlie e a tutela delle minori, i genitori si impegnano concretamente a condurre i loro rapporti serenamente ed in maniera civile.
Nell'interesse esclusivo delle minori i genitori si impegnano ad aggiornarsi reciprocamente sulle condizioni delle figlie e, in caso di difficoltà, a trovare soluzioni condivise nell'esclusivo interesse di e . Pt_3 Pt_2
I genitori si impegnano al massimo dialogo, comunicandosi ed aggiornandosi reciprocamente in merito alle attività svolte dalle figlie, al fine di perseguire una linea educativa comune e per concordare ogni aspetto della vita di e . Pt_3 Pt_2
I genitori cercheranno di seguire una univoca linea educativa delle minori, rispettando i bisogni e i diritti specifici di quest'ultima ad avere una propria vita privata, di frequentare gli amici, di fare sport e attività ricreative, tenendo in considerazione le opinioni e il volere delle figlie nelle decisioni che la riguardano e assumendosi la responsabilità del benessere emotivo e fisico delle minori e della sua sicurezza.
I genitori si impegnano ad adottare abitudini comuni e regole condivise sempre nell'interesse delle figlie;
16) Entrambi i genitori cercheranno, comunque, di trascorrere il più possibile insieme i momenti significativi della vita di e;
Pt_3 Pt_2
17) Il Sig.re si obbliga al versamento, a titolo di mantenimento per le figlie, Pt_2 dell'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato pagina 5 di 8 alla madre Ing Direct IBAN IT5YO3347501605CC0011033331, entro il giorno 15 di ogni mese (prima rivalutazione novembre 2025);
18) Ciascun genitore terrà altresì a suo carico il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse delle figlie, così come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano in data
14.11.2017. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo e richiamando in ogni caso il Protocollo di cui sopra, il Sig.re rifonderà, senza previo accordo, il Pt_2
50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e assunte dalla madre previa presentazione della pezza giustificativa relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/Tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il Sig.re rifonderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e assunte dalla Pt_2 madre, previo accordo tra i genitori nonché previa presentazione di idoneo preventivo e della pezza giustificativa, relative a:iscrizione al catechismo, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingue, di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinenti attrezzature e abbigliamento (compresi le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi di studi in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (iscrizioni, tasse, corso e lezioni); acquisto e manutenzione pagina 6 di 8 (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per eventuali feste di compleanno dei figli nonché per il ricevimento e annessi a questo relativi al festeggiamento dei sacramenti dei figli (comunione, cresima). Con riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, si specifica che, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro e non oltre 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Se invece ci sarà dissenso di un genitore, la spesa resterà a carico integrale ed esclusivo del genitore che le ha anticipate. Con riferimento alle spese straordinarie citate nel presente punto e che richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta di pagamento preventivato e documento;
resta inteso in ogni caso che le spese straordinarie sostenute per il figlio da un genitore senza il preventivo consenso dell'altro, resteranno a carico integrale ed esclusivo del genitore che le ha anticipate;
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
19) I genitori concordano affinchè sia la signora a percepire l'Assegno Unico (o Parte_1 altra misura equivalente e/o sostitutiva che potrà esser adottata) erogato dall'INPS a beneficio delle figlie, anche in caso di disoccupazione della madre;
20) Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori ma sempre a condizione di reciprocità. Gli stessi si impegnano, nel caso in cui non vi fosse diverso accordo, ad attenersi alla regolamentazione sopra prevista, nell'interesse primario delle minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Controparte_1
il 27/07/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1
Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso proposto cumulativamente di separazione e divorzio ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 da
, nata a [...] il [...] residente a [...] professione impiegata, titolo di studio diploma scuola superiore codice fiscale
, cittadina italiana C.F._1 con l'Avvocato Rossana Conte (CF. ) del foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
, nato a [...] il [...] residente a [...]
