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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5404/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5404/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]-int.2 (avv. Massimo Solaroli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 17.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 24.05.2001, e Persona_1 [...]
in data 19.09.2004; Per_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
14.01.2001 a Faenza (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2001, n. 3, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La signora manterrà la propria abitazione nella casa famigliare sita in Faenza via Ballanti Pt_2
Graziani n.16 alla stessa assegnata, con la quale i figli saranno liberi di continuare ad abitare.
2) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio sino a che questi non Parte_1 Per_2
sarà divenuto economicamente autosufficiente e sarà convivente con la madre, con la somma mensile di euro 550,00 che sarà versata alla sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c n. 324934 acceso Pt_2
presso BCC ravennate forlivese e Imolese Soc. Coop alla stessa intestato o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla signora in via anticipata entro il giorno 5 del mese a Pt_2
decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a dicembre 2025. Qualora il figlio cessasse di convivere Per_2
presso la madre, il contributo al mantenimento, se dovuto, verrà corrisposto direttamente al figlio con immediata ed automatica cessazione del versamento alla madre. Nel caso in cui trasferisse Per_2
la propria abitazione presso il padre, questi provvederà al suo mantenimento in forma diretta, anche in tal caso con conseguente automatica cessazione del versamento dell'assegno alla signora Pt_2 3) Quanto alla figlia maggiore attesa la capacità lavorativa dalla stessa acquisita, il contributo Per_1
al suo mantenimento nella misura di euro 550,00 mensili, verrà versato alla signora mediante Pt_2
bonifico sul c/c n. 324934 acceso presso BCC ravennate forlivese e Imolese Soc. Coop alla stessa intestato o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 del mese a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a dicembre 2025, e ciò sino al restante triennio del corso di studi presso l'Università di Bologna - facoltà di Scienze della Formazione, intrapreso – in accordo con i genitori -per il conseguimento di una seconda laurea, a condizione del regolare ciclo di studi, e pertanto sino al 31.12.2027 ovvero per quel minor periodo qualora la figlia dovesse interrompere la frequentazione del corso di studi e/o reperire un'attività lavorativa che le consenta di essere economicamente autonoma, con conseguente automatica cessazione della erogazione dell'assegno. In caso del venir meno della coabitazione di con la madre, il contributo al Per_1
mantenimento, se dovuto, verrà corrisposto direttamente alla figlia con immediata ed automatica cessazione del versamento alla madre.
4) Nel caso in cui uno od entrambi i figli, dopo avere lasciato la casa famigliare ed avere mantenuto la loro abitazione altrove per oltre un mese, riprendessero la convivenza con la madre, il padre,
sussistendone i presupposti, corrisponderà il contributo al mantenimento direttamente al figlio / figlia che regolerà direttamente con la madre gli eventuali apporti alle spese domestiche. Nel caso, inoltre,
di cessata coabitazione di uno o di entrambi i figli con la madre, il padre se ne ricorrono i presupposti,
provvederà alla loro sistemazione abitativa ed al loro mantenimento che avverrà in forma diretta qualora uno o entrambi vivano presso di lui.
5) La cessata coabitazione di un figlio con la madre non costituirà motivo di revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio che rimanesse a coabitare con la signora Pt_2
6) Le spese straordinarie per i figli, scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative, così come indicate nel Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi espressamente richiamato, saranno interamente a carico del signor alle condizioni e con i Parte_1
limiti previsti per il mantenimento ordinario, e dal padre concordate direttamente con i figli.
7) Le detrazioni fiscali per i figli carico saranno integralmente a favore del signor Parte_1
8) L'assegno unico universale se dovuto, verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_2
9) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum ai sensi e per gli effetti Parte_1 Pt_2
dell'art. 5, co. 8, legge 1.12.1970 n.898 e succ. mod. la somma € 15.000,00 (quindicimila/00), dagli stessi ritenuta equa, da corrispondersi mediante assegno circolare o bonifico bancario, con i seguenti tempi e modalità: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla sottoscrizione del presente atto ed il saldo, pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento,00) al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
per l'effetto, nulla sarà dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Pt_2
periodico, da intendersi revocato a far data dal mese di dicembre 2024 compreso, né a titolo di indennità di fine rapporto in applicazione del disposto di cui all'art. 12 bis l. divorzio.
10) Poiché è intenzione delle parti risolvere in via definitiva i rapporti economico– patrimoniali tra loro in essere al fine di darvi compiuto assetto e procedere alla divisione dei beni in comunione ordinaria, cosicché null'altro sia reciprocamente dovuto:
, nato a [...] il [...], C.F. si obbliga Parte_1 C.F._1
ed impegna a trasferire a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, la quale accetta, la quota di proprietà di 99/100 dei seguenti beni facenti C.F._2
parte dell'abitazione familiare:
- porzione di fabbricato urbano con corte pertinenziale, sito a Faenza, via Ballanti Graziani n. 16,
costituita detta porzione da appartamento al piano primo, con annessa cantina ed autorimessa pertinenziali al piano terra, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 175 di detto
Comune con i mappali:
344 sub 4, p. T-1, Cat. A/4, cl. 3, mq 84 vani 5, RC Euro 309,87; Il tutto con confine in via Ballanti Graziani, ragioni di , salvo Parte_2 Controparte_1
altri.
E' altresì compreso nel presente trasferimento la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comuni per legge e per destinazione, ivi comprese l'area di sedime del fabbricato stesso e la relativa Corte pertinenziale distinte nel Catasto Terreni al Foglio 175 di
Faenza con il mappale 344, Ente Urbano di mq. 338.
Il trasferimento comprende le parti comuni, i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze,
servitù (attive e passive) risultanti dallo stato dei luoghi, dai titoli di provenienza ed in particolare dall'atto di compravendita del 21.03.2012 a rogito del notaio di Faenza n. 22455 di Persona_3
rep., raccolta n. 8028, registrato a Faenza il 27.03.2012 n. 957 Serie 1T, trascritto a Ravenna il
29.03.2012 n. Reg. Gen. 5026, n. Reg. Part. 3498.
Si intende oggetto della promessa qualsiasi diritto e ragione spettante a Parte_1
sull'immobile nello stato di fatto in cui si trova, che la signora dichiara di ben conoscere, e si Pt_2
dà mandato al notaio rogante di meglio descrivere, occorrendo, i dati catastali e rinviare alle servitù
di cui agli atti di provenienza.
In seno agli atti pubblici che formalizzeranno il presente accordo, verranno richiesti, ai fini della tassazione di detti atti pubblici e per ogni formalità collegata e conseguente ai medesimi, in quanto conseguenza ed in correlazione funzionale indispensabile alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, imposta o tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 176 del 15.04.1992 e n. 154 del 10.05.1999 e come da circolari n. 6 del 11.02.2000 Direzione
Generale Entrate Lombardia, n. 49/E del 16.03.2000 Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate
e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.
11) Per il detto trasferimento, non sorretto da spirito di liberalità in quanto trova causa nella definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra le parti e nella divisione dei beni comuni, non è
previsto il versamento di alcuna somma a favore del signor Parte_1 12) Il trasferimento avverrà con atto notarile da rogarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e comunque compatibilmente con i tempi necessari al notaio rogante, che le parti sin da ora individuano nel Notaio dr. Persona_4
in Faenza.
Le spese ed oneri notarili saranno a carico di , mentre quelle eventuali tecniche Parte_2
affrontate (relazione tecnica integrata e attestato di prestazione energetica), saranno a carico delle parti al 50% ciascuna. I tecnici verranno scelti di comune accordo fra le parti. Effetti attivi e passivi all'atto di trasferimento notarile.
13) Il signor alla data di deposito del ricorso corrisponderà alla signora la somma Parte_1 Pt_2
di euro 600,00 (seicento/00) a definizione di ogni e qualunque ragione e reciproco rapporto creditorio fra le parti intercorso.
14) L'autovettura Ford Focus Macchina tg. DA063XC rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor con spese di bollo e assicurazione a carico del medesimo. Parte_1
15) Con l'esecuzione dei presenti accordi le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a richiedere e/o pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, con rinuncia a far valere qualsivoglia diritto e /o pretesa.
16) Le spese del procedimento sono compensate fra le parti ciascuna delle quali provvederà ai compensi, spese ed accessori dei rispettivi difensori.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
344 su 2, p. T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 27, RC Euro 110,16.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5404/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]-int.2 (avv. Massimo Solaroli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 17.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 24.05.2001, e Persona_1 [...]
in data 19.09.2004; Per_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
14.01.2001 a Faenza (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2001, n. 3, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La signora manterrà la propria abitazione nella casa famigliare sita in Faenza via Ballanti Pt_2
Graziani n.16 alla stessa assegnata, con la quale i figli saranno liberi di continuare ad abitare.
2) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio sino a che questi non Parte_1 Per_2
sarà divenuto economicamente autosufficiente e sarà convivente con la madre, con la somma mensile di euro 550,00 che sarà versata alla sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c n. 324934 acceso Pt_2
presso BCC ravennate forlivese e Imolese Soc. Coop alla stessa intestato o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla signora in via anticipata entro il giorno 5 del mese a Pt_2
decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a dicembre 2025. Qualora il figlio cessasse di convivere Per_2
presso la madre, il contributo al mantenimento, se dovuto, verrà corrisposto direttamente al figlio con immediata ed automatica cessazione del versamento alla madre. Nel caso in cui trasferisse Per_2
la propria abitazione presso il padre, questi provvederà al suo mantenimento in forma diretta, anche in tal caso con conseguente automatica cessazione del versamento dell'assegno alla signora Pt_2 3) Quanto alla figlia maggiore attesa la capacità lavorativa dalla stessa acquisita, il contributo Per_1
al suo mantenimento nella misura di euro 550,00 mensili, verrà versato alla signora mediante Pt_2
bonifico sul c/c n. 324934 acceso presso BCC ravennate forlivese e Imolese Soc. Coop alla stessa intestato o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 del mese a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a dicembre 2025, e ciò sino al restante triennio del corso di studi presso l'Università di Bologna - facoltà di Scienze della Formazione, intrapreso – in accordo con i genitori -per il conseguimento di una seconda laurea, a condizione del regolare ciclo di studi, e pertanto sino al 31.12.2027 ovvero per quel minor periodo qualora la figlia dovesse interrompere la frequentazione del corso di studi e/o reperire un'attività lavorativa che le consenta di essere economicamente autonoma, con conseguente automatica cessazione della erogazione dell'assegno. In caso del venir meno della coabitazione di con la madre, il contributo al Per_1
mantenimento, se dovuto, verrà corrisposto direttamente alla figlia con immediata ed automatica cessazione del versamento alla madre.
4) Nel caso in cui uno od entrambi i figli, dopo avere lasciato la casa famigliare ed avere mantenuto la loro abitazione altrove per oltre un mese, riprendessero la convivenza con la madre, il padre,
sussistendone i presupposti, corrisponderà il contributo al mantenimento direttamente al figlio / figlia che regolerà direttamente con la madre gli eventuali apporti alle spese domestiche. Nel caso, inoltre,
di cessata coabitazione di uno o di entrambi i figli con la madre, il padre se ne ricorrono i presupposti,
provvederà alla loro sistemazione abitativa ed al loro mantenimento che avverrà in forma diretta qualora uno o entrambi vivano presso di lui.
5) La cessata coabitazione di un figlio con la madre non costituirà motivo di revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio che rimanesse a coabitare con la signora Pt_2
6) Le spese straordinarie per i figli, scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative, così come indicate nel Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi espressamente richiamato, saranno interamente a carico del signor alle condizioni e con i Parte_1
limiti previsti per il mantenimento ordinario, e dal padre concordate direttamente con i figli.
7) Le detrazioni fiscali per i figli carico saranno integralmente a favore del signor Parte_1
8) L'assegno unico universale se dovuto, verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_2
9) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum ai sensi e per gli effetti Parte_1 Pt_2
dell'art. 5, co. 8, legge 1.12.1970 n.898 e succ. mod. la somma € 15.000,00 (quindicimila/00), dagli stessi ritenuta equa, da corrispondersi mediante assegno circolare o bonifico bancario, con i seguenti tempi e modalità: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla sottoscrizione del presente atto ed il saldo, pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento,00) al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
per l'effetto, nulla sarà dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Pt_2
periodico, da intendersi revocato a far data dal mese di dicembre 2024 compreso, né a titolo di indennità di fine rapporto in applicazione del disposto di cui all'art. 12 bis l. divorzio.
10) Poiché è intenzione delle parti risolvere in via definitiva i rapporti economico– patrimoniali tra loro in essere al fine di darvi compiuto assetto e procedere alla divisione dei beni in comunione ordinaria, cosicché null'altro sia reciprocamente dovuto:
, nato a [...] il [...], C.F. si obbliga Parte_1 C.F._1
ed impegna a trasferire a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, la quale accetta, la quota di proprietà di 99/100 dei seguenti beni facenti C.F._2
parte dell'abitazione familiare:
- porzione di fabbricato urbano con corte pertinenziale, sito a Faenza, via Ballanti Graziani n. 16,
costituita detta porzione da appartamento al piano primo, con annessa cantina ed autorimessa pertinenziali al piano terra, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 175 di detto
Comune con i mappali:
344 sub 4, p. T-1, Cat. A/4, cl. 3, mq 84 vani 5, RC Euro 309,87; Il tutto con confine in via Ballanti Graziani, ragioni di , salvo Parte_2 Controparte_1
altri.
E' altresì compreso nel presente trasferimento la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comuni per legge e per destinazione, ivi comprese l'area di sedime del fabbricato stesso e la relativa Corte pertinenziale distinte nel Catasto Terreni al Foglio 175 di
Faenza con il mappale 344, Ente Urbano di mq. 338.
Il trasferimento comprende le parti comuni, i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze,
servitù (attive e passive) risultanti dallo stato dei luoghi, dai titoli di provenienza ed in particolare dall'atto di compravendita del 21.03.2012 a rogito del notaio di Faenza n. 22455 di Persona_3
rep., raccolta n. 8028, registrato a Faenza il 27.03.2012 n. 957 Serie 1T, trascritto a Ravenna il
29.03.2012 n. Reg. Gen. 5026, n. Reg. Part. 3498.
Si intende oggetto della promessa qualsiasi diritto e ragione spettante a Parte_1
sull'immobile nello stato di fatto in cui si trova, che la signora dichiara di ben conoscere, e si Pt_2
dà mandato al notaio rogante di meglio descrivere, occorrendo, i dati catastali e rinviare alle servitù
di cui agli atti di provenienza.
In seno agli atti pubblici che formalizzeranno il presente accordo, verranno richiesti, ai fini della tassazione di detti atti pubblici e per ogni formalità collegata e conseguente ai medesimi, in quanto conseguenza ed in correlazione funzionale indispensabile alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, imposta o tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 176 del 15.04.1992 e n. 154 del 10.05.1999 e come da circolari n. 6 del 11.02.2000 Direzione
Generale Entrate Lombardia, n. 49/E del 16.03.2000 Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate
e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.
11) Per il detto trasferimento, non sorretto da spirito di liberalità in quanto trova causa nella definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra le parti e nella divisione dei beni comuni, non è
previsto il versamento di alcuna somma a favore del signor Parte_1 12) Il trasferimento avverrà con atto notarile da rogarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e comunque compatibilmente con i tempi necessari al notaio rogante, che le parti sin da ora individuano nel Notaio dr. Persona_4
in Faenza.
Le spese ed oneri notarili saranno a carico di , mentre quelle eventuali tecniche Parte_2
affrontate (relazione tecnica integrata e attestato di prestazione energetica), saranno a carico delle parti al 50% ciascuna. I tecnici verranno scelti di comune accordo fra le parti. Effetti attivi e passivi all'atto di trasferimento notarile.
13) Il signor alla data di deposito del ricorso corrisponderà alla signora la somma Parte_1 Pt_2
di euro 600,00 (seicento/00) a definizione di ogni e qualunque ragione e reciproco rapporto creditorio fra le parti intercorso.
14) L'autovettura Ford Focus Macchina tg. DA063XC rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor con spese di bollo e assicurazione a carico del medesimo. Parte_1
15) Con l'esecuzione dei presenti accordi le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a richiedere e/o pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, con rinuncia a far valere qualsivoglia diritto e /o pretesa.
16) Le spese del procedimento sono compensate fra le parti ciascuna delle quali provvederà ai compensi, spese ed accessori dei rispettivi difensori.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
344 su 2, p. T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 27, RC Euro 110,16.