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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1548/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1059 /2022 del Tribunale- GL di Cassino emessa il giorno 22 dicembre 2022 e vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Lutrario PEC: ; ; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] [...]
, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in virtù a Controparte_2 rogito Notar di Roma, del primo agosto 2024, rep. n. 9311 Persona_1 dall'Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Luca Capilupi pec e;
Email_2 Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 giugno 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1059/2023 emessa il giorno 22 dicembre 2022 dal
Tribunale Gl di Cassino. Il Tribunale rigettava la domanda diretta all'affermazione della natura professionale dell'affezione oggetto di domanda all' (che da certificato medico del 28 gennaio CP_1
2021 era denunciata come <Spinalgia pressoria su tutti i metameri della colonna lombosacrale. Limitazione su tutti i piani e radiculopatia arti inferiori. Lasegue ++ arti inferiori>>).
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_3
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Cassino, al fine di vedere accertare l'origine professionale della malattia patita, che da certificato medico del dott. redatto sulla domanda CP_4 amministrativa era indicata come <Spinalgia pressoria su tutti i metameri della colonna lombosacrale. Limitazione su tutti i piani e radiculopatia arti inferiori. Lasegue ++ arti inferiori>>, nonché condannare l' al pagamento CP_1 delle prestazioni assicurative negategli.
A sostegno della propria domanda, deduceva di aver svolto l'attività professionale Part di <autista di pullman alle dipendenze dell di Sora nel reparto Trasfusioni
>>nel prosieguo dell'atto (nei capitoli di prova) e di avere lavorato, in precedenza, come operaio, dal 1980 presso ditte artigianali e, come autista nell'
[...]
dal 1992 e che a causa dei contraccolpi, delle vibrazioni, delle posizioni Parte_3 durante la guida si era determinata una affezione che egli riconduceva Part causalmente all'attività di autista per conto dell' in relazione alla quale articolava pure richiesta di prova testimoniale evidenziando che percorreva strade dissestate e che viaggiava con mezzi vetusti privi di accorgimenti atti ad attutire i contraccolpi.
Pag. 2 di 10 Nel contraddittorio con l' , il Tribunale ammetteva la prova testimoniale e CP_1 disponeva ctu all'esito della quale negava il nesso eziologico fra l'attività di autista di ambulanza e l'affezione oggetto di domanda amministrativa costituita da
<>.
Nel valutare il nesso di causalità prendeva a riferimento i periodi di lavoro indicati dal in sede di raccolta anamnestica (11 come autista di Pt_1 ambulanza, e 9 come autista di auto utilitaria, quest'ultima ritenuta tuttavia non determinante) e, <in mancanza di dati tecnici specifici>>, per risalire alla situazione concreta ed al conseguente grado di esposizione alle vibrazioni cui il lavoratore era stato esposto faceva riferimento ad uno specifico studio pilota degli addetti ai mezzi di soccorso del 11, effettuato dall' presso il servizio ES CP_5
11 della Provincia di Viterbo, a bordo di mezzi addetti al servizio di emergenza e pronto soccorso.
Lo studio risultava rilevante e particolarmente significativo in quanto conteneva le misurazioni delle vibrazioni al corpo intero cui sono esposti gli autisti prendendo in considerazione varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il
1991 ed il 2006, in diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo, ed un tempo di esposizione sia nell'arco della settimana che giornaliero.
Inoltre, il Ctu osservava che la misurazione era stata eseguita durante tragitti su strade asfaltate urbane ed extraurbane di Viterbo e provincia, in condizioni di guida che simulavano sia un trasporto di emergenza che il normale trasferimento del mezzo. In particolare, i livelli assoluti e medi di esposizione alle vibrazioni per gli autisti, sia giornaliero che settimanale, sono risultati praticamente sempre inferiori al valore di azione di 0,5 m/s2 fissato dal Capo III del Titolo VIII del D.
Lgs. 81/2008. Il valore di azione è quel valore che, se superato, fa scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto, in tal caso, il rischio espositivo assume un certo rilievo.
Sulla base del grado contenuto di esposizione e del periodo di 11 anni in cui il aveva svolto l'attività di autista di ambulanza, escludeva la tecnopatia. Pt_1
Pag. 3 di 10 In risposta alle censure sollevate dalla difesa del il ctu osservava che Pt_1
l'esposizione a movimentazione manuale di carichi ( <carichi pesanti per trasporto pesi>> come asserito da un teste) era stata dichiarata solo in sede di osservazioni critiche alla ctu ( <circostanza, ora dichiarata nelle contestazioni>>) come conseguenza dell'assenza del barelliere, e che la stessa,
<benchè testimoniata (per trasporto sacche di sangue e pesi genericamente dichiarati)non riveste connotazione di rischio causale o concausale efficiente trattandosi comunque di attività accessoria a quella prevalente di autista, saltuaria,con aiuto di terzi e non quantificata.>>
Per quanto concerne l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni ribadiva l'esaustività dello studio pilota dell'esposizione a vibrazioni degli addetti ai mezzi di soccorso del 11, effettuato dall' presso il servizio ES 11 della CP_5
Provincia di Viterbo, che ha tenuto conto sia dei mezzi addetti al servizio di emergenza che di pronto soccorso, delle varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il 1991 ed il 2006, e delle diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo.
Il Tribunale ritenendo congrua tale valutazione disattendeva la domanda.
Avverso detta statuizione interponeva appello il sostenendo che Parte_1 il Tribunale avesse aderito acriticamente alle conclusioni della CTU medico- legale
In particolare, il CTU avrebbe omesso di prendere in esame alcuni elementi quali
<< le modalità di espletamento dell'incarico professionale, al carico di lavoro, alle condizioni di vetustà dei veicoli posti a disposizione del lavoratore ricorrente dalla parte datoriale, all'utilizzo o meno di attrezzature nella movimentazione dei carichi>> che sarebbero emersi nella prova testimoniale.
Sostiene l'appellante che il CTU avrebbe concentrato la propria attenzione esclusivamente sul rischio lavorativo relativo all'esposizione del corpo intero a vibrazioni, limitando la propria indagine all'attività di autista di ambulanza
Pag. 4 di 10 (incorrendo, peraltro, in errore nel calcolo del relativo periodo, individuato in 11 anni in luogo dei 14 anni di servizio continuativo in detta mansione).
Il medico avrebbe posto a parametro di riferimento esclusivamente lo studio pilota effettuato dall' presso il servizio ES 11 della Provincia di Viterbo CP_5
a bordo di mezzi addetti al servizio di emergenza e pronto soccorso, trascurando di estendere la propria attenzione nei confronti di ulteriori ed, in particolare, il contributo dell' “La colonna vertebrale in pericolo” e di considerare che CP_5
l'autista del 11, chiamato anche autista soccorritore, si troverebbe spesso ad operare unitamente soltanto ad un infermiere, circostanza che lo esporrebbe a movimentazione manuale dei pazienti in modo inadeguato e in posizione incongrua per mancanza dei dispositivi di ausilio e, quindi, con grave carico alla colonna lombosacrale.
Quindi il CTU avrebbe dovuto considerare, ai fini del nesso causale, la doppia esposizione al rischio cui risultava essere stato esposto il lavoratore ricorrente per
14 anni continuativi e, pertanto, alle vibrazioni su tutto il corpo intero si sommava la movimentazione manuale dei carichi, valutando se e in che misura l'esposizione del corpo del predetto lavoratore alle vibrazioni del mezzo condotto, per detto periodo di tempo, avesse potuto determinare l'insorgenza della denunciata tecnopatia. A tal fine avrebbe dovuto accertare lo stato di manutenzione e la vetustà dei veicoli condotti dal ricorrente periziato (in particolare la presenza di cabina ammortizzata a bassa frequenza e di telaio con sospensioni), nonché le condizioni e la tipologia del sedile del conducente di tali mezzi (con particolare riguardo alla imbottitura dello stesso e alla presenza di meccanismi di ammortizzazione delle vibrazioni), per poi successivamente, procedere alle necessarie misurazioni del livello di vibrazioni prodotte.
Anche in riferimento alle mansioni di autista per il trasporto di sangue, l'indagine avrebbe dovuto tenere conto del duplice rischio, segnatamente, vibrazioni trasmesse al corpo intero e movimentazione manuale dei carichi.
L'appello è infondato.
Pag. 5 di 10 Va premesso che dalla sintetica esposizione della vita lavorativa del ricorrente contenuta nell'atto introduttivo si ricava che l'attività di autista era allegata dal
1991. Tuttavia, in sede di raccolta anamnestica emergeva che egli aveva
<lavorato come termoidraulico dai 17 ai 35 anni di età, poi come autista di Part ambulanza per conto della di dal 1999 al 2004 e come autista di Parte_3 auto Fiat Panda per trasporto sangue dal 2012 al 2020, dal 2005 alla fine del
2011 come autista di ambulanza per conto di ES 11 LA allorché fu dichiarato inidoneo alla guida per infortunio lavorativo nel 2010 al ginocchio dx. Dal 2020 a tutt'oggi lavora come coadiutore amministrativo>>.
Ciò era confermato dall'attestato di servizio rilasciato dall' prot. Parte_3
26-8-21, prodotto in sede di ctu (tempo del deposito che, in difetto di ulteriori riscontri, si ricava dal fatto che si tratta di un documento non compreso fra quelli depositati con il ricorso ma preso in esame dal ctu), da cui risultava aver lavorato come operatore tecnico autista dall'1-2-99 al 31-12-04, e dall'1-1-12 al 30-4-20, e come coadiutore amministrativo esperto dall'1- 5-20 fino al momento della visita, inoltre aveva prestato servizio presso ES 11 LA (diverso dal lavoro come Parte dipendente allegato nell'originario ricorso) come operatore tecnico autista dall'1-5-2005 al 31-12-11.
Pertanto, l'attività era svolta nel complesso per 19 anni come indicato dal ctu , ma circa otto riguardavano l'attività di autista di Fiat Panda per il trasporto di materiale ematico, quest'ultima attività di guida ritenuta fonte di sollecitazioni del tutto ininfluenti ai fini del giudizio medico, senza che su tale giudizio l'appellante abbia mosso critiche specifiche.
Ciò detto, va anche rilevato che era estranea all'originaria allegazione contenuta nell'atto introduttivo sia l'attività svolta come autista del 11 come dipendente di
ES (mentre si allegava quella di autista di mezzi per il trasposto di materiale Part ematico alle dipendenze dell' e conseguentemente la circostanza che tale attività (autista del 11) includesse anche l'ulteriore compito di trasporto della barella con l'infermo in assenza del componente dell'ambulanza deputato a tali
Pag. 6 di 10 compiti. Si tratta di fatti entrati nel processo solo in sede di deposizione testimoniale e non allegati nell'atto introduttivo.
Tale novità dei fatti era stata osservata dal ctu in risposta ai rilievi critici, evidenziando, per altro, nel merito, che trattasi di <attività accessoria a quella prevalente di autista, saltuaria, con aiuto di terzi e non quantificata>>.
Tali argomenti sono del tutto trascurati nel gravame e, dunque, in relazione ad essi nessuna critica specifica è stata formulata.
L'assunto che il ctu non abbia tenuto conto di determinati studi ed in particolare il contributo dell' “La colonna vertebrale in pericolo” risulta del tutto non CP_5 conferente atteso che lo studio in esame costituisce fonte di indicazioni astratte e generiche circa la potenziale fonte di esposizione a rischio mentre il ctu ha compiuto una valutazione in concreto attingendo da fonti oggettive i dati del grado di vibrazioni trasmesse, delle condizioni dei veicoli e delle condizioni, in generale, di lavoro che non avrebbero potuto essere rimesse alle valutazioni dei testi che sostenevano semplicemente che i mezzi erano “vecchi”.