Salvini 27/F professione impiegato diploma scuola superiore codice fiscale cittadino italiano C.F._3 con l'Avvocato Rossana Conte (CF. ) del foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 8 i quali hanno contratto matrimonio a Trezzano sul Naviglio (MI) il 27/07/2013 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno
2013 in regime di comunione dei beni separati con sentenza n. 393/2025 pubblicata il 29.01.2025 emessa ex artt. 150 e 158 c.c. (in atti) con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Salvini 27/F codice fiscale cittadina italiana minore di età; C.F._4
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Salvini 27/F codice fiscale cittadina italiana minore di età; C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il
27/07/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno 2013;
- ordinare al Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, Parte_2 Parte_3 ai sensi legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, in vigore dal 16 marzo 2006, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sulle figlie minori, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie, alle scelte religiose, alle attività sportive e ludiche nonché relativa ad ogni altra attività utile per la loro crescita e formazione verrà presa dai medesimi di comune accordo, tenendo conto delle naturali propensioni ed interessi delle minori;
2. La casa familiare sita a Trezzano Sul Naviglio, via Salvini, 27 identificata a catasto del
Comune di Trezzano sul naviglio Foglio 24 Particella 347 sub 54 Cat. A/2 e sub 158 Cat. C/6
è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla signora che l'abiterà unitamente alle Parte_1
pagina 2 di 8 figlie. Le spese ordinarie e quelle relative alle utenze saranno a carico della signora mentre quelle straordinarie saranno a carico dei comproprietari come per legge. Il Parte_1 signor ha già provveduto a trasferirsi altrove, asportando i suoi beni ed effetti Pt_2 personali;
egli si impegna a trasferire altrove anche la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La signora si impegna, entro 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare tutte le utenze relative all'immobile abitato con le figlie intestandole unicamente a suo nome. A far data dalla sottoscrizione del presente atto il Sig.re consegna le chiavi dell'abitazione coniugale sita in Trezzano sul Pt_2
Naviglio via Salvini 27;
3. I signori e si impegnano a continuare ad erogare il 50% ciascuno della rata Parte_1 Pt_2 di mutuo esistente sulla casa coniugale sita in Trezzano sul naviglio via Salvini, 27, mutuo n.
0017-000005329805. La quota pari del 50% ciascuno verrà versato dai signori sul conto corrente collegato n. [...] entro e non oltre il 12 di ogni mese. Il conto cointestato rimarrà aperto fino ad estinzione del mutuo, successivamente i signori si impegnano a chiudere tale conto cointestato.
4. I Signori e si impegnano, una volta raggiunta la maggiore età di entrambe Parte_1 Pt_2 le figlie, a trasferire la proprietà dell'immobile coniugale sito in Trezzano sul Naviglio via
Salvini 27 identificato a catasto del Comune di Trezzano sul naviglio Foglio 24 Particella 347
Sub. 54 Cat. A/2 e sub 158 Cat. C/6 ad e facendole divenire Parte_3 Parte_2 comproprietarie del precisato immobile. La madre conserverà il diritto di abitazione sull'immobile citato sito in Trezzano sul naviglio via Salvini 27;
5. La signora rimarrà esclusiva proprietaria del motoveicolo Fiat 500 Tg. Parte_1
GF667GV;
6. In ordine al regime di visite e di incontri tra le minori e il padre verranno organizzate secondo lo schema sotto riportato, sempre con autorizzazione al pernotto.
SETTIMANA 1 dal venerdì a lunedì mattina presso il padre oltre ad un giorno infrasettimanale con cena e pernotto presso il padre e riaccompagno il giorno seguente a scuola. Tale giorno infrasettimanale verrà concordato ogni settimana con la madre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori.
SETTIMANA 2 un giorno infrasettimanale con cena e pernotto presso il padre e riaccompagno il giorno seguente a scuola. Tale giorno infrasettimanale verrà concordato ogni settimana con la madre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori.
pagina 3 di 8 Indipendentemente dalla settimana, il padre si impegna ogni mercoledì a portare le minori al corso sportivo di danza frequentato dalle stesse e riportarle a casa alla madre al termine del citato corso.
Nel caso in cui una delle minori fosse in malattia (ad esempio avesse la febbre) il calendario delle visite verrà sospeso e la minore rimarrà presso la sua abitazione con la madre, o con i nonni, fino a completa guarigione. Nel caso in cui, per impedimenti connessi a malattia della/e minore/, gli incontri della/e minore/i con il padre non abbiano luogo le visite verranno recuperate sempre a condizione di reciprocità.
Nel caso in cui un genitore avesse una particolare e straordinaria esigenza potrà chiedere all'altro genitore di invertire il weekend di spettanza di visita con le minori e il weekend perduto da chi ha consentito il cambio verrà poi recuperato. In caso di disaccordo varranno le condizioni di visita generali qui concordate;
7) Per quanto concerne le festività natalizie e di fine anno, i genitori trascorreranno con le figlie minori un periodo alternato tra di essi nei giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre e poi dal 01 gennaio al 06 gennaio. Per l'anno 2024 la settimana dal 24/12 al 31/12 YS e Pt_2 staranno con la madre mentre dal 01/01/25 al 06/01/25 con la madre e poi le settimane verranno invertite per gli anni a seguire seguendo l'alternanza.
Laddove sarà possibile, le figlie trascorreranno il giorno di Natale insieme ad entrambi i genitori. In caso contrario varranno le settimane alternate come in questo punto concordato;
8) Per quanto concerne le festività pasquali e trascorreranno per l'anno 2025 il Pt_3 Pt_2 giorno di Pasqua con la mamma e il giorno di pasquetta con il papà. Negli anni a seguire seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori.
Mentre i ponti del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 08 dicembre, verranno alternati tra i genitori ogni anno.
