Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l. servizi per l’agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché i signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Filardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., e per l’accertamento dell’obbligo di concludere del procedimento avviato con la nota del 2 febbraio 2024, con nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- (di seguito, breviter , Sportello unico) rilasciava il -OMISSIS-, a seguito di richiesta presentata dalla -OMISSIS- s.r.l. servizi per l’agricoltura (di seguito, breviter , -OMISSIS-), n. 23 nulla osta al lavoro subordinato stagionale per altrettanti lavoratori.
Il 2 febbraio 2024 lo Sportello unico inoltrava alla -OMISSIS- ed ai ricordati lavoratori la comunicazione di avvio del procedimento di revoca per tutti i nulla osta rilasciati, assegnando il termine di dieci giorni per presentare memorie e documenti.
In particolare lo Sportello unico, premesso che l’art. 42, comma 2, d.l. n. 42 del 2022 (convertito in legge n. 122 del 2022) prevede l’automatico rilascio del nulla osta al lavoro decorso il termine di trenta giorni, consentendone la revoca in caso di sopraggiunto accertamento di motivi ostativi, riportava il parere ostativo emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che si era espresso negativamente rilevando che «il richiedente non ha allegato, né integrato i documenti minimi necessari, in particolare l’asseverazione, la richiesta ex art. 22, comma 2, TU Immigrazione, al centro per l’impiego competente, nonché la documentazione relativa la stazione alloggiativa del lavoratore e la proposta, controfirmata per accettazione dal lavoratore, di contratto lavorativo».
2. La -OMISSIS- trasmetteva – per ognuno dei lavoratori per i quali era stato emesso il nulla osta – una memoria procedimentale datata 14 febbraio 2024 ed una successiva memoria integrativa datata 12 luglio 2024, con le quali: a) produceva l’asseverazione, l’idoneità alloggiativa degli immobili destinati ad ospitare i lavoratori e la proposta di assunzione controfirmata per accettazione dal singolo lavoratore; b) evidenziava che al momento della presentazione della richiesta dei flussi non era obbligatoria per i lavori stagionali in agricoltura la verifica preventiva circa la presenza di soggetti disponibili all’assunzione per le medesime mansioni; c) chiedeva la conferma dei nulla osta precedentemente emessi.
Dopo il ricevimento delle menzionate memorie, l’Amministrazione non emetteva alcun provvedimento a conclusione del procedimento avviato con la nota del 2 febbraio 2024.
3. La -OMISSIS- presentava pertanto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione e per l’accertamento dell’obbligo di convocare la società stessa ed i lavoratori interessati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, rilevando innanzi tutto che la società ricorrente aveva presentato 45 istanze di nulla osta al lavoro stagionale nell’ambito del decreto flussi 2023 allo Sportello unico di -OMISSIS-, nonché altre 247 istanze in altre province d’Italia.
Evidenziava inoltre la difesa erariale che: a) i termini normativamente previsti per l’emissione del nulla osta (decorsi i quali tale atto è automaticamente rilasciato) si riferiscono al procedimento tipo, mentre nella fattispecie si era in presenza di un caso anomalo, contraddistinto dalla richiesta di ben 45 istanze (delle quali 23 riferite ai lavoratori oggetto del presente giudizio); b) lo Sportello unico, riscontrato l’abnorme numero di richieste complessivamente presentate dalla società ricorrente, aveva interessato il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, che riscontrava, in particolare, le seguenti criticità: 1) l’asseverazione prodotta non attestava il giudizio di capacità economica in relazione a tutti i numerosi lavoratori complessivamente richiesti; 2) la società ha sede in Toscana e non presenta unità locali ovvero luoghi di effettivo impiego nella provincia di -OMISSIS-, circostanza che non sembra consentire il radicamento della competenza presso lo Sportello unico di -OMISSIS-; 3) l’art. 3, commi 1 e 3, d.l. n. 145 del 2024 (convertito in legge n. 187 del 2024) esclude che per i lavoratori provenienti dallo Sri Lanka (quali sono i ricorrenti) operi la procedura semplificata prevista dall’art. 44 d.l. n. 73 del 2022.
5. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 dispone che “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”, precisando al successivo comma 2 che, in assenza di una specifica previsione sulla relativa durata, “ i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente è emerso che lo Sportello unico di -OMISSIS-, con nota del 2 febbraio 2024, ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del nulla osta rilasciato (a seguito del decorso del termine normativamente prefigurato) per lavoro subordinato. Si tratta, come emerge dal testo della comunicazione, di un procedimento avviato d’ufficio, che ai sensi del ricordato art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere con l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni indicato dal comma 2 (trattandosi di amministrazione statale), salvo proroga per la produzione di memorie partecipative.
2. L’Amministrazione resistente è invece rimasta inerte lasciando inutilmente decorrere il predetto termine, per cui sussistono i presupposti indicati dall’art. 31, commi 1 e 2, c.p.a. per la proposizione dell’azione avverso il silenzio inadempimento della P.A..
Inoltre le difese svolte in memoria dalla difesa erariale – incentrate sull’elevato numero di domande presentate dalla società ricorrente ed sulla mancanza di una sua unità locale nel territorio della provincia di -OMISSIS- – non possono condurre ad una diversa conclusione, in quanto il ricorso in esame è finalizzato all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda proposta dalla società ricorrente, dev’essere dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione, con affermazione dell’obbligo della stessa di concludere il procedimento di revoca sopra ricordato con emanazione di un provvedimento espresso, e come previsto dall’art. 117, comma 2, c.p.a. dev’essere assegnato all’Amministrazione, per provvedere in tal senso, il termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
3. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione a convocare la società ricorrente ed i lavoratori per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Difatti, secondo l’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione” . Pertanto non è possibile ritenere che nel caso in esame si tratti di un’attività vincolata sia per l’elevato numero di domande di rilascio di nulla osta proposte dalla società ricorrente, sia per l’eccezione di incompetenza territoriale dello Sportello unico di -OMISSIS-.
4. Per quanto attiene la domanda di nomina di un commissario ad acta , il Collegio ritiene che – tenuto conto della condotta processuale dell’Amministrazione resistente e dei rilievi dalla stessa formulati – la domanda stessa non possa essere accolta, pur potendo essere riproposta in caso di mancata esecuzione di quanto disposto con la presente sentenza entro il predetto termine di giorni trenta.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione e ordina allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- di concludere il procedimento emanando un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e dei nominativi di tutti i soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.