Poi, l'affermazione il medico avrebbe dovuto “accertare lo stato di manutenzione
e la vetustà dei veicoli condotti dal ricorrente periziato (in particolare la presenza di cabina ammortizzata a bassa frequenza e di telaio con sospensioni), nonché le condizioni e la tipologia del sedile del conducente di tali mezzi (con particolare riguardo alla imbottitura dello stesso e alla presenza di meccanismi di ammortizzazione delle vibrazioni)” non tiene conto del fatto che proprio lo studio poso a base della valutazione, come si legge nella relazione, è stato redatto prendendo a riferimento vari veicoli e precisamente sia dei mezzi addetti al servizio di emergenza che di pronto soccorso, delle varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il 1991 ed il 2006, e delle diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo.
Come si vede, la doglianza è infondata in quanto non tiene conto di quanto riportato nella relazione.
Pag. 7 di 10 In via ulteriore, va evidenziato che essa è formulata senza neppure tenere conto della distribuzione dell'onere della prova essendo onere della parte ricorrente fornire prova delle particolari circostanze concrete indicative dell'esposizione a rischio, per altro trattasi di fatti ( le condizioni del sedile e l'abitacolo dei veicoli) solo in appello allegati in termini specifici, mentre in primo grado l'allegazione si era limitata all'affermazione generica di condizioni di vetustà dei mezzi, costituente in sostanza una valutazione, che si demandava ai testi di confermare, che dunque, anche se riferita nelle deposizioni, non vale a fare acquisire al giudizio un fatto.
Risulta, ancora, non conducente rispetto alla difesa della parte il richiamo alla sentenza a Sezioni Unite n.3086/2022 in cui, affrontandosi il caso dell'estensione da parte del consulente dell'indagine al di fuori dei limiti definiti dal giudice e l'esame di documenti non ritualmente prodotti, la Corte ha ribadito sia il divieto di una consulenza “esplorativa” sia che il consulente possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.
Nel caso, si ripete, il ctu ha provveduto in base al materiale disponibile ad adoperarsi per compiere un accertamento il più possibile aderente alla realtà di fatto, sicché nessuna doglianza sotto tale profilo può essere mossa dalla parte.
Infine, va osservato che il medico che redigeva il certificato del 2 aprile 2021 a sostegno della visita collegiale formulava la diagnosi <artrosi colonna CP_1 cervicale e lombosacrale con protrusioni discali multiple e parestesie agli arti inferiori. All'esame obiettivo si rileva imitazione articolare di circa un terzo su tutti i piani>> che è espressione di una condizione diffusa del processo degenerativo e non localizzata al tratto lombare, circostanza che avvalora ulteriormente il giudizio dell'etiologia non professionale della malattia considerata l'età del periziando che al tempo dei primi referti (2020) aveva 56 anni e mostrava eccesso ponderale (108 chilogrammi per un'altezza di 1.75).
Pag. 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A parere del Collegio nel caso si giustifica l'applicazione nell'ambito della tabella
12 ( cause in appello) dell'inferiore scaglione a quello di norma utilizzabile (il quarto) ed in specie di quello ( il terzo) delle cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 in ragione del ridotto impegno difensivo nella controversia che al di là dell'oggetto (previdenziale) investe in appello tematiche e questioni già affrontate in primo grado e delle quali si dà atto anche nella relazione che riporta quanto emerso nel contraddittorio con l'attuale appellante.
Infatti, la Suprema Corte (di recente v.25540/2025) ha più volte ribadito che <il comma 6 dell'art. 5 dm n. 55/2014, laddove prevede che “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.00000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia», in realtà stabilisce che i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”
(Cass. n. 18671/2018); “l'inciso di regola - contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00); tuttavia, alla formula normativa, salvo a svalutarne del tutto la portata, va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve «in genere attenersi», ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto «all'oggetto e alla complessità della controversia»; l'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri «di regola» predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. n.
1187/2019; Cass. n. 38466/2021)>>
PQM
Pag. 9 di 10 La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 22 giugno 2023 da alla sentenza Parte_1
n. 1059/2022 emessa il giorno 22 dicembre 2022 dal Tribunale-GL di Cassino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
1983,00 oltre spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1548/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1059 /2022 del Tribunale- GL di Cassino emessa il giorno 22 dicembre 2022 e vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Lutrario PEC: ; ; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] [...]
, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in virtù a Controparte_2 rogito Notar di Roma, del primo agosto 2024, rep. n. 9311 Persona_1 dall'Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Luca Capilupi pec e;
Email_2 Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 giugno 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1059/2023 emessa il giorno 22 dicembre 2022 dal
Tribunale Gl di Cassino. Il Tribunale rigettava la domanda diretta all'affermazione della natura professionale dell'affezione oggetto di domanda all' (che da certificato medico del 28 gennaio CP_1
2021 era denunciata come <Spinalgia pressoria su tutti i metameri della colonna lombosacrale. Limitazione su tutti i piani e radiculopatia arti inferiori. Lasegue ++ arti inferiori>>).
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_3
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Cassino, al fine di vedere accertare l'origine professionale della malattia patita, che da certificato medico del dott. redatto sulla domanda CP_4 amministrativa era indicata come <Spinalgia pressoria su tutti i metameri della colonna lombosacrale. Limitazione su tutti i piani e radiculopatia arti inferiori. Lasegue ++ arti inferiori>>, nonché condannare l' al pagamento CP_1 delle prestazioni assicurative negategli.
A sostegno della propria domanda, deduceva di aver svolto l'attività professionale Part di <autista di pullman alle dipendenze dell di Sora nel reparto Trasfusioni
>>nel prosieguo dell'atto (nei capitoli di prova) e di avere lavorato, in precedenza, come operaio, dal 1980 presso ditte artigianali e, come autista nell'
[...]
dal 1992 e che a causa dei contraccolpi, delle vibrazioni, delle posizioni Parte_3 durante la guida si era determinata una affezione che egli riconduceva Part causalmente all'attività di autista per conto dell' in relazione alla quale articolava pure richiesta di prova testimoniale evidenziando che percorreva strade dissestate e che viaggiava con mezzi vetusti privi di accorgimenti atti ad attutire i contraccolpi.
Pag. 2 di 10 Nel contraddittorio con l' , il Tribunale ammetteva la prova testimoniale e CP_1 disponeva ctu all'esito della quale negava il nesso eziologico fra l'attività di autista di ambulanza e l'affezione oggetto di domanda amministrativa costituita da
<>.
Nel valutare il nesso di causalità prendeva a riferimento i periodi di lavoro indicati dal in sede di raccolta anamnestica (11 come autista di Pt_1 ambulanza, e 9 come autista di auto utilitaria, quest'ultima ritenuta tuttavia non determinante) e, <in mancanza di dati tecnici specifici>>, per risalire alla situazione concreta ed al conseguente grado di esposizione alle vibrazioni cui il lavoratore era stato esposto faceva riferimento ad uno specifico studio pilota degli addetti ai mezzi di soccorso del 11, effettuato dall' presso il servizio ES CP_5
11 della Provincia di Viterbo, a bordo di mezzi addetti al servizio di emergenza e pronto soccorso.
Lo studio risultava rilevante e particolarmente significativo in quanto conteneva le misurazioni delle vibrazioni al corpo intero cui sono esposti gli autisti prendendo in considerazione varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il
1991 ed il 2006, in diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo, ed un tempo di esposizione sia nell'arco della settimana che giornaliero.
Inoltre, il Ctu osservava che la misurazione era stata eseguita durante tragitti su strade asfaltate urbane ed extraurbane di Viterbo e provincia, in condizioni di guida che simulavano sia un trasporto di emergenza che il normale trasferimento del mezzo. In particolare, i livelli assoluti e medi di esposizione alle vibrazioni per gli autisti, sia giornaliero che settimanale, sono risultati praticamente sempre inferiori al valore di azione di 0,5 m/s2 fissato dal Capo III del Titolo VIII del D.
Lgs. 81/2008. Il valore di azione è quel valore che, se superato, fa scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto, in tal caso, il rischio espositivo assume un certo rilievo.
Sulla base del grado contenuto di esposizione e del periodo di 11 anni in cui il aveva svolto l'attività di autista di ambulanza, escludeva la tecnopatia. Pt_1
Pag. 3 di 10 In risposta alle censure sollevate dalla difesa del il ctu osservava che Pt_1
l'esposizione a movimentazione manuale di carichi ( <carichi pesanti per trasporto pesi>> come asserito da un teste) era stata dichiarata solo in sede di osservazioni critiche alla ctu ( <circostanza, ora dichiarata nelle contestazioni>>) come conseguenza dell'assenza del barelliere, e che la stessa,
<benchè testimoniata (per trasporto sacche di sangue e pesi genericamente dichiarati)non riveste connotazione di rischio causale o concausale efficiente trattandosi comunque di attività accessoria a quella prevalente di autista, saltuaria,con aiuto di terzi e non quantificata.>>
Per quanto concerne l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni ribadiva l'esaustività dello studio pilota dell'esposizione a vibrazioni degli addetti ai mezzi di soccorso del 11, effettuato dall' presso il servizio ES 11 della CP_5
Provincia di Viterbo, che ha tenuto conto sia dei mezzi addetti al servizio di emergenza che di pronto soccorso, delle varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il 1991 ed il 2006, e delle diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo.
Il Tribunale ritenendo congrua tale valutazione disattendeva la domanda.
Avverso detta statuizione interponeva appello il sostenendo che Parte_1 il Tribunale avesse aderito acriticamente alle conclusioni della CTU medico- legale
In particolare, il CTU avrebbe omesso di prendere in esame alcuni elementi quali
<< le modalità di espletamento dell'incarico professionale, al carico di lavoro, alle condizioni di vetustà dei veicoli posti a disposizione del lavoratore ricorrente dalla parte datoriale, all'utilizzo o meno di attrezzature nella movimentazione dei carichi>> che sarebbero emersi nella prova testimoniale.
Sostiene l'appellante che il CTU avrebbe concentrato la propria attenzione esclusivamente sul rischio lavorativo relativo all'esposizione del corpo intero a vibrazioni, limitando la propria indagine all'attività di autista di ambulanza
Pag. 4 di 10 (incorrendo, peraltro, in errore nel calcolo del relativo periodo, individuato in 11 anni in luogo dei 14 anni di servizio continuativo in detta mansione).
Il medico avrebbe posto a parametro di riferimento esclusivamente lo studio pilota effettuato dall' presso il servizio ES 11 della Provincia di Viterbo CP_5
a bordo di mezzi addetti al servizio di emergenza e pronto soccorso, trascurando di estendere la propria attenzione nei confronti di ulteriori ed, in particolare, il contributo dell' “La colonna vertebrale in pericolo” e di considerare che CP_5
l'autista del 11, chiamato anche autista soccorritore, si troverebbe spesso ad operare unitamente soltanto ad un infermiere, circostanza che lo esporrebbe a movimentazione manuale dei pazienti in modo inadeguato e in posizione incongrua per mancanza dei dispositivi di ausilio e, quindi, con grave carico alla colonna lombosacrale.
Quindi il CTU avrebbe dovuto considerare, ai fini del nesso causale, la doppia esposizione al rischio cui risultava essere stato esposto il lavoratore ricorrente per
14 anni continuativi e, pertanto, alle vibrazioni su tutto il corpo intero si sommava la movimentazione manuale dei carichi, valutando se e in che misura l'esposizione del corpo del predetto lavoratore alle vibrazioni del mezzo condotto, per detto periodo di tempo, avesse potuto determinare l'insorgenza della denunciata tecnopatia. A tal fine avrebbe dovuto accertare lo stato di manutenzione e la vetustà dei veicoli condotti dal ricorrente periziato (in particolare la presenza di cabina ammortizzata a bassa frequenza e di telaio con sospensioni), nonché le condizioni e la tipologia del sedile del conducente di tali mezzi (con particolare riguardo alla imbottitura dello stesso e alla presenza di meccanismi di ammortizzazione delle vibrazioni), per poi successivamente, procedere alle necessarie misurazioni del livello di vibrazioni prodotte.
Anche in riferimento alle mansioni di autista per il trasporto di sangue, l'indagine avrebbe dovuto tenere conto del duplice rischio, segnatamente, vibrazioni trasmesse al corpo intero e movimentazione manuale dei carichi.
L'appello è infondato.
Pag. 5 di 10 Va premesso che dalla sintetica esposizione della vita lavorativa del ricorrente contenuta nell'atto introduttivo si ricava che l'attività di autista era allegata dal
1991. Tuttavia, in sede di raccolta anamnestica emergeva che egli aveva
<lavorato come termoidraulico dai 17 ai 35 anni di età, poi come autista di Part ambulanza per conto della di dal 1999 al 2004 e come autista di Parte_3 auto Fiat Panda per trasporto sangue dal 2012 al 2020, dal 2005 alla fine del
2011 come autista di ambulanza per conto di ES 11 LA allorché fu dichiarato inidoneo alla guida per infortunio lavorativo nel 2010 al ginocchio dx. Dal 2020 a tutt'oggi lavora come coadiutore amministrativo>>.
Ciò era confermato dall'attestato di servizio rilasciato dall' prot. Parte_3
26-8-21, prodotto in sede di ctu (tempo del deposito che, in difetto di ulteriori riscontri, si ricava dal fatto che si tratta di un documento non compreso fra quelli depositati con il ricorso ma preso in esame dal ctu), da cui risultava aver lavorato come operatore tecnico autista dall'1-2-99 al 31-12-04, e dall'1-1-12 al 30-4-20, e come coadiutore amministrativo esperto dall'1- 5-20 fino al momento della visita, inoltre aveva prestato servizio presso ES 11 LA (diverso dal lavoro come Parte dipendente allegato nell'originario ricorso) come operatore tecnico autista dall'1-5-2005 al 31-12-11.
Pertanto, l'attività era svolta nel complesso per 19 anni come indicato dal ctu , ma circa otto riguardavano l'attività di autista di Fiat Panda per il trasporto di materiale ematico, quest'ultima attività di guida ritenuta fonte di sollecitazioni del tutto ininfluenti ai fini del giudizio medico, senza che su tale giudizio l'appellante abbia mosso critiche specifiche.
Ciò detto, va anche rilevato che era estranea all'originaria allegazione contenuta nell'atto introduttivo sia l'attività svolta come autista del 11 come dipendente di
ES (mentre si allegava quella di autista di mezzi per il trasposto di materiale Part ematico alle dipendenze dell' e conseguentemente la circostanza che tale attività (autista del 11) includesse anche l'ulteriore compito di trasporto della barella con l'infermo in assenza del componente dell'ambulanza deputato a tali
Pag. 6 di 10 compiti. Si tratta di fatti entrati nel processo solo in sede di deposizione testimoniale e non allegati nell'atto introduttivo.
Tale novità dei fatti era stata osservata dal ctu in risposta ai rilievi critici, evidenziando, per altro, nel merito, che trattasi di <attività accessoria a quella prevalente di autista, saltuaria, con aiuto di terzi e non quantificata>>.
Tali argomenti sono del tutto trascurati nel gravame e, dunque, in relazione ad essi nessuna critica specifica è stata formulata.
L'assunto che il ctu non abbia tenuto conto di determinati studi ed in particolare il contributo dell' “La colonna vertebrale in pericolo” risulta del tutto non CP_5 conferente atteso che lo studio in esame costituisce fonte di indicazioni astratte e generiche circa la potenziale fonte di esposizione a rischio mentre il ctu ha compiuto una valutazione in concreto attingendo da fonti oggettive i dati del grado di vibrazioni trasmesse, delle condizioni dei veicoli e delle condizioni, in generale, di lavoro che non avrebbero potuto essere rimesse alle valutazioni dei testi che sostenevano semplicemente che i mezzi erano “vecchi”.
Poi, l'affermazione il medico avrebbe dovuto “accertare lo stato di manutenzione
e la vetustà dei veicoli condotti dal ricorrente periziato (in particolare la presenza di cabina ammortizzata a bassa frequenza e di telaio con sospensioni), nonché le condizioni e la tipologia del sedile del conducente di tali mezzi (con particolare riguardo alla imbottitura dello stesso e alla presenza di meccanismi di ammortizzazione delle vibrazioni)” non tiene conto del fatto che proprio lo studio poso a base della valutazione, come si legge nella relazione, è stato redatto prendendo a riferimento vari veicoli e precisamente sia dei mezzi addetti al servizio di emergenza che di pronto soccorso, delle varie ambulanze Fiat Ducato immatricolate tra il 1991 ed il 2006, e delle diverse condizioni di manutenzione e vetustà del mezzo.
Come si vede, la doglianza è infondata in quanto non tiene conto di quanto riportato nella relazione.
Pag. 7 di 10 In via ulteriore, va evidenziato che essa è formulata senza neppure tenere conto della distribuzione dell'onere della prova essendo onere della parte ricorrente fornire prova delle particolari circostanze concrete indicative dell'esposizione a rischio, per altro trattasi di fatti ( le condizioni del sedile e l'abitacolo dei veicoli) solo in appello allegati in termini specifici, mentre in primo grado l'allegazione si era limitata all'affermazione generica di condizioni di vetustà dei mezzi, costituente in sostanza una valutazione, che si demandava ai testi di confermare, che dunque, anche se riferita nelle deposizioni, non vale a fare acquisire al giudizio un fatto.
Risulta, ancora, non conducente rispetto alla difesa della parte il richiamo alla sentenza a Sezioni Unite n.3086/2022 in cui, affrontandosi il caso dell'estensione da parte del consulente dell'indagine al di fuori dei limiti definiti dal giudice e l'esame di documenti non ritualmente prodotti, la Corte ha ribadito sia il divieto di una consulenza “esplorativa” sia che il consulente possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.
Nel caso, si ripete, il ctu ha provveduto in base al materiale disponibile ad adoperarsi per compiere un accertamento il più possibile aderente alla realtà di fatto, sicché nessuna doglianza sotto tale profilo può essere mossa dalla parte.
Infine, va osservato che il medico che redigeva il certificato del 2 aprile 2021 a sostegno della visita collegiale formulava la diagnosi <artrosi colonna CP_1 cervicale e lombosacrale con protrusioni discali multiple e parestesie agli arti inferiori. All'esame obiettivo si rileva imitazione articolare di circa un terzo su tutti i piani>> che è espressione di una condizione diffusa del processo degenerativo e non localizzata al tratto lombare, circostanza che avvalora ulteriormente il giudizio dell'etiologia non professionale della malattia considerata l'età del periziando che al tempo dei primi referti (2020) aveva 56 anni e mostrava eccesso ponderale (108 chilogrammi per un'altezza di 1.75).
Pag. 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A parere del Collegio nel caso si giustifica l'applicazione nell'ambito della tabella
12 ( cause in appello) dell'inferiore scaglione a quello di norma utilizzabile (il quarto) ed in specie di quello ( il terzo) delle cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 in ragione del ridotto impegno difensivo nella controversia che al di là dell'oggetto (previdenziale) investe in appello tematiche e questioni già affrontate in primo grado e delle quali si dà atto anche nella relazione che riporta quanto emerso nel contraddittorio con l'attuale appellante.
Infatti, la Suprema Corte (di recente v.25540/2025) ha più volte ribadito che <il comma 6 dell'art. 5 dm n. 55/2014, laddove prevede che “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.00000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia», in realtà stabilisce che i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”
(Cass. n. 18671/2018); “l'inciso di regola - contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00); tuttavia, alla formula normativa, salvo a svalutarne del tutto la portata, va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve «in genere attenersi», ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto «all'oggetto e alla complessità della controversia»; l'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri «di regola» predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. n.
1187/2019; Cass. n. 38466/2021)>>
PQM
Pag. 9 di 10 La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 22 giugno 2023 da alla sentenza Parte_1
n. 1059/2022 emessa il giorno 22 dicembre 2022 dal Tribunale-GL di Cassino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
1983,00 oltre spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca
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