Per l'anno 2024 e trascorreranno l'8 dicembre con la madre;
Pt_3 Pt_2
9) Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno e saranno per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, facendo attenzione affinché non si sovrappongano con quello dell'altro;
10) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i recapiti dei luoghi vacanza e/o villeggiatura o di lunga permanenza in cui si recheranno o dimoreranno con le figlie minori rendendosi reperibili telefonicamente.
11) I genitori consentono che le minori possano trascorrere del tempo, come già avviene, con nonni e parenti prossimi paterni e materni anche in assenza del genitore. pagina 4 di 8 Altresì i genitori esprimono il consenso affinché i nonni paterni e materni possano portare e prendere da scuola le minori.
Entrambi i genitori si impegnano a far in modo che le figlie mantengano buoni rapporti con i parenti di entrambi al fine di mantenere stabili ed importanti legami affettivi;
12) I genitori, a condizioni di reciprocità, previo accordo e nel rispetto del criterio dell'alternanza, potranno concordare di volta in volta ulteriori incontri tra le minori e il padre anche nei giorni settimanali e feriali;
13) I Sig.ri e si impegnano ad informare immediatamente l'altro genitore Parte_1 Pt_2 se chi ha con sé le figlie si reca al pronto soccorso con le minori;
14) I genitori rilasciano il consenso reciproco all'emissione dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno, rilasciano altresì il consenso all'emissione dei passaporti di loro stessi e delle minori e;
Pt_3 Pt_2
15) Per l'interesse delle figlie e a tutela delle minori, i genitori si impegnano concretamente a condurre i loro rapporti serenamente ed in maniera civile.
Nell'interesse esclusivo delle minori i genitori si impegnano ad aggiornarsi reciprocamente sulle condizioni delle figlie e, in caso di difficoltà, a trovare soluzioni condivise nell'esclusivo interesse di e . Pt_3 Pt_2
I genitori si impegnano al massimo dialogo, comunicandosi ed aggiornandosi reciprocamente in merito alle attività svolte dalle figlie, al fine di perseguire una linea educativa comune e per concordare ogni aspetto della vita di e . Pt_3 Pt_2
I genitori cercheranno di seguire una univoca linea educativa delle minori, rispettando i bisogni e i diritti specifici di quest'ultima ad avere una propria vita privata, di frequentare gli amici, di fare sport e attività ricreative, tenendo in considerazione le opinioni e il volere delle figlie nelle decisioni che la riguardano e assumendosi la responsabilità del benessere emotivo e fisico delle minori e della sua sicurezza.
I genitori si impegnano ad adottare abitudini comuni e regole condivise sempre nell'interesse delle figlie;
16) Entrambi i genitori cercheranno, comunque, di trascorrere il più possibile insieme i momenti significativi della vita di e;
Pt_3 Pt_2
17) Il Sig.re si obbliga al versamento, a titolo di mantenimento per le figlie, Pt_2 dell'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato pagina 5 di 8 alla madre Ing Direct IBAN IT5YO3347501605CC0011033331, entro il giorno 15 di ogni mese (prima rivalutazione novembre 2025);
18) Ciascun genitore terrà altresì a suo carico il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse delle figlie, così come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano in data
14.11.2017. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo e richiamando in ogni caso il Protocollo di cui sopra, il Sig.re rifonderà, senza previo accordo, il Pt_2
50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e assunte dalla madre previa presentazione della pezza giustificativa relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/Tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il Sig.re rifonderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e assunte dalla Pt_2 madre, previo accordo tra i genitori nonché previa presentazione di idoneo preventivo e della pezza giustificativa, relative a:iscrizione al catechismo, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingue, di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinenti attrezzature e abbigliamento (compresi le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi di studi in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (iscrizioni, tasse, corso e lezioni); acquisto e manutenzione pagina 6 di 8 (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per eventuali feste di compleanno dei figli nonché per il ricevimento e annessi a questo relativi al festeggiamento dei sacramenti dei figli (comunione, cresima). Con riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, si specifica che, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro e non oltre 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Se invece ci sarà dissenso di un genitore, la spesa resterà a carico integrale ed esclusivo del genitore che le ha anticipate. Con riferimento alle spese straordinarie citate nel presente punto e che richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta di pagamento preventivato e documento;
resta inteso in ogni caso che le spese straordinarie sostenute per il figlio da un genitore senza il preventivo consenso dell'altro, resteranno a carico integrale ed esclusivo del genitore che le ha anticipate;
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
19) I genitori concordano affinchè sia la signora a percepire l'Assegno Unico (o Parte_1 altra misura equivalente e/o sostitutiva che potrà esser adottata) erogato dall'INPS a beneficio delle figlie, anche in caso di disoccupazione della madre;
20) Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori ma sempre a condizione di reciprocità. Gli stessi si impegnano, nel caso in cui non vi fosse diverso accordo, ad attenersi alla regolamentazione sopra prevista, nell'interesse primario delle minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Controparte_1
il 27/07/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1
Trezzano sul Naviglio (MI) atto n. 16 parte I anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG